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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14780 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
EL Di UL Presidente
Silvia Albano Giudice
Lilla De Nuccio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 9980/2024, promossa da:
nato in [...] il [...], (C.U.I. ; C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Visentin, presso il C.F._2 cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Cunfida n. 16
Ricorrente contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi
n. 12
Resistente contumace
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 6/3/2024, il ricorrente, cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento emesso in data 8/11/2023, notificato il 15/2/2024, con cui il Questore di Latina ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, avanzata in data 11/11/2022. L'amministrazione ha assunto
1 tale decisione sulla base del parere negativo del 6/4/2023 della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, la quale ha ritenuto non sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente, nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto, ne ha evidenziato l'illegittimità poiché l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano nonché l'instabilità della situazione sociopolitica del Pakistan. Parte ricorrente ha quindi concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato nonché una forte esposizione alla condizione di insicurezza che vivrebbe nel suo Paese d'origine.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e pertanto se ne dichiara la contumacia.
***
Deve confermarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che, nella specie, appare rispettato (il ricorso è stato depositato il 6/3/2024, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 15/2/2024). Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, quanto al quadro normativo di riferimento, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. n. 130/2020, convertito in legge n. 173 il 18 dicembre 2020. Tale decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 d.lvo
286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
2 L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere la creazione di un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo.
L'articolo 8 CEDU tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud.
22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Üner c. Paesi Bassi [G.C.], ric. n°
46410/99, sent. 18/10/06 § 59, CEDU 2006-XII). Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” (IE c. Germania, § 29; Pretty c.
Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito CP_2
Per_
[GC]) ( e c. [GC], ric. n° 25358/12, sent. 24/01/17, § CP_3 Per_1
159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_3
Per_ Germania (n. 2) [GC], § 95; IE c. Germania, § 29; c. , § 32) e Per_4 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_5
UL c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_6 Per_7 Per_8 commerciali ( e AM Oy c. Finlandia Parte_2
GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e
(iii) identità della persona”
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Ebbene, nel caso in esame, come si evince dalle memorie in atti, il ricorrente non ha più significativi legami nel paese di origine – anche considerato il notevole lasso di tempo trascorso dal suo espatrio – e risulta oramai radicato sul territorio
3 nazionale unitamente al proprio nucleo familiare. Infatti, in data 20 ottobre 2023 il Per_ ricorrente ha contratto in matrimonio religioso con la Sig.ra Persona_9 cittadina nepalese (cfr. atto di matrimonio del Centro Islamico Arrahma in Roma in atti) e dalla loro unione, in data 28 novembre 2024, è nato a [...] il piccolo
(cfr. atto di dichiarazione di nascita del Policlinico Casilino e Persona_10 scheda vaccinale in atti).
Al contempo, il ricorrente si è dedicato all'apprendimento della lingua italiana, come provato dal certificato di frequenza del corso di lingua italiana livello A2 del 22 ottobre 2024, in atti. Ad avviso del Collegio, il rientro in Pakistan dell'odierno ricorrente comporterebbe una disgregazione del nucleo familiare compiutamente inserito sul territorio italiano in violazione dell'art. 8 CEDU, secondo cui la vita familiare va intesa come diritto di vivere insieme “affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e ì membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia” (Cass., 02/09/2021, n. 23834/2021; vedi anche Cass., 08/07/2021, n. 19517/2021; Cass., 26/02/2021, n. 5506; Cass.,
22/01/2021, n. 1347).
A tal proposito, la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che la presenza di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore, Per_ atteso che la presenza della prole minore in si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Per_
e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana (Cass., 18667/2021, n.18667/2021; Cass.,
26/02/2021 n. 5506). In tal senso, un rimpatrio dell'odierno ricorrente, genitore di un minore in tenerissima età, nato a [...], costituirebbe un grave pregiudizio in violazione dei principi sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 il cui art. 3 dispone “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”. Sul punto, la giurisprudenza europea ha costantemente affermato l'importanza per i figli dei richiedenti asilo, alla luce
4 dell'art. 8 CEDU, della solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese Per_1 di accoglienza e con quello di destinazione (Üner c. Paesi Bassi [GC]; c.
Svizzera), nonché di dover tener conto dell'interesse superiore dei figli minori nell'esercizio di valutazione dell'espulsione di un genitore e, in particolare, delle difficoltà legate al ritorno nel Paese di origine del genitore stesso (Jeunesse c.
Paesi Bassi [GC]) (cfr. https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con conseguente ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito con legge
173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di tutela della salute. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il d.l. n. 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7, dal momento che il ricorrente ha presentato la domanda in data 11/11/2022 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Le spese di lite possono tuttavia dichiararsi compensate tra le parti in ragione dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- riconosce la protezione speciale a nato in Parte_1
Pakistan il 2/3/1989 (C.U.I. ), e dispone trasmettersi gli atti al Questore C.F._1 ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma
3, D.Lgs. n. 25/08, secondo le modifiche introdotte con d.l. n. 130/2020, convertito con legge n. 173/2020;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 15/10/2025
Il Presidente
EL Di UL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
EL Di UL Presidente
Silvia Albano Giudice
Lilla De Nuccio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 9980/2024, promossa da:
nato in [...] il [...], (C.U.I. ; C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Visentin, presso il C.F._2 cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Cunfida n. 16
Ricorrente contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi
n. 12
Resistente contumace
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 6/3/2024, il ricorrente, cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento emesso in data 8/11/2023, notificato il 15/2/2024, con cui il Questore di Latina ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, avanzata in data 11/11/2022. L'amministrazione ha assunto
1 tale decisione sulla base del parere negativo del 6/4/2023 della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, la quale ha ritenuto non sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente, nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto, ne ha evidenziato l'illegittimità poiché l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano nonché l'instabilità della situazione sociopolitica del Pakistan. Parte ricorrente ha quindi concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato nonché una forte esposizione alla condizione di insicurezza che vivrebbe nel suo Paese d'origine.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e pertanto se ne dichiara la contumacia.
***
Deve confermarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che, nella specie, appare rispettato (il ricorso è stato depositato il 6/3/2024, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 15/2/2024). Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, quanto al quadro normativo di riferimento, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. n. 130/2020, convertito in legge n. 173 il 18 dicembre 2020. Tale decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 d.lvo
286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
2 L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere la creazione di un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo.
L'articolo 8 CEDU tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud.
22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Üner c. Paesi Bassi [G.C.], ric. n°
46410/99, sent. 18/10/06 § 59, CEDU 2006-XII). Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” (IE c. Germania, § 29; Pretty c.
Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito CP_2
Per_
[GC]) ( e c. [GC], ric. n° 25358/12, sent. 24/01/17, § CP_3 Per_1
159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_3
Per_ Germania (n. 2) [GC], § 95; IE c. Germania, § 29; c. , § 32) e Per_4 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_5
UL c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_6 Per_7 Per_8 commerciali ( e AM Oy c. Finlandia Parte_2
GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e
(iii) identità della persona”
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Ebbene, nel caso in esame, come si evince dalle memorie in atti, il ricorrente non ha più significativi legami nel paese di origine – anche considerato il notevole lasso di tempo trascorso dal suo espatrio – e risulta oramai radicato sul territorio
3 nazionale unitamente al proprio nucleo familiare. Infatti, in data 20 ottobre 2023 il Per_ ricorrente ha contratto in matrimonio religioso con la Sig.ra Persona_9 cittadina nepalese (cfr. atto di matrimonio del Centro Islamico Arrahma in Roma in atti) e dalla loro unione, in data 28 novembre 2024, è nato a [...] il piccolo
(cfr. atto di dichiarazione di nascita del Policlinico Casilino e Persona_10 scheda vaccinale in atti).
Al contempo, il ricorrente si è dedicato all'apprendimento della lingua italiana, come provato dal certificato di frequenza del corso di lingua italiana livello A2 del 22 ottobre 2024, in atti. Ad avviso del Collegio, il rientro in Pakistan dell'odierno ricorrente comporterebbe una disgregazione del nucleo familiare compiutamente inserito sul territorio italiano in violazione dell'art. 8 CEDU, secondo cui la vita familiare va intesa come diritto di vivere insieme “affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e ì membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia” (Cass., 02/09/2021, n. 23834/2021; vedi anche Cass., 08/07/2021, n. 19517/2021; Cass., 26/02/2021, n. 5506; Cass.,
22/01/2021, n. 1347).
A tal proposito, la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che la presenza di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore, Per_ atteso che la presenza della prole minore in si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Per_
e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana (Cass., 18667/2021, n.18667/2021; Cass.,
26/02/2021 n. 5506). In tal senso, un rimpatrio dell'odierno ricorrente, genitore di un minore in tenerissima età, nato a [...], costituirebbe un grave pregiudizio in violazione dei principi sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 il cui art. 3 dispone “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”. Sul punto, la giurisprudenza europea ha costantemente affermato l'importanza per i figli dei richiedenti asilo, alla luce
4 dell'art. 8 CEDU, della solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese Per_1 di accoglienza e con quello di destinazione (Üner c. Paesi Bassi [GC]; c.
Svizzera), nonché di dover tener conto dell'interesse superiore dei figli minori nell'esercizio di valutazione dell'espulsione di un genitore e, in particolare, delle difficoltà legate al ritorno nel Paese di origine del genitore stesso (Jeunesse c.
Paesi Bassi [GC]) (cfr. https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con conseguente ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito con legge
173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di tutela della salute. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il d.l. n. 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7, dal momento che il ricorrente ha presentato la domanda in data 11/11/2022 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Le spese di lite possono tuttavia dichiararsi compensate tra le parti in ragione dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- riconosce la protezione speciale a nato in Parte_1
Pakistan il 2/3/1989 (C.U.I. ), e dispone trasmettersi gli atti al Questore C.F._1 ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma
3, D.Lgs. n. 25/08, secondo le modifiche introdotte con d.l. n. 130/2020, convertito con legge n. 173/2020;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 15/10/2025
Il Presidente
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