Articolo 20 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 19Articolo 21
Versione
6 maggio 1952
Art. 20.
(Custodia degli atti di concessione)


Gli originali degli atti di concessione sono custoditi presso l'ufficio del compartimento sotto la responsabilita' dell'ufficiale destinato a riceverli.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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