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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/12/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 415 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
in concordato preventivo, con sede in Parte_1
Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Brancadoro e Carlo Mirabile del
Foro di Roma in forza di procura in calce all'atto di appello,
appellante
E
con sede in Genova, in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
DE GI IN e LA SS del Foro di Milano
appellata
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 389 del
Tribunale Ordinario di Avezzano, pubblicata il 17/10/2024, in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica
Conclusioni dell'appellante Co
“Con le presenti note di udienza, nel riportarsi integralmente ai motivi di gravame illustrati nel proprio atto di appello del 17 aprile 2025, insiste in particolare affinché Codesta Corte, nel caso di rigetto del gravame e rilevato il carattere di assoluta novità e particolare complessità delle questioni trattate, voglia valutare la ricorrenza dei presupposti ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. e per l'effetto: compensare, in riforma della sentenza appellata, le spese di lite di primo grado, trattandosi di controversia caratterizzata da obiettiva incertezza e complessità giuridica con recentissimi interventi della giurisprudenza comunitaria e italiana;
compensare le spese del presente giudizio, anche in relazione all'esito della causa.”
Conclusioni dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila confermare la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 389/2024 emessa dal
Tribunale di Avezzano, Giudice il dott. Paolo Lepidi, pubblicata in data 17 ottobre 2024 e non notificata, pronunciata nel giudizio contraddistinto da R. G. n.
1598/2020 promosso da nei confronti di CP_1 [...]
nonché, respinta ogni contraria istanza, Parte_1
2 eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, così giudicare:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello avversario ex artt. 342 e 348 bis cod. proc. civ., per i motivi esposti sub §§ 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta;
In via principale: rigettare l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 390/2024 emessa dal
Tribunale di Avezzano, pubblicata in data 17 ottobre 2024; rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza, in quanto infondata in fatto e in diritto;
In ogni caso: condannare ai sensi dell'art. 96, primo e/o Parte_1 terzo comma cod. proc. civ. al pagamento in favore di
ad un importo pari al doppio delle somme che CP_3 saranno liquidate a titolo di spese processuali, ovvero alla diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, per le ragioni illustrate in sede di comparsa conclusionale, sub § 1; con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 389 pubblicata in data 17/10/2024 il
Tribunale Ordinario di Avezzano condannava Parte_1
al pagamento in favore di della somma di
[...] CP_1
€ 316.927,40, oltre ad interessi, a titolo di ripetizione
3 delle somme indebitamente versate dall'attrice nel 2011 per addizionali provinciali sulle accise relative all'energia elettrica;
dichiara il difetto di giurisdizione in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in relazione alla domanda di accertamento del diritto al rimborso dell'imposta svolta da nei Parte_1 confronti dell' e Controparte_4 compensava integralmente fra le parti le spese di lite.
1.1. Il Tribunale esponeva che l'attrice aveva dedotto che l'addizionale sulle accise istituita dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 28 novembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, era illegittima, essendo in contrasto con la direttiva comunitaria Dir.
2008/118/CE; che non aveva contestato Parte_1
l'avvenuto pagamento della somma indicata dall'attrice ed aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio l' che quest'ultima Controparte_4 si era costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, nonché il suo difetto di legittimazione passiva da riconoscere invece in capo al Comune o alla Provincia e la decadenza dal diritto al rimborso per decorso del termine di due anni ex art. 14 Testo Unico delle Accise.
1.2. Il Tribunale osservava che dovevano ritenersi provati i pagamenti allegati da in assenza di CP_1 specifica contestazione della controparte;
che le addizionali provinciali sulle accise sul consumo di energia elettrica erano state abrogate dall'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011 con effetto dall'anno 2012; che l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, come intrepretato
4 dalla Corte di Giustizia, impediva agli Stati di istituire forme di imposizione indiretta, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, che potessero indebitamente ostacolare gli scambi nello spazio economico comune;
che in riferimento ai rapporti sorti nel periodo ricompreso tra l'emanazione della direttiva e l'abrogazione della norma istitutiva della soprattassa doveva essere disapplicata, per contrasto con il diritto comunitario, la disciplina del diritto interno di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988; che la
Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva più volte sottolineato che, in mancanza di un'apposita disciplina dell'Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spettava all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire a chi tali domande dovessero essere presentate in modo da rispettare il principio di effettività; che in caso di pagamento indebito di accise sull'energia elettrica l'unico soggetto legittimato a chiederne il rimborso all'Amministrazione finanziaria era il fornitore, mentre il consumatore finale doveva agire in ripetizione nei confronti del fornitore;
che nel caso in esame sussisteva la legittimazione di a chiedere a CP_1 Parte_1
la restituzione delle somme versate a titolo di
[...] addizionale sulle accise e che oggetto della disapplicazione non era la norma che regola i rapporti tra soggetti privati, ma quella che disciplina il rapporto tra fornitore e fisco,
i cui effetti si ripercuotevano sui rapporti fra fornitore e cliente.
1.3. Con rifermento alla chiamata di terzo effettuata da nei confronti dell' Parte_1 [...]
il giudice riconosceva la Controparte_4
5 giurisdizione del giudice tributario.
1.4. Il Tribunale compensava le spese di lite fra tutte le parti in considerazione della particolarità della questione e dei contrasti giurisprudenziali sussistenti nella materia.
2. Con atto di citazione notificato il 17/4/2025 unicamente a ha proposto Parte_2 appello avverso la sentenza sopra indicata sulla base di un unico motivo, chiedendo il rigetto della domanda restitutoria proposta in primo grado dall'odierna appellata.
2.1. Si è costituita in giudizio , eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello e chiedendone nel merito il rigetto.
2.2. Con ordinanza in data 9/10/2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e ha rinviato la causa per la decisione ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis
c.p.c. all'udienza del 16/12/2025, che si è svolta in forma cartolare, con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
2.3. Nelle note depositate ai sensi della norma citata le parti hanno discusso la causa che può essere pertanto decisa con sentenza.
3. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante sostiene l'inapplicabilità nei rapporti fra soggetti privati della direttiva europea non recepita nell'ordinamento interno.
3.1. Richiama sul punto plurime pronunce della Corte di
Giustizia e della Corte di cassazione e sostiene che l'unica azione riconosciuta al cliente è quella risarcitoria azionabile nei confronti dello Stato che, a causa della sua inerzia, è responsabile della mancata trasposizione della
6 direttiva nell'ordinamento interno e quindi del danno in capo al consumatore.
3.2. Nelle note conclusive depositate per l'udienza del
16/12/2025 l'appellante, pur insistendo nell'appello, ha chiesto che in caso di rigetto per le novità giurisprudenziali, venissero interamente compensate le spese di lite.
4. Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da CP_1 essendo evincibili dalla lettura dell'atto di appello le censure mosse alla sentenza impugnata.
5. Nel merito l'appello è infondato.
5.1. Come già rilevato da questa Corte nella sentenza n. 900 del 2025, con sentenza n. 43 depositata il 15/04/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il successivo 16/4/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, comma 1 lett. c), e dell'art. 2 d.l. n. 511 del
1988, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 27 del 2007, per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
5.1.1. In forza di tale declaratoria la Corte di cassazione, con sentenza n. 13740 del 22/05/2025, ha ritenuto che il consumatore finale, il quale ha corrisposto al fornitore l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, può agire nei confronti dello stesso fornitore, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, mediante l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
5.1.2. La Corte di cassazione ha ripercorso l'evoluzione della normativa in tema di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ricordando che
7 tale imposta venne introdotta dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, successivamente sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, emanato al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre
2003, la quale aveva ricompreso tra i prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise anche l'energia elettrica;
che nel 2011 la Commissione Europea avviò una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia ritenendo l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica illegittima in quanto in contrasto con la Direttiva
n. 2018/118/CE che fa divieto di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa ulteriori imposte dirette prive di
“finalità specifica”; che l'Italia nel 2012 provvide pertanto ad abrogare l'addizionale prima nelle Regioni a statuto ordinario e poi in quelle a statuto speciale;
che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del
2025 l'addizionale provinciale non era più dovuta nemmeno per il periodo antecedente all'abrogazione della norma istitutiva, con la conseguenza che i clienti che hanno versato al fornitore l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente verso il fornitore, rispettando il termine di prescrizione decennale, ferma la possibilità, per i fornitori, di rivalersi nei confronti dello Stato.
6. Considerata la complessità della materia ed il recente intervenuto chiarificatore della Suprema Corte, successivo alla proposizione dell'appello, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, antecedente di un giorno rispetto alla notifica del gravame, ricorrono giusti
8 motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
7. Va conseguentemente rigettata la domanda dell'appellata di condanna di ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c.
8. Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio;
3) rigetta la domanda di di condanna CP_1 dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4) da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno
16/12/2025
La Presidente est. dr. Nicoletta Orlandi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 415 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
in concordato preventivo, con sede in Parte_1
Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Brancadoro e Carlo Mirabile del
Foro di Roma in forza di procura in calce all'atto di appello,
appellante
E
con sede in Genova, in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
DE GI IN e LA SS del Foro di Milano
appellata
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 389 del
Tribunale Ordinario di Avezzano, pubblicata il 17/10/2024, in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica
Conclusioni dell'appellante Co
“Con le presenti note di udienza, nel riportarsi integralmente ai motivi di gravame illustrati nel proprio atto di appello del 17 aprile 2025, insiste in particolare affinché Codesta Corte, nel caso di rigetto del gravame e rilevato il carattere di assoluta novità e particolare complessità delle questioni trattate, voglia valutare la ricorrenza dei presupposti ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. e per l'effetto: compensare, in riforma della sentenza appellata, le spese di lite di primo grado, trattandosi di controversia caratterizzata da obiettiva incertezza e complessità giuridica con recentissimi interventi della giurisprudenza comunitaria e italiana;
compensare le spese del presente giudizio, anche in relazione all'esito della causa.”
Conclusioni dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila confermare la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 389/2024 emessa dal
Tribunale di Avezzano, Giudice il dott. Paolo Lepidi, pubblicata in data 17 ottobre 2024 e non notificata, pronunciata nel giudizio contraddistinto da R. G. n.
1598/2020 promosso da nei confronti di CP_1 [...]
nonché, respinta ogni contraria istanza, Parte_1
2 eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, così giudicare:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello avversario ex artt. 342 e 348 bis cod. proc. civ., per i motivi esposti sub §§ 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta;
In via principale: rigettare l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 390/2024 emessa dal
Tribunale di Avezzano, pubblicata in data 17 ottobre 2024; rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza, in quanto infondata in fatto e in diritto;
In ogni caso: condannare ai sensi dell'art. 96, primo e/o Parte_1 terzo comma cod. proc. civ. al pagamento in favore di
ad un importo pari al doppio delle somme che CP_3 saranno liquidate a titolo di spese processuali, ovvero alla diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, per le ragioni illustrate in sede di comparsa conclusionale, sub § 1; con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 389 pubblicata in data 17/10/2024 il
Tribunale Ordinario di Avezzano condannava Parte_1
al pagamento in favore di della somma di
[...] CP_1
€ 316.927,40, oltre ad interessi, a titolo di ripetizione
3 delle somme indebitamente versate dall'attrice nel 2011 per addizionali provinciali sulle accise relative all'energia elettrica;
dichiara il difetto di giurisdizione in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in relazione alla domanda di accertamento del diritto al rimborso dell'imposta svolta da nei Parte_1 confronti dell' e Controparte_4 compensava integralmente fra le parti le spese di lite.
1.1. Il Tribunale esponeva che l'attrice aveva dedotto che l'addizionale sulle accise istituita dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 28 novembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, era illegittima, essendo in contrasto con la direttiva comunitaria Dir.
2008/118/CE; che non aveva contestato Parte_1
l'avvenuto pagamento della somma indicata dall'attrice ed aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio l' che quest'ultima Controparte_4 si era costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, nonché il suo difetto di legittimazione passiva da riconoscere invece in capo al Comune o alla Provincia e la decadenza dal diritto al rimborso per decorso del termine di due anni ex art. 14 Testo Unico delle Accise.
1.2. Il Tribunale osservava che dovevano ritenersi provati i pagamenti allegati da in assenza di CP_1 specifica contestazione della controparte;
che le addizionali provinciali sulle accise sul consumo di energia elettrica erano state abrogate dall'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011 con effetto dall'anno 2012; che l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, come intrepretato
4 dalla Corte di Giustizia, impediva agli Stati di istituire forme di imposizione indiretta, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, che potessero indebitamente ostacolare gli scambi nello spazio economico comune;
che in riferimento ai rapporti sorti nel periodo ricompreso tra l'emanazione della direttiva e l'abrogazione della norma istitutiva della soprattassa doveva essere disapplicata, per contrasto con il diritto comunitario, la disciplina del diritto interno di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988; che la
Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva più volte sottolineato che, in mancanza di un'apposita disciplina dell'Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spettava all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire a chi tali domande dovessero essere presentate in modo da rispettare il principio di effettività; che in caso di pagamento indebito di accise sull'energia elettrica l'unico soggetto legittimato a chiederne il rimborso all'Amministrazione finanziaria era il fornitore, mentre il consumatore finale doveva agire in ripetizione nei confronti del fornitore;
che nel caso in esame sussisteva la legittimazione di a chiedere a CP_1 Parte_1
la restituzione delle somme versate a titolo di
[...] addizionale sulle accise e che oggetto della disapplicazione non era la norma che regola i rapporti tra soggetti privati, ma quella che disciplina il rapporto tra fornitore e fisco,
i cui effetti si ripercuotevano sui rapporti fra fornitore e cliente.
1.3. Con rifermento alla chiamata di terzo effettuata da nei confronti dell' Parte_1 [...]
il giudice riconosceva la Controparte_4
5 giurisdizione del giudice tributario.
1.4. Il Tribunale compensava le spese di lite fra tutte le parti in considerazione della particolarità della questione e dei contrasti giurisprudenziali sussistenti nella materia.
2. Con atto di citazione notificato il 17/4/2025 unicamente a ha proposto Parte_2 appello avverso la sentenza sopra indicata sulla base di un unico motivo, chiedendo il rigetto della domanda restitutoria proposta in primo grado dall'odierna appellata.
2.1. Si è costituita in giudizio , eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello e chiedendone nel merito il rigetto.
2.2. Con ordinanza in data 9/10/2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e ha rinviato la causa per la decisione ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis
c.p.c. all'udienza del 16/12/2025, che si è svolta in forma cartolare, con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
2.3. Nelle note depositate ai sensi della norma citata le parti hanno discusso la causa che può essere pertanto decisa con sentenza.
3. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante sostiene l'inapplicabilità nei rapporti fra soggetti privati della direttiva europea non recepita nell'ordinamento interno.
3.1. Richiama sul punto plurime pronunce della Corte di
Giustizia e della Corte di cassazione e sostiene che l'unica azione riconosciuta al cliente è quella risarcitoria azionabile nei confronti dello Stato che, a causa della sua inerzia, è responsabile della mancata trasposizione della
6 direttiva nell'ordinamento interno e quindi del danno in capo al consumatore.
3.2. Nelle note conclusive depositate per l'udienza del
16/12/2025 l'appellante, pur insistendo nell'appello, ha chiesto che in caso di rigetto per le novità giurisprudenziali, venissero interamente compensate le spese di lite.
4. Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da CP_1 essendo evincibili dalla lettura dell'atto di appello le censure mosse alla sentenza impugnata.
5. Nel merito l'appello è infondato.
5.1. Come già rilevato da questa Corte nella sentenza n. 900 del 2025, con sentenza n. 43 depositata il 15/04/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il successivo 16/4/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, comma 1 lett. c), e dell'art. 2 d.l. n. 511 del
1988, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 27 del 2007, per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
5.1.1. In forza di tale declaratoria la Corte di cassazione, con sentenza n. 13740 del 22/05/2025, ha ritenuto che il consumatore finale, il quale ha corrisposto al fornitore l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, può agire nei confronti dello stesso fornitore, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, mediante l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
5.1.2. La Corte di cassazione ha ripercorso l'evoluzione della normativa in tema di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ricordando che
7 tale imposta venne introdotta dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, successivamente sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, emanato al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre
2003, la quale aveva ricompreso tra i prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise anche l'energia elettrica;
che nel 2011 la Commissione Europea avviò una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia ritenendo l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica illegittima in quanto in contrasto con la Direttiva
n. 2018/118/CE che fa divieto di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa ulteriori imposte dirette prive di
“finalità specifica”; che l'Italia nel 2012 provvide pertanto ad abrogare l'addizionale prima nelle Regioni a statuto ordinario e poi in quelle a statuto speciale;
che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del
2025 l'addizionale provinciale non era più dovuta nemmeno per il periodo antecedente all'abrogazione della norma istitutiva, con la conseguenza che i clienti che hanno versato al fornitore l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente verso il fornitore, rispettando il termine di prescrizione decennale, ferma la possibilità, per i fornitori, di rivalersi nei confronti dello Stato.
6. Considerata la complessità della materia ed il recente intervenuto chiarificatore della Suprema Corte, successivo alla proposizione dell'appello, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, antecedente di un giorno rispetto alla notifica del gravame, ricorrono giusti
8 motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
7. Va conseguentemente rigettata la domanda dell'appellata di condanna di ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c.
8. Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio;
3) rigetta la domanda di di condanna CP_1 dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4) da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno
16/12/2025
La Presidente est. dr. Nicoletta Orlandi
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