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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/10/2025, n. 5935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5935 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2558 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
12/12/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. , . C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), con l'Avv. VITO MASSIMILIANO (c.f. CP_1
); C.F._2
INTERVENUTA
E
Controparte_2
(c.f. ), difesa dall'Avv. DE LUCA GIOVANNI
[...] P.IVA_2
(c.f. ), unitamente all'Avv. VITO MASSIMILIANO C.F._3
( ) VIALE LIEGI 16 ROMA;
C.F._2
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 18855/2017 emessa dal Tribunale di
Roma in data 05/10/2017.
Conclusioni dell'appellante: “riformare la sentenza appellata e per l'effetto, a) in r.g. n. 1 via principale, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiarazione di Parte_1 improponibilità delle avversarie domande: b) in subordine, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal , con conseguente revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto e dichiarazione di inammissibilità e/o rigetto per infondatezza di ogni domanda proposta dalla Parte_2
contro il . Vinte le spese.”
[...] Parte_1
Conclusioni di “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_2 adita, contrariis reiectis, i) rigettare tutte le domande proposte dall'appellante in quanto inammissibili e/o improcedibili, comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi suesposti e confermare la sentenza di primo grado n. 18855/2017 del 05.10.2017; ii) in via incidentale condannare comunque il condannare comunque il Parte_1
al pagamento della somma di € 659.495,93 in favore di Parte_1 [...]
o a quella somma superiore o inferiore (con le eventuali decurtazioni di Parte_3 cui al D.L. 96/2012 e l'esenzione dall'IVA) che risulterà anche equitativamente di giustizia, per i titoli in narrativa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi, decurtato quanto pagato parzialmente dal;
iii) con condanna al pagamento Parte_1 delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio in favore del procuratore antistatario oltre IVA e CPA ed in ogni caso del ricorso per decreto ingiuntivo”.
Conclusioni di “… facendo proprie tutte le domande, azioni, Controparte_1 eccezioni e ragioni di quest'ultima così come risultanti dagli atti processuali e dai documenti versati in atti ivi comprese le domande di cui all'appello incidentale, e subentrando alla stessa nella medesima posizione processuale, rassegnando, quindi, le medesime conclusioni che qui si intendono integralmente trascritte e chiedendo, altresì, la estromissione della stessa in virtù della intervenuta Controparte_3 cessione del credito vantato nei confronti del .”. Parte_1
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il tribunale di Roma, revocato il decreto ingiuntivo n°28965/2015, emesso in data 21 dicembre 2015 di maggiore importo (circa 666.000 euro, oltre accessori) ha condannato il al pagamento della minor Parte_1 somma di € 523.073,58 in favore della convenuta opposta, di cui € 399.440,00 a titolo r.g. n. 2 d'indennità di occupazione del periodo 1° dicembre 2014 - 30 settembre 2015, ed il resto a titolo di oneri accessori dovuti nello stesso periodo, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- ha dichiarato compensate, tra le parti, le spese della lite nella misura di 1/3, e condannato la parte opponente a rifondere, alla controparte, i restanti 2/3, che liquida in € 15.000,00 per compensi professionali (d.m. n°55/2014) oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
La pretesa di pagamento documentata dalle fatture esibite a corredo del ricorso monitorio risultava ancorata all'indennità ex art. 1591 c.c., nonché agli oneri accessori, dovuti dal per la protratta occupazione, dal 1° dicembre 2014 al 30 settembre Parte_1
2015, dell'immobile in Roma via di Villa Ricotti n°40.
Risolte le questioni pregiudiziali il primo giudice, nel merito, escludeva la debenza dell'IVA (trattandosi di somme dovute a titolo risarcitorio), escludeva il congelamento della rivalutazione ISTAT invocata dal ma riconosceva la Parte_1 falcidia del corrispettivo imposta dall'art. 3 comma 4° del ridetto D. L. n°95/2012
(decreto sulla spending review), così addivenendo all'importo riconosciuto in sentenza.
Più in particolare il primo giudice così ha risolto le questioni preliminari
(Eccezioni del ): Parte_1
1. Violazione del ne bis in idem / litispendenza: il Tribunale ha chiarito che il divieto presuppone una pronuncia idonea al giudicato, circostanza non verificata, e che l'altro giudizio pendente presso lo stesso ufficio riguardava una domanda diversa
(maggior danno ex art. 1591 c.c. nell'altro giudizio, contro il pagamento del
"corrispettivo convenuto in contratto" nel presente). In ogni caso, tra cause pendenti davanti allo stesso ufficio, si applica la riunione (art. 273 c.p.c.) e non la litispendenza.
