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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3480/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRI ELISA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRI Parte_2 C.F._2
ELISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
09/08/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 17/02/2021, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 7385/2020, omologata con decreto del
24/02/2021;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) I ricorrenti saranno liberi di fissare la propria residenza/domicilio ove riterranno più opportuno e si rilasciano consenso per il rilascio del passaporto e/o carta d'identità validi per l'espatrio.
2) I ricorrenti sono comproprietari, per le quote che meglio si preciseranno infra,
della casa coniugale e relative pertinenze, che nell'ambito degli accordi relativi alla presente procedura di divorzio congiunto, verranno trasferiti alla SI.r Pt_2
pagina 2 di 6 Susanna.
3) Nello specifico, a seguito della presente procedura, la SI.r Parte_2
acquisterà d per l'importo di € 110.000, decurtato l'importo del Parte_1
mutuo residuo di competenza del SI (ammontante al 31.07.2024 ad € Pt_1
18.254,00, cifra da aggiornarsi alla data della stipula dell'atto di trasferimento), che si accollerà la SI.r (doc.11), quanto segue: Pt_2
• quota di proprietà per 1/2 su appartamento sito in Guiglia (MO), Via M. T.
Calcutta n. 65 piano T-1 cat A/7, rendita euro 610,71 censito al NCEU dello stesso Comune al fg. 12 part. 622 sub. 1;
• quota di proprietà per 1/2 su garage sito in Guiglia, Via M. T. Calcutta n. 65
piano S1 cat C/6, rendita euro 125,60 censito al NCEU dello stesso Comune
al fg. 12 part. 622 sub. 3.
Le parti, per quanto occorrer possa, dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi anche dalla tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota del Ministero della
Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del 12 aprile 2006, protocollo numero 249, posizione numero 1162, che prevedono l'esenzione dall'imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa per "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili di matrimonio” trattandosi di atti funzionali ed indispensabili al fine della risoluzione della crisi coniugale ed alla regolazione dei rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di divorzio.
4) Si precisa che l'atto di trasferimento definitivo verrà rogato a cura di notaio a pagina 3 di 6 scelta della SI.r ed a spese della stessa, entro il termine di 90 giorni Parte_2
dalla emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si
precisa inoltre che tutte le spese notarili relative al trasferimento immobiliare saranno integralmente a carico della SI.r . Parte_2
5) L'abitazione coniugale, sita in Guiglia (MO),Via M. T. Calcutta n. 65 resterà
pertanto nella esclusiva disponibilità della SI.r mentre il SI. Parte_2
ha già in passato trasferito la propria residenza in altra idonea abitazione. Pt_1
6) L'arredo, il mobilio e le suppellettili dell'abitazione coniugale resteranno nella disponibilità della SI.r , avendo già il SI in precedenza Parte_2 Pt_1
asportato quanto di sua competenza.
Per_ 7) La figli , già maggiorenne, vedrà il padre ogni qualvolta lo desideri previo accordo con lo stesso.
8) Il SI verserà quale contributo al mantenimento ordinario della figlia la Pt_1
somma mensile di € 220,00, mediante bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato alla figlia , acceso presso Banco BPM, filiale di Persona_2
Guiglia, IBAN: [...]. Tale importo dovrà essere aggiornato, annualmente, secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo,
nel mese della sottoscrizione del presente ricorso.
9) Il SI parteciperà nella quota del 50% al pagamento delle spese Pt_1
straordinarie della figlia intendendosi tali quelle di cui al protocollo in uso al
Tribunale di Modena, da intendersi quivi trascritto e riportato, ivi compresa la spesa relativa al conseguimento della patente di guida.
10) I ricorrenti danno atto che la somma dovuta dalla SI.r al SI. Parte_2
di € 30.000,00, risultante dal verbale di separazione omologato, avendo Pt_1
pagina 4 di 6 deciso la SI.r di acquistare ora la quota di proprietà dell'abitazione coniugale, Pt_2
viene diminuita ad € 15.000,00, alla quale vanno decurtate gli importi della rata del mutuo, interessi e assicurazione, anticipati dalla stessa in nome e per conto del SI.
oltre alle spese straordinarie anticipate dalla madre per la figlia e non ancora Pt_1
rimborsate dal padre, come da rendicontazione al 31.07.2024 pari ad € 5.883,00 da aggiornarsi alla data della stipula dell'atto di trasferimento.
11) I ricorrenti hanno già in precedenza provveduto a suddividere tra loro i risparmi e gli altri beni che avevano in comune, che sono già stati a suo tempo ripartiti secondo le rispettive spettanze.
12 per l'atto definitivo di trasferimento degli immobili, che dovrà essere Pt_3
concluso nei tempi e modalità di cui al precedente punto 4), i coniugi si danno pertanto reciprocamente atto che ogni altra ed ulteriore questione di carattere patrimoniale è già stata tra loro definita ed in particolare che hanno già provveduto alla divisione dei beni comuni e del restante patrimonio, non vantando quindi più
alcuna pretesa l'uno nei confronti dell'altro e fornendosi all'uopo ampia e definitiva quietanza liberatoria.
13) Le spese connesse alla presentazione del presente ricorso e successiva procedura di divorzio congiunto sono a carico di entrambe le parti in parti uguali. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GUIGLIA
(MO) il 17/10/1998 fra nato a [...] il Parte_1
30/12/1966 e nata a [...] il [...] alle Parte_2
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
pagina 5 di 6 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GUIGLIA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1998 Atto n. 13 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/01/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6