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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/11/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2807/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. DO AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2807 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(già , in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raimondo Tommaso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte appellante –
CONTRO
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Castellano Giuseppina
Concetta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte appellata –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 18.06.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Pag. 1 di 6 R.G. n. 2807/2019
FATTO
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da dinanzi al Giudice di Pace di Corleone avverso la cartella di Controparte_2
pagamento n. 29620160056833532 emessa da e Controparte_1
notificatagli il 3.10.2016, di cui si chiedeva l'annullamento limitatamente agli importi iscritti nel ruolo 2016/902, Consorzio di bonifica 2, Palermo, anno 2015.
In particolare, a fondamento dell'opposizione, l'odierno appellato deduceva l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, nonché la nullità della notifica a mezzo PEC della cartella, in ragione della mancata sottoscrizione digitale dell'atto notificato.
Si costituiva in giudizio la quale, nel merito, eccepiva la Controparte_1
piena regolarità della notifica e la ritualità dell'atto oggetto di opposizione, invocando dunque il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza gravata (n. 47/2019, depositata il 3.04.2019, emessa all'esito del giudizio R.G. n. 58/2019) il Giudice di Pace di Corleone accoglieva l'opposizione, con condanna di al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Contro la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...]
deducendo l'erroneità della sentenza qui gravata, in quanto fondata CP_1
su presunti vizi formali della cartella, ritenuti insussistenti. L'appellante ha reiterato le eccezioni già articolate in primo grado e ha chiesto la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata il 4.01.2020 si è costituito in giudizio , Controparte_2
chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, nonché il rigetto dello stesso per infondatezza. L'appellato ha invocato altresì la condanna dell'ente appellante
Pag. 2 di 6 R.G. n. 2807/2019
ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con note di trattazione scritta depositate il 5.12.2023, la parte appellata ha dichiarato di “rinunciare alle motivazioni formulate nella rispettiva comparsa di risposta”, richiedendo la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 3.04.2024, preso atto del decesso del procuratore di parte appellata, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo.
A seguito della riassunzione del giudizio, all'udienza del 10.04.2025 il Giudice ha invitato la parte appellata a chiarire la portata della rinuncia di cui alle predette note del 5.12.2023, e in particolare se essa dovesse intendersi quale rinuncia all'azione e alla riproposizione della domanda in un diverso giudizio, nonché al giudicato relativo alla sentenza di primo grado.
Con nota del 6.06.2025, l'Avv. Giuseppina Concetta Castellano, munita di procura speciale del proprio assistito, depositava dichiarazione di rinuncia espressa all'azione, alla riproposizione della domanda e al giudicato relativo alla sentenza impugnata.
All'udienza del 18.06.2025, previa accettazione da parte dell'appellante della rinuncia formulata dall'appellato, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la parte appellata ha insistito per la compensazione integrale, mentre l'appellante ha domandato la condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Pag. 3 di 6 R.G. n. 2807/2019
Il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, in considerazione della rinuncia all'azione e al giudicato da parte dell'appellato (cfr. atto di rinuncia depositato telematicamente in data 6.06.2025), nonché dell'integrale accettazione da parte della controparte.
La rinuncia estesa anche al giudicato implica che essa si riferisce non soltanto all'azione, ma altresì alla sentenza già emessa e ai suoi effetti sostanziali, assumendo natura abdicativa e determinando la definitiva rinuncia alla tutela giurisdizionale della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio.
Resta da esaminare la questione concernente la regolamentazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
La parte appellata ha chiesto la compensazione integrale delle spese, mentre la parte appellante ha domandato la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado.
Orbene, con riguardo alle spese del primo grado, deve essere rigettata la domanda dell'appellante, atteso che risulta per tabulas che è stata Controparte_1
difesa non da un avvocato, bensì da un proprio dipendente: circostanza che, secondo consolidata giurisprudenza, esclude la possibilità di liquidare i compensi professionali (cfr. Cass., n. 11389 del 2011; Cass., n. 2872 del 2007; Cass., n. 12232 del 2003; Cass., n. 7597 del 2001; Cass., n. 6898 del 1998, Cass., n. 9365 del 1997;
Cass., n. 8678 del 1993; Cass. 29 novembre 2013 n. 26855).
Non può trovare applicazione, in via analogica, la normativa speciale del processo tributario (v. art. 15, comma 2-sexies, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), trattandosi di una norma speciale relativa a quel determinato processo, ed essendo “evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del
Pag. 4 di 6 R.G. n. 2807/2019
processo stesso, che, al di là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia che questa difesa, sulla base delle stesse norme procedurali, sia svolta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato”
(Cass., Sez. VI, 16.01.2023, n. 1027).
Ai fini della liquidazione delle spese vive — che si distinguono dalle spese generali di organizzazione del servizio e devono essere specificamente documentate — è necessario che esse risultino da apposita nota depositata dalla parte che ne chiede la rifusione. Nel caso di specie, tuttavia, nessuna nota è stata prodotta in ordine agli esborsi sostenuti nel primo grado di giudizio.
In considerazione dell'esito del processo, rimane comunque fermo, in capo all'appellato, l'obbligo alla restituzione delle eventuali somme già percepite per le spese e competenze del primo grado di giudizio.
Il rigetto della domanda di rifusione delle spese del primo grado determina una parziale soccombenza dell'appellante e giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Parte_1
avverso la sentenza n. 47/2019 emessa dal Giudice di Controparte_1
Pace di Corleone, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia all'azione e al giudicato da parte dell'appellato e, per l'effetto, il venir meno degli Controparte_2
effetti della sentenza di primo grado;
Pag. 5 di 6 R.G. n. 2807/2019
RIGETTA la domanda dell'appellante volta ad ottenere la rifusione delle spese di lite del primo grado. L'appellato dovrà comunque restituire all'appellante le eventuali somme già corrisposte da quest'ultimo in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di spese e competenze, essendo venuto meno il relativo titolo in conseguenza della dichiarata estinzione del giudizio;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 3/11/2025.
Il Giudice
DO AL
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. DO AL, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. DO AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2807 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(già , in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raimondo Tommaso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte appellante –
CONTRO
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Castellano Giuseppina
Concetta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte appellata –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 18.06.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Pag. 1 di 6 R.G. n. 2807/2019
FATTO
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da dinanzi al Giudice di Pace di Corleone avverso la cartella di Controparte_2
pagamento n. 29620160056833532 emessa da e Controparte_1
notificatagli il 3.10.2016, di cui si chiedeva l'annullamento limitatamente agli importi iscritti nel ruolo 2016/902, Consorzio di bonifica 2, Palermo, anno 2015.
In particolare, a fondamento dell'opposizione, l'odierno appellato deduceva l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, nonché la nullità della notifica a mezzo PEC della cartella, in ragione della mancata sottoscrizione digitale dell'atto notificato.
Si costituiva in giudizio la quale, nel merito, eccepiva la Controparte_1
piena regolarità della notifica e la ritualità dell'atto oggetto di opposizione, invocando dunque il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza gravata (n. 47/2019, depositata il 3.04.2019, emessa all'esito del giudizio R.G. n. 58/2019) il Giudice di Pace di Corleone accoglieva l'opposizione, con condanna di al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Contro la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...]
deducendo l'erroneità della sentenza qui gravata, in quanto fondata CP_1
su presunti vizi formali della cartella, ritenuti insussistenti. L'appellante ha reiterato le eccezioni già articolate in primo grado e ha chiesto la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata il 4.01.2020 si è costituito in giudizio , Controparte_2
chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, nonché il rigetto dello stesso per infondatezza. L'appellato ha invocato altresì la condanna dell'ente appellante
Pag. 2 di 6 R.G. n. 2807/2019
ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con note di trattazione scritta depositate il 5.12.2023, la parte appellata ha dichiarato di “rinunciare alle motivazioni formulate nella rispettiva comparsa di risposta”, richiedendo la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 3.04.2024, preso atto del decesso del procuratore di parte appellata, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo.
A seguito della riassunzione del giudizio, all'udienza del 10.04.2025 il Giudice ha invitato la parte appellata a chiarire la portata della rinuncia di cui alle predette note del 5.12.2023, e in particolare se essa dovesse intendersi quale rinuncia all'azione e alla riproposizione della domanda in un diverso giudizio, nonché al giudicato relativo alla sentenza di primo grado.
Con nota del 6.06.2025, l'Avv. Giuseppina Concetta Castellano, munita di procura speciale del proprio assistito, depositava dichiarazione di rinuncia espressa all'azione, alla riproposizione della domanda e al giudicato relativo alla sentenza impugnata.
All'udienza del 18.06.2025, previa accettazione da parte dell'appellante della rinuncia formulata dall'appellato, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la parte appellata ha insistito per la compensazione integrale, mentre l'appellante ha domandato la condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Pag. 3 di 6 R.G. n. 2807/2019
Il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, in considerazione della rinuncia all'azione e al giudicato da parte dell'appellato (cfr. atto di rinuncia depositato telematicamente in data 6.06.2025), nonché dell'integrale accettazione da parte della controparte.
La rinuncia estesa anche al giudicato implica che essa si riferisce non soltanto all'azione, ma altresì alla sentenza già emessa e ai suoi effetti sostanziali, assumendo natura abdicativa e determinando la definitiva rinuncia alla tutela giurisdizionale della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio.
Resta da esaminare la questione concernente la regolamentazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
La parte appellata ha chiesto la compensazione integrale delle spese, mentre la parte appellante ha domandato la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado.
Orbene, con riguardo alle spese del primo grado, deve essere rigettata la domanda dell'appellante, atteso che risulta per tabulas che è stata Controparte_1
difesa non da un avvocato, bensì da un proprio dipendente: circostanza che, secondo consolidata giurisprudenza, esclude la possibilità di liquidare i compensi professionali (cfr. Cass., n. 11389 del 2011; Cass., n. 2872 del 2007; Cass., n. 12232 del 2003; Cass., n. 7597 del 2001; Cass., n. 6898 del 1998, Cass., n. 9365 del 1997;
Cass., n. 8678 del 1993; Cass. 29 novembre 2013 n. 26855).
Non può trovare applicazione, in via analogica, la normativa speciale del processo tributario (v. art. 15, comma 2-sexies, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), trattandosi di una norma speciale relativa a quel determinato processo, ed essendo “evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del
Pag. 4 di 6 R.G. n. 2807/2019
processo stesso, che, al di là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia che questa difesa, sulla base delle stesse norme procedurali, sia svolta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato”
(Cass., Sez. VI, 16.01.2023, n. 1027).
Ai fini della liquidazione delle spese vive — che si distinguono dalle spese generali di organizzazione del servizio e devono essere specificamente documentate — è necessario che esse risultino da apposita nota depositata dalla parte che ne chiede la rifusione. Nel caso di specie, tuttavia, nessuna nota è stata prodotta in ordine agli esborsi sostenuti nel primo grado di giudizio.
In considerazione dell'esito del processo, rimane comunque fermo, in capo all'appellato, l'obbligo alla restituzione delle eventuali somme già percepite per le spese e competenze del primo grado di giudizio.
Il rigetto della domanda di rifusione delle spese del primo grado determina una parziale soccombenza dell'appellante e giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Parte_1
avverso la sentenza n. 47/2019 emessa dal Giudice di Controparte_1
Pace di Corleone, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia all'azione e al giudicato da parte dell'appellato e, per l'effetto, il venir meno degli Controparte_2
effetti della sentenza di primo grado;
Pag. 5 di 6 R.G. n. 2807/2019
RIGETTA la domanda dell'appellante volta ad ottenere la rifusione delle spese di lite del primo grado. L'appellato dovrà comunque restituire all'appellante le eventuali somme già corrisposte da quest'ultimo in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di spese e competenze, essendo venuto meno il relativo titolo in conseguenza della dichiarata estinzione del giudizio;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 3/11/2025.
Il Giudice
DO AL
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. DO AL, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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