2. Frazionamento del credito (abuso del processo): il Tribunale ha escluso l'abuso perché non si trattava del frazionamento di un singolo credito, ma di inadempimenti diversi e obbligazioni pecuniarie maturate in diversi periodi temporali. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n°4090/2017), secondo cui diritti di credito distinti relativi a un medesimo rapporto di durata possono essere proposti in separati processi.
Quanto al merito (quantificazione del credito):
Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione del , riducendo Parte_1
l'importo dovuto, escludendo la debenza dell'IVA: l'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. è stata qualificata come credito risarcitorio da inadempimento contrattuale, non imponibile IVA (citando Cass. n°22592/2013).
Il Tribunale ha poi respinto l'eccezione del . La norma sul congelamento Parte_1
r.g. n. 3 degli indici ISTAT (D.L. n°95/2012, c.d. spending review) si applica solo ai contratti di locazione ancora in corso. Poiché il contratto tra le parti era cessato da oltre dieci anni,
l'adeguamento ISTAT sull'indennità di occupazione è stato ritenuto legittimo.
Ha inoltre opera il taglio lineare del 15% (Spending Review) ritenendo che l'indennità ex art. 1591 c.c. dovesse subire il taglio del 15% previsto dall'art. 3 comma
4° del D.L. n°95/2012. Questa disposizione è auto-applicativa, imperativa e si applica anche agli "utilizzi in essere in assenza di titolo".
Il , infine, non aveva dimostrato il pagamento degli oneri accessori Parte_1 richiesti da . CP_2
Di qui il dispositivo col quale, revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato il a pagare la minore somma di € 523.073,58. Tale somma è Parte_1 composta da € 399.440,00 per indennità di occupazione e € 123.633,58 per oneri accessori, oltre interessi legali.
Il ha proposto appello. Parte_1 [...]
ha resistito al Controparte_2 gravame e proposto appello incidentale.
è intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito CP_1
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza dell'8 gennaio 2025 in seguito alla trattazione scritta del 12/12/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appellante non ha depositato scritti conclusionali e, pur fattosi presente nella trattazione scritta riservata alla precisazione delle conclusioni mediante una semplice nota di deposito (di sentenza diversa da quella impugnata), non ha precisato le conclusioni.
Le controparti, che non avevano depositato note in occasione della trattazione scritta, hanno poi depositato le memorie conclusionali.
In tale contegno processuale dell'appellante potrebbe ravvisarsi il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell'impugnazione.
Non si tratta, invero, della non riproposizione di una delle domande precedentemente formulate, ma della totale omissione di richieste alla Corte nella sede che a quella funzione era specificamente destinata, vale a dire la trattazione scritta del
12.12.2024. Se a tanto si aggiunge il mancato deposito della memoria conclusionale ed in seguito di quelle di replica agli scritti avversari (invece depositati) se ne trae il chiaro r.g. n. 4 segno del difetto di interesse alla pronuncia, alla stregua della valutazione complessiva di tale inequivoca condotta processuale incompatibile con la contraria presunzione di non abbandono dell'impugnazione (spunti in tal senso da Cass. civ., sez. II ,
12/11/2024, n. 29172).
Tuttavia, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia implicita o tacita
è ammessa solo in relazione ai motivi di impugnazione (logicamente plausibile l'ipotesi della rinuncia a nove su dieci motivi) ma non all'impugnazione in sé, rinunciabile solo espressamente. Con l'ulteriore corollario che se l'appellante precisa le conclusioni insistendo solo su alcuni dei motivi originari accetta il rischio che gli altri siano considerati abbandonati;
se omette del tutto di precisare le conclusioni restano invece salvi tutti i motivi dell'impugnazione così come proposta all'origine.
Tanto obbliga allo scrutinio dell'appello principale del articolato in Parte_1 questi motivi:
1. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1175
c.c., 1181 c.c. e art. 2 Cost., sub specie di indebito frazionamento di una domanda processuale unitaria:
• Si censura il capo di sentenza con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l'eccezione di improponibilità della domanda per frazionamento dei crediti ex art. 1591
c.c. relativi al medesimo immobile3.
