Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Ordinanza presidenziale 22 novembre 2024
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/06/2025, n. 12147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12147 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12147/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02652/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MI SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Zoppolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Piero Zoppolato in Roma, via Properzio, 5, come da procura in atti;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SS DI, CE De NE, GI AZ, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024, avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l''''assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell''''Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV serie speciale Concorsi ed esami), nonché dei relativi allegati, nella parte in cui stabiliscono il punteggio del ricorrente e determinano la sua posizione in graduatoria; del verbale di riunione della Commissione di valutazione n. 6 del 27 novembre 2023, con cui l''''Agenzia delle Entrate ha dichiarato di «non dover provvedere in merito alle istanze pervenute» per il riesame del punteggio relativo alla valutazione dei titoli del ricorrente; del verbale di riunione della Commissione di valutazione n. 5 del 9 novembre 2023, nel corso della quale sono stati valutati i titoli del ricorrente, nonché della relativa scheda di valutazione;
nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto, ivi incluso il bando del "concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia", pubblicato dall''''Agenzia delle Entrate con atto prot. n. 146687 del 29 novembre 2010, nella parte in cui esige la presentazione dei documenti in originale o in fotocopia autenticata;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AN IM il 5\11\2024:
della nota prot. n. 379056 del 7 ottobre 2024, con cui l’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica «della graduatoria di merito riportata nell’allegato A […] e dell’elenco dei vincitori indicati nell’allegato B […] della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia»;
di ogni ulteriore nota, allo stato non conosciuta, assunta o adottanda da parte dell’Agenzia delle Entrate, di rettifica della predetta graduatoria con riferimento a ulteriori candidati; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale, Concorsi ed Esami – n. 88 del 5 novembre 2010 è stato pubblicato il Bando della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il Bando prevedeva una procedura concorsuale senza prova scritta, distinta in due fasi, consistenti nella valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice” (art. 7) e nella prova orale, finalizzata alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali e integrata da un colloquio sulle materie indicate nell’articolo 8.
Avviata la procedura, vi è stato un primo, complesso, contenzioso su ricorso di Dirpubblica, che ha condotto all’annullamento del predetto Bando in parte qua; la procedura, nel frattempo sospesa, ha dunque ripreso il suo corso a partire dall’anno 2016, allorquando la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del Bando (verbale n. 2 del 10 febbraio 2016), per poi procedere alla valutazione dei titoli stessi e all’esame dei candidati.
Finite le operazioni concorsuali, con provvedimento n. 173327 del 30 giugno 2021 – poi rettificato con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021 e ulteriormente rettificato con provvedimento n. 26189 del 27 gennaio 2022 – è stata quindi approvata la graduatoria di merito della selezione, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate con l’elenco dei vincitori.
Tale graduatoria, tuttavia, è stata successivamente annullata dal Giudice Amministrativo (in esito a numerosi contenziosi avviati da altrettanti candidati) “nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli”; parimenti è stato annullato il “prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare” (sentenze Tar Lazio nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, confermate in sede di gravame dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023).
Per dare esecuzione alle sentenze, conseguentemente, l’Agenzia ha nominato una nuova Commissione esaminatrice con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (l’incarico della nuova Commissione è stato poi integrato anche per provvedere alla esecuzione di ulteriori sentenze definitive relative alla stessa procedura, concernenti i titoli vantati da alcuni candidati).
Una volta insediatasi, la nuova Commissione, nella riunione del 4 ottobre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati.
Sulla base di tali criteri, la Commissione ha quindi proceduto a riesaminare la posizione di ciascun candidato e, in esito ai lavori, svolti gli ulteriori adempimenti in punto di verifiche dei titoli di precedenza e di riserva, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 5284 dell’11 gennaio 2024 è stata approvata e pubblicata la nuova graduatoria concorsuale, con il nuovo elenco dei candidati vincitori (che sono in totale n. 172, in quanto in base all’art. 1, comma 1, del bando, n. 3 posti sono stati riservati, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione Provinciale di Bolzano).
In tale graduatoria, rispetto alla precedente graduatoria, risultano vincitori 29 nuovi candidati e, contestualmente, altrettanti soggetti originariamente vincitori della selezione sono ora collocati in posizione di idonei non vincitori, con conseguente caducazione del contratto di lavoro dirigenziale che nel frattempo era stato stipulato.
Successivamente, a seguito dell’accoglimento di alcuni ricorsi proposti davanti a questo TAR da taluni candidati, la graduatoria ha subito ulteriori scorrimenti.
2. - Il Dott. MI si è classificato 268°, con un punteggio totale di 73,11 /200, invariato rispetto alla precedente graduatoria, in cui era però collocato al 195° posto.
Egli assume che, qualora fossero stati considerati alcuni titoli invece scartati dalla Commissione, avrebbe conseguito:
- 9,945 punti per gli incarichi conferiti formalmente dall’Amministrazione;
- 2,55 punti per le pubblicazioni scientifiche ed accademiche;
- 9,18 punti per la partecipazione documentata a commissioni e gruppi di lavoro.
Egli avrebbe quindi raggiunto il punteggio totale di 94,785 punti, anziché 73,11, che gli avrebbe consentito di collocarsi nella graduatoria dei vincitori al 39° posto anziché al 268° posto.; ed a questo fine il ricorrente aveva proposto istanza di autotutela, che tuttavia non è stata esaminata.
3. – Pertanto, con ricorso notificato l’11 marzo 2024 e depositato il giorno successivo, il Dott. MI ha proposto i seguenti motivi.
1) Violazione dell’art. 3 del bando. Violazione dell’art. 18 della legge 241/1990 e degli art. 43 e 46 del d.p.r. 445/2000. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione. Eccesso di potere per contraddittorieta’, illogicita’ manifesta, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Sull’illegittimità del rifiuto di considerare l’istanza di riesame, il ricorrente assume che l’art. 3, comma 7, del Bando ha disposto che i titoli e i documenti oggetto di valutazione dovevano essere «presentati in originale o anche in fotocopia purché, in questo ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445». Ma la Commissione ha affermato che non potrebbero essere oggetto di valutazione i titoli dichiarati del ricorrente nel curriculum in quanto autocertificato e dunque non conforme ai criteri di valutazione.
Del resto, il bando non avrebbe potuto legittimamente subordinare il punteggio da attribuire a titoli relativi ad incarichi, pubblicazioni e partecipazioni alla sola presentazione dell’originale o di copia autenticata del documento.
4. – Con successivo atto di motivi aggiunti, notificato il 4 novembre 2024 e depositato il giorno successivo, il ricorrente ha impugnato la nuova graduatoria del medesimo concorso pubblicata il 7 ottobre 2024, censurandola per i seguenti motivi.
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della legge 241/1990 e dell’art. 97 della 3 Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, disparità di trattamento.
La nuova graduatoria deriva dalla rivalutazione, da parte della Commissione, dei titoli di altro candidato (Dott. Vincenzo Sinaguglia) in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5609/2024, con attribuzione al detto candidato di 8,5 punti aggiuntivi e conseguente modifica del suo punteggio da 73,235 a 81,735 e conseguente ricollocamento in graduatoria dalla posizione n. 265 alla posizione n. 152.
Tale rivalutazione sarebbe illegittima, in quanto in caso di rettifica della graduatoria di un concorso pubblico l’Amministrazione riesercita il potere amministrativo, rideterminando il contenuto della graduatoria originaria.
Tuttavia, la Commissione avrebbe nella circostanza rivalutato solamente i titoli presentati dal Dott. Sinaguglia e non anche i titoli presentati dagli altri candidati, ponendo in essere una grave disparità di trattamento.
2) ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA DELLA RETTIFICA PER VIZI ATTINENTI AL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA.
Con tale motivo il ricorrente ripropone anche avverso la nuova graduatoria le censure svolte contro la precedente nel ricorso introduttivo.
5. – Con le ordinanze recanti i numeri 5624 del 2024 e 1357 del 2024 è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami richiesta dal ricorrente.
L’incombente è stato ritualmente assolto.
6. - L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo l’irricevibilità per tardività delle doglianze in materia di punteggio attribuito al ricorrente, che, in tesi, avrebbe dovuto dolersene nei termini decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria avvenuta nel 2021, nonché l’infondatezza del motivo aggiunto relativo alla posizione del candidato la cui rivalutazione dei titoli era stata operata ai sensi della sentenza n. 5609\2024 del Consiglio di Stato.
7. – Il ricorso, a seguito dello scambio di memorie di cui all’art. 73 c.p.a., è stato posto in decisione alla pubblica udienza dell’8 aprile 2025.
8. – Va, in primo luogo, respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività in relazione al mancato riconoscimento del punteggio inerente taluni titoli (e dunque della mancata considerazione della conforme istanza di autotutela del ricorrente) in quanto l’interesse a ricorrere, a suo tempo non sussistente in ragione della satisfattività della sede a quel momento assegnata in dipendenza della posizione conseguita nella vecchia graduatoria, è sorto in capo al ricorrente solo a seguito dell’approvazione della nuova graduatoria del 2024, nella quale egli è risultato idoneo non vincitore.
Ritiene in proposito il Collegio di confermare l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (per tute si veda la sentenza della Sezione n. 20475/2024), che ha osservato come, poiché l’approvazione della graduatoria di un concorso costituisce non già un atto generale unico ed indivisibile, bensì un atto ad oggetto plurimo che, anche se formalmente unico, è concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari di esso, nel caso in cui vengano in rilievo due distinte graduatorie stilate in successione cronologica per il medesimo concorso e nelle quali la posizione del ricorrente muta in senso deteriore, non matura, in capo al quest’ultimo, alcuna preclusione in ordine alla contestazione della seconda graduatoria.
Va, in proposito, considerato che “l’atto di approvazione di una graduatoria concorsuale – ove inteso nella prospettiva individuale del singolo candidato – è morfologicamente composto da due elementi costitutivi essenziali, id est il punteggio e la posizione in graduatoria” così che “va da sé che la modificazione di uno di questi due elementi (nel caso di specie il posizionamento in classifica) basta ad escludere che l’atto derivante da tale modifica coincida con quello precedente”.
9. - Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati, e vanno accolti, nei limiti di cui appresso.
Possono essere condivise le censure che assumono l’illegittimità dell’operato della Commissione nella parte in cui essa ha omesso di valutare di titoli rappresentati dal candidato mediante la produzione del curriculum vitae, debitamente assoggettato a dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 45 e 46 del DPR n. 445\2000.
Come già affermato dalla Sezione per il medesimo concorso (si veda per tutte la sentenza n. 820/2023), infatti, “Va invero rilevato che (…) il Bando della selezione testualmente precisava che anche quanto dichiarato nel curriculum vitae era oggetto di valutazione. Infatti, l’art. 3 sulla presentazione della domanda, dopo aver stabilito, al punto 1, che la domanda doveva essere redatta su carta semplice ed in originale, secondo lo schema allegato al Bando, ai punti 6 e 7 dettava la disciplina degli allegati alla domanda, rilevante per la questione esaminata. Nello specifico, al punto 6 (…) era indicato che “6. Alla domanda devono essere allegati: a) un curriculum in duplice copia, datato e sottoscritto; b) un elenco (Allegato B), in duplice copia, dettagliato e sottoscritto in originale, dei titoli, dei documenti attestanti la formazione professionale e di servizio e delle pubblicazioni di cui all’art. 7; c) i titoli, i documenti e le pubblicazioni citati nell’elenco; d) copia fotostatica di un documento d’identità”; al successivo punto 7, invece, era specificato, per ciò che qui interessa, quanto segue: “7. I titoli devono essere presentati in originale o anche in fotocopia purché, in quest’ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato C). Il curriculum dovrà essere sottoscritto e dovrà riportare, prima della firma, l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali l’aspirante incorre per dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto. L’omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum. (…)”. Risulta, pertanto, proprio dalle espresse previsioni della lex specialis, che quanto dichiarato nel curriculum vitae doveva essere oggetto di valutazione (tant’è che la mancata sottoscrizione dello stesso, come visto, era sanzionata con la mancata valutazione). D’altro canto, ragionando diversamente, sfuggirebbe la ratio della stessa allegazione del cv da parte dei candidati, peraltro da datarsi e sottoscriversi con le formalità indicate, con assunzione di responsabilità da parte del dichiarante.”
9. - A quanto sopra consegue l’illegittimità della mancata valutazione dei titoli contemplati nel curriculum del ricorrente.
Va peraltro rilevato che, a parte la laurea in Scienze economiche e bancarie, nei suoi atti d’impugnazione il Dott. MI non specifica analiticamente quali siano stati “gli incarichi conferiti formalmente dall’Amministrazione”, le “pubblicazioni scientifiche ed accademiche” e la “partecipazione documentata a commissioni e gruppi di lavoro” di cui la commissione ha omesso la valutazione.
Pertanto, in ottemperanza alla presente sentenza, sotto tale profilo l’Agenzia delle Entrate dovrà valutare tutti i tioli declinati nel curriculum dal Dott. MI, assegnando a ciascuno di essi il conforme punteggio per ciascuno di essi previsto dalla lex specialis della procedura come integrata dai successivi provvedimenti assunti dalla Commissione sul punto non oggetto di annullamento giurisdizionale; ossia, in definitiva, con riguardo a quanto deciso dalla Commissione nel “verbale di riunione n. 2” del 4 ottobre 2023.
10. – E’ invece infondato il motivo aggiunto (notificato il 4 novembre 2024) con il quale il Dott. MI assume che sarebbe illegittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate, la quale, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 5609\2024, si sarebbe limitata a riesaminare il punteggio del solo candidato ricorrente e vittorioso in quel giudizio, invece che di tutti i candidati.
E’ infatti del tutto evidente che una modificazione di una data graduatoria concorsuale può bene derivare anche dalla modifica del punteggio di un solo candidato, se questa, come nel caso di specie, determina anche una diversa collocazione nella medesima a vantaggio del beneficiario della riedizione del potere.
11. – In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati, e vanno accolti, nei sensi di cui in motivazione, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
12. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), accoglie il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe nei limiti di cui in motivazione, e nei medesimi limiti annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida forfetariamente in euro 3.000,00 (tremila\00) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO