Ordinanza collegiale 23 maggio 2012
Sentenza 23 gennaio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, ordinanza collegiale 23/05/2012, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02379/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
EL VE, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio VE, con domicilio eletto presso AN LI in Napoli, via Ponte di Tappia,47;
contro
Comune di Frattamaggiore in persona del sindaco p.t.., rappresentato e difeso dagli avv.ti Agnese Grassia, Luigi Parisi, Antonella Di Bitonto, con domicilio eletto presso PP AR in Napoli, via Ligorio Pirro N. 25;
nei confronti di
PO Festa;
per l'annullamento
del silenzio serbato dal comune di Frattamaggiore sull’istanza di accesso del 30/11/2011;
e per la condanna dell’amministrazione
al risarcimento del danno ex art. 30 d.lgs. 104/2010;
nonché,
con il ricorso per motivi aggiunti,
per l’annullamento del provvedimento prot. 2371/2012 di rigetto dell’istanza di accesso
e per la condanna dell’amministrazione
al risarcimento del danno ex art. 30 d.lgs. 104/2010;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Frattamaggiore
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato atto che a mezzo dei gravami in epigrafe il VE ha proposto cumulativamente tre azioni:
- la prima, per l’annullamento del silenzio serbato dal comune di Frattamaggiore sull’istanza di accesso del 30/11/2011;
- la seconda per l’annullamento del provvedimento prot. 2371/2012 di rigetto dell’istanza di accesso;
- la terza, per il risarcimento dei danni provocati sia dalla condotta inerte dell’amministrazione
che dall’emanazione del provvedimento di diniego;
Ritenuto che ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 117, comma 6, cod. proc. amm. (oltre che dal coacervo previsionale codicistico, fra cui l’art. 87, comma 4, da cui si trae che l'eccezionalità dei procedimenti in camera di consiglio comporta che lo svolgimento del processo con modalità diverse dall’udienza pubblica al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge determina la nullità degli atti processuali compiuti, ivi compresi i provvedimenti giurisdizionali adottati), e fermo l’obbligo di integrazione del contributo unificato (versato in Euro 250,00, importo ridotto previsto dall’art. 13, comma 6 bis, d.P.R. 115 del 2002 per i riti speciali), la causa vada rimessa sul ruolo ordinario per essere definita nella pubblica udienza che sarà indicata con apposito provvedimento presidenziale, nel rispetto dei criteri di priorità fissati dalla normativa di legge e regolamentare (cfr. in tal senso T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, ordinanza collegiale 868/2010);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
Ordina la remissione della causa sul ruolo ordinario.
Riserva a successivo provvedimento presidenziale l’individuazione della pubblica udienza per la sua definizione.
Manda, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla segreteria ed agli uffici del Tribunale competenti in materia di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2012
IL SEGRETARIO