• Secondo il , la condotta della è incompatibile con Parte_1 Controparte_2
i principi del giusto processo e l'abuso del diritto (violazione dei doveri di solidarietà sociale e buona fede oggettiva), poiché ha frazionato un credito complessivamente sorto alla data della prima azione giudiziaria in più poste creditorie, introducendo più giudizi nel medesimo arco temporale.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art 91 e 92 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 1175 c.c., 1181 c.c. e art. 2 Cost. (Subordinato):
• Qualora il primo motivo venisse rigettato, si chiede la riforma del capo di sentenza relativo alla condanna alle spese di lite.
• Si sostiene che la moltiplicazione dei giudizi relativi al medesimo rapporto di durata imponga la compensazione delle spese per evitare un eccessivo pregiudizio al debitore.
3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia sulle eccezioni opposte dall'Amministrazione in ordine alla quantificazione dell'indennità di occupazione dovuta ex art. 1591 c.c. (Subordinato):
r.g. n. 5 • Si contesta l'omessa pronuncia del Tribunale sulle eccezioni e contestazioni sollevate dal riguardo alla corretta quantificazione dell'indennità di Parte_1 occupazione ex art. 1591 c.c..
• L'omesso esame di tali eccezioni comporta la nullità della sentenza appellata.
4. Violazione dell'art. 1591 c.c. (Per la denegata ipotesi di implicito rigetto delle eccezioni sulla quantificazione):
• Si impugna la quantificazione dell'indennità di occupazione bimestrale a €
181.900,00 (al lordo delle decurtazioni), ritenuta erronea in quanto violerebbe l'art. 1591 c.c..
• L'indennità, secondo il Ministero, dovrebbe essere commisurata all'ultimo canone contrattuale, pari a € 330.532,41 annui (corrispondenti a £ 640.000.000), o in subordine a € 448.000,00 annui, e non all'importo fatturato dalla Società opposta.
5. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2733 c.c. (Subordinato):
• Si censura la quantificazione bimestrale di € 181.900,00 per violazione dell'art. 2733 c.c., in quanto la controparte avrebbe confessato giudizialmente (in un altro ricorso) che l'indennità dovuta ammontava a € 448.000,00 annui.
6. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, D.L. n. 95/12:
• Si impugna il capo di sentenza che ha ritenuto dovuto l'aggiornamento ISTAT.
• Il Tribunale avrebbe erroneamente limitato l'applicazione dell'art. 3, comma 1,
D.L. n. 95/12 (che sospende l'aggiornamento ISTAT per le amministrazioni centrali) ai soli contratti ancora in corso, mentre tale disposizione, per la sua ratio di contenimento della spesa pubblica, dovrebbe applicarsi anche agli importi dovuti a titolo di indennità di occupazione successivi alla scadenza del contratto.
7. Sul capo di sentenza concernente il pagamento degli oneri processuali:
• Si contesta l'aver ritenuto che la documentazione prodotta dal per Parte_1 comprovare il pagamento degli oneri accessori fosse irrituale e inidonea a dimostrare il fatto estintivo.
◦ 7.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 414 c.p.c., 415 c.p.c., 416 c.p.c.,
420, comma 5, e 447 bis c.p.c.: Si sostiene che la produzione dei documenti di pagamento fosse rituale, trattandosi di documenti sopravvenuti all'iscrizione a ruolo della causa, non soggetti alle preclusioni istruttorie.
◦ 7.2 Erronea valutazione del materiale istruttorio: Si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che i documenti contabili non recassero l'imputazione del pagamento (art. 1193 c.c.) al debito per gli oneri accessori, quando invece ciascun r.g. n. 6 documento specificava la causale e gli estremi delle fatture saldate
Osserva la Corte, sui primi due motivi, che il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi sia in materia di abusivo frazionamento del credito che della soccombenza alle pagine 2-5 della sentenza ed alla pag. 8, qui richiamate.
Col terzo motivo si sostiene “Appare evidente come il Tribunale di Roma, accogliendo i motivi di opposizione incentrati sulla non debenza dell'IVA e sulla decurtazione del 15% dell'indennità di occupazione ex art. 3 D.L. n. 92/2012 e rigettando i motivi riferiti alla non debenza dell'aggiornamento ISTAT e all'avvenuto pagamento degli oneri accessori, ha omesso di prender in esame il motivo di opposizione riferito alla corretta quantificazione dell'indennità di occupazione.”.
Il motivo è inammissibile perché non svolge una critica al percorso motivazionale del primo giudice, limitandosi a riportare il contenuto di comparse del primo grado senza individuare i punti che il tribunale avrebbe omesso di esaminare.
Il quarto motivo muove dal presupposto secondo cui “Tale statuizione è erronea, in quanto emessa in violazione dell'art. 1591 c.c., ai sensi del quale l'indennità di occupazione riconoscibile alla proprietà deve essere commisurata al canone contrattuale convenuto inter partes.”. L'appellante lamenta la base di calcolo dell'indennità di occupazione a suo avviso disancorata dal criterio dell'art. 1591 c.c.. invocato in relazione all'unico contratto risalente al 1987. Viene escluso che potesse valere come giudicato la sentenza n. 4024/13 del tribunale di Roma che aveva determinato l'indennità con riferimento a diverso periodo.
Ritiene la Corte che, in assenza di specifiche e concrete allegazioni sulla diversa misura del danno arrecato al proprietario dell'immobile occupato senza titolo,
l'ammontare dell'indennità è coperta dal precedente giudicato sia pur riferibile a diverso periodo di occupazione.
Il quinto motivo annette valore di confessione giudiziale alla dichiarazione della controparte, in diverso giudizio, dell'ammontare dell'indennità di occupazione in circa
480.000 euro annui. Si trattava di un giudizio nel quale la proprietà rivendicava un risarcimento maggiore, in aggiunta all'indennità corrisposta.
Va al riguardo notato che il riferimento all'importo di 480.000 euro era da r.g. n. 7 intendere come somma già corrisposta (e non satisfattiva del danno) e non implicava confessione circa la giustezza del suo ammontare.
Il sesto motivo non può essere accolto poiché il percorso argomentativo del tribunale è condiviso da questa Corte che qui lo richiama (pag. 6) non superato dall'ipotesi dell'appellante secondo cui “Benchè la norma richiami la locuzione canone, tenuto conto della ratio sottesa alla disciplina, incentrata sul contenimento della spesa pubblica, si ritiene che la disposizione si riferisca in maniera atecnica al termine canone, avendo riguardo ad ogni importo comunque dovuto in dipendenza di contratti di locazione, anche ove scaduti come nella specie.”.
Il settimo motivo è un coacervo di critiche disomogenee che spaziano dalla mancata ammissione di documenti alla regolamentazione delle spese di lite.
La parte che produca un documento di formazione successiva alla scadenza del relativo termine è tenuta ad allegare la specifica circostanza che giustifica la produzione, diversamente tardiva.
L'appellante non ha neppure allegato di aver rappresentato al tribunale la questione il che rende irrilevante anche il diverso tema dell'imputazione dei pagamenti.
La regolamentazione delle spese di lite operata dal tribunale appare del tutto corretta e commisurata al valore del decisum.
2. Appello Incidentale di Controparte_3 ha proposto appello incidentale contro la sentenza del Controparte_2
Tribunale per ottenerne la riforma nelle parti sfavorevoli, in particolare riguardo alla decurtazione del 15% e all'esclusione dell'IVA. ha chiesto la condanna del CP_2
al pagamento dell'importo totale originariamente ingiunto, ovvero € Parte_1
659.495,93.
Motivi dell'Appello Incidentale di : CP_2
1. Sulla Decurtazione del 15% (Art. 3, comma 4, D.L. n°95/2012):
◦ Doppia Decurtazione: sostiene che l'importo imponibile nelle fatture CP_2 poste a base del decreto ingiuntivo (€ 181.899,70) era già stato ridotto del 15% rispetto all'importo precedente (circa € 212.000,00). Applicare nuovamente il taglio del 15% sull'importo fatturato costituirebbe una doppia decurtazione.
◦ Inapplicabilità Temporale: La riduzione del 15% si applica dal 1° luglio 2014,
r.g. n. 8 e ritiene che non debba applicarsi alle indennità antecedenti a tale data. CP_2
◦ Diritto di Recesso e Legittimità Costituzionale: solleva dubbi sulla CP_2 legittimità costituzionale della norma che impone la riduzione del canone (riduzione de imperio), se questa non permette al locatore di difendersi. La norma prevede il diritto di recesso per il locatore che subisce la riduzione. argomenta che l'esercizio di tale CP_2 diritto rende la detenzione dell'immobile immediatamente "sine titulo". In questo caso,
avrebbe il diritto di richiedere il pagamento dei maggiori danni subiti (ex art. CP_2
1591 c.c.), i quali compenserebbero ampiamente la riduzione del 15%.
2. Sull'IVA:
◦ Natura dell'Indennità: contesta l'esclusione totale dell'IVA, CP_2 sostenendo che i rapporti di occupazione senza titolo sono riconducibili nella sostanza a contratti di locazione e che le somme periodiche corrisposte hanno natura di canoni
(richiamando risoluzioni del MEF e dell'Agenzia delle Entrate). L'indennità costituisce conseguenza del diritto del locatore al corrispettivo dovuto in virtù del contratto di locazione ex art. 1591 c.c.
Osserva la Corte, quanto alla decurtazione del 15% che la questione, così come proposta con l'appello, risulta del tutto nuova e quindi inammissibile ex art. 345 cpc. Il relativo tema era stato uno dei motivi di opposizione del e l'interessata non Parte_1 aveva dedotto alcunché circa la già avvenuta decurtazione del credito a monte del ricorso monitorio.
Sulla decorrenza della riduzione per il pagamento dell'indennità di occupazione di immobili da parte delle Amministrazioni centrali soccorre Cass. civ. sez. III,
04/01/2023, n.163 secondo cui “La riduzione del 15%, prevista dall'art. 3, comma 4, del
d.l. n. 95 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 135 del 2012 (come modificato dall'art.
24, comma 4, lett. a), del d.l. n. 66 del 2014, conv. con modific. dalla l. n. 89 del 2014), per le indennità dovute per l'utilizzo a fini istituzionali di immobili, in assenza di titolo, da parte delle Amministrazioni centrali, come individuate dall'I.s.t.a.t. ai sensi dell'art.
1, comma 3, della l. n. 196 del 2009, nonché dalle Autorità indipendenti (ivi inclusa la
, si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. CP_4
95 del 2012.”.
Il credito azionato col ricorso monitorio concerneva l'indennità di occupazione dal 1° dicembre 2014 al 30 settembre 2015, dell'immobile in Roma via di Villa Ricotti
n°40.
Il motivo è pertanto infondato posto che il decreto legge era entrato in vigore nel r.g. n. 9 luglio dell'anno 2012.
I dubbi di costituzionalità sollevati dall'appellante incidentale risultano irrilevanti nella fattispecie, essendo pacifico che la detenzione dell'immobile non era sorretta da titolo da circa un decennio.
Avuto riguardo l'IVA può richiamarsi quanto recentemente ribadito da Cass. civ. sez. II, 03/09/2025, n.24472 nel senso che “Quella disciplinata dall'art. 1591 c.c. – ha precisato questa Corte (v. per tutte Cass. n. 22592/2013) – è un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, normativamente determinata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, da dimostrare in concreto;
il canone convenuto costituisce, quindi, solo il parametro di riferimento per la quantificazione del danno minimo da risarcire, poiché, versando il relativo importo, il conduttore che continua ad occupare l'immobile dopo la cessazione del contratto non adempie
l'obbligazione di "dare il corrispettivo nei termini convenuti" (ai sensi dell'art. 1587, n.
2 c.c.), bensì risarcisce un danno da mora, così adempiendo un'obbligazione risarcitoria che si sostituisce a quella contrattuale di pagamento del canone e che costituisce, pertanto, debito di valore. Ne consegue che, vertendosi in tema di risarcimento del danno (sia pure da responsabilità contrattuale), l'importo dovuto dall'occupante, non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, non è soggetto ad IVA. Ed invero, come questa Corte ha già affermato, per il disposto del D.P.R. n. 633/1972, art. 15, non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA - che consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi - le somme dovute a titolo di risarcimento del danno nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali (v. da ultimo Cass. n. 10837/2024).”.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
Non si fa luogo al recupero del CU poiché l'impugnante è una amministrazione statale quanto all'appello principale;
ne sussistono i presupposti solo per quello incidentale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: respinge gli appelli, principale ed incidentale;
compensa le spese;
r.g. n. 10 Dà atto dei presupposti per il recupero del CU dall'appellante incidentale
Parte_2
Così deciso in Roma il giorno 01/10/2025. Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 11