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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1906/2019 trattenuta in decisione all'esito delle memorie di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), per la
[...] P.IVA_1
(C.F. Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, sita in alla Via P.IVA_2 Parte_2
Molo, n.1 rappresentati e difesi dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO
Appellante
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMO Controparte_1 C.F._1
DARIO
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 132/19 del Giudice di Pace di Scalea del 13.9.2019.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da in tendersi in questa sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente notificato il in Parte_1
persona del Ministro l.r.p.t. e la a Parte_2
mezzo dell'Avvocatura dello Stato proponeva appello avverso la sentenza n. 132/19 del Giudice di
Pace di Scalea del 13.9.2019 con la quale accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra Controparte_1
annullando l'ordinanza ingiunzione n.98/16 emanata dalla con cui si intimava Parte_2 alla sig.ra il pagamento della somma di € 1.068,00. CP_1
A sostegno del gravame deduceva;
violazione o falsa applicazione dell'art. 18 l. 24 novembre 1981,
n. 689; l'infondatezza della domanda e la sussistenza della legittimazione passiva;
la legittimità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento impugnata. Tanto premesso instava per l'accoglimento del gravame proposto e, in totale riforma della pronuncia impugnata, chiedeva la declaratoria di legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.98/16 emessa in data 21.12.2016 dalla di con ogni Parte_2 Parte_2
conseguenziale statuizione di legge, anche in materia di spese processuali.
Si costituiva in giudizio l'appellata che instava per il rigetto del gravame siccome infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza impugnata e declaratoria di difetto di legittimazione passiva della Signora in relazione alle contestazioni mosse nell'impugnata ordinanza ed alle Controparte_1
sanzioni con essa richieste e, pertanto, per l'accoglimento dell'opposizione e annullamento dell'ordinanza opposta ed in subordine, in caso di accoglimento anche solo parziale dell'avverso ricorso in appello, condannare la ricorrente al pagamento del minimo edittale, con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita idonea documentazione, veniva riservata per la decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Il Tribunale ritiene che l'appello sia fondato e debba essere accolto per quanto di seguito si dirà.
Ciò detto, occorre sin da ora osservare che l'amministrazione, nell'articolare i motivi di appello ha eccepito la violazione o falsa applicazione dell'art. 18 l. 24 novembre 1981 nonché la sussistenza della legittimazione passiva dell'odierna appellata ricorrente in primo grado e la derivante legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.98/16 emanata dalla . Parte_2
Nella specie, il Tribunale reputa che le anzidette eccezioni siano fondate.
Quanto alle censure prospettate dalla ricorrente deve ritenersi che la documentazione prodotta dallo stesso nel presente giudizio costituisca prova sufficiente dell'illecito contestato.
Ed invero occorre premettere che gli operanti della di in sede di Parte_2 Parte_2
accesso ispettivo presso lo stabilimento balneare constatavano la totale assenza delle dotazioni di sicurezza previste dalls normativa vigente;
ciò posto quanto accertato dagli agenti nel relativo verbale, secondo giurisprudenza ormai costante (Cass. S.U. n. 17355/2009), in tema di sanzioni amministrative, fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza (e da lui percepiti senza alcun margine di apprezzamento discrezionale) ovvero da lui stesso compiuti;
mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. Per quanto concerne l'eccepito difetto di legittimazione passiva al riguardo è sufficiente rilevare che la ricorrente odierna appellata aveva presentato due domande di subingresso effettuate al Comune di Scalea da parte della Signora nel 2016 di talchè appare del tutto irrilevante l'asserito CP_1
difetto di rapporto fattuale con lo struttura balneare dovendosi ritenere assorbente la sussistenza del dato formale.
Né possono infine, essere ravvisate le violazioni così come ravvisate dal Giudice di prime cure, ovvero genericità delle contestazione e carenza di motivazione, poiché occorre osservare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3254/2003), al quale si ritiene di aderire siccome consolidato nel tempo, è nel senso di ritenere l'inapplicabilità della normativa generale sul procedimento amministrativo ai procedimenti di cui alla legge 689/1981 in considerazione del rapporto di specialità intercorrente tra le medesime, ed in ogni caso in caso di violazione dell'obbligo di motivazione il trasgressore ben può esercitare direttamente nel procedimento sanzionatorio le facoltà di cui all'art. 18 legge n. 689/1981, laddove l'amministrazione procedente può legittimamente assolvere l'obbligo motivazionale attraverso l'allegazione del verbale di contestazione e della documentazione di cui all'art 23 della legge 689/1981.
Afferma al riguardo al giurisprudenza di merito “L'art. 3, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.
241 non è applicabile agli atti che non rientrano nella categoria dei provvedimenti amministrativi, attesa la loro inidoneità a produrre effetti innovativi rispetto alla situazione giuridica preesistente.
Un esempio specifico è l'ordinanza-ingiunzione prevista dalla Legge 689/1981, che rappresenta uno strumento deputato alla riscossione di un'obbligazione già sorta ex lege a seguito della commissione e dell'accertamento di una violazione. Di conseguenza, con riferimento alla motivazione delle ordinanze di ingiunzione, la norma di riferimento è l'art. 18, comma 2, L. 689/1981. Ai sensi di tale norma, la motivazione dell'ordinanza deve garantire all'ingiunto la possibilità di difendere i propri diritti attraverso l'opposizione. Questo obbligo è considerato adempiuto quando dall'ordinanza risulti chiaramente la violazione contestata. In questo contesto, è ammessa anche una motivazione per relationem che faccia riferimento ad altri documenti del procedimento amministrativo, in particolare al verbale di accertamento, che il trasgressore conosce già a seguito della necessaria contestazione preventiva.” (Trib. Roma n. 8201 del 26.9.2023).
L'appello va, pertanto, accolto e la sentenza resa dal giudice di prime cure riformata.
Alla riforma della sentenza impugnata, consegue, in ragione del principio di soccombenza, la condanna della parte appellata alla refusione in favore della parte appellante delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ogni Controparte_2
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di pace di
Scalea n. 132/19 del 13.9.2019 e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n.98/16 emanata dalla di;
Parte_2 Parte_2
2. CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio, che si liquidano in € 64,50 per spese ed € 850,00 per compenso, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Paola, 11.3.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1906/2019 trattenuta in decisione all'esito delle memorie di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), per la
[...] P.IVA_1
(C.F. Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, sita in alla Via P.IVA_2 Parte_2
Molo, n.1 rappresentati e difesi dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO
Appellante
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMO Controparte_1 C.F._1
DARIO
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 132/19 del Giudice di Pace di Scalea del 13.9.2019.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da in tendersi in questa sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente notificato il in Parte_1
persona del Ministro l.r.p.t. e la a Parte_2
mezzo dell'Avvocatura dello Stato proponeva appello avverso la sentenza n. 132/19 del Giudice di
Pace di Scalea del 13.9.2019 con la quale accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra Controparte_1
annullando l'ordinanza ingiunzione n.98/16 emanata dalla con cui si intimava Parte_2 alla sig.ra il pagamento della somma di € 1.068,00. CP_1
A sostegno del gravame deduceva;
violazione o falsa applicazione dell'art. 18 l. 24 novembre 1981,
n. 689; l'infondatezza della domanda e la sussistenza della legittimazione passiva;
la legittimità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento impugnata. Tanto premesso instava per l'accoglimento del gravame proposto e, in totale riforma della pronuncia impugnata, chiedeva la declaratoria di legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.98/16 emessa in data 21.12.2016 dalla di con ogni Parte_2 Parte_2
conseguenziale statuizione di legge, anche in materia di spese processuali.
Si costituiva in giudizio l'appellata che instava per il rigetto del gravame siccome infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza impugnata e declaratoria di difetto di legittimazione passiva della Signora in relazione alle contestazioni mosse nell'impugnata ordinanza ed alle Controparte_1
sanzioni con essa richieste e, pertanto, per l'accoglimento dell'opposizione e annullamento dell'ordinanza opposta ed in subordine, in caso di accoglimento anche solo parziale dell'avverso ricorso in appello, condannare la ricorrente al pagamento del minimo edittale, con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita idonea documentazione, veniva riservata per la decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Il Tribunale ritiene che l'appello sia fondato e debba essere accolto per quanto di seguito si dirà.
Ciò detto, occorre sin da ora osservare che l'amministrazione, nell'articolare i motivi di appello ha eccepito la violazione o falsa applicazione dell'art. 18 l. 24 novembre 1981 nonché la sussistenza della legittimazione passiva dell'odierna appellata ricorrente in primo grado e la derivante legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.98/16 emanata dalla . Parte_2
Nella specie, il Tribunale reputa che le anzidette eccezioni siano fondate.
Quanto alle censure prospettate dalla ricorrente deve ritenersi che la documentazione prodotta dallo stesso nel presente giudizio costituisca prova sufficiente dell'illecito contestato.
Ed invero occorre premettere che gli operanti della di in sede di Parte_2 Parte_2
accesso ispettivo presso lo stabilimento balneare constatavano la totale assenza delle dotazioni di sicurezza previste dalls normativa vigente;
ciò posto quanto accertato dagli agenti nel relativo verbale, secondo giurisprudenza ormai costante (Cass. S.U. n. 17355/2009), in tema di sanzioni amministrative, fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza (e da lui percepiti senza alcun margine di apprezzamento discrezionale) ovvero da lui stesso compiuti;
mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. Per quanto concerne l'eccepito difetto di legittimazione passiva al riguardo è sufficiente rilevare che la ricorrente odierna appellata aveva presentato due domande di subingresso effettuate al Comune di Scalea da parte della Signora nel 2016 di talchè appare del tutto irrilevante l'asserito CP_1
difetto di rapporto fattuale con lo struttura balneare dovendosi ritenere assorbente la sussistenza del dato formale.
Né possono infine, essere ravvisate le violazioni così come ravvisate dal Giudice di prime cure, ovvero genericità delle contestazione e carenza di motivazione, poiché occorre osservare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3254/2003), al quale si ritiene di aderire siccome consolidato nel tempo, è nel senso di ritenere l'inapplicabilità della normativa generale sul procedimento amministrativo ai procedimenti di cui alla legge 689/1981 in considerazione del rapporto di specialità intercorrente tra le medesime, ed in ogni caso in caso di violazione dell'obbligo di motivazione il trasgressore ben può esercitare direttamente nel procedimento sanzionatorio le facoltà di cui all'art. 18 legge n. 689/1981, laddove l'amministrazione procedente può legittimamente assolvere l'obbligo motivazionale attraverso l'allegazione del verbale di contestazione e della documentazione di cui all'art 23 della legge 689/1981.
Afferma al riguardo al giurisprudenza di merito “L'art. 3, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.
241 non è applicabile agli atti che non rientrano nella categoria dei provvedimenti amministrativi, attesa la loro inidoneità a produrre effetti innovativi rispetto alla situazione giuridica preesistente.
Un esempio specifico è l'ordinanza-ingiunzione prevista dalla Legge 689/1981, che rappresenta uno strumento deputato alla riscossione di un'obbligazione già sorta ex lege a seguito della commissione e dell'accertamento di una violazione. Di conseguenza, con riferimento alla motivazione delle ordinanze di ingiunzione, la norma di riferimento è l'art. 18, comma 2, L. 689/1981. Ai sensi di tale norma, la motivazione dell'ordinanza deve garantire all'ingiunto la possibilità di difendere i propri diritti attraverso l'opposizione. Questo obbligo è considerato adempiuto quando dall'ordinanza risulti chiaramente la violazione contestata. In questo contesto, è ammessa anche una motivazione per relationem che faccia riferimento ad altri documenti del procedimento amministrativo, in particolare al verbale di accertamento, che il trasgressore conosce già a seguito della necessaria contestazione preventiva.” (Trib. Roma n. 8201 del 26.9.2023).
L'appello va, pertanto, accolto e la sentenza resa dal giudice di prime cure riformata.
Alla riforma della sentenza impugnata, consegue, in ragione del principio di soccombenza, la condanna della parte appellata alla refusione in favore della parte appellante delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ogni Controparte_2
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di pace di
Scalea n. 132/19 del 13.9.2019 e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n.98/16 emanata dalla di;
Parte_2 Parte_2
2. CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio, che si liquidano in € 64,50 per spese ed € 850,00 per compenso, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Paola, 11.3.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli