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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/10/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7716/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 10/07/2025 da e , entrambi con il Parte_1 Parte_2
proc. e dom. avv. COSATTO LAURA, in virtù di mandato a margine del ricorso, avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 20/09/1998 in CAMINO AL
TAGLIAMENTO (UD), con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 10, parte 2, serie A, volume unico, dell'anno 1998;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (il 18/05/2000) e (il Per_1 Per_2
16/05/2003), entrambe maggiorenni non economicamente indipendenti;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
TAGLIAMENTO (PN) il 21/01/1970, e , nato a [...] il Parte_2
06/08/1965, uniti in matrimonio in data 20/09/1998 in CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria dimora ove lo ritenga più opportuno.
2) Dà atto che i coniugi si sono prestati, sin dalla sottoscrizione del ricorso, reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsiasi documento idoneo all'espatrio.
3) La casa coniugale, costituita dall'unità immobiliare, dalle sue pertinenze e parti accessorie, sita in Camino al Tagliamento (UD) Via Tagliamento n. 37, di proprietà della sig.ra
, rimarrà assegnata alla suddetta per ivi continuare a risiedervi unitamente Parte_1
alle figlie, posto che il sig. ha già rilasciato la suddetta realità prelevando i propri Pt_2
effetti personali.
4) Dispone che il sig. provvederà alla corresponsione in favore della sig.ra Pt_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, di un assegno mensile pari ad euro 300,00
(trecento) per ciascuna figlia e, quindi, pari a complessivi euro 600,00 (seicento) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata, annualmente, in base agli indici ISTAT rilevati dalla C.C.I.A.A. di Udine.
5) Le spese straordinarie afferenti le figlie, individuate secondo i criteri e le modalità stabilite dall'osservatorio nazionale del diritto di famiglia, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
dà atto che anche le detrazioni fiscali inerenti le spese sostenute in favore delle predette figlie saranno suddivise nella medesima misura. 6) Dà atto che il sig. ha intrapreso attività lavorativa alle dipendenze della società Pt_2
Automotori Srl a far data dal 13 febbraio 2025 con contratto di lavoro allegato al ricorso, mentre in data antecedente ha svolto lavori saltuari e precari in assenza di regolare contratto.
7) Prende atto che i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti per avere ciascuno una propria attività lavorativa dalla quale trarre sostentamento.
8) Prende atto che le parti, con il rispetto delle condizioni indicate nel ricorso, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e quindi di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo e ragione.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 10, parte II, serie A, volume unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1998.
Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7716/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 10/07/2025 da e , entrambi con il Parte_1 Parte_2
proc. e dom. avv. COSATTO LAURA, in virtù di mandato a margine del ricorso, avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 20/09/1998 in CAMINO AL
TAGLIAMENTO (UD), con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 10, parte 2, serie A, volume unico, dell'anno 1998;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (il 18/05/2000) e (il Per_1 Per_2
16/05/2003), entrambe maggiorenni non economicamente indipendenti;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
TAGLIAMENTO (PN) il 21/01/1970, e , nato a [...] il Parte_2
06/08/1965, uniti in matrimonio in data 20/09/1998 in CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria dimora ove lo ritenga più opportuno.
2) Dà atto che i coniugi si sono prestati, sin dalla sottoscrizione del ricorso, reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsiasi documento idoneo all'espatrio.
3) La casa coniugale, costituita dall'unità immobiliare, dalle sue pertinenze e parti accessorie, sita in Camino al Tagliamento (UD) Via Tagliamento n. 37, di proprietà della sig.ra
, rimarrà assegnata alla suddetta per ivi continuare a risiedervi unitamente Parte_1
alle figlie, posto che il sig. ha già rilasciato la suddetta realità prelevando i propri Pt_2
effetti personali.
4) Dispone che il sig. provvederà alla corresponsione in favore della sig.ra Pt_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, di un assegno mensile pari ad euro 300,00
(trecento) per ciascuna figlia e, quindi, pari a complessivi euro 600,00 (seicento) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata, annualmente, in base agli indici ISTAT rilevati dalla C.C.I.A.A. di Udine.
5) Le spese straordinarie afferenti le figlie, individuate secondo i criteri e le modalità stabilite dall'osservatorio nazionale del diritto di famiglia, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
dà atto che anche le detrazioni fiscali inerenti le spese sostenute in favore delle predette figlie saranno suddivise nella medesima misura. 6) Dà atto che il sig. ha intrapreso attività lavorativa alle dipendenze della società Pt_2
Automotori Srl a far data dal 13 febbraio 2025 con contratto di lavoro allegato al ricorso, mentre in data antecedente ha svolto lavori saltuari e precari in assenza di regolare contratto.
7) Prende atto che i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti per avere ciascuno una propria attività lavorativa dalla quale trarre sostentamento.
8) Prende atto che le parti, con il rispetto delle condizioni indicate nel ricorso, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e quindi di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo e ragione.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 10, parte II, serie A, volume unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1998.
Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini