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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/09/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 18/09/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1316 /2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. SERGIO MASSIMO MANCUSI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. BRUNO CP_1
ENZO PONTECORVO, resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello stato di invalido civile non inferiore al 75% ex art. 80 l. 388/2000 anche ai fini della contribuzione figurativa nonché la condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 co. 3 e in subordine co. 1, l. 104/92; che in sede di atp (2920/2023) detti requisiti non venivano riconosciuti;
di aver quindi contestato le conclusioni rassegnate dal ctu, depositando la dichiarazione di dissenso in data 12.2.2024.
Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dei detti requisiti sanitari.
L' resistente, costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad CP_2 agire con riferimento alla domanda di accertamento del diritto alla contribuzione figurativa, non avendo la stessa data prova dei requisiti contributivi;
ha inoltre eccepito l'inammissibilità per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali.
La causa è stata istruita documentalmente, e decisa all'udienza odierna. L'art. 80, co. 3, della l. n. 388 del 2000, riconosce il beneficio della contribuzione figurativa, in misura di due mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto e nel limite di cinque anni, ai lavoratori invalidità superiore al 74%.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo chiarito che tale diritto spetta all'interessato a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione, in considerazione del fatto che la norma riconosce il beneficio della maggiorazione contributiva ancor prima del verificarsi degli ulteriori eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico. Ne consegue che sussiste interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per l'accertamento del mero requisito sanitario che legittima il riconoscimento della maggiorazione contributiva, che costituisce diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto a pensione, e non mero elemento frazionato di essa (Cass. civ., Sez. L - ,
Sentenza n. 30636 del 18/10/2022).
La domanda è quindi ammissibile, e tuttavia infondata nel merito, in ragione della carenza del requisito sanitario come riscontrato dal consulente all'uopo incaricato.
Nel caso in esame gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo sono infatti tali da escludere la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle pretese oggi avanzate.
Il ctu ha ritenuto che la ricorrente sia persona affetta da infermità tali da determinare una invalidità del 46% e ha affermato che “La p. è entrata nel mio studio deambulando con una lieve zoppia che nel prosieguo è scomparsa. Non ha mostrato deficit intellettivi e motori di sorta, mostrando anzi una certa propensione al colloquio che si è mostrato realistico e sincero. Le problematiche osteoarticolari sono consone all'età della p.. esse si sono presentate n modo acuto ma sono state risolte in modo conservativo. Attualmente la p. non assume alcuna terapia.”
Per quanto attiene poi ai requisiti per il riconoscimento dell'handicap grave di cui all'art. 3 l.
104/92, gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, hanno evidenziato la mancanza dei presupposti per tale riconoscimento anche in forma lieve.
Il CTU ha correttamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono la stessa e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa del ricorrente.
La consulenza effettuata appare attendibile e metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, sostenendo che le conclusioni del CTU omettono di considerare il loro effettivo decorso clinico. Le doglianze avanzate si appalesano tuttavia generiche, e conseguentemente inidonee a superare o contrastare le risultanze dell'esame obiettivo espletato dal consulente con specifica attenzione agli aspetti funzionali, e, quindi, a giustificare integrazioni o rinnovi dell'indagine peritale.
In particolare, la parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo che impongano una rivalutazione del quadro clinico complessivo.
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando il ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Le spese di lite sono irripetibili in caso a parte ricorrente a fronte della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1316/2024 r.g.:
- Rigetta la domanda.
- Dichiara parte ricorrente esente dalla condanna alle spese di lite.
Tivoli 18.9.2025 Il Giudice
LL OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 18/09/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1316 /2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. SERGIO MASSIMO MANCUSI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. BRUNO CP_1
ENZO PONTECORVO, resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello stato di invalido civile non inferiore al 75% ex art. 80 l. 388/2000 anche ai fini della contribuzione figurativa nonché la condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 co. 3 e in subordine co. 1, l. 104/92; che in sede di atp (2920/2023) detti requisiti non venivano riconosciuti;
di aver quindi contestato le conclusioni rassegnate dal ctu, depositando la dichiarazione di dissenso in data 12.2.2024.
Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dei detti requisiti sanitari.
L' resistente, costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad CP_2 agire con riferimento alla domanda di accertamento del diritto alla contribuzione figurativa, non avendo la stessa data prova dei requisiti contributivi;
ha inoltre eccepito l'inammissibilità per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali.
La causa è stata istruita documentalmente, e decisa all'udienza odierna. L'art. 80, co. 3, della l. n. 388 del 2000, riconosce il beneficio della contribuzione figurativa, in misura di due mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto e nel limite di cinque anni, ai lavoratori invalidità superiore al 74%.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo chiarito che tale diritto spetta all'interessato a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione, in considerazione del fatto che la norma riconosce il beneficio della maggiorazione contributiva ancor prima del verificarsi degli ulteriori eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico. Ne consegue che sussiste interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per l'accertamento del mero requisito sanitario che legittima il riconoscimento della maggiorazione contributiva, che costituisce diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto a pensione, e non mero elemento frazionato di essa (Cass. civ., Sez. L - ,
Sentenza n. 30636 del 18/10/2022).
La domanda è quindi ammissibile, e tuttavia infondata nel merito, in ragione della carenza del requisito sanitario come riscontrato dal consulente all'uopo incaricato.
Nel caso in esame gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo sono infatti tali da escludere la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle pretese oggi avanzate.
Il ctu ha ritenuto che la ricorrente sia persona affetta da infermità tali da determinare una invalidità del 46% e ha affermato che “La p. è entrata nel mio studio deambulando con una lieve zoppia che nel prosieguo è scomparsa. Non ha mostrato deficit intellettivi e motori di sorta, mostrando anzi una certa propensione al colloquio che si è mostrato realistico e sincero. Le problematiche osteoarticolari sono consone all'età della p.. esse si sono presentate n modo acuto ma sono state risolte in modo conservativo. Attualmente la p. non assume alcuna terapia.”
Per quanto attiene poi ai requisiti per il riconoscimento dell'handicap grave di cui all'art. 3 l.
104/92, gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, hanno evidenziato la mancanza dei presupposti per tale riconoscimento anche in forma lieve.
Il CTU ha correttamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono la stessa e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa del ricorrente.
La consulenza effettuata appare attendibile e metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, sostenendo che le conclusioni del CTU omettono di considerare il loro effettivo decorso clinico. Le doglianze avanzate si appalesano tuttavia generiche, e conseguentemente inidonee a superare o contrastare le risultanze dell'esame obiettivo espletato dal consulente con specifica attenzione agli aspetti funzionali, e, quindi, a giustificare integrazioni o rinnovi dell'indagine peritale.
In particolare, la parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo che impongano una rivalutazione del quadro clinico complessivo.
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando il ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Le spese di lite sono irripetibili in caso a parte ricorrente a fronte della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1316/2024 r.g.:
- Rigetta la domanda.
- Dichiara parte ricorrente esente dalla condanna alle spese di lite.
Tivoli 18.9.2025 Il Giudice
LL OT