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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/11/2025, n. 4551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4551 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 12411/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. DE Parte_1 ROSAS VITTORIO;
e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
e in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 con l'assistenza e difesa dell'avvocato dello Stato Fabiola Roccotelli;
all'udienza del 27/11/2025, a seguito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato servizio nei corpi della Marina Militare dal 1980 fino al 2015 e di essere già stata riconosciuta soggetto equiparato alle vittime del dovere, ha chiesto l'accertamento dello specifico diritto al beneficio previsto dall'art. 3 della L. 206/2004 e cioè ovvero dell'accredito figurativo di dieci anni di contribuzione aggiuntiva utile ai fini del trattamento pensionistico, della misura della pensione, della liquidazione del trattamento di fine rapporto o equipollente. Questo essendo il contenuto della domanda giudiziale, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito sussistendo, per converso, la giurisdizione della Corte dei Conti. Al riguardo va specificato che ai sensi dell'art. 13 R. D. 1214/1934 “La Corte [dei Conti] in conformità delle leggi e
1 dei regolamenti: … giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70”. Ai sensi dell'art. 62 del testo normativo appena citato:
“Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità. In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente”. Sul punto è stato del tutto condivisibilmente argomentato che: “La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni (artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico” (Cass. civ., Sez. Un., 7958/2015) e che: “Con riferimento alle controversie attinenti a problemi pensionistici, si è affermato: "spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 3, comma 3, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (ex plurimis Cass. sez. un. 16 gennaio 2003 n. 573, idem 7 novembre 2000 n. 1149, idem 14 ottobre 1998 n. 10149, idem 11 gennaio 1997 n. 190). Ed il giudice della pensione è competente a conoscere anche dei relativi contributi (ex plurimis Cass. Sez. Un. 21 marzo 1997 n.
2 2519, idem 28 novembre 1996 n. 10618), e quindi della sufficienza od eccedenza degli stessi rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione" (Cass. civ., Sez. Un., 11849/2016). Quanto appena esposto è stato costantemente illustrato dalle S.U. della Suprema Corte che, ad esempio, hanno osservato che “La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione” (Cass. civ., Sez. Un., 26252/2018); “La controversia relativa al ricalcolo della pensione di un pubblico dipendente, per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione automatica, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 70 del 2015, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, in quanto attinente all'accertamento della misura della pensione, in relazione ad aumenti connessi per legge al periodico adeguamento al costo della vita” (Cass. civ., Sez. Un., 29395/2018); “La controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione” (Cass. civ., Sez. Un., 28020/2022). A medesime conclusioni la Suprema Corte è giunta in relazione alle domande volte al riconoscimento di contribuzioni figurative o di maggiorazioni contributive in quanto ha osservato che: “con riferimento al beneficio della contribuzione figurativa, Cass., Sez. Un., 11 settembre 2009, n. 19614, ha precisato che l'accertamento dell'invalidità ai fini della 1. n. 388 del 2000 concerne una controversia sulla misura della pensione erogata ad un pubblico dipendente, perché, ove l'invalidità venisse riconosciuta, il relativo ammontare sarebbe superiore rispetto a quello spettante per gli anni di servizio effettivamente prestati. Il principio è stato, poi, ripreso e ribadito da Cass., Sez. Un., 20 settembre 2010, n. 21490, seguito da Cass., Sez. Un., 7 settembre 2015, n. 17689; Cass., Sez. Un., 22 settembre 2016, n. 18573. Sempre questa
3 Corte (v. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17927) ha statuito che le controversie in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ex art. 13 1. 257/92, proposte con riferimento alle prestazioni pensionistiche erogate dall'ente gestore (prima l' , ora l' ), concernendo esclusivamente la misura CP_3 CP_1 delle pensioni, senza alcuna incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti. È stato anche significativamente affermato (v. Cass. 26252/2018 cit.) che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del 'petitum' sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie per ottenere la pensione (ciò, evidentemente, sia per quanto attiene ai contributi volontari che sia per quelli, come nella specie, figurativi)” (Cass., S.U., 12903/2021). A fronte di tanto va osservato che nella presente fattispecie la parte ricorrente ha agito già quale soggetto riconosciuto soggetto equiparato alle vittime del dovere e nell'esclusivo intento di conseguire lo specifico beneficio costituito dall'accredito figurativo di dieci anni di contribuzione aggiuntiva (e non anche le ulteriori provvidenze, di natura assistenziale, riconosciute ai soggetti equiparati alle vittime del dovere). In ragione di tanto è assolutamente evidente che l'unico oggetto della controversia verta in materia devoluta esclusivamente alla giurisdizione della Corte dei Conti. Essendo dunque il rapporto pensionistico del pubblico dipendente elemento identificativo del petitum sostanziale della domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti. La peculiarità delle questioni di causa e la sussistenza di alcuni precedenti di merito difformi giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti;
- compensa le spese di lite.
