TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3393/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3393/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. ALBERTINI SANDRA e dell'avv. MISILMERI ELISABETTA
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'avv. BATTAGLINI SILVIA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio civile contratto in Campiglia marittima (LI) in data
03 giugno 2006 con il signor la nascita dei due figli Controparte_2 Per_1 in data 11/05/2007, e , il 05/09/2011 e riscontrando la separazione Per_2 personale intervenuta tra i coniugi e omologata dal Tribunale di Livorno con decreto del 21.4.2021 (N. Cronol. 4862/2021), con ricorso depositato in data
7/12/2023 e poi ritualmente notificato la signora evocava in Controparte_1 causa per sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Controparte_2
La ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] in via provvisoria ed urgente l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre e frequentazione padre-figli per almeno due giorni infrasettimanali
1 (martedì e giovedì) e fine settimana alternati e/o secondo le modalità ritenute le più rispondenti all'interesse dei minori e comunque all'esito del loro ascolto;
un contributo mensile del padre al mantenimento ordinario dei figli di euro 600,00, da versarsi dal
Sig. entro il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra Controparte_2 Controparte_1 mediante bonifico bancario somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% spese straordinarie per i figli secondo le linee guida CNF 2017 e al 50% delle spese relative alla mensa scolastica e ai cambi di stagione. nel merito voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03 giugno 2006 tra i Sig.ri
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 Controparte_2 dallo stato civile del Campiglia Marittima (LI) Atto n. 6 Parte 1. I S anno 2006 alle seguenti condizioni: 1) i figli minori, e sono affidati ad Per_1 Persona_3 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise autonomamente da ciascun genitore quando i figli saranno presso lo stesso. 2) i figli minori manterranno la loro residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì e il giovedì con pernotto e a settimane alterne sabato e domenica con pernotto. Durante i periodi di non frequenza scolastica il padre andrà a prendere i figli alle ore 10,00, I figli trascorreranno inoltre un periodo, anche non continuativo, di quindici giorni con ciascun genitore durante le vacanze estive. Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno alternativamente il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro, il 31 dicembre e il primo dell'anno con un genitore e l'epifania con
l'altro. La Pasqua, Pasquetta e le altre festività verranno trascorse dai figli alternativamente con ciascun genitore. 3) il Sig. corrisponderà alla Controparte_2
Sig.ra la somma mensile di € 600,00, quale contributo al Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli da versare entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT. Le spese mediche (comprese anche visite specialistiche, cure odontoiatriche e farmaci, tranne quelli da banco), scolastiche
(comprese anche la retta, tasse, libri, cancelleria, corredo di inizio anno, gite scolastiche
e mensa scolastica), formative, sportive (compreso abbigliamento, attrezzature necessarie e eventuali trasferte) ed abbigliamento per i cambi di stagione ( previa concertazione della relativa somma ), necessarie per i figli verranno ripartite al 50% tra i genitori. Le restanti spese, sopra non indicate, saranno qualificate, concordate e Contr rimborsate secondo le Linee Guida del 2017. Con ogni conseguenziale pronuncia
e ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Campiglia Marittima (LI) di procedere all'annotazione negli appositi registri dell'emananda sentenza. Con vittoria di compensi professionali e spese”.
All' udienza di comparizione delle parti fissata per il 16 aprile 2024 la parte resistente non compariva né si costituiva in giudizio;
sentita la parte ricorrente, all'esito, il procuratore chiedeva emettersi i provvedimenti temporanei e
2 urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. Con provvedimento riservato del
27/4/2024 il Giudice disponeva in via provvisoria e ammetteva le prove costituende articolate dalla parte ricorrente, fissando per l'espletamento dell'istruttoria l'udienza del 3.6.2024 e per l'ascolto dei due figli minori l'udienza del 4.6.2024.
