Sentenza 19 aprile 2005
Massime • 1
L'acquiescenza prevista dall'art. 329 cod. proc. civ. è fondata sul rapporto di incompatibilità (quale reciproca esclusione) fra la volontà che è alla base di un atto - che può essere anche anteriore alla stessa sentenza - e la volontà che è alla base dell'impugnazione; conseguentemente, la predisposizione di un conteggio nel corso del giudizio di primo grado, per l'eventuale affermazione giudiziale del diritto controverso del quale si contesta la sussistenza, integrando solo un condizionato riconoscimento del "quantum", non è incompatibile con l'impugnazione dell'"an", nè con l'impugnazione del riconoscimento delle spettanze fondato sulla negazione del diritto. Essendo l'accertamento della compatibilità giudizio di fatto, la valutazione di tali atti da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità se assistita da congrua motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2005, n. 8137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8137 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORDANO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.S.F.O.R.E.S. - ISTITUTO SUPERIORE FORMAZIONE RICERCA E STUDI "GIUSEPPE ORLANDO", (prima denominato I.S.FO.R.E.S., ISTITUTO SUPERIORE FORMAZIONE RICERCA E SERVIZI);
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 19954/01 proposto da:
I.S.F.O.R.E.S. - ISTITUTO SUPERIORE FORMAZIONE RICERCA E STUDI "GIUSEPPE ORLANDO", (prima denominato I.S.FO.R.E.S., ISTITUTO SUPERIORE FORMAZIONE RICERCA E SERVIZI); in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FAVARELLI, 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, rappresentato e difeso dall'avvocato MOTTA Cataldo, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ZA ME;
- intimato -
avverso la sentenza n. 35/00 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 28/06/00 r.g.n. 9/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/02/05 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato GIORDANO;
udito l'Avvocato MOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ES RL che ha concluso per previa riunione e rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Brindisi, l'I.S.FO.R.E.S. propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Brindisi aveva accolto la domanda con cui ME IZ aveva chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento nella categoria quadri e la condanna dell'Istituto (alle cui dipendenze egli lavorava) al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Il ricorso è stato parzialmente accolto dal Tribunale. Per quanto giunge in sede di legittimità (il diritto all'indennità di funzione), il giudicante premette che la causa traeva origine dal diritto, riconosciuto al IZ in sede di conciliazione giudiziale (intervenuta il 20 dicembre 1988), alla qualifica di primo livello super dal 1 maggio 1988 ed alla somma di lire 6.500.000 a titolo transattivo per la rinuncia al superiore inquadramento nel periodo precedente.
Poiché il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1 aprile 1987 aveva previsto la categoria quadri ed aveva disposto che in tale categoria fossero inquadrati tutti coloro che risultavano inquadrati al primo livello super, e poiché, tuttavia, il MINISTERO non aveva approvato la pianta organica, sulla cui base l'Istituto aveva effettuato l'inquadramento, l'Istituto aveva poi disposto l'inquadramento solo dal 1 gennaio 1989.
Il giudicante, dopo aver confermato la decisione pretorile "che aveva riconosciuto al IZ l'inquadramento nella categoria quadri per effetto dell'automatismo imposto dal contratto collettivo di settore", esamina il diritto all'indennità di funzione, ed afferma preliminarmente che, poiché i conteggi sui quali era fondata la decisione pretorile, essendo stati elaborati dall'Istituto solo per l'eventualità dell'accoglimento della domandi del ricorrente, non costituivano riconoscimento del relativo debito, l'eccezione di inammissibilità dell'appello (per la ritenuta acquiescenza dell'Istituto alla relativa domanda) era infondata. E tuttavia, poiché il IZ si era occupato solo della parte organizzativa attinente alla formazione professionale e non aveva svolto il lavoro di supervisione del personale ne' l'attività prevista dall'art. 4 del c.c.n.l. e riferibile alla categoria quadri, egli non aveva diritto all'indennità di funzione.
Con sentenza 12 novembre 2004 n. 21503 le Sezioni Unite di questa Corte hanno dichiarato che la cognizione della controversia rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario, rimettendo a questa Sezione per l'esame della causa.
Per la cassazione di questa sentenza ME IZ propone ricorso, articolato in due motivi;
l'I.S.F.O.R.E.S. resiste con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale, articolato in due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 416 e 437 cod. proc. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione,
il ricorrente sostiene che, producendo i conteggi del compenso per l'indennità di funzione, l'I.S.F.O.R.E.S. aveva fatto acquiescenza alla domanda del ricorrente in ordine al relativo diritto:
l'impugnazione, poi fatta in appello avverso il riconoscimento di questo diritto, era pertanto inammissibile.
Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 1362 e segg. cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione,
il ricorrente sostiene che la decisione del Tribunale era contraddittoria, poiché da un canto aveva riconosciuto il diritto all'inquadramento nella categoria quadri, e d'altro canto, ritenendo che le mansioni svolte non corrispondessero a questa categoria, aveva negato il diritto all'indennità di funzione.
2. Con il primo motivo del ricorso incidentale l'I.S.F.O.R.E.S. eccepisce che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, l'I.S.F.O.R.E.S. sostiene che, poiché la pianta organica era provvisoria ed alla sua efficacia era necessaria l'approvazione ministeriale, l'Istituto non aveva il potere di riconoscere al IZ il diritto al superiore inquadramento;
e questa carenza coinvolgeva anche la delibera 18 novembre 1988, con cui il Consiglio di amministrazione dell'Istituto aveva conferito al suo presidente il potere di conciliare giudizialmente la controversia con il IZ. La conciliazione, poi intervenuta sulla base di questa delibera, era pertanto nulla.
3. I ricorsi, essendo interconnessi e proposti contro la stessa sentenza, devono essere preliminarmente riuniti.
4. La questione proposta con il primo motivo del ricorso incidentale è stata decisa da questa Corte con l'indicata sentenza SS.UU. 12 novembre 2004 n. 21503).
5. Il primo motivo del ricorso principale, che, involgendo la stessa proponibilità dell'appello, assume rilievo pregiudiziale, è infondato.
5.a. L'acquiescenza prevista dall'art. 329 cod. proc. civ. è fondata sul rapporto di incompatibilità (quale reciproca esclusione) fra due volontà: la volontà che è alla base d'un atto e la volontà che è alla base dell'impugnazione.
Come la formale impugnazione (art. 329 secondo comma cod proc. civ.), anche l'atto incompatibile con la volontà di impugnare può involgere una sola parte della sentenza da impugnare;
e può anche essere anteriore alla stessa sentenza.
La predisposizione d'un conteggio, con cui si determinano preventivamente le somme spettanti per l'eventuale giudiziale affermazione del diritto (di cui le somme sono quantificazione), diritto del quale tuttavia si contesta espressamente la sussistenza, è un (pur condizionato) riconoscimento del quantum;
in quanto tale, è incompatibile con l'impugnazione della parte della decisione che attenga alle somme dal giudice determinate attraverso il conteggio stesso.
Per il suo formale condizionamento, tuttavia, la predetta predisposizione non è riconoscimento dell'an; e pertanto non è incompatibile non solo con l'impugnazione dell'affermazione dell'an, bensì con l'impugnazione del riconoscimento delle spettanze (che si assume essere contraddittoriamente) fondato sulla negazione del diritto (di cui le spettanze sono quantificazione).
5.b. Ciò, nel caso in esame. Ed invero, la sentenza afferma che l'I.S.F.O.R.E.S. aveva impugnato la decisione del primo giudice per aver "computato tra le differenze retributive spettanti all'appellato l'indennità di funzione per quadri istituita con decorrenza 1 agosto 1987, in quanto l'inquadramento nella categoria quadri è stato riconosciuto in applicazione dell'automatismo contrattuale, mentre è stato esplicitamente disconosciuto nella motivazione della sentenza impugnata che il IZ abbia svolto le mansioni rientranti nel profilo di detta categoria".
E questa interpretazione, che il giudicante da della domanda appellante (da cui deduce la sua compatibilità con la predisposizione del conteggio), dal ricorrente non è in alcun modo censurata.
Per esigenza di completezza è da aggiungere che l'accertamento della compatibilità della volontà alla base dell'atto con la volontà di impugnare, essendo giudizio di fatto, ove sia immune da vizi logici e giuridici in sede di legittimità è insindacabile (Cass. 19 aprile 2000 a 5074).
6. Il secondo motivo del ricorso incidentale, che, involgendo la validità dell'originario atto da cui emerge il diritto dedotto in controversia, assume graduale pregiudizialità, è (indipendentemente dal fatto che non è indicata la sua pregressa deduzione in sede di merito: il che lo renderebbe inammissibile: e plurimis, Cass. 24 febbraio 2000 n. 2112), infondato. Ed invero, nella logica del ricorrente la sussistenza della pianta organica era il fondamento del diritto all'inquadramento, e questo a sua volta legittimava il Consiglio d'Amministrazione a riconoscere il diritto stesso ed a conferire il conseguente potere al Presidente. Tuttavia, da un canto il ricorrente non ha dato non solo la prova, bensì neanche un'autosufficiente indicazione di queste connessioni causali (fra pianta organica e diritto all'inquadramento, e fra diritto del lavoratore e potere del Presidente).
Nè, e ciò resta determinante, è provata la connessione fra la pianta organica ed il diritto poi riconosciuto in sede giudiziale. Ed invero, il fatto che il datore abbia amministrativamente riconosciuto il diritto al superiore inquadramento in assenza d'un efficace atto di approvazione della pianta organica, non esclude l'autonomo rilievo che assume il riconoscimento giudiziale (pur per conciliazione) di tale diritto, che, per la sua causa (la previsione della norma collettiva e lo svolgimento delle mansioni corrispondenti al superiore livello), non resta condizionato all'esistenza d'un posto nella pianta organica.
In questo quadro, l'affermazione del giudicante, per cui il lavoratore aveva acquisito un diritto soggettivo perfetto - contrattualmente stabilito - a fronte del quale, attesa la natura di rapporto di lavoro privatistico, non può darsi rilievo alle successive modifiche della pianta organica..... che va considerata alla stregua d'un atto organizzativo interno, è motivatamente fondata.
7. Fondato è il secondo motivo del ricorso principale. La sentenza impugnata afferma che deve essere "riconosciuto al IZ il diritto all'inquadramento nella categoria quadri, per effetto dell'automatismo imposto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore".
Con questa affermazione è palesemente incoerente la successiva negazione: "Non sembra conforme al disposto dell'art. 4 ritenere che le mansioni dell'appellato siano inquadratoli nella categoria quadri, per l'evidente mancanza dell'esercizio continuativo di funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo dell'ente, discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali". Questa formale incoerenza non è esclusa dal successivo riconoscimento delle differenze retributive, decurtate dell'indennità di funzione.
Ed invero, per la logica del giudicante, nella configurazione della "categoria quadri", l'indicata funzione non costituisce un aspetto accessorio cui sia connesso il limitato diritto ad un'indennità aggiuntiva (funzione, il cui mancato svolgimento non escluderebbe la - astrattamente ipotizzarle, e peraltro pur sempre immotivata - permanente sussistenza dell'inquadramento nella categoria quadri), bensì l'aspetto determinante: l'assenza di questa funzione conduce ad escludere che "le mansioni dell'appellato siano inquadragli nella categoria quadri".
8. Il secondo motivo del ricorso incidentale ed il primo motivo del ricorso principale devono essere respinti.
Con l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, la sentenza deve essere cassata (nella misura corrispondente alla censura accolta), e la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che, nell'affermato diritto all'inquadramento nel primo livello super, accerterà la natura dell'indicata indennità nel suo rapporto con le mansioni svolte dal ricorrente, e provvedere nel contempo alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
respinge il secondo motivo del ricorso incidentale ed il primo motivo del ricorso principale;
accoglie il secondo motivo del ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia alla Corte d'Appello di Bari, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2005