Art. 105. (Inquadramento ai fini economici)
Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della determinazione degli stipendi da attribuire con effetto 1 ottobre 1978, al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che viene inquadrato con pari decorrenza nelle otto qualifiche funzionali, si osservano i seguenti criteri:
a) nei confronti di ciascun dipendente viene accertato il maturato economico costituito dalla somma dello stipendio annuo ed eventuali assegni personali pensionabili, della indennita' pensionabile annua di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851 , della anticipazione di lire 540.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116 , in godimento al 30 settembre 1978;
b) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di lire 120.000 annue e la somma annua di lire 800 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato.
Per i dipendenti ex operai stagionali, ai fini del computo di cui sopra ((ed ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza)) l'occupazione per complessivi duecentosettanta giorni corrisponde ad un anno di servizio. ((Per il computo ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza si applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032))
Per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso altre Amministrazioni dello Stato l'attribuzione del relativo importo di lire 800 annue e' subordinata alla presentazione entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge di apposita domanda corredata dalla necessaria documentazione ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Amministrazione.
Nei confronti del personale di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 727 , e successive modificazioni, la quota di cui alla lettera b) del precedente comma primo e' attribuita in base agli anni di servizio svolto presso le imprese o cooperative appaltatrici riconosciuti in relazione a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 557 ;
c) determinato il totale complessivo degli addendi indicati alle precedenti lettere e' attribuito a ciascun dipendente lo stipendio o la classe di stipendio previsti per la rispettiva qualifica funzionale di inquadramento, di importo pari o immediatamente inferiore al predetto totale; nel caso di importo inferiore al dipendente e' attribuito altresi' un assegno personale di importo pari alla differenza, utile ai fini della tredicesima mensilita' e del trattamento di quiescenza e previdenza e riassorbibile solo nel caso di passaggio di qualifica funzionale o di accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento o dirigenziale.
Ove il dipendente sia in godimento dell'indennita' di funzione prevista dall' articolo 14 della legge 5 marzo 1961 n. 90 e l'ammontare complessivo costituito dalla predetta indennita' e dal totale di cui al punto a) dovesse eventualmente risultare maggiore del nuovo trattamento economico ad esso spettante nella, qualifica di inquadramento a termini del precedente comma, sara' conteggiata detta indennita' di funzione, ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma stesso.
Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della determinazione degli stipendi da attribuire con effetto 1 ottobre 1978, al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che viene inquadrato con pari decorrenza nelle otto qualifiche funzionali, si osservano i seguenti criteri:
a) nei confronti di ciascun dipendente viene accertato il maturato economico costituito dalla somma dello stipendio annuo ed eventuali assegni personali pensionabili, della indennita' pensionabile annua di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851 , della anticipazione di lire 540.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116 , in godimento al 30 settembre 1978;
b) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di lire 120.000 annue e la somma annua di lire 800 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato.
Per i dipendenti ex operai stagionali, ai fini del computo di cui sopra ((ed ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza)) l'occupazione per complessivi duecentosettanta giorni corrisponde ad un anno di servizio. ((Per il computo ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza si applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032))
Per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso altre Amministrazioni dello Stato l'attribuzione del relativo importo di lire 800 annue e' subordinata alla presentazione entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge di apposita domanda corredata dalla necessaria documentazione ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Amministrazione.
Nei confronti del personale di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 727 , e successive modificazioni, la quota di cui alla lettera b) del precedente comma primo e' attribuita in base agli anni di servizio svolto presso le imprese o cooperative appaltatrici riconosciuti in relazione a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 557 ;
c) determinato il totale complessivo degli addendi indicati alle precedenti lettere e' attribuito a ciascun dipendente lo stipendio o la classe di stipendio previsti per la rispettiva qualifica funzionale di inquadramento, di importo pari o immediatamente inferiore al predetto totale; nel caso di importo inferiore al dipendente e' attribuito altresi' un assegno personale di importo pari alla differenza, utile ai fini della tredicesima mensilita' e del trattamento di quiescenza e previdenza e riassorbibile solo nel caso di passaggio di qualifica funzionale o di accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento o dirigenziale.
Ove il dipendente sia in godimento dell'indennita' di funzione prevista dall' articolo 14 della legge 5 marzo 1961 n. 90 e l'ammontare complessivo costituito dalla predetta indennita' e dal totale di cui al punto a) dovesse eventualmente risultare maggiore del nuovo trattamento economico ad esso spettante nella, qualifica di inquadramento a termini del precedente comma, sara' conteggiata detta indennita' di funzione, ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma stesso.