Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 3425 del 16.11.2023 Oggetto: ricalcolo indennità fine servizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Silvana Botrugno Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Maggio Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara CP_1
Appellato
FATTO
Con atto depositato il 14.12.2021, -premesso di: aver lavorato alle dipendenze del Parte_1
Comune di Squinzano dal 23.10.1981 al 31.01.2018, data del collocamento in quiescenza;
aver svolto dapprima le mansioni di insegnante di doposcuola e assistente scolastico e, dal 5.02.1988, le mansioni di impiegata;
aver osservato, dall'inizio del rapporto al 20.09.1998, un orario lavorativo ridotto rispetto a quello pieno (66% dell'orario pieno); aver ottenuto, con provvedimento datato 4.2.2019 dell' di Lecce, la liquidazione dell'indennità di fine servizio (da ora in poi t.f.s.), calcolata in CP_1 complessivi € 41.055,71 lordi, sulla base di un periodo di servizio di 30 anni, 6 mesi e 8 giorni
(arrotondato a 31 anni), nonostante che avesse prestato servizio a tempo indeterminato per 36 anni e
3 mesi- chiedeva di accertare il proprio diritto alla percezione del t.f.s. in misura corrispondente a un'anzianità di iscrizione non inferiore a 36 anni e 3 mesi, da arrotondare a 36 anni e, per l'effetto, di condannare l' a versare la differenza fra l'importo dell'indennità di fine servizio calcolato CP_1 secondo l'anzianità innanzi invocata (€ 47.677,59) e quello effettivamente corrisposto (€ 41.055,71),
1
sede di quantificazione del t.f.s., aveva verosimilmente operato una riduzione del numero degli anni di iscrizione dell'istante (che costituisce il moltiplicatore della suindicata operazione di calcolo del trattamento) in proporzione alla misura percentuale dell'orario ridotto che ella aveva osservato nei primi anni del rapporto. Riteneva al contrario che, in forza della disposizione normativa richiamata, gli anni di servizio a orario ridotto dovessero computarsi per intero. Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
L' si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti e rilevando, in particolare, che, ai fini CP_1
del calcolo del t.f.s., gli anni a orario ridotto dovevano essere ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente dal rapporto tra orario settimanale di servizio e orario di servizio a tempo pieno, ciò ai sensi dell'art. 8, comma 3, l.n. 554/88. Concludeva per il rigetto della domanda.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce rigettava la domanda attorea e compensava le spese di giudizio. Individuata la normativa di riferimento nell'art. 4 l.n. 152/68 e nell'art. 8 l.n.
554/88, il Tribunale giudicava corretto il criterio di computo utilizzato dall' , che aveva CP_1 moltiplicato il “quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento” (art. 4 l.n. 152/68), per ogni anno di iscrizione all'Istituto, applicando però -per i periodi a orario ridotto- il correttivo previsto dal comma 3 dell'art. 8 cit., secondo cui “Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno”. In particolare, riteneva che i periodi di servizio ridotto -se pure utili per intero ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione e del diritto al t.f.s. (art. 8, comma 2 cit.)- fossero da computare secondo il succitato criterio di riduzione proporzionale per il calcolo del trattamento di pensione e di t.f.s. (art. 8, comma 3), senza che in contrario avviso potesse indurre il fatto che la retribuzione relativa agli anni di servizio a orario ridotto non venisse utilizzata per la quantificazione del t.f.s., atteso che l'applicazione del succitato coefficiente di riduzione era funzionale alla quantificazione della prestazione, legata alla quantità del servizio prestato. Riteneva, inoltre, non condivisibile l'interpretazione fornita da parte ricorrente, secondo cui -poiché ai fini del diritto al t.f.s. era sufficiente un solo anno di contribuzione (art. 3 comma 1° d.p.r. n. 1032/1973)-
l'indicazione, al plurale, degli “anni utili per intero” contenuta nell'art. 8, comma 2, non poteva che essere interpretata nel senso che tali anni a orario ridotto si dovessero considerare come unità intera nel moltiplicatore dell'operazione prevista dall'art. 4 l.n. 152/68. Sul punto il Tribunale riteneva che
2 la locuzione al plurale si giustificasse in considerazione del fatto che essa assumeva valenza tanto “ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione”, quanto ai fini “del diritto all'indennità di fine servizio”.
Avverso tale decisione ha proposto appello , censurandone la motivazione. Parte_1
Reiterate le difese già volte nel giudizio di primo grado, ha evidenziato, in particolare, che proprio l'interpretazione letterale dell'art. 8, comma 3, l.n. 554/88, privilegiata dal primo Giudice, portava a ritenere che la riduzione proporzionale degli anni a orario ridotto fosse stata espressamente prevista solo per il calcolo del “trattamento di fine rapporto”, emolumento differente da quello per cui è causa, che, ai sensi dell'art. 2120 c.c., si calcola in misura percentuale alla retribuzione maturata annualmente. Ha richiamato, in proposito, la differenza tra il t.f.s. -che “premia” il dipendente pubblico in base alla sua “fedeltà”, attribuendogli tanti ratei dell'ultimo stipendio per il numero di anni di anzianità- e il t.f.r., che rappresenta una retribuzione differita che matura in proporzione agli emolumenti percepiti in costanza di rapporto. In tale quadro, ad avviso dell'appellante, la previsione di legge che, per il t.f.s., ritiene irrilevante che il dipendente abbia lavorato ad orario pieno o ridotto
(perché conta solo la sua anzianità, oltre all'ultimo stipendio), si concilierebbe con quella che, per il t.f.r., valorizza gli anni di servizio part-time (perché conta l'importo della retribuzione percepita anno per anno). Si trarrebbe conferma della correttezza di tale interpretazione dal fatto che i medesimi anni di servizio commisurati in percentuale per il trattamento di fine servizio erano stati utilizzati per intero per la pensione, pur essendo la stessa la norma regolatrice. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata insistendo nell'accoglimento della domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito nel presente grado di giudizio l' , che ha reiterato le difese svolte nel giudizio di CP_1
primo grado e ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza di discussione del 13.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
Giova preliminarmente riportare per esteso le norme che disciplinano la presente fattispecie.
In particolare, la legge n. 152/68 (recante “Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli
Enti locali”), all'art. 4, comma 1, prevede che “Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità premio di servizio, prevista dagli artt. 2 e 3, sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo art. 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero;
quelle pari o inferiori sono trascurate (…)”.
3 La legge n. 554/88 (recante “Disposizioni in materia di pubblico impiego”), all'art. 8, dispone che: “
1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, il trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale a tempo parziale è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla legislazione vigente.
2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.
3. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno (…)”.
Come anticipato in premessa, il Tribunale ha ritenuto corretta la liquidazione del t.f.s. effettuata dall' , che ha calcolato la prestazione spettante all'appellante previa riconduzione degli anni di CP_1 servizio a orario ridotto ad anni interi, secondo il coefficiente di proporzionalità, in applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 sopra riportato, secondo cui i periodi di servizio ridotto -se pure utili per intero, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione e del diritto all'indennità di fine servizio- sono, invece, da computare secondo il succitato criterio di riduzione proporzionale “per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto”.
Parte appellante ha contestato tale interpretazione, proponendone una differente che -partendo dal dato letterale del comma 3- porterebbe ad affermare che la riduzione proporzionale degli anni a orario ridotto sia stata prevista solo per il calcolo del t.f.r. -che si calcola in misura percentuale alla retribuzione maturata annualmente- e non anche per il t.f.s., che attribuisce al dipendente pubblico tanti ratei dell'ultimo stipendio per quanti sono gli anni di anzianità. In tale contesto si giustificherebbe l'interpretazione secondo cui, per il t.f.s., è irrilevante che il dipendente abbia lavorato a orario pieno o ridotto (perché conta solo la sua anzianità, oltre all'ultimo stipendio), mentre, per il t.f.r., devono essere valorizzati gli anni di servizio part-time (perché conta l'importo della retribuzione percepita anno per anno).
Gli argomenti di parte appellante non appaiono condivisibili.
Invero, a parere di questa Corte, l'interpretazione delle norme fornita dal Tribunale è quella corretta ed è l'unica che garantisce il rispetto del principio di uguaglianza e di razionalità di cui all'art. 3 Cost., in quanto consente un “proporzionamento” del calcolo dell'indennità premio di servizio alle variazioni del tempo di lavoro intervenute nei diversi periodi dell'attività lavorativa e alla contribuzione versata in relazione alla retribuzione percepita in ciascun periodo. Aderendo all'interpretazione proposta da parte appellante, invece, si arriverebbe a trattare nello stesso modo situazioni differenti, riconoscendo a quanti hanno lavorato -in tutto o in parte- a orario ridotto, la medesima indennità di fine servizio di quanti hanno prestato servizio sempre a orario pieno, versando
4 una contribuzione commisurata all'intera retribuzione percepita.
Si rammenta, in proposito, che la necessità di un “proporzionamento” dell'ammontare dell'indennità di premio di fine servizio ai periodi di lavoro effettivamente prestato è principio già espresso dalla
Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, l. n. 152/68, nella parte in cui non prevede, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, il “proporzionamento” dell'ammontare dell'indennità premio di servizio ai periodi pregressi di servizio a tempo pieno o, rispettivamente, ai periodi di servizio a tempo parziale (cfr. sentenza n. 421/91, in cui la Corte ha dichiarato fondata la questione di legittimità sollevata dal Pretore di Genova, che aveva ritenuto contrastante con l'art. 3 Cost. l'art. 4, comma 1, nella parte in cui, qualora nel corso del rapporto il dipendente sia passato da un servizio a tempo pieno a un servizio a tempo parziale o viceversa, non prevede un “proporzionamento” del calcolo dell'indennità premio di servizio alle diverse dimensioni temporali della prestazione di lavoro nei periodi corrispondenti alle dette variazioni).
Considerato che l'attuale sistema di calcolo è basato sul dato invariabile della retribuzione percepita nell'ultimo anno di servizio, appare, quindi, corretto che il “proporzionamento” dell'indennità debba essere effettuato operando sul coefficiente dell'anzianità di servizio, per come previsto dall'art. 8, comma 3, citato.
In considerazione di tanto, allora, è condivisibile quanto sostenuto dal Tribunale, che ha ritenuto irrilevante il fatto che l'ammontare della retribuzione dei pregressi anni di servizio a orario ridotto non incide sulla quantificazione del t.f.s., in quanto l'applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'art. 8, comma 3, cit. appare coerente con l'esigenza -sottesa al meccanismo di calcolo dell'emolumento in parola- di rapportarne l'ammontare alla quantità, sotto il profilo temporale, del servizio prestato.
Allo stesso modo, appare condivisibile anche l'interpretazione fornita dal Tribunale in relazione alla locuzione “anni utili per intero”, contenuta nell'art. 8, comma 2, laddove l'utilizzo del plurale si giustifica per il fatto che essa assume valenza tanto “ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione”, quanto ai fini “del diritto all'indennità di fine servizio”. Ciò induce a disattendere la contraria interpretazione proposta dall'appellante, secondo cui -poiché ai fini del diritto al t.f.s. è sufficiente un solo anno di contribuzione (art. 3 comma 1° d.p.r. n. 1032/1973)- l'indicazione, al plurale, degli “anni utili per intero” dovrebbe essere interpretata nel senso che tali anni a orario ridotto debbano essere considerati come unità intera nel moltiplicatore dell'operazione prevista dall'art. 4 l.n. 152/68.
Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, l'appello deve essere rigettato.
5 Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 10.05.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 16.11.2023 n. 3425 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, ex DM n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 13.11.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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