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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 16/06/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di BO
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 114/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. DE GIACINTO GIACOMO giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv. ti BAUER ALEXANDER e
LIBARDI RUTH giusta delega in atti
- appellata –
, c.f. , CP_2 C.F._3
- appellato - contumace
1 , c.f. , CP_3 C.F._4
- appellato - contumace
Oggetto: Servitù
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di
BO, contrariis reiectis e previa ammissione delle prove
orali richieste dall'attore appellante Parte_1
nella sua memoria istruttoria del 25.04.2022, in parziale
riforma del capo 2.2) della sentenza n. 346 del 2023 resa “inter
partes” dal Tribunale di BO in funzione monocratica
accertare e dichiarare l'esistenza “ope Legis” di una servitù di
passaggio della larghezza di metri 3 a piedi e con veicoli a
motore di qualsivoglia genere e a qualsiasi fine o scopo
insistente sulla stradina sterrata di ghiaia pressata
corrispondente esattamente al percorso individuato dal CTU
Geom. nella planimetria del 20.10.2022 allegata alla sua Per_1
relazione peritale (planimetria ripresa nel dispositivo della
sentenza) a favore degli immobili di proprietà dell'appellante
pp.ff. 1328/1, 1325/1, 1326, 1328/3, 1325/8 e 2568 in P.T.
1118/II C.C. , nonché p.m. 1 della p.ed. 1281 in P.T. CP_4
1115/II C.C. e della p.m. 1 della p.ed. 1391 in P.T. CP_4
1114/II C.C. ed a carico dei fondi di proprietà della CP_4
2 convenuta pp.ff. 1323 e 1325/5 in P.T. 1117/II C.C. S. Cristina
Valgardena.
In subordine, in caso di non accoglimento della domanda sopra
formulata, voglia la stessa Corte in parziale riforma del capo 2.3)
della sentenza impugnata e con riguardo ed a favore della p.f.
1328/1 in PT.1118/II C.C: S. Cristina Valgardena - fermo
restando quanto stabilito nel dispositivo in relazione alla servitù
a fini agricoli accertata, dichiarata e costituita dal primo Giudice
a favore degli immobili dell'attore-appellante Parte_1
pp.ff. 1325/1, 1326, 1328/3, 1325/8 e 2568 in P.T. 1118/II
C.C. , nonché p.m. 1 della p.ed. 1281 in P.T. 1115/II CP_4
Co C.C. Cristina e della p.m. 1 della p.ed. 1391 in P.T. 1114/II
C.C. S. Cristina – accertare, dichiarare e costituire una servitù di
passaggio coattiva a piedi e con veicoli a motore d'ogni genere ed
a qualunque fine e/o scopo, ivi compreso quello abitativo,
insistente sullo stesso percorso individuato nella planimetria dd.
20.10.2022 allegata alla perizia del CTU Geom. , percorso Per_1
corrispondente a quello individuato dal primo Giudice anche per
le altre proprietà immobiliari dell'attore ed a carico dei fondi della
convenuta pp.ff. 1323 e 1325/5 in P.T. Controparte_1
1117/II C.C. S. Cristina Valgardena.
Voglia, infine, l'Ecc.ma Corte d'Appello condannare il
convenuto al pagamento delle spese di lite CP_3
conseguenti alla sua temeraria domanda riconvenzionale.
Il tutto con vittoria di spese e competenze d causa, anche del
3 giudizio di primo grado”
del procuratore di parte appellata : Controparte_1
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Trento adita, Sezione
Distaccata di BO, ogni diversa istanza disattesa e reietta,
così giudicare:
1. respingere, con ogni e qualsiasi statuizione, tutte le domande proposte dall'appellante, in quanto inaccoglibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa con conferma della sentenza impugnata;
2. in subordine, per la deprecata ipotesi che questa Corte
accogliesse la pretesa di costituzione di servitù coattiva a qualunque fine, compreso quello abitativo, adeguare l'indennità
ex art. 1053 c.c. ult. co. c.c. già corrisposta in primo grado nella misura da accertare in corso di causa anche tramite consulenza tecnica condannando l'appellante al rispettivo pagamento a favore di;
Controparte_1
3. in via istruttoria si insiste, per scrupolo, per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse indicate in memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e di seguito riportate:
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che affitta l'appartamento p.m. 1 al Controparte_1
piano terra della p.ed. 310/1 a turisti (al teste si Parte_2
mostri la licenza doc.19 e l'estratto homepage, doc.20)?
2. Vero che nel 2019/2020 ha ristrutturato Controparte_1
4 l'appartamento p.m. 1 al piano terra della p.ed. 310/1
[...]
al fine di rinnovarlo ed adattarlo ancor meglio alle Pt_2
esigenze turistiche?
3. Vero che le finestre site al lato sud dell'appartamento p.m. 1
al piano terra della p.ed. 310/1 danno sulla p.f. Parte_2
1325/5 (al teste si mostri il doc.21, foto)?
4. Vero che la p.f. 1323 nella parte confinante alla p.ed. 310/1
CC. S. è adibita a cortile (al teste si mostri il doc.21, CP_4
foto)?
5. Vero che la p.f 1325/5 nella parte confinante alla p.ed.
310/1 è adibita sia a cortile sia a posto auto per Parte_2
gli ospiti dell'appartamento al piano terra della p.ed. 310/1
[...]
(al teste si mostri il doc.21, foto)? Parte_2
6. Vero che le particelle attoree p.f. 1325/1, p.f. 1328/1, p.f.
1328/3, p.f. 1325/8, p.f. 1326, p.f. 2568, p.m. 1 della p.ed.
1281, p.m. 1 della p.ed. 1391, tutte CC St. Cristina, sono raggiungibili attraverso il sentiero pubblico sulla p.f. 2505/2
che si immette direttamente nella strada provinciale (p.f.
2591/1) (al teste si mostri il doc.8, doc.12, doc.15, doc.16 e doc.17)?
7. Vero che le foto di cui al documento n. 21 rappresentano lo stato attuale della p.ed. 310/1 nonché le pp.ff. p.f. 1323 e
1325/5?
8. Vero che le foto di cui al documento n. 22 e 23
rappresentano lo stato attuale della p.ed. 310/1 (casa di
5 abitazione dei convenuti), della p.ed. 1347 (casa di abitazione di
) e della p.ed. 1281 (fienile dell'attore e del Persona_2
convenuto ? CP_2
9. Vero che le foto di cui ai documenti n. 15 e 17 rappresentano lo stato attuale della p.f. 2505/2 (sentiero comunale) del
Comune di Santa Cristina?
Si indicano quali testi:
1. , Selva di Val Gardena;
CP_5
2. , Parte_3 Parte_4
3. ; CP_6 CP_7
4. , ; Controparte_8 Parte_2
5. , ; CP_9 CP_7
6. , S. Cristina. CP_10
Si chiede sin d'ora in sede di prova contraria l'audizione dei propri testi sui capitoli avversari eventualmente ammessi.
4. in ogni caso con vittoria di spese e degli onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Parte_1
BO i propri fratelli , CP_2 CP_3
esponendo che in seguito alla morte del padre, CP_11
era divenuto titolare della piena proprietà delle Persona_3
pp.ff. 1328/1 1325/1 1326 e 2568 in PT 1118/II CC CP_4
nonché della p.m. 1 della p.es. 1281 in PT 1115/II CC S.
Cristina e della p.m. 1 della p.ed. 1391 in PT 1114/II CC S.
Cristina; che la p.f. 1325/1 era già stata frazionata prima del
6 lascito;
che con atto di donazione del 02/06/1993 Per_3
aveva donato al figlio anche la piena proprietà
[...] Pt_1
della p.f. 1328/2 in PT 12/II , poi trasformata Parte_2
nella p.e.d 1347 in PT 904/II in data 01/09/1997, particella venduta dall'attore a in data 22/10/2020; che Persona_2
prima dell'atto di compravendita alcune porzioni della p.ed.
1347 venivano staccate ed aggregate alle p.f. 1328/1 e 1325/1
a fronte di un accorpamento di una striscia della p.f. 1325/1
alla p.ed.1347; che con l'atto di donazione del 02/06/1993,
prima della trasformazione della pf.1328/2 in p.ed. 1347,
veniva costituita una servitù di passo e con veicoli di qualunque tipo a carico delle pp.ff. 1323 e 1325/1 a favore della p.f.1328/2 da esercitarsi su una larghezza di 4m;
che con l'atto di donazione del 21/05/2003 aveva Persona_3
donato alla figlia , fra altre, la p.m. 1 della p.ed. 310 e CP_1
le p.f. 1323 e 1325/5 tutt'ora gravate della servitù costituita dal padre n favore della allora pf. 1328/2, ora p.ed. 1347; Per_3
che , già proprietario della p.ed.1325/4, CP_3
donatagli dal padre, otteneva con la donazione del 2003 19mq
della p.f. 1325/1 da incorporarsi nella p.f. 1325/4 la neocostituita p.f. 1325/7 e la p.f. 1329/1 ; che le p.f. 1325/4 e
1325/7 risultavano gravate dalla servitù a favore della p.ed.
1347 e dopo la vendita della p.ed. e del frazionamento della stessa, la servitù era stata riportata “in parte” a favore delle pp.f..f 1328/1 e 1325/1 di proprietà di Parte_1
7 che era proprietario della p.f. 1325/6, pure CP_2
asservita alla p.ed. 1347 e dopo la vendita della p.ed. 1347 e del frazionamento della stessa, la servitù era stata riportata “in parte” a favore delle pp.ff. 1328/1 e 1325/1 di proprietà di era inoltre proprietario della Parte_1 CP_2
p.f. 1325/2 asservita per il passaggio di persone e di mezzi di qualsivoglia tipo alla pm. 1 della p.ed. 1391 e alla p.m. 1 della p.ed. 1281 , alle p.f. 1326, p.f. 1328/1, p.f. 2568 nonché, a seguito del nuovo frazionamento anche della p.f. 1328/1, tutte di proprietà di Parte_1
Un tanto premesso sulle proprietà delle parti, Parte_1
esponeva di aver presentato, analogamente a quanto aveva fatto il fratello per il suo terreno p.f. 1329/1, al Comune di S. CP_3
Cristina Valgardena domanda di ampliamento della delimitazione della zona residenziale di completamento B3
“Soplases Mulin d'Odmun 2” per la trasformazione della destinazione da agricola a residenziale di mq.
1.000 della p.f.
