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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 7366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7366 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 20786/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20786 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione in data 26.3.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Vico Parte_1
Grotta Della Marra n. 8, c.f. , elett.te dom.to in C.F._1
Napoli, Via Seggio del Popolo, 22, presso l'Avv. Raffaele Di Monda, c.f.
, che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE –
E
(P.I. Controparte_1
) (già ), con sede in Milano, Piazza Vetra, P.IVA_1 Controparte_2
17, in persona del Procuratore Dott. , rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Furio De Palma ( ), ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giorgio Vaiana in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 276;
APPELLATO –
p.iva , in persona del l.r.p.t. elett.te Controparte_4 P.IVA_2 dom.to in Bolzano al Corso Italia n. 32
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 27486/2020 resa dal Giudice di Pace di Napoli depositata in data 27.7.2020.
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del
25.3.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli la e la Controparte_5
per sentirli solidalmente condannare al pagamento della Controparte_4 somma di euro 2.884,23, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dal veicolo Mercedes Classe A tg. CZ122WF di sua proprietà.
In particolare, esso attore deduceva che, in data 21.12.2012, alla Via
Terracina in Napoli, il predetto veicolo era regolarmente fermo in sosta, allorquando veniva colliso e danneggiato alla fiancata sinistra dal furgone Fiat
Scudo, tg. EN985XA, garantito per la RCA dalla compagnia Controparte_5
[...
, che effettuava manovra di retromarcia.
Si costituiva la (già che eccepiva Controparte_2 Controparte_5
l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
La non si costituiva restando contumace. Controparte_4
Istruita la causa ed escusso il teste di parte attrice, il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Contro la sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma con vittoria delle spese di lite evidenziando l'erroneità delle conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure.
Si è costituito anche in questo giudizio la eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di I grado, con ordinanza del 26.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
- 2 -
Si osserva che l'appello è ammissibile in quanto l'appellante ha censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti spesi dal Giudice di Pace in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica ed il progetto alternativo di decisione opzionata, di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento.
La Corte di Cassazione ha trattato, con numerose pronunce, la tematica dei giudizi scaturiti da sinistri derivanti da circolazione stradale, sottolineando il rigore con cui va trattata la materia, in particolare la necessità per le parti di provare accuratamente i fatti di causa ed escludendo che sia il Giudice a dover colmare le lacune di ricostruzioni insufficienti o le richieste di danni troppo generiche.
La mancanza di una prova rigorosa in merito alla verificazione del sinistro, secondo i Giudici di Cassazione, deve comportare il rigetto della domanda nel caso in cui il materiale probatorio, su cui si fonda la richiesta risarcitoria, non sia sufficiente a provare la stessa verificazione del sinistro.
Al riguardo, si impone, quindi, una considerazione di carattere generale in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, visto che grava sull'attore/ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno.
L'articolo 2697 cc, su richiamato, infatti, recita: "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma
1); il Giudice, pertanto, è tenuto a verificare se l'attore abbia adempiuto il proprio onere probatorio, in quanto l'obbligo del convenuto di dimostrare l'infondatezza della domanda azionata sorge esclusivamente solo dopo che l'attore abbia dato prova dell'esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio. (Cass. sent. n. 13390/2007).
- 3 -
Secondo l'indirizzo prevalente della Corte di Cassazione, il Giudice di merito, ove intenda colmare le lacune probatorie di una parte, violerebbe l'art. 2697
c.c., nel caso in cui attribuisse l'onere probatorio di un fatto a una parte diversa da quella che ne sarebbe effettivamente gravata (in tal senso v. Cass. sent. n. 13395/2018; Cass. sent. n. 5009/2017; Cass. sent. n.
25029/2015; Cass. sent. n. 5411/2014)
Sempre in tema di valutazione delle prove nel nostro ordinamento vige il principio del libero convincimento del Giudice, in ragione del quale non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, risultando rimessa la valutazione di quest'ultime al prudente apprezzamento del giudicante cui spetta il compito di assumerle e valutarle, di controllarne l'attendibilità, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi;
dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova forniti dalle parti ed acquisiti (Cass. sent. n. 21356/2021).
Va ricordato, inoltre, che l'apprezzamento del Giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, anche succintamente, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis Cass. sent. n.
21187/2019 - Cass. sent. n. 9245/2007).
Dalla disamina dell'iter processuale e dei documenti fascicolari si ritiene che il
Giudice di Pace abbia preso atto delle richieste delle parti addivenendo ad una soluzione corretta, in quanto ha riscontrato gravi contraddizioni nella descrizione della dinamica del sinistro.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben argomentato e chiaramente spiegato il filo conduttore del proprio ragionamento che trae origine dall'assunto che l'attore
- 4 -
non abbia fornito un solido impianto probatorio a supporto delle proprie richieste risarcitorie.
L'unico teste escusso, , riferiva che il sinistro si verificava Testimone_1 per effetto di una manovra di inversione da parte del conducente del furgone, laddove invece nell'atto di citazione l'attore imputava il sinistro alla retromarcia del conducente dell'altro veicolo.
Il teste non ha mai dichiarato che la manovra di inversione si sarebbe articolata in due momenti.
Quanto sostenuto nell'atto di appello al fine di attribuire coerenza alla dichiarazione resa dal teste non risulta provato.
Va inoltre aggiunto che non risulta dagli atti che il nominativo del teste sia stato indicato durante la fase stragiudiziale.
Infine, ma non da ultimo, va evidenziato che non è stata prodotta alcuna fotografia dalla quale desumere che il dedotto sinistro si verificò così come riportato nell'atto di citazione.
La mancata produzione di qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro e della posizione dei veicoli a seguito dello stesso basterebbe, ad avviso di questo Tribunale, per affermare l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato. (cfr. Ord. Cass. n. 28924/2022 del 05.10.2022).
L'appello deve, pertanto, essere rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (giudizi innanzi al
Tribunale, valore sino a 5.000,00) in applicazione dei parametri medi.
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
- 5 -
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
• Dichiara la contumacia di Controparte_4
• rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 appellata;
• condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano Controparte_1 in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
• dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 22.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 6 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20786 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione in data 26.3.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Vico Parte_1
Grotta Della Marra n. 8, c.f. , elett.te dom.to in C.F._1
Napoli, Via Seggio del Popolo, 22, presso l'Avv. Raffaele Di Monda, c.f.
, che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE –
E
(P.I. Controparte_1
) (già ), con sede in Milano, Piazza Vetra, P.IVA_1 Controparte_2
17, in persona del Procuratore Dott. , rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Furio De Palma ( ), ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giorgio Vaiana in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 276;
APPELLATO –
p.iva , in persona del l.r.p.t. elett.te Controparte_4 P.IVA_2 dom.to in Bolzano al Corso Italia n. 32
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 27486/2020 resa dal Giudice di Pace di Napoli depositata in data 27.7.2020.
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del
25.3.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli la e la Controparte_5
per sentirli solidalmente condannare al pagamento della Controparte_4 somma di euro 2.884,23, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dal veicolo Mercedes Classe A tg. CZ122WF di sua proprietà.
In particolare, esso attore deduceva che, in data 21.12.2012, alla Via
Terracina in Napoli, il predetto veicolo era regolarmente fermo in sosta, allorquando veniva colliso e danneggiato alla fiancata sinistra dal furgone Fiat
Scudo, tg. EN985XA, garantito per la RCA dalla compagnia Controparte_5
[...
, che effettuava manovra di retromarcia.
Si costituiva la (già che eccepiva Controparte_2 Controparte_5
l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
La non si costituiva restando contumace. Controparte_4
Istruita la causa ed escusso il teste di parte attrice, il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Contro la sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma con vittoria delle spese di lite evidenziando l'erroneità delle conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure.
Si è costituito anche in questo giudizio la eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di I grado, con ordinanza del 26.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
- 2 -
Si osserva che l'appello è ammissibile in quanto l'appellante ha censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti spesi dal Giudice di Pace in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica ed il progetto alternativo di decisione opzionata, di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento.
