Gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, a decorrere dal 1° gennaio 1976 sono posti a carico, con l'eccezione di cui al comma seguente, del fondo sociale presso Istituto nazionale della previdenza sociale e sono equiparati a tutti gli effetti alla pensione sociale di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di assegni vitalizi erogati dagli enti sopra indicati, possono optare per il mantenimento degli assegni in godimento. L'opzione e' irretrattabile. ((2))
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma e per la regolamentazione dei rapporti finanziari sulla base del trasferimento al fondo sociale delle riserve matematiche.
Fino a quando non sara' effettuato il passaggio dei predetti assegni vitalizi al fondo sociale, gli enti previdenziali di cui al primo comma continueranno a corrispondere gli assegni stessi nelle attuali misure, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto del conferimento della pensione sociale.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 20 marzo 1980, n. 75 ha disposto (con l'art. 10) che "Il termine per l'opzione di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 , e' riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per coloro che avessero gia' optato per il mantenimento dell'assegno vitalizio."