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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/09/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/9/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2112 /2021 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Muggia Stefano, Parte_1 ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Francesca Mariani, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto: “1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2094 c.c. (previa, ove occorra, la declaratoria di nullità di eventuali contratti di lavoro occasionale e/o autonomo), che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la soc. convenuta di cui in epigrafe per il periodo Dal 2-1-2019 al 29-10-2019, disciplinato dal CCNL Cooperative sociali, essendo il successivo periodo regolarizzato;
2) Accertare e dichiarare, che la ricorrente ha diritto per l'intero periodo al livello C1 con orario di lavoro pari a part-time 79%; 3) Per l'effetto
Condannare la soc. convenuta di cui in epigrafe al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €.
23917.59 come da specifica del conteggio sindacale unito al presente atto che deve ritenersi parte integrante del presente ricorso, per i titoli indicati nel conteggio sindacale, ovvero condannarla alla diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio”, oltre rivalutazione e interessi e con vittoria di spese da distrarsi.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese da distrarsi.
Le motivazioni della sentenza
1. La ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 2.1.2019 al 30.3.2021, data in cui si è dimessa per giusta causa, presso l'asilo nido gestito dalla resistente e sito in Guidonia, Via Maremmana inferiore;
che il rapporto è stato dapprima formalizzato dal 2.1.2019 al 29.10.2019 come contratto di lavoro occasionale, poi dal
30.10.2019 al 30.6.2020 con contratto a tempo determinato a 10 ore settimanali e dal 1.10.2020 al
30.3.2021 con contratto a tempo determinato a 4 ore settimanali, con mansioni di maestra di asilo e inquadramento al livello C1 del CCNL cooperative sociali. La ricorrente ha dedotto che, a dispetto delle risultanze documentali, la stessa ha prestato la propria attività ab initio con le caratteristiche della subordinazione e seguendo un orario di 30 ore settimanali (indicate in ricorso erroneamente come 130, refuso rettificato a verbale di udienza del 26.4.2022 nel contraddittorio delle parti), articolate su turni di
6 ore al giorno per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì; di aver ricevuto una retribuzione pari ad euro 300,00 mensili fino a luglio 2019 ed euro 500,00 per le mensilità di settembre ed ottobre, di non aver svolto alcuna attività lavorativa nel mese di agosto. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive spettanti per il maggior orario prestato, oltre a tredicesima, ferie, indennità di mancato preavviso, TFR. Ella ha infine dedotto di non aver percepito alcuna somma a titolo di CIGS nel periodo dal marzo a luglio 2020 e ciò per esclusiva colpa del datore di lavoro che non avrebbe trasmesso la relativa richiesta all'Inps, ed ha quindi chiesto ulteriori somme a tale titolo o comunque a titolo risarcitorio.
2. Si è costituita la resistente, sostenendo che il rapporto si sia sempre svolto secondo le risultanze contrattuali, e precipuamente che nel periodo dal 2.1.2019 al 29.10.2019 la ricorrente avrebbe effettuato esclusivamente delle sostituzioni occasionali, che successivamente ella avrebbe lavorato per l'orario indicato in contratto e sarebbe stata correttamente retribuita, che tutte le dipendenti sarebbero state messe in cassa integrazione nel periodo di chiusura dell'asilo per Covid, che alla riapertura a settembre 2020 il calo delle iscrizioni avrebbe comportato una riduzione dell'orario di lavoro delle dipendenti. Eccepisce inoltre che la ricorrente, in quanto socia della cooperativa, avrebbe comunque attivamente partecipato alla gestione della stessa. Chiede quindi il rigetto della domanda.
3. La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi, l'interrogatorio formale della l.r. della resistente, e discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei termini che si vanno ad esporre.
5. Il primo profilo controverso tra le parti attiene alla natura del rapporto nella fase iniziale, poiché la ricorrente sostiene di aver espletato attività con le caratteristiche della subordinazione fin dall'inizio dello stesso. Dal momento della regolarizzazione del rapporto come subordinato a tempo parziale, il profilo controverso in fatto attiene invece all'orario di lavoro effettivamente osservato.
6. Elemento qualificante il rapporto lavoro subordinato è la etero direzione dell'attività svolta, intesa quale potere datoriale di modulare gli elementi fondamentali della prestazione del lavoratore, il quale risulta giuridicamente assoggettato alla volontà negoziale del datore stesso. Solo a fronte di tale assoggettamento possono ritenersi operanti le garanzie che l'ordinamento predispone, come bilanciamento, in favore del lavoratore. Tale condizione è frutto della volontà negoziale delle parti, la quale può risultare dal contratto o da comportamenti concludenti successivi alla conclusione dello stesso (art. 1362 c.c.); le condizioni contrattualmente pattuite, sebbene rilevanti, non sono quindi determinanti ai fini della qualificazione del rapporto stesso.
7. Laddove il lavoratore intenda mettere in discussione le risultanze contrattuali o affermare l'esistenza di un rapporto di subordinazione in assenza di un contratto scritto, avrà l'onere di provare l'esistenza del rapporto, individuato attraverso il luogo e l'orario di svolgimento della prestazione, nonché le caratteristiche di questa, ossia le mansioni rivestite, nonché la qualità e la misura dell'assoggettamento al potere datoriale, nelle varie esplicitazioni di questo che connotano la etero direzione lavorativa e che si traducono in precisi obblighi gravanti sulla sfera giuridica del lavoratore stesso.
8. Nel caso di specie, in base alle allegazioni di parte ricorrente come documentalmente riscontrate, il rapporto è stato inizialmente regolarizzato come rapporto di collaborazione occasionale e solo successivamente come rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale. L'onere della prova gravante sulla ricorrente ha quindi ad oggetto, rispetto al periodo di lavoro dal 2.1.2019 al
29.10.2019, gli elementi sintomatici della subordinazione, e per il periodo successivo al 30.10.2019
l'orario asseritamente svolto in eccedenza rispetto a quanto risultante dal contratto.
9. Nel caso di specie, può ritenersi dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato in ricorso, con orario superiore rispetto a quello contrattualizzato.
10. A riguardo, sia la teste che la teste hanno riferito che la ricorrente ha Tes_1 Tes_2 iniziato a collaborare con il nido per il laboratorio di Natale nel 2018, prestando la propria attività anche nei giorni tra le singole festività natalizie (teste “Il laboratorio di Natale è stato concepito per far Tes_1 lavorare i genitori, l'asilo era privato e quindi noi eravamo comunque aperti salvo i giorni festivi”), e che alla riapertura di gennaio la ricorrente sia stata inserita nei turni al pari di tutte le altre educatrici.
11. Quanto alla natura subordinata del rapporto fin dall'inizio di esso, è sufficiente la prova che non vi siano stati mutamenti di sorta rispetto al periodo successivo, formalizzato come subordinato
(ancora teste “Le modalità di svolgimento del rapporto sono sempre state le stesse per tutto il periodo, Tes_1
è sempre stata educatrice […] I materiali utilizzati erano della scuola. L'unica cosa che facevamo durante l'arco Pt_1 dell'anno, era stilare una lista dei materiali che occorrevano per lavoretti o materiali”; teste “ venne Tes_2 Pt_1 chiamata a dicembre del 2018 per occuparsi della classe dei lattanti, quindi come educatrice di nido. Inizialmente si occupava del laboratorio di Natale per la classe dei lattanti, e poi fu presa fissa come educatrice. Da gennaio 2019 fu inserita a tutti gli effetti come educatrice […] Il materiale era fornito dalla struttura, su nostra richiesta, tutti gli anni facevamo delle liste col materiale che ci serviva, a livello didattico avevamo un progetto educativo annuale ed una programmazione mensile che organizzavamo noi. Non ci occupavamo delle iscrizioni, delle rette, tutto questo era gestito dall' […] Fino alla pandemia non vi sono stati mutamenti nel rapporto di lavoro della signora è sempre Pt_2 Pt_1 stata educatrice fin da subito, anche dopo la pandemia è rimasta educatrice, l'unica differenza è stato l'allungamento dell'orario lavorativo da 6 a 8 ore al giorno, su unico turno, che per lei era 8-16”). Non può essere fatto gravare sul lavoratore un onere della prova più rigoroso, considerato inoltre che il potere datoriale di direttiva e controllo tipico della subordinazione si atteggia diversamente in base al tipo di mansioni svolte, sicché nell'ipotesi di professionalità specifica quale quella richiesta per lo svolgimento di mansioni di educatrice deve ritenersi che l'eterodeterminazione degli orari, l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale e la completa estraneità del lavoratore al rischio d'impresa siano sufficienti ad integrare i requisiti della subordinazione.
12. Accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fin dal 2.1.2019, lo stesso deve intendersi come a tempo indeterminato, il quale costituisce la forma ordinaria del rapporto di lavoro in assenza di diversa valida pattuizione scritta, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza e formalizzato nell'art. 1 del d.lgs. 81/2015.
13. Conseguentemente, i due contratti a tempo determinato successivamente stipulati non possono ritenersi validi, in quanto fittiziamente stipulati in costanza del precedente rapporto, mai formalmente risolto, che quindi può intendersi come protrattosi senza soluzione di continuità fino alle dimissioni della lavoratrice.
14. Quanto all'orario di lavoro osservato, la ricorrente ha allegato di aver svolto un part time al 69%, prestando la propria opera su turni di 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì.
15. L'istruttoria svolta ha confermato la veridicità di tali allegazioni. La teste ha Tes_1 riferito: “Le ore fisse erano dalle 6 alle 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, a turnazione, c'era chi faceva 7-13, chi 8-
14, chi dalle 9 alle 15. La media era di 6 o 8 ore, ma se mancava qualcuno facevamo ore in più per mantenere coperto il rapporto maestre-bambini durante tutto l'orario di apertura dell'asilo, che era dalle 7 alle 19.00 dal 2016 al 2020, poi, dopo la pandemia, con la questione delle bolle che ci costringeva ad avere pochi bambini era dalle 7 alle 16.30. A quel punto i turni erano di 8 ore. Gli orari sono stati questi anche durante il periodo del laboratorio di Natale del 2018, era un'attività strutturata in modo più ludico rispetto al normale ma in termini di orari erano gli stessi, perché era un'iniziativa volta a consentire ai genitori di lavorare”. La teste ha riferito: “Al nido facevano turni da 6 Tes_2 ore, apertura, spezzato che era 9-13 e 15-19, e chiusura, perché l'asilo era aperto dalle 7 alle 19 mi sembra, ma i bambini arrivavano dalle 8, comunque i turni erano sempre di 6 ore. Le educatrici si alternavano su questi turni e lavoravano quindi 6 ore al giorno su 5 giorni, se una educatrice mancava allungavamo i nostri orari, non erano previste sostituzioni. Questo fino a prima della pandemia, poi gli orari sono diventati di 8 ore […] Fino alla pandemia non vi sono stati mutamenti nel rapporto di lavoro della signora è sempre stata educatrice fin da subito, anche dopo la Pt_1 pandemia è rimasta educatrice, l'unica differenza è stato l'allungamento dell'orario lavorativo da 6 a 8 ore al giorno, su unico turno, che per lei era 8-16”.
16. Sul punto la teste (consulente del lavoro e figlia della l.r.) non ha riferito Tes_3 elementi idonei a smentire le risultanze fattuali così riassunte, avendo delle circostanze oggetto di causa una conoscenza esclusivamente documentale, affermando che le risultanze formali sono conformi ad allegazioni di parte resistente, senza avere avuto conoscenza diretta dello svolgimento fattuale del rapporto (“Io sono la consulente del lavoro per la cooperativa, tutte le assunzioni, tutte le partiche inerenti i rapporti di lavoro sono gestiti da me. Questa attività si svolge presso il mio studio, a Roma, fisicamente non opero nell'asilo. Non conosco personalmente i lavoratori, lavoro sulla documentazione che mi viene trasmessa, è possibile che io abbia conosciuto qualcuno se sono stata contattata telefonicamente, ma di norma mi interfaccio con la segreteria dell'asilo che gestisce le presenze e mi comunica i dati. La documentazione della signora mi è arrivata circa a fine settembre 2019, Pt_1 precedentemente ho in contabilità delle ricevute di collaborazione occasionale di questa ragazza. A ottobre 2019 procedemmo con l'assunzione” e ancora: “L'asilo è stato aperto nel 2016, nel 2019 non c'era ancora la copertura totale dei posti disponibili per i bambini ma serviva ogni tanto la necessità di avere delle persone di supporto, così almeno mi veniva comunicato. Se ben ricordo infatti non era stata richiesta nemmeno una qualifica, che invece è richiesta per le insegnanti. Le persone che venivano inserite in questa modalità erano delle aiutanti.”).
17. È quindi confermato lo svolgimento dell'orario di lavoro allegato, di 30 ore settimanali su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, da settembre a luglio.
18. Quanto alle mensilità di agosto, la teste ha riferito: “L'asilo era chiuso nel mese di Tes_2 agosto, a luglio facevamo il centro estivo. Ad agosto non eravamo in ferie, il contratto era da settembre a giugno con possibilità di proroga a luglio”. Il carattere fittizio e quindi illegittimo dell'apposizione del termine ai due contratti stipulati a fronte della preesistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato mai cessato, tuttavia, impone di ritenere la sospensione non retribuita del rapporto nel mese di agosto come illegittima, essendo comunque le lavoratrici in forze all'azienda in tale periodo.
19. Ulteriore profilo controverso tra le parti attiene alla sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente.
20. A fronte di tutto quanto fin qui esposto, tale giusta causa sussiste, essendo confermata l'irregolare formalizzazione del rapporto e, come si vedrà più specificamente, l'insufficiente retribuzione del lavoro prestato dalla ricorrente. 21. L'indennità relativa, in base all'art. 45 del CCNL cooperative sociali (in atti), deve quantificarsi in 15 giorni di retribuzione.
22. Per quanto riguarda le somme richieste a titolo di Cigs, deve innanzitutto correttamente qualificarsi la domanda come risarcitoria, non potendo la ricorrente esigere dalla resistente l'erogazione della prestazione, dovendosi tuttavia qualificare la mancata percezione come un danno da lucro cessante, asseritamente provocato dalla condotta omissiva della resistente.
23. Sul punto, la cooperativa ha dedotto di aver posto tutti i dipendenti in cassa integrazione nel periodo di chiusura dell'asilo per , documentando l'accoglimento della domanda relativa, tra Pt_3
l'altro, alla ricorrente per il periodo dal 13.3.2020 al 19.5.2020, sebbene dalle stesse allegazioni di parte resistente risulti che il periodo di chiusura e di astratta fruibilità dell'ammortizzatore sociale si sia protratto fino al 7.9.2020.
24. La resistente ha inoltre dedotto la chiusura dell'asilo per il periodo dal 15.03.2021 al
06.04.2021, periodo in cui la ricorrente era in servizio, senza allegare né documentare di aver attivato alcun ammortizzatore sociale né di aver assunto altre misure tra quelle previste dall'ordinamento in tali ipotesi, sostenendo anzi l'indisponibilità della Cassa integrazione per tale periodo.
25. Sul punto, le testimonianze assunte confermano che alcune lavoratrici hanno percepito somme a titolo di cassa integrazione in relazione al primo periodo di chiusura, non in relazione al secondo (teste “Non so riferire la situazione di ma personalmente ho percepito la CIG dal Tes_1 Parte_1 marzo 2020 fino a luglio 2020. Dalla seconda disposizione di chiusura, quindi dal 14 marzo 2021, non risulta Par richiesta di a fronte della chiusura dell'asilo, quindi nessuna di noi l'ha percepita, e proprio in ragione di questo noi ci siamo dimesse il 30 marzo, oltre che per le irregolarità nel pagamento degli stipendi”, teste “Va Tes_3 considerato che dal 5 marzo al 7 settembre 2020 l'asilo è stato chiuso causa covid. In questa prima fase tutti i lavoratori sono andati in cassa integrazione, rappresento di avere la documentazione con tutte le pratiche e tutte le anagrafiche. Nel
2021 vi è stato se ben ricordo un solo mese di chiusura, a cavallo tra marzo e aprile. in questo secondo periodo non vi è stata cassa integrazione perché non era previsto”).
26. Quanto al primo periodo, il documento menzionato che attesta la presentazione e l'accoglimento della domanda in relazione alla ricorrente, unitamente alle testimonianze assunte, consente di ritenere provata la percezione delle somme spettanti a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria per il primo periodo, ma l'accertamento della regolarizzazione di un orario inferiore rispetto a quello effettivamente svolto dalla lavoratrice implica conseguentemente che anche il beneficio percepito, sia stato inferiore a quello effettivamente spettante, e ciò a causa della condotta datoriale, configurandosi una differenza qualificabile come lucro cessante e quindi risarcibile in capo alla lavoratrice. 27. Anche in relazione al secondo periodo incontestato di chiusura spetta alla ricorrente, a titolo risarcitorio, quanto astrattamente spettante a titolo di ammortizzatore sociale, incontestatamente non attivato dalla resistente.
28. È quindi provato che la ricorrente abbia percepito, in ragione di tutto quanto detto, somme inferiori rispetto a quelle astrattamente spettanti, non avendo la parte resistente documentato di aver corrisposto somme ulteriori rispetto a quelle allegate.
29. È stata all'uopo disposta CTU contabile, volta ad accertare le differenze retributive spettanti tra quanto avrebbe dovuto essere corrisposto alla lavoratrice per il periodo e l'orario di lavoro effettuato, in base all'inquadramento (incontestato e risultante dai documenti, sebbene difforme da quello impiegato nei conteggi di parte ricorrente) pari al IV livello del CCNL cooperative sociali (come riferito dalla teste ), detratto quanto percepito in corso di rapporto così come indicato nei Tes_3 conteggi di parte (idonei ad integrare l'allegazione in relazione ai profili contabili). Per il periodo di astratta fruibilità della cassa integrazione guadagni straordinaria, è stato richiesto al CTU di calcolare la differenza tra le somme astrattamente spettanti e quelle percepite, da riconoscersi a titolo risarcitorio.
30. Il consulente nominato ha quantificato differenze retributive per euro 16.310,86 a titolo di retribuzione totale lorda ed euro 2.327,33 a titolo TFR.
31. Quanto invece ai periodi di sospensione del rapporto, il consulente ha calcolato la spettanza in capo alla ricorrente di una differenza tra quanto astrattamente spettante a titolo di ammortizzatore sociale e quanto percepito a tale titolo pari ad euro 4.235,65, spettanti a titolo risarcitorio.
32. Dette risultanze contabili sono pienamente condivisibili in quanto elaborate in conformità al quesito formulato e sulla base della documentazione in atti, essendo peraltro incontestate dalle parti in causa, e possono pertanto essere poste a base della decisione, con condanna della ricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle relative somme.
33. Spetta inoltre alla ricorrente, a fronte della sussistenza di giusta causa per le rassegnate dimissioni, l'indennità di mancato preavviso, quantificabile in 15 giorni della retribuzione globale, pari ad euro 3.114,00 (34,60 euro, come da ultima busta paga in atti, per 6 ore giornaliere per 15 giorni).
34. Quanto alle somme spettanti a titolo di differenze retributive, spettano altresì la rivalutazione e gli interessi come per legge. Per le restanti somme, gli interessi legali dalla spettanza al saldo. 35. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M 147/2022. La parte resistente deve altresì essere condannata al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2112 /2021 r.g.:
Accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti dal 2.1.2019 al
30.3.2021, svoltosi con le caratteristiche di cui in motivazione, condanna Controparte_1
a pagare a la somma di euro 16.310,86 a titolo di differenze retributive, euro
[...] Parte_1
2.327,33 a titolo TFR, euro 3.114,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dalle spettanze al saldo, ed euro 4.235,65 a titolo risarcitorio per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla spettanza al saldo;
per l'effetto, condanna la società resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre al contributo unificato;
condanna altresì la resistente al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Tivoli, 23/09/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/9/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2112 /2021 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Muggia Stefano, Parte_1 ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Francesca Mariani, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto: “1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2094 c.c. (previa, ove occorra, la declaratoria di nullità di eventuali contratti di lavoro occasionale e/o autonomo), che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la soc. convenuta di cui in epigrafe per il periodo Dal 2-1-2019 al 29-10-2019, disciplinato dal CCNL Cooperative sociali, essendo il successivo periodo regolarizzato;
2) Accertare e dichiarare, che la ricorrente ha diritto per l'intero periodo al livello C1 con orario di lavoro pari a part-time 79%; 3) Per l'effetto
Condannare la soc. convenuta di cui in epigrafe al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €.
23917.59 come da specifica del conteggio sindacale unito al presente atto che deve ritenersi parte integrante del presente ricorso, per i titoli indicati nel conteggio sindacale, ovvero condannarla alla diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio”, oltre rivalutazione e interessi e con vittoria di spese da distrarsi.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese da distrarsi.
Le motivazioni della sentenza
1. La ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 2.1.2019 al 30.3.2021, data in cui si è dimessa per giusta causa, presso l'asilo nido gestito dalla resistente e sito in Guidonia, Via Maremmana inferiore;
che il rapporto è stato dapprima formalizzato dal 2.1.2019 al 29.10.2019 come contratto di lavoro occasionale, poi dal
30.10.2019 al 30.6.2020 con contratto a tempo determinato a 10 ore settimanali e dal 1.10.2020 al
30.3.2021 con contratto a tempo determinato a 4 ore settimanali, con mansioni di maestra di asilo e inquadramento al livello C1 del CCNL cooperative sociali. La ricorrente ha dedotto che, a dispetto delle risultanze documentali, la stessa ha prestato la propria attività ab initio con le caratteristiche della subordinazione e seguendo un orario di 30 ore settimanali (indicate in ricorso erroneamente come 130, refuso rettificato a verbale di udienza del 26.4.2022 nel contraddittorio delle parti), articolate su turni di
6 ore al giorno per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì; di aver ricevuto una retribuzione pari ad euro 300,00 mensili fino a luglio 2019 ed euro 500,00 per le mensilità di settembre ed ottobre, di non aver svolto alcuna attività lavorativa nel mese di agosto. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive spettanti per il maggior orario prestato, oltre a tredicesima, ferie, indennità di mancato preavviso, TFR. Ella ha infine dedotto di non aver percepito alcuna somma a titolo di CIGS nel periodo dal marzo a luglio 2020 e ciò per esclusiva colpa del datore di lavoro che non avrebbe trasmesso la relativa richiesta all'Inps, ed ha quindi chiesto ulteriori somme a tale titolo o comunque a titolo risarcitorio.
2. Si è costituita la resistente, sostenendo che il rapporto si sia sempre svolto secondo le risultanze contrattuali, e precipuamente che nel periodo dal 2.1.2019 al 29.10.2019 la ricorrente avrebbe effettuato esclusivamente delle sostituzioni occasionali, che successivamente ella avrebbe lavorato per l'orario indicato in contratto e sarebbe stata correttamente retribuita, che tutte le dipendenti sarebbero state messe in cassa integrazione nel periodo di chiusura dell'asilo per Covid, che alla riapertura a settembre 2020 il calo delle iscrizioni avrebbe comportato una riduzione dell'orario di lavoro delle dipendenti. Eccepisce inoltre che la ricorrente, in quanto socia della cooperativa, avrebbe comunque attivamente partecipato alla gestione della stessa. Chiede quindi il rigetto della domanda.
3. La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi, l'interrogatorio formale della l.r. della resistente, e discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei termini che si vanno ad esporre.
5. Il primo profilo controverso tra le parti attiene alla natura del rapporto nella fase iniziale, poiché la ricorrente sostiene di aver espletato attività con le caratteristiche della subordinazione fin dall'inizio dello stesso. Dal momento della regolarizzazione del rapporto come subordinato a tempo parziale, il profilo controverso in fatto attiene invece all'orario di lavoro effettivamente osservato.
6. Elemento qualificante il rapporto lavoro subordinato è la etero direzione dell'attività svolta, intesa quale potere datoriale di modulare gli elementi fondamentali della prestazione del lavoratore, il quale risulta giuridicamente assoggettato alla volontà negoziale del datore stesso. Solo a fronte di tale assoggettamento possono ritenersi operanti le garanzie che l'ordinamento predispone, come bilanciamento, in favore del lavoratore. Tale condizione è frutto della volontà negoziale delle parti, la quale può risultare dal contratto o da comportamenti concludenti successivi alla conclusione dello stesso (art. 1362 c.c.); le condizioni contrattualmente pattuite, sebbene rilevanti, non sono quindi determinanti ai fini della qualificazione del rapporto stesso.
7. Laddove il lavoratore intenda mettere in discussione le risultanze contrattuali o affermare l'esistenza di un rapporto di subordinazione in assenza di un contratto scritto, avrà l'onere di provare l'esistenza del rapporto, individuato attraverso il luogo e l'orario di svolgimento della prestazione, nonché le caratteristiche di questa, ossia le mansioni rivestite, nonché la qualità e la misura dell'assoggettamento al potere datoriale, nelle varie esplicitazioni di questo che connotano la etero direzione lavorativa e che si traducono in precisi obblighi gravanti sulla sfera giuridica del lavoratore stesso.
8. Nel caso di specie, in base alle allegazioni di parte ricorrente come documentalmente riscontrate, il rapporto è stato inizialmente regolarizzato come rapporto di collaborazione occasionale e solo successivamente come rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale. L'onere della prova gravante sulla ricorrente ha quindi ad oggetto, rispetto al periodo di lavoro dal 2.1.2019 al
29.10.2019, gli elementi sintomatici della subordinazione, e per il periodo successivo al 30.10.2019
l'orario asseritamente svolto in eccedenza rispetto a quanto risultante dal contratto.
9. Nel caso di specie, può ritenersi dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato in ricorso, con orario superiore rispetto a quello contrattualizzato.
10. A riguardo, sia la teste che la teste hanno riferito che la ricorrente ha Tes_1 Tes_2 iniziato a collaborare con il nido per il laboratorio di Natale nel 2018, prestando la propria attività anche nei giorni tra le singole festività natalizie (teste “Il laboratorio di Natale è stato concepito per far Tes_1 lavorare i genitori, l'asilo era privato e quindi noi eravamo comunque aperti salvo i giorni festivi”), e che alla riapertura di gennaio la ricorrente sia stata inserita nei turni al pari di tutte le altre educatrici.
11. Quanto alla natura subordinata del rapporto fin dall'inizio di esso, è sufficiente la prova che non vi siano stati mutamenti di sorta rispetto al periodo successivo, formalizzato come subordinato
(ancora teste “Le modalità di svolgimento del rapporto sono sempre state le stesse per tutto il periodo, Tes_1
è sempre stata educatrice […] I materiali utilizzati erano della scuola. L'unica cosa che facevamo durante l'arco Pt_1 dell'anno, era stilare una lista dei materiali che occorrevano per lavoretti o materiali”; teste “ venne Tes_2 Pt_1 chiamata a dicembre del 2018 per occuparsi della classe dei lattanti, quindi come educatrice di nido. Inizialmente si occupava del laboratorio di Natale per la classe dei lattanti, e poi fu presa fissa come educatrice. Da gennaio 2019 fu inserita a tutti gli effetti come educatrice […] Il materiale era fornito dalla struttura, su nostra richiesta, tutti gli anni facevamo delle liste col materiale che ci serviva, a livello didattico avevamo un progetto educativo annuale ed una programmazione mensile che organizzavamo noi. Non ci occupavamo delle iscrizioni, delle rette, tutto questo era gestito dall' […] Fino alla pandemia non vi sono stati mutamenti nel rapporto di lavoro della signora è sempre Pt_2 Pt_1 stata educatrice fin da subito, anche dopo la pandemia è rimasta educatrice, l'unica differenza è stato l'allungamento dell'orario lavorativo da 6 a 8 ore al giorno, su unico turno, che per lei era 8-16”). Non può essere fatto gravare sul lavoratore un onere della prova più rigoroso, considerato inoltre che il potere datoriale di direttiva e controllo tipico della subordinazione si atteggia diversamente in base al tipo di mansioni svolte, sicché nell'ipotesi di professionalità specifica quale quella richiesta per lo svolgimento di mansioni di educatrice deve ritenersi che l'eterodeterminazione degli orari, l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale e la completa estraneità del lavoratore al rischio d'impresa siano sufficienti ad integrare i requisiti della subordinazione.
12. Accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fin dal 2.1.2019, lo stesso deve intendersi come a tempo indeterminato, il quale costituisce la forma ordinaria del rapporto di lavoro in assenza di diversa valida pattuizione scritta, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza e formalizzato nell'art. 1 del d.lgs. 81/2015.
13. Conseguentemente, i due contratti a tempo determinato successivamente stipulati non possono ritenersi validi, in quanto fittiziamente stipulati in costanza del precedente rapporto, mai formalmente risolto, che quindi può intendersi come protrattosi senza soluzione di continuità fino alle dimissioni della lavoratrice.
14. Quanto all'orario di lavoro osservato, la ricorrente ha allegato di aver svolto un part time al 69%, prestando la propria opera su turni di 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì.
15. L'istruttoria svolta ha confermato la veridicità di tali allegazioni. La teste ha Tes_1 riferito: “Le ore fisse erano dalle 6 alle 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, a turnazione, c'era chi faceva 7-13, chi 8-
14, chi dalle 9 alle 15. La media era di 6 o 8 ore, ma se mancava qualcuno facevamo ore in più per mantenere coperto il rapporto maestre-bambini durante tutto l'orario di apertura dell'asilo, che era dalle 7 alle 19.00 dal 2016 al 2020, poi, dopo la pandemia, con la questione delle bolle che ci costringeva ad avere pochi bambini era dalle 7 alle 16.30. A quel punto i turni erano di 8 ore. Gli orari sono stati questi anche durante il periodo del laboratorio di Natale del 2018, era un'attività strutturata in modo più ludico rispetto al normale ma in termini di orari erano gli stessi, perché era un'iniziativa volta a consentire ai genitori di lavorare”. La teste ha riferito: “Al nido facevano turni da 6 Tes_2 ore, apertura, spezzato che era 9-13 e 15-19, e chiusura, perché l'asilo era aperto dalle 7 alle 19 mi sembra, ma i bambini arrivavano dalle 8, comunque i turni erano sempre di 6 ore. Le educatrici si alternavano su questi turni e lavoravano quindi 6 ore al giorno su 5 giorni, se una educatrice mancava allungavamo i nostri orari, non erano previste sostituzioni. Questo fino a prima della pandemia, poi gli orari sono diventati di 8 ore […] Fino alla pandemia non vi sono stati mutamenti nel rapporto di lavoro della signora è sempre stata educatrice fin da subito, anche dopo la Pt_1 pandemia è rimasta educatrice, l'unica differenza è stato l'allungamento dell'orario lavorativo da 6 a 8 ore al giorno, su unico turno, che per lei era 8-16”.
16. Sul punto la teste (consulente del lavoro e figlia della l.r.) non ha riferito Tes_3 elementi idonei a smentire le risultanze fattuali così riassunte, avendo delle circostanze oggetto di causa una conoscenza esclusivamente documentale, affermando che le risultanze formali sono conformi ad allegazioni di parte resistente, senza avere avuto conoscenza diretta dello svolgimento fattuale del rapporto (“Io sono la consulente del lavoro per la cooperativa, tutte le assunzioni, tutte le partiche inerenti i rapporti di lavoro sono gestiti da me. Questa attività si svolge presso il mio studio, a Roma, fisicamente non opero nell'asilo. Non conosco personalmente i lavoratori, lavoro sulla documentazione che mi viene trasmessa, è possibile che io abbia conosciuto qualcuno se sono stata contattata telefonicamente, ma di norma mi interfaccio con la segreteria dell'asilo che gestisce le presenze e mi comunica i dati. La documentazione della signora mi è arrivata circa a fine settembre 2019, Pt_1 precedentemente ho in contabilità delle ricevute di collaborazione occasionale di questa ragazza. A ottobre 2019 procedemmo con l'assunzione” e ancora: “L'asilo è stato aperto nel 2016, nel 2019 non c'era ancora la copertura totale dei posti disponibili per i bambini ma serviva ogni tanto la necessità di avere delle persone di supporto, così almeno mi veniva comunicato. Se ben ricordo infatti non era stata richiesta nemmeno una qualifica, che invece è richiesta per le insegnanti. Le persone che venivano inserite in questa modalità erano delle aiutanti.”).
17. È quindi confermato lo svolgimento dell'orario di lavoro allegato, di 30 ore settimanali su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, da settembre a luglio.
18. Quanto alle mensilità di agosto, la teste ha riferito: “L'asilo era chiuso nel mese di Tes_2 agosto, a luglio facevamo il centro estivo. Ad agosto non eravamo in ferie, il contratto era da settembre a giugno con possibilità di proroga a luglio”. Il carattere fittizio e quindi illegittimo dell'apposizione del termine ai due contratti stipulati a fronte della preesistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato mai cessato, tuttavia, impone di ritenere la sospensione non retribuita del rapporto nel mese di agosto come illegittima, essendo comunque le lavoratrici in forze all'azienda in tale periodo.
19. Ulteriore profilo controverso tra le parti attiene alla sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente.
20. A fronte di tutto quanto fin qui esposto, tale giusta causa sussiste, essendo confermata l'irregolare formalizzazione del rapporto e, come si vedrà più specificamente, l'insufficiente retribuzione del lavoro prestato dalla ricorrente. 21. L'indennità relativa, in base all'art. 45 del CCNL cooperative sociali (in atti), deve quantificarsi in 15 giorni di retribuzione.
22. Per quanto riguarda le somme richieste a titolo di Cigs, deve innanzitutto correttamente qualificarsi la domanda come risarcitoria, non potendo la ricorrente esigere dalla resistente l'erogazione della prestazione, dovendosi tuttavia qualificare la mancata percezione come un danno da lucro cessante, asseritamente provocato dalla condotta omissiva della resistente.
23. Sul punto, la cooperativa ha dedotto di aver posto tutti i dipendenti in cassa integrazione nel periodo di chiusura dell'asilo per , documentando l'accoglimento della domanda relativa, tra Pt_3
l'altro, alla ricorrente per il periodo dal 13.3.2020 al 19.5.2020, sebbene dalle stesse allegazioni di parte resistente risulti che il periodo di chiusura e di astratta fruibilità dell'ammortizzatore sociale si sia protratto fino al 7.9.2020.
24. La resistente ha inoltre dedotto la chiusura dell'asilo per il periodo dal 15.03.2021 al
06.04.2021, periodo in cui la ricorrente era in servizio, senza allegare né documentare di aver attivato alcun ammortizzatore sociale né di aver assunto altre misure tra quelle previste dall'ordinamento in tali ipotesi, sostenendo anzi l'indisponibilità della Cassa integrazione per tale periodo.
25. Sul punto, le testimonianze assunte confermano che alcune lavoratrici hanno percepito somme a titolo di cassa integrazione in relazione al primo periodo di chiusura, non in relazione al secondo (teste “Non so riferire la situazione di ma personalmente ho percepito la CIG dal Tes_1 Parte_1 marzo 2020 fino a luglio 2020. Dalla seconda disposizione di chiusura, quindi dal 14 marzo 2021, non risulta Par richiesta di a fronte della chiusura dell'asilo, quindi nessuna di noi l'ha percepita, e proprio in ragione di questo noi ci siamo dimesse il 30 marzo, oltre che per le irregolarità nel pagamento degli stipendi”, teste “Va Tes_3 considerato che dal 5 marzo al 7 settembre 2020 l'asilo è stato chiuso causa covid. In questa prima fase tutti i lavoratori sono andati in cassa integrazione, rappresento di avere la documentazione con tutte le pratiche e tutte le anagrafiche. Nel
2021 vi è stato se ben ricordo un solo mese di chiusura, a cavallo tra marzo e aprile. in questo secondo periodo non vi è stata cassa integrazione perché non era previsto”).
26. Quanto al primo periodo, il documento menzionato che attesta la presentazione e l'accoglimento della domanda in relazione alla ricorrente, unitamente alle testimonianze assunte, consente di ritenere provata la percezione delle somme spettanti a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria per il primo periodo, ma l'accertamento della regolarizzazione di un orario inferiore rispetto a quello effettivamente svolto dalla lavoratrice implica conseguentemente che anche il beneficio percepito, sia stato inferiore a quello effettivamente spettante, e ciò a causa della condotta datoriale, configurandosi una differenza qualificabile come lucro cessante e quindi risarcibile in capo alla lavoratrice. 27. Anche in relazione al secondo periodo incontestato di chiusura spetta alla ricorrente, a titolo risarcitorio, quanto astrattamente spettante a titolo di ammortizzatore sociale, incontestatamente non attivato dalla resistente.
28. È quindi provato che la ricorrente abbia percepito, in ragione di tutto quanto detto, somme inferiori rispetto a quelle astrattamente spettanti, non avendo la parte resistente documentato di aver corrisposto somme ulteriori rispetto a quelle allegate.
29. È stata all'uopo disposta CTU contabile, volta ad accertare le differenze retributive spettanti tra quanto avrebbe dovuto essere corrisposto alla lavoratrice per il periodo e l'orario di lavoro effettuato, in base all'inquadramento (incontestato e risultante dai documenti, sebbene difforme da quello impiegato nei conteggi di parte ricorrente) pari al IV livello del CCNL cooperative sociali (come riferito dalla teste ), detratto quanto percepito in corso di rapporto così come indicato nei Tes_3 conteggi di parte (idonei ad integrare l'allegazione in relazione ai profili contabili). Per il periodo di astratta fruibilità della cassa integrazione guadagni straordinaria, è stato richiesto al CTU di calcolare la differenza tra le somme astrattamente spettanti e quelle percepite, da riconoscersi a titolo risarcitorio.
30. Il consulente nominato ha quantificato differenze retributive per euro 16.310,86 a titolo di retribuzione totale lorda ed euro 2.327,33 a titolo TFR.
31. Quanto invece ai periodi di sospensione del rapporto, il consulente ha calcolato la spettanza in capo alla ricorrente di una differenza tra quanto astrattamente spettante a titolo di ammortizzatore sociale e quanto percepito a tale titolo pari ad euro 4.235,65, spettanti a titolo risarcitorio.
32. Dette risultanze contabili sono pienamente condivisibili in quanto elaborate in conformità al quesito formulato e sulla base della documentazione in atti, essendo peraltro incontestate dalle parti in causa, e possono pertanto essere poste a base della decisione, con condanna della ricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle relative somme.
33. Spetta inoltre alla ricorrente, a fronte della sussistenza di giusta causa per le rassegnate dimissioni, l'indennità di mancato preavviso, quantificabile in 15 giorni della retribuzione globale, pari ad euro 3.114,00 (34,60 euro, come da ultima busta paga in atti, per 6 ore giornaliere per 15 giorni).
34. Quanto alle somme spettanti a titolo di differenze retributive, spettano altresì la rivalutazione e gli interessi come per legge. Per le restanti somme, gli interessi legali dalla spettanza al saldo. 35. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M 147/2022. La parte resistente deve altresì essere condannata al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2112 /2021 r.g.:
Accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti dal 2.1.2019 al
30.3.2021, svoltosi con le caratteristiche di cui in motivazione, condanna Controparte_1
a pagare a la somma di euro 16.310,86 a titolo di differenze retributive, euro
[...] Parte_1
2.327,33 a titolo TFR, euro 3.114,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dalle spettanze al saldo, ed euro 4.235,65 a titolo risarcitorio per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla spettanza al saldo;
per l'effetto, condanna la società resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre al contributo unificato;
condanna altresì la resistente al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Tivoli, 23/09/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni