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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5668 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5128/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 7.10.2025 tra:
(C.F. , in persona del legale rappresentante, quale subentrante Pt_1 P.IVA_1 ex lege nei rapporti attivi e passivi di rappresentata e difesa CP_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. presso i cui uffici P.IVA_2 domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: , ed ivi Controparte_2 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Antonio PI (C.F. ) (PEC: del C.F._2 Email_1
Foro di Avellino, giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Filomena PI, in Roma, Via Francesco Grimaldi
n.140
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: riassunzione del giudizio all'esito di Ordinanza della Corte di Cassazione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato (a cui è poi subentrata CP_1 che si è ritualmente costituita), ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Pt_1
Corte in diversa composizione nei confronti di per ivi sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Civile di
Roma n. 19185/2015, pubblicata il 28.9.2015,
pag. 2/8 - condannare il Sig. al pagamento, in favore di a titolo di Controparte_2 CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali, della complessiva somma di € 199.255,26, ovvero della diversa somma maggiore o minore meglio arbitranda, oltre rivalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare il Sig. alla rifusione delle spese di lite del presente Controparte_2 giudizio, del giudizio di primo grado, del giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 2016/2017 del 27 marzo 2017, nonché del giudizio per Cassazione, comprese quelle generali”.
Si è costituito il convenuto il quale, nel contestare le avverse domande, ha invece a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a conferma delle decisioni della sentenza del Tribunale
Civile di Roma n. 19185/2015, pubblicata il 28.09.2015, oggetto delle impugnazioni formulate dalla società appellante,
- dichiarare l'inammissibilità e/o la non proponibilità e/o l'improcedibilità e/o l'infondatezza dell'impugnazione e delle domande formulate dalla società appellante e, per l'effetto, disporne il rigetto.
Con vittoria di spese e competenze, oltre spese forfettarie e cpa”.
Rimessa sul ruolo all'esito della presa in decisione essendo stato nelle more trasferito ad altro Ufficio il precedente Presidente del Collegio, alla odierna udienza a trattazione scritta e sulle nuove conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L'odierno giudizio di riassunzione trae origine dall'ordinanza con cui la Corte di
Cassazione, decidendo sul ricorso proposto da avverso la sentenza della CP_1
Corte di Appello n. 2016/2017 e in accoglimento dei primi due motivi (assorbiti gli altri), ha ritenuto la ricorrente “legittimata a impugnare la pronuncia della Corte di merito nella parte in cui essa, prendendo in considerazione l'appello incidentale di pag. 3/8 ha ritenuto che la pretesa fatta valere da quest'ultima trovasse ostacolo CP_3 nell'azione civile svolta dalla stessa ricorrente in sede penale”.
Proseguendo, la S.C. ha affermato che “il giudizio penale (contro il convenuto) aveva per contro ad oggetto il solo accertamento delle appropriazioni poste in essere con l'indebito utilizzo delle carte di credito ed è conseguentemente escluso che i profili di responsabilità civile di cui era chiamato a decidere il giudice penale esulassero da tale ambito. In conseguenza, le ulteriori voci di pregiudizio patrimoniale, che sono state sopra richiamate, risultando estranee al trasferimento dell'azione civile in sede penale, onde per esse la costituzione di parte civile da parte del danneggiato non può costituire espressione della litispendenza che, come chiarito dal Cass. Sez. U. 5 aprile 2013 n. 8353, giustifica quella vicenda estintiva incidente sul processo civile che è programmata, allo scopo di evitare giudicati contrastanti, dall'art. 75 c.p.p.”.
In definitiva, stando al decisum della S.C., e quindi ora era CP_1 Pt_1 pienamente legittimata ad impugnare la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda proposta nei confronti del respingendo quella relativa al giudizio CP_2 penale contro il medesimo quale imputato e nel quale essa si era costituita parte civile e, inoltre, occorreva verificare la fondatezza della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti per danni e fatti diversi rispetto alla pretesa risarcitoria oggetto del predetto giudizio penale.
Così dunque inquadrati la vicenda ed i limiti entro cui il Collegio deve decidere in considerazione della natura del giudizio di rinvio c.d. “chiuso”, rileva la Corte quanto segue: il thema decidendum del presente giudizio attiene alla domanda risarcitoria per la presunta responsabilità del nella sua qualità di Direttore generale CP_2 dell'epoca, per omesso controllo sulle illegittime spese sostenute dall'allora Co Presidente del c.d.a. Dr. e per le somme impiegate da per fare fronte Per_1 al pagamento di sanzioni derivanti da violazione al Codice della strada.
Orbene, secondo la tesi di anche alla luce della omessa specifica Pt_1 contestazione sul punto della controparte, le spese ingiustificate diverse da quelle relative alle carte di credito (oggetto del procedimento penale) ammonterebbero ad pag. 4/8 € 15.214,23, mentre per quanto concerne quelle sostenute dal e non Per_1 controllate sarebbero ugualmente provate, così pervenendosi ad un totale risarcitorio ammontante ad € 199.255,26 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Sostiene in particolare la difesa appellante, così come fatto nell'originario atto di appello, che non sarebbe corretta la decisione adottata dal Tribunale nella misura in cui è stata esclusa la responsabilità del per l'omesso controllo sulle CP_2 ingiustificate spese sostenute dal sul presupposto che “egli non avesse il Per_1 compito di vigilare sull'operato dei componenti il Consiglio di amministrazione, rivestendo egli un ruolo subordinato a quello del Consiglio di amministrazione medesimo. Né, d'altra parte, indicazioni di segno diverso si rinvengono nello Co statuto della il quale prevede che il “Direttore generale, che dura in carica dieci esercizi, e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci o al consiglio di amministrazione. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio con diritto di intervento””.
Afferma che detta conclusione non sarebbe affatto condivisibile, atteso che Pt_1 il era in verità il Direttore plenipotenziario e, secondo l'art. 22 dello CP_2
Statuto, “aveva i più ampi poteri per la gestione della società e più segnatamente
…tutte le facoltà per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati alla Assemblea dei soci o al Consiglio di amministrazione”.
Inoltre, persino i regolamenti sulle spese aziendali erano redatti e approvati dal
Direttore generale tanto che proprio in essi si specificava ad esempio, che l'uso della carta di credito spettasse solo al Presidente ed al Direttore generale. Co Va innanzitutto respinta la eccezione di carenza di legittimazione di in quanto le spese sarebbero state tutte sostenute da Pt_1
pag. 5/8 Come detto in premessa, infatti, è subentrata ex lege nei rapporti attivi e Pt_1 passivi di sicchè era ed è pienamente legittimata ad agire nei confronti CP_1 della controparte.
Venendo ora alla questione della responsabilità del per il presunto omesso CP_2 controllo sulle spese sostenute dal Presidente del C.d.A., ritiene la Corte che sia condivisibile quanto affermato dal Giudice di prime cure.
In effetti, il Direttore generale di una società a partecipazione pubblica ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio di Amministrazione (CdA) e di gestire la società, ma il controllo sulle spese del CdA spetta all'ente controllante o alla struttura interna dell'ente stesso, in base a quanto previsto dal sistema di controllo interno definito dall'ente locale. Il Direttore generale opera nel rispetto delle direttive del CdA e degli obblighi di trasparenza e contenimento delle spese che vincolano anche l'operato degli amministratori.
Né può dirsi che la durata dell'incarico e i poteri di indirizzo gestionale riservati al
Direttore generale possano ritenersi estesi al punto da poter egli effettuare il controllo finanche sulle spese di gestione del C.d.A..
Non vi sono nella giurisprudenza neanche della S.C. principi di contrario avviso, per cui la domanda risarcitoria proposta sotto tale profilo non poteva che essere respinta.
Quanto, invece, alla richiesta risarcitoria formulata per le altre spese sostenute dal diverse da quelle relative alla carta di credito ed oggetto della sentenza di CP_2 condanna da parte del Giudice penale, afferenti a spese varie, ovvero a multe per violazione al CdS e al rinnovo delle ZTL, non v'è dubbio che esse sono rimaste prive di giustificazione da parte del predetto, non potendo peraltro trovare giustificazione nel fatto che dei permessi non dovesse essere lui ad occuparsi.
E' infatti certo, che se un obbligo di controllo delle spese del CdA non sussisteva in capo al altrettanto non è a dirsi con riferimento a quelle di gestione della CP_2 società, tanto più che erano relative alla sua esclusiva condotta ed a mezzi a sua disposizione.
Ciò detto, non vi è una specifica contestazione con relativa prova della giustificazione istituzionale delle dette spese ed alla relativa somma pari ad €
pag. 6/8 15.214,23 pertanto il deve essere condannato al pagamento in favore di Parte_2 oltre rivalutazione monetaria, sulla somma via via rivalutata, dalla data della Pt_1 pubblicazione della sentenza di primo grado alla presente sentenza ed interessi legali dalla medesima data, sulla somma come sopra rivalutata, al soddisfo e, in tal senso, deve essere riformata la sentenza di primo grado.
Alcun rilievo, ovviamente, anche in ragione del tipo di danno risarcibile, può assumere la attuale esecuzione parziale posta in essere nei confronti del Per_1
Venendo alle spese dei precedenti gradi, rileva la Corte che esse devono seguire la soccombenza pur tenendosi conto della fascia di accoglimento della pretesa risarcitoria.
Ugualmente è a dirsi con riferimento al giudizio di riassunzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel presente giudizio in riassunzione, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattese, così provvede:
accoglie in parte la domanda proposta da (oggi nei confronti di CP_1 Parte_3
e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza di primo grado, lo Controparte_2 condanna al risarcimento dei danni patrimoniali in favore di nella misura di € Pt_1
15.214,23 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da parte motiva.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese e competenze dei Controparte_2 Pt_1 vari gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 4.835,00 (€ 875,00 per la fase dello studio, € 740,00 per l fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase della trattazione ed € 1.620,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e come per legge oltre rimborso C.U., per il primo giudizio di appello in complessivi €
5.532,00 per competenze oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e rimborso C.U., per il giudizio di Legittimità in complessivi € 2.935,00 per competenze oltre spese generali, IVA e
CPA se dovuti e rimborso C.U. , e per il presente giudizio di riassunzione in € 5.809,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e rimborso C.U.
pag. 7/8 Così deciso alla camera di consiglio del 7.10.2025.
pag. 8/8
Il Presidente rel.
Dott. Camillo Romandini
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5128/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 7.10.2025 tra:
(C.F. , in persona del legale rappresentante, quale subentrante Pt_1 P.IVA_1 ex lege nei rapporti attivi e passivi di rappresentata e difesa CP_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. presso i cui uffici P.IVA_2 domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: , ed ivi Controparte_2 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Antonio PI (C.F. ) (PEC: del C.F._2 Email_1
Foro di Avellino, giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Filomena PI, in Roma, Via Francesco Grimaldi
n.140
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: riassunzione del giudizio all'esito di Ordinanza della Corte di Cassazione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato (a cui è poi subentrata CP_1 che si è ritualmente costituita), ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Pt_1
Corte in diversa composizione nei confronti di per ivi sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Civile di
Roma n. 19185/2015, pubblicata il 28.9.2015,
pag. 2/8 - condannare il Sig. al pagamento, in favore di a titolo di Controparte_2 CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali, della complessiva somma di € 199.255,26, ovvero della diversa somma maggiore o minore meglio arbitranda, oltre rivalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare il Sig. alla rifusione delle spese di lite del presente Controparte_2 giudizio, del giudizio di primo grado, del giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 2016/2017 del 27 marzo 2017, nonché del giudizio per Cassazione, comprese quelle generali”.
Si è costituito il convenuto il quale, nel contestare le avverse domande, ha invece a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a conferma delle decisioni della sentenza del Tribunale
Civile di Roma n. 19185/2015, pubblicata il 28.09.2015, oggetto delle impugnazioni formulate dalla società appellante,
- dichiarare l'inammissibilità e/o la non proponibilità e/o l'improcedibilità e/o l'infondatezza dell'impugnazione e delle domande formulate dalla società appellante e, per l'effetto, disporne il rigetto.
Con vittoria di spese e competenze, oltre spese forfettarie e cpa”.
Rimessa sul ruolo all'esito della presa in decisione essendo stato nelle more trasferito ad altro Ufficio il precedente Presidente del Collegio, alla odierna udienza a trattazione scritta e sulle nuove conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L'odierno giudizio di riassunzione trae origine dall'ordinanza con cui la Corte di
Cassazione, decidendo sul ricorso proposto da avverso la sentenza della CP_1
Corte di Appello n. 2016/2017 e in accoglimento dei primi due motivi (assorbiti gli altri), ha ritenuto la ricorrente “legittimata a impugnare la pronuncia della Corte di merito nella parte in cui essa, prendendo in considerazione l'appello incidentale di pag. 3/8 ha ritenuto che la pretesa fatta valere da quest'ultima trovasse ostacolo CP_3 nell'azione civile svolta dalla stessa ricorrente in sede penale”.
Proseguendo, la S.C. ha affermato che “il giudizio penale (contro il convenuto) aveva per contro ad oggetto il solo accertamento delle appropriazioni poste in essere con l'indebito utilizzo delle carte di credito ed è conseguentemente escluso che i profili di responsabilità civile di cui era chiamato a decidere il giudice penale esulassero da tale ambito. In conseguenza, le ulteriori voci di pregiudizio patrimoniale, che sono state sopra richiamate, risultando estranee al trasferimento dell'azione civile in sede penale, onde per esse la costituzione di parte civile da parte del danneggiato non può costituire espressione della litispendenza che, come chiarito dal Cass. Sez. U. 5 aprile 2013 n. 8353, giustifica quella vicenda estintiva incidente sul processo civile che è programmata, allo scopo di evitare giudicati contrastanti, dall'art. 75 c.p.p.”.
In definitiva, stando al decisum della S.C., e quindi ora era CP_1 Pt_1 pienamente legittimata ad impugnare la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda proposta nei confronti del respingendo quella relativa al giudizio CP_2 penale contro il medesimo quale imputato e nel quale essa si era costituita parte civile e, inoltre, occorreva verificare la fondatezza della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti per danni e fatti diversi rispetto alla pretesa risarcitoria oggetto del predetto giudizio penale.
Così dunque inquadrati la vicenda ed i limiti entro cui il Collegio deve decidere in considerazione della natura del giudizio di rinvio c.d. “chiuso”, rileva la Corte quanto segue: il thema decidendum del presente giudizio attiene alla domanda risarcitoria per la presunta responsabilità del nella sua qualità di Direttore generale CP_2 dell'epoca, per omesso controllo sulle illegittime spese sostenute dall'allora Co Presidente del c.d.a. Dr. e per le somme impiegate da per fare fronte Per_1 al pagamento di sanzioni derivanti da violazione al Codice della strada.
Orbene, secondo la tesi di anche alla luce della omessa specifica Pt_1 contestazione sul punto della controparte, le spese ingiustificate diverse da quelle relative alle carte di credito (oggetto del procedimento penale) ammonterebbero ad pag. 4/8 € 15.214,23, mentre per quanto concerne quelle sostenute dal e non Per_1 controllate sarebbero ugualmente provate, così pervenendosi ad un totale risarcitorio ammontante ad € 199.255,26 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Sostiene in particolare la difesa appellante, così come fatto nell'originario atto di appello, che non sarebbe corretta la decisione adottata dal Tribunale nella misura in cui è stata esclusa la responsabilità del per l'omesso controllo sulle CP_2 ingiustificate spese sostenute dal sul presupposto che “egli non avesse il Per_1 compito di vigilare sull'operato dei componenti il Consiglio di amministrazione, rivestendo egli un ruolo subordinato a quello del Consiglio di amministrazione medesimo. Né, d'altra parte, indicazioni di segno diverso si rinvengono nello Co statuto della il quale prevede che il “Direttore generale, che dura in carica dieci esercizi, e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci o al consiglio di amministrazione. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio con diritto di intervento””.
Afferma che detta conclusione non sarebbe affatto condivisibile, atteso che Pt_1 il era in verità il Direttore plenipotenziario e, secondo l'art. 22 dello CP_2
Statuto, “aveva i più ampi poteri per la gestione della società e più segnatamente
…tutte le facoltà per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati alla Assemblea dei soci o al Consiglio di amministrazione”.
Inoltre, persino i regolamenti sulle spese aziendali erano redatti e approvati dal
Direttore generale tanto che proprio in essi si specificava ad esempio, che l'uso della carta di credito spettasse solo al Presidente ed al Direttore generale. Co Va innanzitutto respinta la eccezione di carenza di legittimazione di in quanto le spese sarebbero state tutte sostenute da Pt_1
pag. 5/8 Come detto in premessa, infatti, è subentrata ex lege nei rapporti attivi e Pt_1 passivi di sicchè era ed è pienamente legittimata ad agire nei confronti CP_1 della controparte.
Venendo ora alla questione della responsabilità del per il presunto omesso CP_2 controllo sulle spese sostenute dal Presidente del C.d.A., ritiene la Corte che sia condivisibile quanto affermato dal Giudice di prime cure.
In effetti, il Direttore generale di una società a partecipazione pubblica ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio di Amministrazione (CdA) e di gestire la società, ma il controllo sulle spese del CdA spetta all'ente controllante o alla struttura interna dell'ente stesso, in base a quanto previsto dal sistema di controllo interno definito dall'ente locale. Il Direttore generale opera nel rispetto delle direttive del CdA e degli obblighi di trasparenza e contenimento delle spese che vincolano anche l'operato degli amministratori.
Né può dirsi che la durata dell'incarico e i poteri di indirizzo gestionale riservati al
Direttore generale possano ritenersi estesi al punto da poter egli effettuare il controllo finanche sulle spese di gestione del C.d.A..
Non vi sono nella giurisprudenza neanche della S.C. principi di contrario avviso, per cui la domanda risarcitoria proposta sotto tale profilo non poteva che essere respinta.
Quanto, invece, alla richiesta risarcitoria formulata per le altre spese sostenute dal diverse da quelle relative alla carta di credito ed oggetto della sentenza di CP_2 condanna da parte del Giudice penale, afferenti a spese varie, ovvero a multe per violazione al CdS e al rinnovo delle ZTL, non v'è dubbio che esse sono rimaste prive di giustificazione da parte del predetto, non potendo peraltro trovare giustificazione nel fatto che dei permessi non dovesse essere lui ad occuparsi.
E' infatti certo, che se un obbligo di controllo delle spese del CdA non sussisteva in capo al altrettanto non è a dirsi con riferimento a quelle di gestione della CP_2 società, tanto più che erano relative alla sua esclusiva condotta ed a mezzi a sua disposizione.
Ciò detto, non vi è una specifica contestazione con relativa prova della giustificazione istituzionale delle dette spese ed alla relativa somma pari ad €
pag. 6/8 15.214,23 pertanto il deve essere condannato al pagamento in favore di Parte_2 oltre rivalutazione monetaria, sulla somma via via rivalutata, dalla data della Pt_1 pubblicazione della sentenza di primo grado alla presente sentenza ed interessi legali dalla medesima data, sulla somma come sopra rivalutata, al soddisfo e, in tal senso, deve essere riformata la sentenza di primo grado.
Alcun rilievo, ovviamente, anche in ragione del tipo di danno risarcibile, può assumere la attuale esecuzione parziale posta in essere nei confronti del Per_1
Venendo alle spese dei precedenti gradi, rileva la Corte che esse devono seguire la soccombenza pur tenendosi conto della fascia di accoglimento della pretesa risarcitoria.
Ugualmente è a dirsi con riferimento al giudizio di riassunzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel presente giudizio in riassunzione, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattese, così provvede:
accoglie in parte la domanda proposta da (oggi nei confronti di CP_1 Parte_3
e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza di primo grado, lo Controparte_2 condanna al risarcimento dei danni patrimoniali in favore di nella misura di € Pt_1
15.214,23 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da parte motiva.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese e competenze dei Controparte_2 Pt_1 vari gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 4.835,00 (€ 875,00 per la fase dello studio, € 740,00 per l fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase della trattazione ed € 1.620,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e come per legge oltre rimborso C.U., per il primo giudizio di appello in complessivi €
5.532,00 per competenze oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e rimborso C.U., per il giudizio di Legittimità in complessivi € 2.935,00 per competenze oltre spese generali, IVA e
CPA se dovuti e rimborso C.U. , e per il presente giudizio di riassunzione in € 5.809,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e rimborso C.U.
pag. 7/8 Così deciso alla camera di consiglio del 7.10.2025.
pag. 8/8
Il Presidente rel.
Dott. Camillo Romandini