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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/12/2024, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 9953/2023 VOLONTARIA FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione ad istanza congiunta promosso dai coniugi:
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
30/12/1960, residente in [...]2 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Scaffidi (C.F.
), che lo rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]2 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Antonella Farris (C.F. ), che la C.F._4
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 12/07/2024 e del 17/07/2024
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in EG (GE) il 08/09/1990 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 438/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 02/02/2024, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EG (GE) il
08/09/1990 dai SInori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2
1. il SI. e la SI.ra hanno deciso di mettere in vendita Parte_1 Parte_2
tramite l'Agenzia Immobiliare Gabetti “Porticciolo Immobiliare” di Nervi (GE) – dopo
l'omologa della separazione consensuale l'ex casa famigliare, composta da un appartamento sito in Pieve UR (GE), Viale Colle Fiorito, 12/2, censito al Catasto di
Genova, al Foglio 13, particella 354, Sub. 12, Categoria A/2, classe 2, consistenza 6,5 vani
e dal box pertinenziale sito in Pieve UR (GE), Viale Colle Fiorito, 12/2, censito al
Foglio 13, particella 354, Sub. 4, Categoria C/6; nonché il box sito in Pieve UR (GE),
Via Campodonico, 1 censito al Foglio 13, Particella 47, Sub. 75, Categoria C/6, classe 4.
Tutti questi immobili sono in comproprietà al 50% ciascuno del SI. e Parte_1
della SI.ra (docc. 5, 6 e 7) che si suddivideranno al 50% quanto sarà Parte_2
incassato dalla loro vendita, detratte le spese (spese di provvigione per la mediazione, spese notarili, imposte e tasse, IMU e TARI comunale);
2. Il IG e la IGa hanno già provveduto a Parte_1 Parte_2
dividersi al 50% i depositi ed i titoli dei conti correnti bancari ed hanno già deciso di assegnarsi ciascuno una propria autovettura
3. Il SI. l'obbligo di corrisponderà, a titolo di assegno divorzile, alla Parte_1
SI.ra entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di Parte_2
Euro 250,00 (EURO DUECENTOCINQUANTA/00), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, tramite bonifico bancario IBAN: [...]. A tale assegno i coniugi, di comune intesa, attribuiscono funzione compensativa nella accezione di cui alla sentenza n.18287/2018 della Suprema Corte a Sezioni Unite;
4. la SI.ra a partire dal mese di ottobre 2023 e fino al momento della Parte_2
vendita degli immobili cointestati al 50%, provvederà a pagare integralmente le utenze e delle spese condominiali ordinarie;
5. e a partire dal mese di ottobre 2023 e fino al momento Parte_4 Pt_1 Pt_2
della vendita degli immobili cointestati al 50%, provvederanno entrambi al pagamento del
50% delle spese condominiali straordinarie;
6.Il SI. dal mese di ottobre 2023 fino al momento della vendita degli immobili Pt_1
cointestati al 50%, provvederà al pagamento della sua quota TARI;
7. Il SI. dal mese di ottobre 2023 e fino al momento della vendita del box non Pt_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 pertinenziale cointestato al 50%, provvederà al pagamento del 50% dell'IMU sul medesimo box non pertinenziale.
8. SI. corrisponderà alla moglie il 50 % dell'indennità di fine rapporto, di cui si Pt_1
impegna ed obbliga a comunicarle l'importo mediante l'invio della copia della comunicazione ad essa relativa, mediante bonifico sul conto corrente IBAN
[...] entro 07 giorni dal ricevimento anche parziale della somma dovuta;
10. I coniugi dichiarano di avere concordato la divisione dei beni personali, mobili e suppellettili etc. come da separato accordo.
11.Le clausole di cui al presente ricorso si intendono di immediata attuazione.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1990, Numero 5, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 08/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione ad istanza congiunta promosso dai coniugi:
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
30/12/1960, residente in [...]2 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Scaffidi (C.F.
), che lo rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]2 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Antonella Farris (C.F. ), che la C.F._4
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 12/07/2024 e del 17/07/2024
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in EG (GE) il 08/09/1990 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 438/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 02/02/2024, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EG (GE) il
08/09/1990 dai SInori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2
1. il SI. e la SI.ra hanno deciso di mettere in vendita Parte_1 Parte_2
tramite l'Agenzia Immobiliare Gabetti “Porticciolo Immobiliare” di Nervi (GE) – dopo
l'omologa della separazione consensuale l'ex casa famigliare, composta da un appartamento sito in Pieve UR (GE), Viale Colle Fiorito, 12/2, censito al Catasto di
Genova, al Foglio 13, particella 354, Sub. 12, Categoria A/2, classe 2, consistenza 6,5 vani
e dal box pertinenziale sito in Pieve UR (GE), Viale Colle Fiorito, 12/2, censito al
Foglio 13, particella 354, Sub. 4, Categoria C/6; nonché il box sito in Pieve UR (GE),
Via Campodonico, 1 censito al Foglio 13, Particella 47, Sub. 75, Categoria C/6, classe 4.
Tutti questi immobili sono in comproprietà al 50% ciascuno del SI. e Parte_1
della SI.ra (docc. 5, 6 e 7) che si suddivideranno al 50% quanto sarà Parte_2
incassato dalla loro vendita, detratte le spese (spese di provvigione per la mediazione, spese notarili, imposte e tasse, IMU e TARI comunale);
2. Il IG e la IGa hanno già provveduto a Parte_1 Parte_2
dividersi al 50% i depositi ed i titoli dei conti correnti bancari ed hanno già deciso di assegnarsi ciascuno una propria autovettura
3. Il SI. l'obbligo di corrisponderà, a titolo di assegno divorzile, alla Parte_1
SI.ra entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di Parte_2
Euro 250,00 (EURO DUECENTOCINQUANTA/00), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, tramite bonifico bancario IBAN: [...]. A tale assegno i coniugi, di comune intesa, attribuiscono funzione compensativa nella accezione di cui alla sentenza n.18287/2018 della Suprema Corte a Sezioni Unite;
4. la SI.ra a partire dal mese di ottobre 2023 e fino al momento della Parte_2
vendita degli immobili cointestati al 50%, provvederà a pagare integralmente le utenze e delle spese condominiali ordinarie;
5. e a partire dal mese di ottobre 2023 e fino al momento Parte_4 Pt_1 Pt_2
della vendita degli immobili cointestati al 50%, provvederanno entrambi al pagamento del
50% delle spese condominiali straordinarie;
6.Il SI. dal mese di ottobre 2023 fino al momento della vendita degli immobili Pt_1
cointestati al 50%, provvederà al pagamento della sua quota TARI;
7. Il SI. dal mese di ottobre 2023 e fino al momento della vendita del box non Pt_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 pertinenziale cointestato al 50%, provvederà al pagamento del 50% dell'IMU sul medesimo box non pertinenziale.
8. SI. corrisponderà alla moglie il 50 % dell'indennità di fine rapporto, di cui si Pt_1
impegna ed obbliga a comunicarle l'importo mediante l'invio della copia della comunicazione ad essa relativa, mediante bonifico sul conto corrente IBAN
[...] entro 07 giorni dal ricevimento anche parziale della somma dovuta;
10. I coniugi dichiarano di avere concordato la divisione dei beni personali, mobili e suppellettili etc. come da separato accordo.
11.Le clausole di cui al presente ricorso si intendono di immediata attuazione.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1990, Numero 5, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 08/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4