Ordinanza cautelare 1 luglio 2022
Decreto presidenziale 25 luglio 2022
Dispositivo di sentenza 13 ottobre 2022
Sentenza 21 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 22 marzo 2023
Sentenza 3 maggio 2023
Ordinanza collegiale 21 giugno 2023
Ordinanza cautelare 28 giugno 2023
Decreto presidenziale 15 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 6 maggio 2024
Ordinanza cautelare 29 agosto 2024
Ordinanza collegiale 23 settembre 2024
Ordinanza collegiale 13 novembre 2024
Ordinanza collegiale 9 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 9 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 20 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Oggetto del giudizio è la domanda di revocazione, proposta ex art. 395, comma 1, n. 4 e n. 5, c.p.c., dalla società E.S.Co. Solution s.r.l. (d'ora in avanti, solo la società) avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3654 del 22 aprile 2024, che ha accolto l'appello proposto dalla società Gestore dei Servizi energetici s.p.a. (G.S.E.) avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III-ter, 21 ottobre 2021, n. 10807, compensando le spese. 2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d'ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che: a) la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/05/2025, n. 4284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4284 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04284/2025REG.PROV.COLL.
N. 06640/2022 REG.RIC.
N. 01316/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 114 c.p.a. nel giudizio numero di registro generale 6640 del 2022, proposto dalla Hotel Milano di Foschi RO e HI IN & C S.n.c., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Mantero, con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio Grez & Associati S.r.l. in liquidazione;
contro
Comune di Bellaria Igea Marina, non costituito in giudizio;
nei confronti
Foschi Nazario, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Andrea Mussoni e Andrea Baldassarri, con domicilio digitale presso i medesimi in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
sul ricorso ex art. 114 c.p.a. nel giudizio numero di registro generale 1316 del 2025, proposto dalla Hotel Milano di Foschi RO e HI IN & C S.n.c., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Mantero, con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso Grez & Associati S.r.l. in liquidazione;
contro
Prefetto di Rimini, in qualità di commissario ad acta;
Ministero dell’interno - Ufficio territoriale del Governo di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Bellaria Igea Marina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Gualandi e Francesca Minotti, con domicilio digitale presso i medesimi in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
nei confronti
Nazario Foschi, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, del 6 maggio 2024, n. 4075, resa tra le parti;
Visti i reclami e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bellaria Igea Marina e del Ministero dell’interno - Ufficio territoriale del Governo di Rimini;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il cons. Francesco Guarracino e uditi, per le parti, gli avvocati Alessandro Mantero e Federico Gualandi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con sentenza n. 9887 del 9 dicembre 2024 questa Sezione ha accolto il reclamo della società Hotel Milano di Foschi RO e HI IN & c. s.n.c. avverso la relazione conclusiva, datata 23 luglio 2024, del funzionario delegato dal prefetto di Rimini quale commissario ad acta per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione del 23 giugno 1999 del Comune di Bellaria Igea, relativa all’abusivo ampliamento della sala da pranzo al primo piano del limitrofo Hotel Foschi, in virtù della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 4075 del 6 febbraio 2024.
1.1 – Con la suddetta sentenza, la Sezione ha disposto, per l’effetto, che il già nominato commissario ad acta provvedesse ad ottemperare alla sentenza entro il termine di sessanta giorni, con le modalità prescritte in motivazione, nello specifico sancendo (punto 17 della motivazione) l’obbligo del commissario ad acta :
« di eliminare l’abusivo ampliamento della sala da pranzo, così come accertato nell’ordinanza di demolizione del 23 giugno 1999, mediante il ripristino dello stato dei luoghi secondo le seguenti modalità:
a) totale rimozione di tutte le guide - laterali e frontali- e delle vetrate di chiusura della pensilina;
b) completo rispristino dell’infisso originario a delimitazione della sala da pranzo;
c) esecuzione in contraddittorio con entrambe le parti di tutte le operazioni di cui ai precedenti punti a) e b) »;
2. – Con nota del 30 gennaio 2025, prot. 5410, il prefetto di Rimini ha rappresentato che:
- in data 8 gennaio 2025 ha convocato una riunione, in contradditorio tra le parti, per definire le modalità di intervento per l’esecuzione dei lavori per eliminare l’abusivo ampliamento della sala da pranzo di cui alla predetta ordinanza di demolizione;
- in data 9 gennaio 2025 ha provveduto alla nomina di un nuovo delegato per l’esecuzione della sentenza n. 9887 del 2024, in sostituzione del precedente, dimissionario;
- in data 16 gennaio è stato effettuato in contraddittorio tra le parti un sopralluogo presso l’Hotel Foschi per definire le modalità di esecuzione dell’intervento in conformità a quanto disposto al punto 17, lett. a) e b) della citata sentenza e si è dato incarico alla TH S.r.l., società in house , di presentare il quadro economico con l’indicazione delle modalità esecutive e il relativo cronoprogramma;
- in data 16 gennaio 2025 la ditta TH ha presentato la documentazione richiesta;
- in data 18 gennaio 2025 il legale dell’Hotel Foschi ha fatto pervenire una nota a seguito della quale la ditta TH è stata invitata a riformulare il quadro economico espungendo quelle spese relative alla realizzazione dei parapetti interni ed esterni non contemplati tra gli interventi da realizzare nella sentenza di questa Sezione;
- il Comune di Bellaria Igea ha presentato, a sua volta, una memoria chiedendone l’inoltro a questa Sezione;
2.1 – Tanto premesso, con la medesima nota lo stesso Prefetto - che il 29 gennaio 2025, con decreto agli atti di causa, ha temporaneamente sospeso dall’esercizio delle funzioni il suo nuovo delegato perché in congedo per malattia - ha chiesto una proroga del termine per adempiere all’incarico.
3. – La società Hotel Milano di Foschi RO e HI IN & c. s.n.c. ha proposto reclamo avverso la predetta nota del Prefetto, la determina da questi assunta per affidare i lavori alla ditta TH (n. 5381 del 30 gennaio 2025), nonché il verbale, con relativa nota di trasmissione a questo Consiglio, d’inizio dei lavori da parte della ditta TH in data 5 febbraio 2025.
3.1 – Il relativo ricorso è stato autonomamente iscritto al n.r.g. 1316 del 2025, nonché depositato nel giudizio nel quale è stata adottata la sentenza ottemperanda (n.r.g. 6640 del 2022).
3.2 – La ricorrente si duole delle modalità e dei tempi dell’attività commissariale sotto più profili, imputando al commissario ad acta :
a) di aver agito con lentezza, violando i termini per l’adempimento assegnati in sede giurisdizionale;
b) di non aver assicurato il necessario contraddittorio in sede esecutiva, non avendo comunicato alla parte ricorrente, né al tecnico da questa incaricato, il verbale di sopralluogo del 10 gennaio 2025, la memoria del controinteressato del 18 gennaio e la memoria del Comune del 30 gennaio successivi;
c) di aver demandato illegittimamente al Comune una frazione delle attività di ottemperanza, attraverso la decisione di avvalersi dell’amministrazione comunale per gli eventuali ulteriori adempimenti necessari per dare esecuzione alla determinazione commissariale;
d) di aver illegittimamente espunto dall’attività di riduzione dell’albergo allo stato legittimo le opere relative al ripristino delle paratie esterne e interne della pensilina al primo piano di cui al progetto assentito nel 1997 – indicate come “parapetti interni ed esterni” dal commissario ad acta – che, invece, erano state incluse nel primo preventivo della ditta TH: “parapetti” corrispondenti agli elementi verticali che nel progetto del 1997 delimitano, da un lato verso l’Hotel Piccadilly e dall’altro verso l’Hotel Milano, due zone della pensilina, rappresentate in grigio, di superficie “non praticabile”, separandola da quella “praticabile” della pensilina, in quanto per scelta progettuale il confine del fabbricato era da misurarsi dal parapetto interno sulla pensilina a m. 3,50 dal confine dell’Hotel Milano, da una parte, e a m. 3,50 dal confine dell’Hotel Piccadilly, dall’altra parte;
e) di aver omesso di prevedere che, all’esito delle operazioni della ditta TH di demolizione e di ripristino, lo stesso commissario ad acta provveda ad accertare l’avvenuta ottemperanza;
f) di non aver specificato, nel verbale del 5 febbraio 2025, chi ha demolito le vetrate, attività rimessa alla ditta TH e preclusa, ormai, al controinteressato;
g) di non aver disposto che, terminati i lavori, la pensilina al primo piano, per la parte praticabile, non possa essere utilizzata quale ampliamento della sala da pranzo dell’albergo, cioè in modo permanente, anziché per sopperire a esigenze temporanee e contingenti.
3.3 – La ricorrente, pertanto, chiede al Consiglio di Stato che:
1) dichiari la violazione del termine per l’esecuzione delle opere relative all’ottemperanza;
2) determini l’illegittimità del modus procedendi seguito dal Commissario per quanto attiene: a) al difetto del rispetto del contraddittorio; b) alla irrituale espunzione dalle opere da realizzare dei parapetti interni ed esterni dalla pensilina del primo piano; c) all’affidamento al Comune di Bellaria Igea Marina di eventuali e non meglio precisati adempimenti necessari per dare esecuzione alla determinazione commissariale del 30 gennaio 2025 del commissario; d) all’omessa previsione che la conclusione del procedimento di esecuzione sia di competenza esclusiva del commissario; e) alla non chiarezza della verbalizzazione delle attività svolte il 5 febbraio 2025 relativamente all’avvenuta rimozione dell’infisso e delle paratie frontali e laterali; f) alla mancata previsione che la destinazione della pensilina, al termine dei lavori, non potrà essere di ampliamento delle sala da pranzo, il cui spazio termina al riapponendo infisso di delimitazione della medesima;
3) disponga la riforma, la revoca ovvero l’annullamento, in toto o in parte qua , della determina commissariale prot. 5381 del 30 gennaio 2025 e degli atti, rispetto ad essa, connessi, preordinati, esecutivi e conseguenti.
4. – Il Comune di Bellaria Igea Marina si è costituito in giudizio e ha depositato una memoria per eccepire che l’originaria sentenza di primo grado sull’ordinanza di demolizione dell’ampliamento abusivo della sala pranzo sarebbe stata da tempo eseguita e che, avendo il controinteressato, intanto, realizzato nuove opere abusive a propria volta sanzionate dal Comune con ordinanze di demolizione n. 430/2022 e n. 542/2023, la ricorrente avrebbe abusato dello strumento processuale, mancando il presupposto dell’inottemperanza, per evitare di transitare per un nuovo giudizio di cognizione relativamente ai nuovi abusi.
5. – Il Prefetto di Rimini nelle vesti di commissario ad acta , comparso nella presente fase del giudizio insieme al Ministero dell’interno con il ministero dell’Avvocatura dello Stato, ha prodotto una memoria per reiterare la richiesta di proroga dei termini.
5.1 – Quivi il commissario ad acta ha rappresentato che alla data del 27 gennaio 2025 risulta già ottemperato quanto previsto alla lett. a) del punto 17 della sentenza n. 9887 del 2024 (cioè la rimozione di tutte le guide e delle vetrate di chiusura della pensilina) e ha evidenziato che, per la sola realizzazione del manufatto che dovrà essere collocato in ottemperanza a quanto ivi previsto alla lett. b), sono necessarie otto settimane dalla messa in produzione, come da cronoprogramma predisposto dalla ditta TH, ,che potrà essere autorizzata previa concessione della proroga.
6. – In vista della camera di consiglio, la ricorrente ha prodotto memoria di replica per insistere nelle sue richieste.
7. – Alla camera di consiglio del 6 maggio 2025 le cause sono state trattenute in decisione.
8. – In via preliminare, occorre disporre la riunione dei due giudizi, vertendosi di un unico reclamo.
9. – Ancora in via preliminare, deve essere respinta l’eccezione d’inammissibilità del reclamo, che il Comune di Bellaria Igea Marina ha formulato sulla base delle considerazioni che si sono riassunte al precedente punto 4, in ragione del fatto che ogni ulteriore questione sulla mancata esecuzione dell’ingiunzione di demolizione del 23 giugno 1999 è ormai preclusa dal giudicato.
10. – Il ricorso è infondato.
11. – Il termine di sessanta giorni fissato con la sentenza n. 9887 del 2024 per la conclusione delle operazioni commissariali non era ancora trascorso allorché il Prefetto di Rimini, nella sua qualità di ausiliario del giudice, ha formulato richiesta di proroga con la nota del 30 gennaio 2025.
11.1 – La richiesta di proroga risulta giustificata già solo in ragione dei tempi di produzione degli infissi indicati dalla ditta incaricata delle operazioni di riduzione in pristino, di gran lunga eccedenti i termini concessi, anche senza tener conto delle attività successive, indicate nel cronoprogramma, che impegnano cinque settimane ulteriori.
11.2 – Per quest’ultimo motivo è, altresì, ragionevole che, prima di autorizzarne la messa in produzione, il commissario ad acta abbia deciso di attendere la concessione della proroga.
12. – Con la sentenza n. 9887 del 2024 questo Consiglio ha vincolato il commissario ad acta a procedere alla « esecuzione in contraddittorio con entrambe le parti » di tutte le operazioni di rimozione totale delle guide e delle vetrate di chiusura della pensilina e di completo rispristino dell’infisso originario a delimitazione della sala da pranzo e, in questa sede, va ribadito che la prescrizione dev’essere osservata; tuttavia, la circostanza dell’omessa comunicazione del verbale di sopralluogo del 10 gennaio 2025 e delle memorie del 18 gennaio e 30 gennaio successivi perde nel concreto rilevanza perché le conseguenti decisioni assunte dal commissario ad acta riguardo alla questione della pensilina trovano conferma nel presente giudizio, come tra poco si dirà.
13. – Non è rilevante, ai fini in esame, che nel verbale del 5 febbraio 2025 non sia specificato il soggetto che ha demolito le vetrate.
14. – L’ottemperanza è demandata al commissario ad acta e, come è stato già chiarito nella sentenza n. 9887 del 2024, nessuna illegittimità è ravvisabile in relazione al mero utilizzo, da parte del commissario medesimo, del personale comunale, poiché l’attività posta in essere rimane comunque imputabile al solo commissario e non all’amministrazione sostituita del cui personale il primo si è semplicemente avvalso; ed è in questo senso che deve intendersi l’intendimento del commissario di avvalersi del Comune per gli «ulteriori adempimenti necessari per dare esecuzione alla presente determinazione», non in quello, invece, di voler condividere con l’amministrazione comunale il proprio incarico.
15. – Analogamente, il fatto che il commissario non abbia specificato che, all’esito delle operazioni della ditta TH, provvederà egli stesso ad accertare l’avvenuta ottemperanza non implica una volontà di rimettere ad altri tale adempimento, il quale compete al commissario ad acta e prelude alla possibilità di chiedere, al termine del suo incarico e nel prescritto termine di decadenza, la liquidazione del suo compenso.
16. – Nella sentenza n. 1470 del 10 febbraio 2023 questa Sezione ha già provveduto a circoscrivere l’oggetto del contendere, in termini poi ripresi nella sentenza n. 4075 del 2024: l’ordine di demolizione del 23 giugno 1999 riguardava l’illegittimo ampliamento della sala da pranzo che era stato realizzato rimuovendo l’infisso che la separava dalla pensilina esterna e chiudendo quest’ultima con infissi posti lungo il perimetro esterno, su tutto il fronte e ai lati del primo piano dell’edificio; la sentenza del T.a.r. Emilia Romagna da ottemperare, n. 96 del 2022, aveva dichiarato l’obbligo del Comune di portare a compimento il procedimento repressivo dell’abuso edilizio sfociato nell’ordinanza di demolizione, mediante l’adozione degli atti e il compimento delle operazioni materiali all’uopo occorrenti.
16.1 – L’abuso specificamente sanzionato con l’ordinanza da eseguire consisteva, dunque, nell’aver inglobato all’interno dell’edificio lo spazio esterno della pensilina, chiudendolo e annettendolo alla sala da pranzo, non più fisicamente separata da quella.
Lo ricorda anche la sentenza n. 9887 del 2024 (punto 12 lett. a della parte motiva) che, di conseguenza, ha sancito l’obbligo del commissario ad acta di eliminare l’abusivo ampliamento della sala da pranzo, così come accertato nell’ordinanza di demolizione del 23 giugno 1999, mediante la totale rimozione di tutte le guide (laterali e frontali) e delle vetrate di chiusura della pensilina, nonché il completo ripristino dell’infisso originario a delimitazione della sala da pranzo (punto 17, lettere a e b).
16.2 – Non è stata fatta mai specifica questione, viceversa, della rimozione delle paratie ai lati della pensilina che avrebbero costituito il riferimento per la misura delle distanze dagli edifici finitimi e, allo stesso tempo, delimitato due zone, ai rispettivi lati della pensilina, non “praticabili” (paratia che dal lato frontistante l’Hotel Milano risulta ictu oculi , dagli elaborati progettuali, sostanzialmente a filo dei balconi esterni dell’edificio: cfr. doc. 19 allegato al reclamo).
16.3 – Pertanto, il commissario ad acta ha correttamente escluso che le attività finalizzate all’eliminazione dell’ampliamento abusivo dovessero includere il ripristino delle paratie esterne e interne della pensilina.
17. – Il ripristino delle condizioni di separatezza fisica tra la sala da pranzo e lo spazio esterno della pensilina, non più chiuso sul fronte e sui lati esterni, è preordinato allo ristabilimento anche della distinzione funzionale tra le rispettive superfici che, viceversa, era venuta di fatto meno attraverso l’abusivo ampliamento della sala da pranzo a scapito dello spazio esterno accessorio.
17.1 – Non occorre, dunque, che il commissario ad acta preveda in modo espresso che la destinazione della pensilina, una volta ultimati i lavori, non possa essere di ampliamento della sala da pranzo, in quanto questo è già il portato dell’ordine di ripristino e del connesso giudicato, la cui violazione esporrebbe il suo autore a responsabilità anche in altre sedi, fermo restando che la stessa ricorrente ha riconosciuto la possibilità, per la parte praticabile, di un utilizzo di quello spazio, non in modo permanente, bensì precario, per sopperire ad esigenze temporanee e contingenti dell’albergo.
18. – Per queste ragioni, in conclusione, il reclamo dev’essere respinto.
19. – Il commissario ad acta provvederà a completare le operazioni, con le modalità già prescritte con la sentenza n. 9887 del 2024, entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrava o, se antecedente, dalla notifica della presente sentenza.
19.1 – Al termine si farà luogo, su istanza corredata da una relazione sull’effettivo completamento delle operazioni, alla liquidazione delle competenze commissariali, non potendo accogliersi in questa sede la richiesta di liquidazione del compenso prematuramente depositata il 20 agosto 2024, il cui esame era stato rinviato, in attesa della decisione sul precedente reclamo, con ordinanza n. 7707 del 23 settembre 2024 di questa Sezione.
20. – Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui reclami, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.
Dispone che il già nominato commissario ad acta provveda ad ottemperare alla sentenza di questa sezione n. 4705 del 2024, ai sensi e con le modalità già in precedenza stabilite, entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrava o, se antecedente, dalla notifica della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO