Versione
22 maggio 1976
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Versione
22 marzo 1980
22 marzo 1980
Art. 6. Trasferimento degli assegni vitalizi al fondo sociale
Gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, a decorrere dal 1° gennaio 1976 sono posti a carico, con l'eccezione di cui al comma seguente, del fondo sociale presso Istituto nazionale della previdenza sociale e sono equiparati a tutti gli effetti alla pensione sociale di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di assegni vitalizi erogati dagli enti sopra indicati, possono optare per il mantenimento degli assegni in godimento. L'opzione e' irretrattabile. ((2))
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma e per la regolamentazione dei rapporti finanziari sulla base del trasferimento al fondo sociale delle riserve matematiche.
Fino a quando non sara' effettuato il passaggio dei predetti assegni vitalizi al fondo sociale, gli enti previdenziali di cui al primo comma continueranno a corrispondere gli assegni stessi nelle attuali misure, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto del conferimento della pensione sociale.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 20 marzo 1980, n. 75 ha disposto (con l'art. 10) che "Il termine per l'opzione di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 , e' riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per coloro che avessero gia' optato per il mantenimento dell'assegno vitalizio."
Gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, a decorrere dal 1° gennaio 1976 sono posti a carico, con l'eccezione di cui al comma seguente, del fondo sociale presso Istituto nazionale della previdenza sociale e sono equiparati a tutti gli effetti alla pensione sociale di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di assegni vitalizi erogati dagli enti sopra indicati, possono optare per il mantenimento degli assegni in godimento. L'opzione e' irretrattabile. ((2))
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma e per la regolamentazione dei rapporti finanziari sulla base del trasferimento al fondo sociale delle riserve matematiche.
Fino a quando non sara' effettuato il passaggio dei predetti assegni vitalizi al fondo sociale, gli enti previdenziali di cui al primo comma continueranno a corrispondere gli assegni stessi nelle attuali misure, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto del conferimento della pensione sociale.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 20 marzo 1980, n. 75 ha disposto (con l'art. 10) che "Il termine per l'opzione di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 , e' riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per coloro che avessero gia' optato per il mantenimento dell'assegno vitalizio."
Commentari • 6
- 1. Risoluzione del 08/05/1985 n. 1439 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 8 maggio 1985 · 6.329307
[…] raggiungimento del limite di eta\', per infermita\' o per morte. E\' di tutta evidenza che, pur essendo detti assegni "posti a carico del fondo sociale presso l\'INPS e equiparati a tutti gli effetti alla pensione sociale" (art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177) sono "erogati dall\'INPS e posti a carico del fondo sociale mediante costituzione di apposita gestione
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Giurisprudenza • 18
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/1988, n. 4990Provvedimento: La reversibilità della pensione di Invalidità in favore dei genitori superstiti che abbiano età superiore a 65 anni, prevista dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965 sempre che essi non siano titolari di altra pensione, non è impedita dal godimento dell'assegno vitalizio spettante al coniuge superstite del dipendente statale che non abbia maturato all'atto del decesso il diritto a pensione, attesa la natura assistenziale di tale trattamento, equiparato alla pensione sociale (art. 6 legge 29 aprile 1976 n. 177). ( V 848/87, mass n 450533; ( V 3265/85, mass n 440928).*Leggi di più...
- riversibilità·
- riversibilità della pensione d'invalidità in favore dei genitori superstiti ultrasessantacinquenni·
- inps·
- carattere ostativo·
- ai superstiti (in particolare)·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti·
- assegno vitalizio spettante al coniuge superstite del dipendente statale senza diritto a pensione·
- esclusione