Articolo 7 della Legge 15 dicembre 1949, n. 944
Articolo 6Articolo 8
Versione
31 dicembre 1949
Art. 7. Modificazione dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

L'art. 90 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, sostituito dall' art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942 , modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325 , e dall' art. 9 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587 , e' sostituito dal seguente:
"L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto al rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'Ufficio delle imposte o all'ente interessato, non oltre il dodicesimo mese da quello di scadenza dell'ultima rata. "Allorche' il prezzo dell'immobile e' soggetto alla graduatoria giusta l'art. 56, il rimborso si concede quando il procedimento e' esaurito, ed il termine per la, presentazione della, domanda e' di mesi quattro dal giorno in cui divento' definitiva la liquidazione dei crediti.
"Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa, od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di quattro mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.
"L'Ufficio delle imposte o l'ente interessato provvede per le quote regolarmente documentate alla liquidazione del rimborso sia, per inesigibilita', sia per devoluzione e rinvia, le altre all'intendente di finanza per il giudizio, dando avviso all'esattore.
"Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda, non sia stato provveduto giusta il precedente comma, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella, rata successiva uno sgravio provvisorio, pari al 70 per cento dell'ammontare del credito, che sara' revocato appena esaminata la domanda, salvi sempre i risultati della liquidazione definitiva,.
"In casi speciali il Ministero puo' consentire la concessione dello sgravio provvisorio in misura percentuale superiore. Puo' altresi' concederlo nella misura, che riterra' opportuna, anche dopo gli adempimenti dell'Ufficio delle imposte o dell'ente interessato, in attesa della decisione dell'intendente di finanza.
"Contro le decisioni dell'intendente di finanza e' ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notifica, della, decisione stessa.
"Contro il provvedimento definitivo del Ministero e' ammesso soltanto il ricorso sia in caso di inesigibilita', che in caso di devoluzione, alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
"La procedura stabilita dal presente articolo quanto alle decisioni dell'intendente di finanza e del Ministero, si applica anche per le domande di rimborso o di discarico prodotte agli enti interessati per qualsiasi tributo o contributo dato in carico agli esattori con le norme e con la procedura privilegiata delle imposte dirette.
"Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili alle domande presentate a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1949