Bari, 27/11/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. DE Parte_1 ROSAS VITTORIO;
e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
e in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 con l'assistenza e difesa dell'avvocato dello Stato Fabiola Roccotelli;
all'udienza del 27/11/2025, a seguito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato servizio nei corpi della Marina Militare dal 1980 fino al 2015 e di essere già stata riconosciuta soggetto equiparato alle vittime del dovere, ha chiesto l'accertamento dello specifico diritto al beneficio previsto dall'art. 3 della L. 206/2004 e cioè ovvero dell'accredito figurativo di dieci anni di contribuzione aggiuntiva utile ai fini del trattamento pensionistico, della misura della pensione, della liquidazione del trattamento di fine rapporto o equipollente. Questo essendo il contenuto della domanda giudiziale, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito sussistendo, per converso, la giurisdizione della Corte dei Conti. Al riguardo va specificato che ai sensi dell'art. 13 R. D. 1214/1934 “La Corte [dei Conti] in conformità delle leggi e
1 dei regolamenti: … giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70”. Ai sensi dell'art. 62 del testo normativo appena citato:
“Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità. In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente”. Sul punto è stato del tutto condivisibilmente argomentato che: “La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni (artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico” (Cass. civ., Sez. Un., 7958/2015) e che: “Con riferimento alle controversie attinenti a problemi pensionistici, si è affermato: "spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 3, comma 3, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (ex plurimis Cass. sez. un. 16 gennaio 2003 n. 573, idem 7 novembre 2000 n. 1149, idem 14 ottobre 1998 n. 10149, idem 11 gennaio 1997 n. 190). Ed il giudice della pensione è competente a conoscere anche dei relativi contributi (ex plurimis Cass. Sez. Un. 21 marzo 1997 n.
2 2519, idem 28 novembre 1996 n. 10618), e quindi della sufficienza od eccedenza degli stessi rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione" (Cass. civ., Sez. Un., 11849/2016). Quanto appena esposto è stato costantemente illustrato dalle S.U. della Suprema Corte che, ad esempio, hanno osservato che “La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione” (Cass. civ., Sez. Un., 26252/2018); “La controversia relativa al ricalcolo della pensione di un pubblico dipendente, per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione automatica, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 70 del 2015, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, in quanto attinente all'accertamento della misura della pensione, in relazione ad aumenti connessi per legge al periodico adeguamento al costo della vita” (Cass. civ., Sez. Un., 29395/2018); “La controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione” (Cass. civ., Sez. Un., 28020/2022). A medesime conclusioni la Suprema Corte è giunta in relazione alle domande volte al riconoscimento di contribuzioni figurative o di maggiorazioni contributive in quanto ha osservato che: “con riferimento al beneficio della contribuzione figurativa, Cass., Sez. Un., 11 settembre 2009, n. 19614, ha precisato che l'accertamento dell'invalidità ai fini della 1. n. 388 del 2000 concerne una controversia sulla misura della pensione erogata ad un pubblico dipendente, perché, ove l'invalidità venisse riconosciuta, il relativo ammontare sarebbe superiore rispetto a quello spettante per gli anni di servizio effettivamente prestati. Il principio è stato, poi, ripreso e ribadito da Cass., Sez. Un., 20 settembre 2010, n. 21490, seguito da Cass., Sez. Un., 7 settembre 2015, n. 17689; Cass., Sez. Un., 22 settembre 2016, n. 18573. Sempre questa
3 Corte (v. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17927) ha statuito che le controversie in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ex art. 13 1. 257/92, proposte con riferimento alle prestazioni pensionistiche erogate dall'ente gestore (prima l' , ora l' ), concernendo esclusivamente la misura CP_3 CP_1 delle pensioni, senza alcuna incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti. È stato anche significativamente affermato (v. Cass. 26252/2018 cit.) che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del 'petitum' sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie per ottenere la pensione (ciò, evidentemente, sia per quanto attiene ai contributi volontari che sia per quelli, come nella specie, figurativi)” (Cass., S.U., 12903/2021). A fronte di tanto va osservato che nella presente fattispecie la parte ricorrente ha agito già quale soggetto riconosciuto soggetto equiparato alle vittime del dovere e nell'esclusivo intento di conseguire lo specifico beneficio costituito dall'accredito figurativo di dieci anni di contribuzione aggiuntiva (e non anche le ulteriori provvidenze, di natura assistenziale, riconosciute ai soggetti equiparati alle vittime del dovere). In ragione di tanto è assolutamente evidente che l'unico oggetto della controversia verta in materia devoluta esclusivamente alla giurisdizione della Corte dei Conti. Essendo dunque il rapporto pensionistico del pubblico dipendente elemento identificativo del petitum sostanziale della domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti. La peculiarità delle questioni di causa e la sussistenza di alcuni precedenti di merito difformi giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti;
- compensa le spese di lite.
Bari, 27/11/2025 Il Giudice
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