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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice EL AR, all'esito dell'udienza cartolare del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7829/2023 R.L. promossa da rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to SQ Guastafierro,
ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti;
resistente
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SQ SS;
terzo intervenuto
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.12.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , proponendo opposizione avverso CP_1
l'avviso di addebito n. 371 2023 00063888 12000 notificatogli in data 18.11.2023 chiedendo accertarsi e dichiararsi non dovuti gli importi contributivi previdenziali dall'anno 2016 al 2022 nella
Gestione Artigiana, lamentando di voler essere inquadrato nel regime fiscale forfettario .
1 Si costituivano l' ed il concessionario chiedevano il rigetto del CP_1
ricorso.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto .
L'art.1, comma 77, della L. n.190/2014 - modificato dall'art.l della
L. n. 208/2015, in vigore dall'1.1.2016 - cosi dispone: "Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo I della legge 2 agosto 1990,
n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma
29, della legge I agosto 1995, n. 335 ".
La norma lega il godimento dello sconto contributivo del 35%, alla sola fruizione del succitato regime fiscale, nel quale sono confluiti, automaticamente, anche quelli che già godevano del precedente regime di vantaggio dei minimi, peraltro mantenendo le ancor più favorevoli condizioni fiscali ivi previste fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Orbene, il richiamato regime fiscale è quello applicato al ricorrente
- come da facoltà concessa dal comma 54 del citato art.l della L.
190/2014 - per tutti gli anni oggetto di causa dal 2016 al 2022 senza che l'attore abbia mai ricevuto contestazioni al riguardo da parte dell' . Controparte_2
Ciò nonostante, l' ha emesso l'opposto provvedimento di CP_3
contestazione di indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla richiamata L. n.190/2014, richiamando le dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente nel periodo
01/2016 al 12/2022 nelle quali è stata compilata erroneamente la
2 SE LM e, per tale ragione, l ha provveduto alla revoca del CP_1
regime agevolato di cui il contribuente ha usufruito.
Tuttavia non può non evidenziarsi che alle fatture emesse dalla ditta sin dal 2015 non è stata applicata l'IVA con applicazione della legge 190/14 (cfr. allegati da n.14 a n.19).
Inoltre, dal 2015 ad oggi, il ricorrente ha correttamente versato all' mediante i modelli F24 i contributi previdenziali CP_1
usufruendo della contribuzione agevolata.
Ancora, il sig. rientra nei limiti reddituali richiesti dalla Pt_1
normativa onde accedere al regime forfettario (limite reddituale che come sopra esposto non deve essere superiore ad euro 85.000
a prescindere dal Codice Ateco di appartenenza) (vedi dichiarazioni reddituali).
Ma soprattutto il ha provveduto a rettificare l'errore in cui Pt_1
era incorso e più precisamente ha presentato dichiarazioni integrative con cui ha provveduto alla compilazione della sez. II del quadro LM dei relativi modelli fiscali (sezione relativa al regime di appartenenza del ricorrente ovvero al regime forfettario).(cfr. doc in atti)
Al riguardo “…Le SEioni Unite, con la sentenza n. 13378 del
2016, componendo un contrasto, hanno affermato che "la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato
l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8-bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d'imposta successivo, con compensazione del
3 credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa".
Le SEioni Unite hanno poi sottolineato che "il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art.
2", e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 "in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria".
In altri termini, la dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, è emendabile e ritrattabile, per cui il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente.
Occorre precisare, peraltro, che, in applicazione delle regole generali sulla distribuzione dell'onere probatorio stabilite dall'art. 2697 c.c., spetta al contribuente che "ritratta" la propria dichiarazione provare il fatto impedivo della obbligazione tributaria (Cass. n. 27127 del 28/12/2016; Cass. n. 26550 del
21/12/2016; Cass. n. 5728 del 09/03/2018) e, dunque, nella
4 specie, l'effettività del credito vantato…” (così in motivazione
Cass. n. 18405 del 2021)
Alla luce di quanto sopra evidenziato l'errore materiale in cui è incorso il ricorrente non è idoneo a far perdere all'attore lo sgravio contributivo legato alla scelta di aderire al regime fiscale forfettario, in quanto il ricorrente ha dato prova per tabulas del diritto a beneficiare del regime contributivo agevolato di cui alla
Legge 208/2015.
Pertanto il ricorso va accolto .
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
PQM
a) accerta e dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371
2023 00063888 12000 notificato al ricorrente in data 18/11/2023, riconoscendo il diritto dell'attore al godimento del regime fiscale forfettario e del regime contributivo agevolato di cui alla legge n.190/14 a decorrere dal 2015;
b) condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, CP_4
quantificate in complessivi €. 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso forfettario del l5% per le spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata, 11.11.2025 Il Giudice
EL AR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice EL AR, all'esito dell'udienza cartolare del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7829/2023 R.L. promossa da rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to SQ Guastafierro,
ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti;
resistente
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SQ SS;
terzo intervenuto
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.12.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , proponendo opposizione avverso CP_1
l'avviso di addebito n. 371 2023 00063888 12000 notificatogli in data 18.11.2023 chiedendo accertarsi e dichiararsi non dovuti gli importi contributivi previdenziali dall'anno 2016 al 2022 nella
Gestione Artigiana, lamentando di voler essere inquadrato nel regime fiscale forfettario .
1 Si costituivano l' ed il concessionario chiedevano il rigetto del CP_1
ricorso.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto .
L'art.1, comma 77, della L. n.190/2014 - modificato dall'art.l della
L. n. 208/2015, in vigore dall'1.1.2016 - cosi dispone: "Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo I della legge 2 agosto 1990,
n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma
29, della legge I agosto 1995, n. 335 ".
La norma lega il godimento dello sconto contributivo del 35%, alla sola fruizione del succitato regime fiscale, nel quale sono confluiti, automaticamente, anche quelli che già godevano del precedente regime di vantaggio dei minimi, peraltro mantenendo le ancor più favorevoli condizioni fiscali ivi previste fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Orbene, il richiamato regime fiscale è quello applicato al ricorrente
- come da facoltà concessa dal comma 54 del citato art.l della L.
190/2014 - per tutti gli anni oggetto di causa dal 2016 al 2022 senza che l'attore abbia mai ricevuto contestazioni al riguardo da parte dell' . Controparte_2
Ciò nonostante, l' ha emesso l'opposto provvedimento di CP_3
contestazione di indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla richiamata L. n.190/2014, richiamando le dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente nel periodo
01/2016 al 12/2022 nelle quali è stata compilata erroneamente la
2 SE LM e, per tale ragione, l ha provveduto alla revoca del CP_1
regime agevolato di cui il contribuente ha usufruito.
Tuttavia non può non evidenziarsi che alle fatture emesse dalla ditta sin dal 2015 non è stata applicata l'IVA con applicazione della legge 190/14 (cfr. allegati da n.14 a n.19).
Inoltre, dal 2015 ad oggi, il ricorrente ha correttamente versato all' mediante i modelli F24 i contributi previdenziali CP_1
usufruendo della contribuzione agevolata.
Ancora, il sig. rientra nei limiti reddituali richiesti dalla Pt_1
normativa onde accedere al regime forfettario (limite reddituale che come sopra esposto non deve essere superiore ad euro 85.000
a prescindere dal Codice Ateco di appartenenza) (vedi dichiarazioni reddituali).
Ma soprattutto il ha provveduto a rettificare l'errore in cui Pt_1
era incorso e più precisamente ha presentato dichiarazioni integrative con cui ha provveduto alla compilazione della sez. II del quadro LM dei relativi modelli fiscali (sezione relativa al regime di appartenenza del ricorrente ovvero al regime forfettario).(cfr. doc in atti)
Al riguardo “…Le SEioni Unite, con la sentenza n. 13378 del
2016, componendo un contrasto, hanno affermato che "la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato
l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8-bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d'imposta successivo, con compensazione del
3 credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa".
Le SEioni Unite hanno poi sottolineato che "il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art.
2", e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 "in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria".
In altri termini, la dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, è emendabile e ritrattabile, per cui il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente.
Occorre precisare, peraltro, che, in applicazione delle regole generali sulla distribuzione dell'onere probatorio stabilite dall'art. 2697 c.c., spetta al contribuente che "ritratta" la propria dichiarazione provare il fatto impedivo della obbligazione tributaria (Cass. n. 27127 del 28/12/2016; Cass. n. 26550 del
21/12/2016; Cass. n. 5728 del 09/03/2018) e, dunque, nella
4 specie, l'effettività del credito vantato…” (così in motivazione
Cass. n. 18405 del 2021)
Alla luce di quanto sopra evidenziato l'errore materiale in cui è incorso il ricorrente non è idoneo a far perdere all'attore lo sgravio contributivo legato alla scelta di aderire al regime fiscale forfettario, in quanto il ricorrente ha dato prova per tabulas del diritto a beneficiare del regime contributivo agevolato di cui alla
Legge 208/2015.
Pertanto il ricorso va accolto .
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
PQM
a) accerta e dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371
2023 00063888 12000 notificato al ricorrente in data 18/11/2023, riconoscendo il diritto dell'attore al godimento del regime fiscale forfettario e del regime contributivo agevolato di cui alla legge n.190/14 a decorrere dal 2015;
b) condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, CP_4
quantificate in complessivi €. 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso forfettario del l5% per le spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata, 11.11.2025 Il Giudice
EL AR
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