Con comparsa depositata il 31.5.2024 si costituiva in causa il signor
[...]
il quale concludeva per sentir pronunciare lo scioglimento del CP_2 matrimonio alle condizioni che si riportano: “[…] • in via preliminare modificare
l'ordinanza del 27.04.2024 nella parte in cui fissa l'udienza del 04 giugno per l'ascolto dei figli minori, fissando udienza per la comparizione delle parti ai fini di esperire il tentativo di conciliazione e decidere all'esito sulla necessità di audizione dei minori;
• nel merito dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03.06.2006 tra i sig.ri e iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 Controparte_2 matrimonio dello stato civile del Comune di Campiglia M.ma (LI) atto n.6 parte 1 anno 2006 alle seguenti condizioni : 1) i figli minori e sono Per_1 Persona_3 affidati ad entrambi i genitori con collocazione e residenza prevalente presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì con pernotto e a settimane alterne dal venerdì sera alla domenica sera con pernotto. Nei periodi in cui il padre è impossibilitato per motivi di lavoro a tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì con pernotto, li potrà tenere con sé dal sabato alla domenica per tre fine settimana al mese. I figli trascorreranno inoltre un periodo anche non continuativo di quindici giorni con ciascun genitore durante le vacanze estive e/o invernali. Le festività principali, festività religiose e civili ( 8/12, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 01/01 e 06/01 ,
Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25/04, 01/05, 02/06 e 15/08 ) saranno trascorse dai figli minori in modo alternato con i due genitori;
2) la sig.ra percepirà Controparte_1 integralmente l'assegno unico per i figli;
3) il sig. stante la Controparte_2 percezione dell'intero importo dell'assegno unico da parte della sig.ra CP_1
contribuirà al mantenimento dei figli nella misura di €250,00 per entrambi i
[...] figli da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore dei figli da previamente concordarsi e successivamente documentarsi e rimborsarsi secondo protocollo CNF”.
All'esito dell'udienza del 3.6.2024 le parti chiedevano rinvio per una possibile conciliazione della controversia e la causa veniva poi più volte ulteriormente rinviata su istanza dei signor e CP_1 CP_2
All'udienza del 6.2.2025, le parti e i procuratori presenti dichiaravano di esser pervenuti ad un accordo intendendo concludere il giudizio alle condizioni concordate, con rinuncia alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. Le parti, presenti personalmente in udienza, confermavano di voler conciliare le
3 questioni di causa come da accordo sottoscritto, che riservavano di depositare successivamente in pct. Il Giudice rimetteva gli atti al collegio per la decisione.
***
La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B della legge 01.12.1970 n. 898 come modificati dalla Legge 74/87, essendo trascorso il termine di legge dalla data di separazione personale (v., in atti, il decreto di omologa della separazione all'esito della comparizione innanzi al
Presidente delegato in data 7.4.2021) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente non essendo stata eccepita da alcuno di essi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa e con le conclusioni rassegnate di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto nel processo.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo le stesse ai loro interessi nonché a quelli della prole. Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo facendo presente che le parti hanno concordato l'efficacia degli accordi sottoscritti a partire dal mese di marzo 2025
e sino a tale data mantengono efficacia i provvedimenti provvisori emessi nel presente procedimento in data 27 aprile 2024.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Campiglia marittima
(LI) in data 03 giugno 2006 tra e Controparte_2 CP_1
e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di Campiglia
[...] marittima (LI) (Atto n. 6 – Parte I – Serie / – Anno 2006);
- i figli minori, e sono affidati a d entrambi i genitori, i Per_1 Persona_3 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspi
4 razioni. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise autonomamente da ciascun genitore quando i figli saranno presso lo stesso.
- i figli minori manterranno la loro residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli una settimana il martedì, giovedì e il venerdì con pernotto, l'altra settimana il martedì, il giovedì e sabato e domenica con pernotto.
Le parti stabiliscono che qualora il sig. per motivi lavorativi, Controparte_2 previo preavviso di almeno una settimana, non possa tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì, li terrà con sé dal venerdì alla domenica con pernotto, anche nel caso in cui non fosse il fine settimana di sua spettanza.
I figli trascorreranno inoltre un periodo, anche non continuativo, di quindici giorni con ciascun genitore durante le vacanze estive e una intera settimana, dal lunedì alla domenica, durante l'anno da comunicare all'altro genitore almeno trenta giorni prima. Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno alternativamente il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro, il
31 dicembre e il primo dell'anno con un genitore e l'Epifania con l'altro. La
Pasqua, Pasquetta e le altre festività verranno trascorse dai figli alternativamente con ciascun genitore. Sono fatti salvi i diversi accordi tra i genitori.
I genitori si impegnano ad alternarsi nell' accompagnare il figlio alle visite mediche a Firenze presso il Meyer.
- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma Controparte_2 Controparte_1 mensile di € 700,00, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli, di cui euro 100,00 da versare sul conto corrente del figlio e i restanti euro 600, Per_1
00 da versare sul conto corrente della Sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT. Le spese mediche
(comprese anche visite specialistiche, cure odontoiatriche e farmaci, tranne quelli da banco), scolastiche (comprese anche la retta, tasse, libri, cancelleria, corredo di inizio anno, git e scolastiche), formative, sportive (compreso abbigliamento, attrezzature necessarie e eventuali trasferte) ed abbigliamento per i cambi di stagione (previa concertazione della relativa somma), necessarie per i figli verranno ripartite al 50% tra i genit ori. Le restanti spese, sopra non indicate, saranno qualificate, concordate e rimborsate secondo le Linee Guida Contr del 2017.
- l'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito dalle parti al 50%.
- Il Sig. corrisponderà a saldo e stralcio la somma di euro Controparte_2
3.300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario maturato e non corrisposto e delle eventuali spese straordinarie concordate e documentate e non ancora rimborsate;
- L'autovettura Alfa 159 1.9 Sport Wagon tg. DZ580HY di proprietà della sig.ra verrà trasferita in proprietà entro 60 giorni dalla Controparte_1
5 pubblicazione della sentenza di divorzio al sig. , con spese a Controparte_2 suo carico.
- Le parti dichiarano di non aver nulla da pretendere reciprocamente, una volta soddisfatte le obbligazioni di cui al presente atto.
- Spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 7.2.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3393/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. ALBERTINI SANDRA e dell'avv. MISILMERI ELISABETTA
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'avv. BATTAGLINI SILVIA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio civile contratto in Campiglia marittima (LI) in data
03 giugno 2006 con il signor la nascita dei due figli Controparte_2 Per_1 in data 11/05/2007, e , il 05/09/2011 e riscontrando la separazione Per_2 personale intervenuta tra i coniugi e omologata dal Tribunale di Livorno con decreto del 21.4.2021 (N. Cronol. 4862/2021), con ricorso depositato in data
7/12/2023 e poi ritualmente notificato la signora evocava in Controparte_1 causa per sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Controparte_2
La ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] in via provvisoria ed urgente l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre e frequentazione padre-figli per almeno due giorni infrasettimanali
1 (martedì e giovedì) e fine settimana alternati e/o secondo le modalità ritenute le più rispondenti all'interesse dei minori e comunque all'esito del loro ascolto;
un contributo mensile del padre al mantenimento ordinario dei figli di euro 600,00, da versarsi dal
Sig. entro il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra Controparte_2 Controparte_1 mediante bonifico bancario somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% spese straordinarie per i figli secondo le linee guida CNF 2017 e al 50% delle spese relative alla mensa scolastica e ai cambi di stagione. nel merito voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03 giugno 2006 tra i Sig.ri
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 Controparte_2 dallo stato civile del Campiglia Marittima (LI) Atto n. 6 Parte 1. I S anno 2006 alle seguenti condizioni: 1) i figli minori, e sono affidati ad Per_1 Persona_3 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise autonomamente da ciascun genitore quando i figli saranno presso lo stesso. 2) i figli minori manterranno la loro residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì e il giovedì con pernotto e a settimane alterne sabato e domenica con pernotto. Durante i periodi di non frequenza scolastica il padre andrà a prendere i figli alle ore 10,00, I figli trascorreranno inoltre un periodo, anche non continuativo, di quindici giorni con ciascun genitore durante le vacanze estive. Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno alternativamente il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro, il 31 dicembre e il primo dell'anno con un genitore e l'epifania con
l'altro. La Pasqua, Pasquetta e le altre festività verranno trascorse dai figli alternativamente con ciascun genitore. 3) il Sig. corrisponderà alla Controparte_2
Sig.ra la somma mensile di € 600,00, quale contributo al Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli da versare entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT. Le spese mediche (comprese anche visite specialistiche, cure odontoiatriche e farmaci, tranne quelli da banco), scolastiche
(comprese anche la retta, tasse, libri, cancelleria, corredo di inizio anno, gite scolastiche
e mensa scolastica), formative, sportive (compreso abbigliamento, attrezzature necessarie e eventuali trasferte) ed abbigliamento per i cambi di stagione ( previa concertazione della relativa somma ), necessarie per i figli verranno ripartite al 50% tra i genitori. Le restanti spese, sopra non indicate, saranno qualificate, concordate e Contr rimborsate secondo le Linee Guida del 2017. Con ogni conseguenziale pronuncia
e ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Campiglia Marittima (LI) di procedere all'annotazione negli appositi registri dell'emananda sentenza. Con vittoria di compensi professionali e spese”.
All' udienza di comparizione delle parti fissata per il 16 aprile 2024 la parte resistente non compariva né si costituiva in giudizio;
sentita la parte ricorrente, all'esito, il procuratore chiedeva emettersi i provvedimenti temporanei e
2 urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. Con provvedimento riservato del
27/4/2024 il Giudice disponeva in via provvisoria e ammetteva le prove costituende articolate dalla parte ricorrente, fissando per l'espletamento dell'istruttoria l'udienza del 3.6.2024 e per l'ascolto dei due figli minori l'udienza del 4.6.2024.
Con comparsa depositata il 31.5.2024 si costituiva in causa il signor
[...]
il quale concludeva per sentir pronunciare lo scioglimento del CP_2 matrimonio alle condizioni che si riportano: “[…] • in via preliminare modificare
l'ordinanza del 27.04.2024 nella parte in cui fissa l'udienza del 04 giugno per l'ascolto dei figli minori, fissando udienza per la comparizione delle parti ai fini di esperire il tentativo di conciliazione e decidere all'esito sulla necessità di audizione dei minori;
• nel merito dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03.06.2006 tra i sig.ri e iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 Controparte_2 matrimonio dello stato civile del Comune di Campiglia M.ma (LI) atto n.6 parte 1 anno 2006 alle seguenti condizioni : 1) i figli minori e sono Per_1 Persona_3 affidati ad entrambi i genitori con collocazione e residenza prevalente presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì con pernotto e a settimane alterne dal venerdì sera alla domenica sera con pernotto. Nei periodi in cui il padre è impossibilitato per motivi di lavoro a tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì con pernotto, li potrà tenere con sé dal sabato alla domenica per tre fine settimana al mese. I figli trascorreranno inoltre un periodo anche non continuativo di quindici giorni con ciascun genitore durante le vacanze estive e/o invernali. Le festività principali, festività religiose e civili ( 8/12, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 01/01 e 06/01 ,
Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25/04, 01/05, 02/06 e 15/08 ) saranno trascorse dai figli minori in modo alternato con i due genitori;
2) la sig.ra percepirà Controparte_1 integralmente l'assegno unico per i figli;
3) il sig. stante la Controparte_2 percezione dell'intero importo dell'assegno unico da parte della sig.ra CP_1
contribuirà al mantenimento dei figli nella misura di €250,00 per entrambi i
[...] figli da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore dei figli da previamente concordarsi e successivamente documentarsi e rimborsarsi secondo protocollo CNF”.
All'esito dell'udienza del 3.6.2024 le parti chiedevano rinvio per una possibile conciliazione della controversia e la causa veniva poi più volte ulteriormente rinviata su istanza dei signor e CP_1 CP_2
All'udienza del 6.2.2025, le parti e i procuratori presenti dichiaravano di esser pervenuti ad un accordo intendendo concludere il giudizio alle condizioni concordate, con rinuncia alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. Le parti, presenti personalmente in udienza, confermavano di voler conciliare le
3 questioni di causa come da accordo sottoscritto, che riservavano di depositare successivamente in pct. Il Giudice rimetteva gli atti al collegio per la decisione.
***
La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B della legge 01.12.1970 n. 898 come modificati dalla Legge 74/87, essendo trascorso il termine di legge dalla data di separazione personale (v., in atti, il decreto di omologa della separazione all'esito della comparizione innanzi al
Presidente delegato in data 7.4.2021) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente non essendo stata eccepita da alcuno di essi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa e con le conclusioni rassegnate di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto nel processo.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo le stesse ai loro interessi nonché a quelli della prole. Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo facendo presente che le parti hanno concordato l'efficacia degli accordi sottoscritti a partire dal mese di marzo 2025
e sino a tale data mantengono efficacia i provvedimenti provvisori emessi nel presente procedimento in data 27 aprile 2024.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Campiglia marittima
(LI) in data 03 giugno 2006 tra e Controparte_2 CP_1
e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di Campiglia
[...] marittima (LI) (Atto n. 6 – Parte I – Serie / – Anno 2006);
- i figli minori, e sono affidati a d entrambi i genitori, i Per_1 Persona_3 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspi
4 razioni. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise autonomamente da ciascun genitore quando i figli saranno presso lo stesso.
- i figli minori manterranno la loro residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli una settimana il martedì, giovedì e il venerdì con pernotto, l'altra settimana il martedì, il giovedì e sabato e domenica con pernotto.
Le parti stabiliscono che qualora il sig. per motivi lavorativi, Controparte_2 previo preavviso di almeno una settimana, non possa tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì, li terrà con sé dal venerdì alla domenica con pernotto, anche nel caso in cui non fosse il fine settimana di sua spettanza.
I figli trascorreranno inoltre un periodo, anche non continuativo, di quindici giorni con ciascun genitore durante le vacanze estive e una intera settimana, dal lunedì alla domenica, durante l'anno da comunicare all'altro genitore almeno trenta giorni prima. Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno alternativamente il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro, il
31 dicembre e il primo dell'anno con un genitore e l'Epifania con l'altro. La
Pasqua, Pasquetta e le altre festività verranno trascorse dai figli alternativamente con ciascun genitore. Sono fatti salvi i diversi accordi tra i genitori.
I genitori si impegnano ad alternarsi nell' accompagnare il figlio alle visite mediche a Firenze presso il Meyer.
- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma Controparte_2 Controparte_1 mensile di € 700,00, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli, di cui euro 100,00 da versare sul conto corrente del figlio e i restanti euro 600, Per_1
00 da versare sul conto corrente della Sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT. Le spese mediche
(comprese anche visite specialistiche, cure odontoiatriche e farmaci, tranne quelli da banco), scolastiche (comprese anche la retta, tasse, libri, cancelleria, corredo di inizio anno, git e scolastiche), formative, sportive (compreso abbigliamento, attrezzature necessarie e eventuali trasferte) ed abbigliamento per i cambi di stagione (previa concertazione della relativa somma), necessarie per i figli verranno ripartite al 50% tra i genit ori. Le restanti spese, sopra non indicate, saranno qualificate, concordate e rimborsate secondo le Linee Guida Contr del 2017.
- l'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito dalle parti al 50%.
- Il Sig. corrisponderà a saldo e stralcio la somma di euro Controparte_2
3.300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario maturato e non corrisposto e delle eventuali spese straordinarie concordate e documentate e non ancora rimborsate;
- L'autovettura Alfa 159 1.9 Sport Wagon tg. DZ580HY di proprietà della sig.ra verrà trasferita in proprietà entro 60 giorni dalla Controparte_1
5 pubblicazione della sentenza di divorzio al sig. , con spese a Controparte_2 suo carico.
- Le parti dichiarano di non aver nulla da pretendere reciprocamente, una volta soddisfatte le obbligazioni di cui al presente atto.
- Spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 7.2.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
6