La Corte di Cassazione ha trattato, con numerose pronunce, la tematica dei giudizi scaturiti da sinistri derivanti da circolazione stradale, sottolineando il rigore con cui va trattata la materia, in particolare la necessità per le parti di provare accuratamente i fatti di causa ed escludendo che sia il Giudice a dover colmare le lacune di ricostruzioni insufficienti o le richieste di danni troppo generiche.
La mancanza di una prova rigorosa in merito alla verificazione del sinistro, secondo i Giudici di Cassazione, deve comportare il rigetto della domanda nel caso in cui il materiale probatorio, su cui si fonda la richiesta risarcitoria, non sia sufficiente a provare la stessa verificazione del sinistro.
Al riguardo, si impone, quindi, una considerazione di carattere generale in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, visto che grava sull'attore/ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno.
L'articolo 2697 cc, su richiamato, infatti, recita: "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma
1); il Giudice, pertanto, è tenuto a verificare se l'attore abbia adempiuto il proprio onere probatorio, in quanto l'obbligo del convenuto di dimostrare l'infondatezza della domanda azionata sorge esclusivamente solo dopo che l'attore abbia dato prova dell'esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio. (Cass. sent. n. 13390/2007).
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Secondo l'indirizzo prevalente della Corte di Cassazione, il Giudice di merito, ove intenda colmare le lacune probatorie di una parte, violerebbe l'art. 2697
c.c., nel caso in cui attribuisse l'onere probatorio di un fatto a una parte diversa da quella che ne sarebbe effettivamente gravata (in tal senso v. Cass. sent. n. 13395/2018; Cass. sent. n. 5009/2017; Cass. sent. n.
25029/2015; Cass. sent. n. 5411/2014)
Sempre in tema di valutazione delle prove nel nostro ordinamento vige il principio del libero convincimento del Giudice, in ragione del quale non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, risultando rimessa la valutazione di quest'ultime al prudente apprezzamento del giudicante cui spetta il compito di assumerle e valutarle, di controllarne l'attendibilità, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi;
dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova forniti dalle parti ed acquisiti (Cass. sent. n. 21356/2021).
Va ricordato, inoltre, che l'apprezzamento del Giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, anche succintamente, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis Cass. sent. n.
21187/2019 - Cass. sent. n. 9245/2007).
Dalla disamina dell'iter processuale e dei documenti fascicolari si ritiene che il
Giudice di Pace abbia preso atto delle richieste delle parti addivenendo ad una soluzione corretta, in quanto ha riscontrato gravi contraddizioni nella descrizione della dinamica del sinistro.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben argomentato e chiaramente spiegato il filo conduttore del proprio ragionamento che trae origine dall'assunto che l'attore
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non abbia fornito un solido impianto probatorio a supporto delle proprie richieste risarcitorie.
L'unico teste escusso, , riferiva che il sinistro si verificava Testimone_1 per effetto di una manovra di inversione da parte del conducente del furgone, laddove invece nell'atto di citazione l'attore imputava il sinistro alla retromarcia del conducente dell'altro veicolo.
Il teste non ha mai dichiarato che la manovra di inversione si sarebbe articolata in due momenti.
Quanto sostenuto nell'atto di appello al fine di attribuire coerenza alla dichiarazione resa dal teste non risulta provato.
Va inoltre aggiunto che non risulta dagli atti che il nominativo del teste sia stato indicato durante la fase stragiudiziale.
Infine, ma non da ultimo, va evidenziato che non è stata prodotta alcuna fotografia dalla quale desumere che il dedotto sinistro si verificò così come riportato nell'atto di citazione.
La mancata produzione di qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro e della posizione dei veicoli a seguito dello stesso basterebbe, ad avviso di questo Tribunale, per affermare l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato. (cfr. Ord. Cass. n. 28924/2022 del 05.10.2022).
L'appello deve, pertanto, essere rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (giudizi innanzi al
Tribunale, valore sino a 5.000,00) in applicazione dei parametri medi.
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
• Dichiara la contumacia di Controparte_4
• rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 appellata;
• condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano Controparte_1 in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
• dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 22.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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