1328/1; che l'iter amministrativo si concludeva positivamente per , mentre la domanda di veniva CP_3 Parte_1
respinta dalla Giunta Provinciale mancando la superficie ampliata di accesso inserito nel UC e di un diritto di passaggio in favore della p.f. 1328/1 tavolarmente iscritto, per cui non veniva garantito l'accesso alla zona residenziale B3 ampliata;
non avendo raggiunto con i fratelli alcun accordo volto Pt_1
alla costituzione di una servitù a favore della p.f. 1328/1,
8 l'attore chiedeva venisse accertato e dichiarato che le particelle fondiarie di sua proprietà non sono intercluse godendo di accesso dalla strada comunale p.f. 2504/1 attraverso le servitù
di passaggio gravanti sui fondi serventi rispettivamente di proprietà della sorella e dei fratelli e In CP_11 CP_3 CP_2
via subordinata chiedeva l'accertamento dell'esistenza “ope legis” in favore dei propri fondi di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a carico delle particelle fondiarie di proprietà dei convenuti fratelli, in ulteriore subordine chiedeva la costituzione di una servitù di passaggio coattiva.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando le deduzioni e pretese avanzate dall'attore sulle quali prendevano compiuta posizione chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita attraverso l'assunzione di ctu.
Con sentenza n.346/2023 dd. 02/05/2023 il Tribunale di
BO ha accertato e dichiarato l'interclusione dei fondi pp.ff.
1328/1, 1328/3, 1325/1, 1325/8, 1326 e 2568 in P.T. 1118/II
Co C.C. Cristina, nonché della p.m. 1 della p.ed. 1281 in P.T.
Co 1115/II C.C. Cristina e della p.m. 1 della p.ed. 1391 in P.T.
Co 1114/II C.C. Cristina, tutti di proprietà dell'attore, ha quindi costituito servitù coattiva di passaggio di passo a piedi e con mezzi agricoli, ai soli fini agricoli, in favore dei fondi pp.ff.
1328/1, 1328/3, 1325/1, 1325/8, 1326 e 2568 in P.T. 1118/II
Co C.C. Cristina, nonché della p.m. 1 della p.ed. 1281 in P.T.
9 Co 1115/II C.C. Cristina e della p.m. 1 della p.ed. 1391 in P.T.
Co 1114/II C.C. Cristina, ed a carico delle pp.ff. 1323 e 1325/5
in P.T. 1117/II C.C. S. Cristina, di proprietà della convenuta su un'area con larghezza di m 3,00 Controparte_1
compresa tra i vertici A-B-C-D-E-F-G-H-A come rappresentata nella planimetria dd. 20.10.2022 allegata alla relazione peritale del CTU geom. ; ha ordinato al competente Per_1 CP_12
l'intavolazione del diritto così costituito al passaggio in
[...]
giudicato della sentenza, ha respinto le ulteriori domande e determinato l'indennità in favore di ex art. Controparte_1
1053 c.c. in € 3.240,00 ; le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.
La decisione si fonda sulla considerazione che i fondi attorei risultano, in base ai relativi estratti tavolari, interclusi , che la domanda svolta dall'attore in via subordinata di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è infondata in quanto incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata un'eventuale situazione di fatto diversa da quella
(dettagliatamente) riconosciuta in contratto dall'originario unico proprietario di tutti i fondi.
Quanto alla domanda ulteriormente subordinata di costituzione di una servitù di passaggio a piedi e con veicoli di qualunque genere e a qualsivoglia fine, il Tribunale ha ritenuto, sulla scorta delle emergenze della ctu, che il fondo attoreo p.f.
1328/1 è relativamente intercluso disponendo di un passaggio
10 pedonale per il raggiungimento della pubblica via, ma non di un passaggio idoneo ai veicoli;
che essendo i fondi dell'attore prati con destinazione urbanistica “verde agricolo” e gli immobili costituiti da un fienile/stalla e letamaio, sussistono le esigenze dell'agricoltura nel rendere possibile l'accesso ai fondi anche con mezzi agricoli meccanizzati;
ha ritenuto irrilevante la futura esigenza abitativa allegata dall'attore per la sola p.f. 1328/1,
relativamente interclusa, ritenendo pertanto che il passaggio sui fondi serventi di terzi possa essere concesso ai sensi dell'art. 1052 c.c. solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria.
ha proposto impugnazione avverso la predetta Parte_1
sentenza limitatamente al capo che ha respinto la domanda subordinata di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ed al capo con il quale, decidendo sulla domanda ulteriormente subordinata di costituzione di una servitù di passaggio coattiva con qualsiasi tipo di veicoli e a qualunque scopo, ha disposto la costituzione di servitù coattiva di passo a piedi e con mezzi meccanizzati ai soli fini agricoli a favore dei fondi di proprietà attorea.; ulteriore motivo di gravame riguarda la statuizione sulle spese di lite.
Si è costituita nel giudizio di appello la sola , Controparte_1
contestando le ragioni addotte dall'appellante a confutazione delle motivazioni contenute nella impugnata sentenza sulle quali ha preso compiuta posizione. Ha concluso in via principale per il rigetto dell'appello, in subordine per l'ipotesi di
11 accoglimento della domanda di costituzione di servitù “con veicoli di motore di ogni genere e/o scopo, ivi compreso quello abitativo” ha chiesto l'adeguamento dell'indennità ai sensi dell'art. 1032 ult. co. c.c. stante il differente peso imposto rispetto al fine meramente agricolo.
Con provvedimento del 13.12.2023 la Consigliere Istruttore ha dichiarato la contumacia di e CP_3 CP_2
ed ha fissato ai sensi dell'art. 352 c.p.c. udienza di rimessione della causa in decisione nel giorno 16.04.2025, riservata al merito ogni decisione sulle istanze istruttorie.
In esito a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di impugnazione riguarda il rigetto della domanda di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia avanzata in via subordinata da Pt_1
nonché la domanda, posta in ulteriore subordine, di
[...]
costituzione di servitù di passaggio coattiva a piedi e con qualsivoglia tipo di veicoli e a qualunque scopo.
Resta quindi ferma la statuizione di accertamento della interclusione dei fondi di proprietà di in Parte_1
termini assoluti e relativi in quanto privi di accesso diretto pedonale e/o con veicoli alla pubblica via.
1.1 Prima ancora di passare alla disamina dei motivi di appello,
occorre, per una migliore comprensione della vicenda, chiarire i
12 rapporti di proprietà dei fondi interessati dalla domanda di servitù. A tale fine va fatto riferimento alle emergenze della documentazione dimessa agli atti, in particolare ai contratti di donazione effettuate dal dante causa e alle Persona_3
risultanze tavolari.
1.2 Con atto di donazione del 02/06/1993 ha Persona_3
donato a la piena proprietà della neo p.f. Parte_1
1328/2 in PT 12/II (che nel 1997 verrà Pt_2 CP_4
trasformata in p.ed. 1347) dandosi le parti atto, ai sensi dell'art.1062 c.c., dell'esistenza e ove occorresse costituiscono e consentono l'intavolazione: a) a carico della p.f. 1328/2 (futura p.ed. 1347) della servitù di passo e installazione di ponteggi a favore della p.ed. 310/1, su una striscia di terreno con larghezza di m 2,00; b) della servitù di passo a piedi e con veicoli di qualunque tipo a carico delle p.f. 1323 e 1325/1 in favore della p.f. 1328/2 da esercitarsi su una striscia della larghezza di circa 4 metri;
c) sempre in favore della p.f. 1328/2
della servitù a carico della pf. 1329/1 e 1328/1;
Spiega il ctu geom. come le sopraccitate servitù Persona_4
hanno subito delle rilevanti modifiche in seguito alle variazioni di
forma, consistenza e posizione delle particelle in esame come
apportate con Tipo di frazionamento n. 732/1999…” (riprodotte nella planimetria allegata alla relazione del ctu sub doc. 2b)
dalle quali emerge per quanto attiene la servitù di cui alla pos.
“b” nel tratto a carico della originaria p.f. 1325/1 nella zona a
13 ovest (con larghezza di m 4,00), quella servitù viene suddivisa in
una fascia con larghezza di m 3,00 posta a carico della neo p.f.
1325/5 e la restante fascia con larghezza di m 1,00 a carico
delle neo pp.ff. 1325/4, 1325/6 e 1327/7. Una porzione (una
parte) di quella servitù, nella zona triangolare tra i vertici H-L-G
(sul lato est) resta a carico della p.f. 1325/1 ed a favore della p.f.
1328/2 (futura p.ed. 1347) .“
Con successivo atto di donazione del 21/05/2003, per quanto qui di interesse, effettua delle donazioni di fondi Persona_3
ai figli , e e vengono contestualmente CP_3 CP_1 Pt_1
costituite le seguenti servitù: sub1) a carico della p.f. 1325/1
(nella forma del 2003) viene iscritta servitù di passo a piedi e con qualunque veicolo a favore della p.f. 1325/2, p.m. 2 della p.ed. 1281, p.m. 2 della p.ed. 1391, su una striscia di terreno con larghezza di m 3,00; sub2) a carico della p.f. 1325/2 (nella forma del 2003) viene iscritta servitù di passo a piedi e con qualunque veicolo a favore della p.m. 1 della p.ed. 1281, p.m. 1
della p.ed. 1391, delle pp.ff. 1328/1, 2568, 1326 su una striscia di terreno con larghezza di m 3,00; sub 5) a carico delle pp.ff. 1323 e 1325/5 viene iscritta servitù di passo a piedi e con qualunque veicolo a favore della neo p.f. 1325/2 è delle p.m. 2
della p.ed. 1281e p.m. 2 della p.ed. 1391 su una striscia di terreno con larghezza di m 3,00.
1.3 Successivamente con tipo di frazionamento n.288/2020 del
27/10/2020 vengono create le nuove pp.ff. 1325/8 e 1328/3 e
14 si sono scambiate piccole aree perimetrali alla p.ed. 1347 con le adiacenti p.f. 1325/1 e 1328/1, in seguito a tali trasferimenti dalla p.ed. 1347 alla p.f. 1325/1 e 1328/1, risultano tavolarmente iscritte servitù di passaggio a carico delle pp.ff.
1325/6, 1325/4, 1325/7, 1329/3, 1323, 1325/5 e della p.ed.
1347 a favore di una parte della p.f. 1328/1 giusto piano di frazionamento 288/2020. Fino a tale momento (GN 1936 del
03.12.2020) a favore della pf. 1328/1 era iscritta la sola servitù
a carico della p.f. 1325/2. Spiega il ctu che la porzione di
terreno del fondo in causa (porzione “P3” della p.f. 1328/1) che
ha acquisito il diritto di passo, come indicato nella planimetria di
cui il doc. 04e, ha un'estensione di mq. 87 a fronte di una
superficie complessiva di quel fondo (p.f. 1328/1) pari a mq.
3007. In tal caso la percentuale del fondo che gode del diritto di
passo rispetto all'estensione totale del fondo stesso (mq. 87 /
3007 = 0,029) è pari al 2,9% (poco meno del 3%)”
Nel 2020 ha venduto la p.ed. 1347 ( già p.f. Parte_1
1328/2).
1.4 Per effetto delle donazioni del 1993 e 2003 Parte_1
diviene dunque proprietario della p.f. 1328/2 in PT 12/II
(trasformata nel 1997 in p.ed. e venduta nel 2020), nudo proprietario delle pp.ff. 1325/1, 1326, 1328/1, 2568, delle p.m.
1 della p.ed.1281 e della p.m. 1 della p.ed.1391; per quel che qui interessa, diviene nuda proprietaria delle Controparte_1
p.f. 1323 e 1325/5 nonché della p.m. 1 della p.ed. 310/1,
15 proprietario della p.f. 1325/7, 1329/1. CP_3
è proprietario delle pp.ff. 1325/2, 1325/6, delle CP_2
p.m. 1 della p.ed.1281 e della p.m. 1 della p.ed.1391
1.5 Come spiega l'impugnata sentenza, respingendo la tesi dell'attore, “per effetto dell'accorpamento a favore delle pp.ff.
1328/1 e 1325/1 di porzioni della p.ed. 1347 dotate di servitù di
passaggio a carico delle pp.ff. 1325/5 e 1323 (vedi tipo di frazionamento n.288/2020 del 27/10/2020), non è venuto meno
lo stato di interclusione (assoluta o relativa, come meglio si dirà
infra) dei fondi pp.ff. 1328/1 e 1325/1, atteso che le porzioni
aggregate – se pur di proprietà dello stesso attore - non godono di
un accesso diretto (con automezzi) alla pubblica via, ma sono
unicamente dotate di una servitù di passaggio a carico di fondi terzi. Inoltre ed in ogni caso, l'intavolazione della servitù a favore dell'intera p.f. 1328/1 e dell'intera p.f. 1325/1 difetterebbe di un
titolo, non essendovi un negozio da cui si evinca la volontà delle
parti di estendere le servitù di passaggio esistenti a carico delle
pp.ff. 1325/5 e 1323 alle intere pp.ff. 1325/1 e 1328/1.
Ne consegue che i fondi attorei, anche a seguito dell'aggregazione
di parte della p.ed. 1347, sono tuttora interclusi (in termini
assoluti e relativi), in quanto privi di un accesso diretto pedonale
e/o con mezzi a trazione meccanica alla pubblica via.”
2. Un tanto premesso, venendo quindi all'impugnazione proposta da il primo mezzo concerne le Parte_1
statuizioni contenute nel capo 2.2 della gravata sentenza
16 relativo alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia. Qui l'appellante deduce violazione della disposizione dell'art. 1062 c.c. dolendosi della mancata immotivata ammissione delle prove orali richieste che avrebbe compromesso la possibilità di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la invocata servitù.
2.2 Come si evince dalla motivazione della impugnata sentenza,
il Primo Giudice ha ritenuto che, disponendo il padre delle parti, con gli atti di donazione espressamente Persona_3
delle servitù, senza, però, costituire una servitù di passaggio a favore dei fondi attorei se non a carico della p.f. 1325/2 di proprietà di in favore della p.m. 1 della p.ed. CP_2
1281, della p.m. 1 della p.ed. 1391, e delle pp.ff. 1328/1, 2568,
1326, corrispondente al terzo tratto della stradina interpoderale, come individuato dal CTU nelle planimetrie allegate alla relazione, non abbia volutamente costituito servitù
a favore dei fondi attorei ed a carico delle pp.ff. 1323, 1325/5
(di proprietà di ), 1325/6 (di proprietà di CP_11
, 1325/4 e 1325/7 ( di proprietà di CP_2 CP_3
) sul primo tratto della stradina interpoderale.
[...]
Secondo il Primo giudice la clausola apposta al contratto di donazione del 2003 relativa al riconoscimento delle servitù
esistenti con espresso richiamo all'art. 1062 c.c. è incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata un'eventuale situazione di fatto diversa da quella riconosciuta in contratto
17 dall'originario proprietario di tutti i fondi;
per altro la previsione contrattuale non sarebbe neppure irragionevole, considerato che i fondi attorei risultano comunque dotati di accesso alla pubblica via tramite il sentiero pedonale p.f.2505/2.
2.3 Tale ragionamento è criticato dall'appellante posto che, ove ammesse le prove offerte dall'appellante, egli avrebbe potuto dimostrare che i suoi fondi venivano raggiunti con mezzi a motore di ogni tipo e a qualunque fine attraverso la stradina interpoderale realizzata dal padre nel 1993 sui terreni Per_3
degli appellati e da allora sempre utilizzata dallo stesso e dai suoi figli ed incaricati per raggiungere i terreni oggi di proprietà
dell'appellante.
La censura è infondata.
In realtà, in base alle servitù costituite con le donazioni del
1993 e 2003 appare evidente che con esse è stato assicurato il passaggio sulla stradina interpoderale dai fondi di proprietà di p.f.1323 e p.f. 1325/5, attraverso la p.f. Controparte_1
1235/1 di proprietà di alla p.f. 1325/2 di Parte_1
La p.f. 1328/1 dell'appellante è asservita dalla CP_2
p.f. 1325/2, così come la p.m. 1 della p.ed.1281 e la p.m. 1
della p.ed. 1391, nonché le pp.ff. 1326 e 2568.
Le predette servitù assicurano di giungere dal fondo dell'appellante p.f. 1328/1, passando sulla p.f. 1325/1, sempre di proprietà di attraverso la gravata p.f. Parte_1
1325/2, alla stalla ed al letamaio e alle altre due p.f. poste ad
18 est, di proprietà dell'appellante.
La mancata costituzione di servitù sul primo tratto della stradina interpoderale (pp.ff. 1323 e 1325/5, 1325/7, 1325/4 e
1325/6) è frutto della regolamentazione data con gli atti di donazione attraverso le reciproche servitù evidentemente in base all'utilizzo dei fondi agricoli ed in ragione della loro natura e destinazione agricola. Non vi era, infatti, alcuna necessità di attraversare le p.f. 1323 e 1325/5 per giungere dal fondo p.f.
1328/1 agli altri fondi dell'appellante al quale era ad ogni modo consentito di giungere alla via pubblica attraverso la pp.ff.1328/2 (poi p.ed. 1347, all'epoca di e Parte_1
dallo stesso venduta nel 2007) asservita dalla p.f. 1325/1
(prima del frazionamento), sempre di sua proprietà, e dalla p.f.
1323. Tale regolamentazione dimostra dunque la volontà di modificare la eventuale situazione di fatto in atto fintanto che i fondi erano di proprietà di unico titolare e trova giustificazione proprio nell'utilizzo dei fondi agricoli in base alla loro destinazione. Del resto, proprio la minuziosa e dettagliata regolamentazione delle reciproche servitù in concomitanza con la spartizione dei fondi tra i figli, è sicuro indice della volontà di di non lasciare immutata la eventuale situazione Persona_3
di fatto e regolamentare in maniera diversa il passaggio attraverso i singoli fondi attribuiti in proprietà dei singoli.
Tali sono quindi le ragioni per cui con l'atto negoziale risulta privato l'eventuale pregresso rapporto di soggezione dei fondi
19 pp.ff. 1323 e 1325/5 nei confronti di quello di proprietà
dell'appellante, p.f. 1328/1. A ciò si aggiunga che la p.f. 1328/1
è direttamente collegata alla via pubblica 2505/2 che, però, è
un sentiero percorribile solo a piedi.
In sostanza, nel momento in cui i fondi hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, e quindi dal 1993
rispettivamente 2003, all'atto del negozio di separazione della originaria unica proprietà, è stata data una regolamentazione e quindi una manifestazione contraria al mantenimento della situazione di fatto fino ad allora data. Non vi è, dunque, nella fattispecie un comportamento omissivo dell'originario proprietario dal quale trarre il fatto costitutivo di una servitù
avente contenuto corrispondente all'utilità già garantita di fatto a uno dei due fondi o delle due parti dello stesso fondo, bensì
una specifica manifestazione di volontà contraria del proprietario dei fondi espressa al momento della loro separazione con la quale vengono disciplinate contrattualmente le reciproche servitù.
Il contenuto delle clausole negoziali risulta allora incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 4872 del 01/03/2018 e
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13534 del 20/06/2011).
2.4 Dinanzi a siffatte considerazioni le prove orali offerte dall'appellante, volte a dimostrare la situazione in fatto al
20 momento della separazione dei fondi, risultano inconferenti,
avendo il precedente unico proprietario disposto con l'atto negoziale di donazione in modo inconciliabile con la volontà di mantenere l'eventuale situazione di subordinazione dei fondi di proprietà degli appellati rispetto al fondo p.f. 1328/1.
Priva di pregio si dimostra, inoltre, la pretesa confessione contenuta negli atti di primo grado per e CP_3
atteso che le relative argomentazioni difensive CP_2
riguardano il difetto di interesse ad agire di sul Parte_1
presupposto della non interclusione della p.f. 1328/1 per effetto dell'accorpamento a favore della p.f. 1325/1 e 1328/1 di porzioni della p.ed. 1347 dotate di servitù di passaggio a carico delle pp.ff. 1325/5 e 1323 di cui si è sopra già detto sub 1.5. A
prescindere, ad ogni modo, dalla valenza di eventuali ammissioni contenute nello scritto difensivo sottoscritto dal solo procuratore che costituiscono tutt'al più elementi indiziari,
ma non hanno valore confessorio e non possono in ogni caso essere attribuite a parte processuale diversa.
Sotto altro aspetto, va anche evidenziato che ai fini della costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, non è sufficiente la presenza di opere o segni manifesti che consentano l'esercizio della servitù, essendo anche necessario che tali opere e segni manifestino in modo non equivoco l'assoggettamento del fondo vicino alla servitù. Tali
elementi mancano nella fattispecie dovendosi evidenziare che la
21 stradina sterrata esistente sui fondi degli appellati serve anche la p.f. 1525/2, 1326 e 2568 nonché la p.m. 1 della p.ed. 1281 e la p.m. 1 della p.ed. 1391.
3. Il secondo motivo di gravame relativo al capo 2.3 della sentenza impugnata concerne la costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore della p.f. 1328/1 ai soli fini agricoli. Qui
l'appellante si duole del fatto che il primo Giudice non abbia minimamente considerato la potenzialità edificatoria del fondo in questione.
Va detto che con delibera della Giunta Comunale di S. Cristina
Valgardena n.185 del 01.06.2018 ( doc.23 appellante) è stata fatta propria la domanda di di ampliamento Parte_1
della delimitazione della zona residenziale di completamento B3
“Soplases Mulin d'Odum2” tramite trasformazione di verde agricolo per un volume urbanistico di 1.600m3 e deliberato l'avvio del procedimento per variazione al UC;
che con successiva delibera n.8 del 01.07.2019 il deliberava la CP_13
modifica senza conformarsi al parere della commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio motivando e senza parere tecnico;
che il deliberava nuovamente la CP_13
modifica al UC in deroga al parere negativo della
Commissione predetta;
che con delibera del 30.12.2019 la
Giunta provinciale, constatato che le deroghe al parere della
Commissione non sono sufficientemente motivate, in quanto la superficie ampliata non ha un accesso inserito nel UC e al
22 libro tavolare non risulta un diritto di passaggio a favore della p.f. 1328/1, per cui non è garantito l'accesso alla zona residenziale B3 ampliata, ha respinto la richiesta in conformità
al parere della Commissione.
3.1 Secondo l'appellante l'interpretazione data dal Primo
Giudice al dettato dell'art. 1052 c. 2 c.c., per il fondo riconosciuto parzialmente intercluso, sarebbe superata e non terrebbe conto dell'evolversi dei tempi e della società come riconosciuto dalla recente giurisprudenza della S. C. di
Cassazione a seguito della dichiarazione di illegittimità
costituzione dell'art. 1052 c.c. sancita con sentenza Corte Cost.
n.167 del 1999.
Ritiene l'appellante con richiamo alla giurisprudenza di legittimità che dopo la sentenza della Corte costituzionale, una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso possa avvenire anche al fine di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione, concetto trasferibile anche ad una costruzione non ancora in essere.
Tale interpretazione non trova condivisione.
3.2 Occorre precisare che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo , per violazione degli artt. 2, 3c.2.,
3e e 42 c.2 Cost. , il comma 2 dell'art.1052 c.c. nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al comma 1,
possa essere concesso dall'autorità giudiziaria anche quando quest'ultima riconosca la rispondenza della relativa domanda
23 all'esigenza di rendere gli edifici destinati ad uso abitativo accessibili anche alle persone disabili, in conformità alle prescrizioni della legislazione relativa ai portatori di handicap.
Alla luce della citata decisione, dunque, può affermarsi che in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma dell'art.1052 c. 2 c.c., le esigenze abitative sono meritevoli di tutela quanto le esigenze dell'agricoltura o dell'industria, in quanto, nella prospettiva della tutela dei valori della persona di cui agli artt. 2 e 3 della costituzione che deve permeare di sé anche lo statuto dei beni e, in genere, i rapporti patrimoniali, possano trovare valorizzazione anche le esigenze di accessibilità con veicoli alla casa di abitazione.
Secondo la recente giurisprudenza di legittimità, infatti, “nella
ricorrenza dei requisiti previsti dalla stessa norma in termini di
bisogni del fondo che non possano essere soddisfatti con
l'utilizzazione dell'accesso esistente, e che non sono più soltanto
le esigenze dell'agricoltura o dell'industria espressamente
contemplate dalla norma, ma anche quelle abitative, emergendo,
dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un
mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù
di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e
produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della
persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo
statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale (Cass.
10/04/2018, n. 8817; Cass. 03/08/2012, n. 14103).
24 3.3 Se dunque, la costituzione di servitù di passaggio in favore di fondo parzialmente intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì
anche ai fini di consentire la piena accessibilità alla casa di abitazione (Cass.14103/2012), ciò non di meno, la giurisprudenza di legittimità (Cass.14103/2012, Cass.
28683/2024) avverte come la modifica normativa vada inquadrata nell'equilibrio del sistema dell'istituto, che comporta che la domanda proposta a norma dell'art.1052 c.c. possa trovare accoglimento non solo a condizione che essa sia praticabile in concreto e sussista dunque il previo consenso dell'autorità di vigilanza sul territorio, ma anche a condizione che il passaggio imposto non comporti sacrificio del fondo servente maggiore del beneficio per il dominante.
Nella fattispecie, la necessità di piena accessibilità alla casa di abitazione di parte appellante non è attuale essendo subordinata ad un provvedimento di variazione della destinazione urbanistica del terreno interessato, allo stato negato dal competente organo amministrativo.
Va anche evidenziato che le sentenze citate dall'appellante riguardano l'ampliamento ovvero la costituzione di servitù
coattiva con riferimento all'esigenza di accessibilità della casa di abitazione già eretta, mentre nella fattispecie difetta la praticabilità in concreto mancando il consenso dell'autorità di vigilanza sul territorio alla modifica della destinazione
25 urbanistica da verde agricola a residenziale della p.f. interessata e quindi alla costruzione.
Il pur serio proposito manifestato dal proprietario del fondo di un suo più intenso sfruttamento o di una migliore utilizzazione va valutato in base alle possibilità concrete, nella specie di edificabilità del fondo, che all'attualità mancano.
Va infatti rilevato che l'imposizione di una servitù coattiva presuppone una necessità di carattere immediato e concreto, in difetto della quale non è giustificata la limitazione che viene imposta al diritto di proprietà. Ne consegue che occorre procedere ad una valutazione non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente ne risulti giustificato.
Nella fattispecie, stando alla destinazione del fondo in questione a “verde agricolo” , dinnanzi alla reiezione della domanda di variazione della destinazione urbanistica del fondo, una tale situazione non è data, restando la sua edificabilità mera ipotesi priva di concretezza.
3.4 Non si attagliano al caso concreto le argomentazioni dell'appellante sulle potenzialità edificatorie della pf. in questione con richiamo all'art. 1029 c.c. .
Al riguardo va evidenziato che la costituzione di servitù per vantaggio futuro non rientra nelle servitù coattive che hanno
26 carattere di norme di diritto singolare e non sono pertanto suscettibili di applicazione analogica ( cfr. Cass. n. 773-1962;
Cass. n. 207-1986, Cass. n.11130/1992).
4. Quanto alla statuizione sulle spese di primo grado censurata dall'appellante per non aver considerato ai fini della regolamentazione delle spese il carattere temerario della domanda riconvenzionale avanzata da e da lui CP_3
abbandonata nel corso del giudizio, valga osservare che il CP_14
nel compensare le spese di lite per la reciproca soccombenza delle parti ha tenuto conto da un lato dell'abbandono della domanda riconvenzionale del convenuto CP_3
dall'altro del rigetto delle domande attoree e del solo parziale accoglimento della domanda di costituzione di servitù coattiva.
Appare dunque corretta la decisione contenuta nell'impugnata sentenza.
5. Per le sin qui esposte argomentazioni l'appello va respinto.
Le spese del giudizio vanno a carico di parte appellante in forza del principio di soccombenza.
Nella determinazione delle spese va fatto riferimento ai parametri dettati dal DM 114/2023; va riconosciuto l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche ai sensi dell'art. 4
c. 1bis del citato decreto, mentre non va applicato l'aumento per presenza di più parti, atteso che nel presente giudizio sono rimasti contumaci gli originari convenuti e CP_3
e le difese dell'appellata si sono svolte nei soli confronti CP_2
27 dell'unica parte costituita, l'appellante Parte_1
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di BO,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato da nei Parte_1
confronti di , e Controparte_1 CP_3 CP_2
avverso la sentenza n. 346/2023 pronunciata dal
[...]
Tribunale di BO in data 02/05/2023,
respinge
l'appello
condanna
a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio che si liquidano per l'intero in complessivi € 18.173,22.- di cui € 2.518,00.- per la fase di studio, € 1.665,00.- per la fase introduttiva, € 3.686,00.- per la fase di trattazione ed € 4.287,00.- per la fase decisionale,
aumentato ai sensi dell'art.4 c. 1bis DM 147/2022, oltre €
2.370,42.- per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e Cap
come per legge;
28 Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che, per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
BO, così deciso il 11 giugno 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di BO
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 114/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. DE GIACINTO GIACOMO giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv. ti BAUER ALEXANDER e
LIBARDI RUTH giusta delega in atti
- appellata –
, c.f. , CP_2 C.F._3
- appellato - contumace
1 , c.f. , CP_3 C.F._4
- appellato - contumace
Oggetto: Servitù
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di
BO, contrariis reiectis e previa ammissione delle prove
orali richieste dall'attore appellante Parte_1
nella sua memoria istruttoria del 25.04.2022, in parziale
riforma del capo 2.2) della sentenza n. 346 del 2023 resa “inter
partes” dal Tribunale di BO in funzione monocratica
accertare e dichiarare l'esistenza “ope Legis” di una servitù di
passaggio della larghezza di metri 3 a piedi e con veicoli a
motore di qualsivoglia genere e a qualsiasi fine o scopo
insistente sulla stradina sterrata di ghiaia pressata
corrispondente esattamente al percorso individuato dal CTU
Geom. nella planimetria del 20.10.2022 allegata alla sua Per_1
relazione peritale (planimetria ripresa nel dispositivo della
sentenza) a favore degli immobili di proprietà dell'appellante
pp.ff. 1328/1, 1325/1, 1326, 1328/3, 1325/8 e 2568 in P.T.
1118/II C.C. , nonché p.m. 1 della p.ed. 1281 in P.T. CP_4
1115/II C.C. e della p.m. 1 della p.ed. 1391 in P.T. CP_4
1114/II C.C. ed a carico dei fondi di proprietà della CP_4
2 convenuta pp.ff. 1323 e 1325/5 in P.T. 1117/II C.C. S. Cristina
Valgardena.
In subordine, in caso di non accoglimento della domanda sopra
formulata, voglia la stessa Corte in parziale riforma del capo 2.3)
della sentenza impugnata e con riguardo ed a favore della p.f.
1328/1 in PT.1118/II C.C: S. Cristina Valgardena - fermo
restando quanto stabilito nel dispositivo in relazione alla servitù
a fini agricoli accertata, dichiarata e costituita dal primo Giudice
a favore degli immobili dell'attore-appellante Parte_1
pp.ff. 1325/1, 1326, 1328/3, 1325/8 e 2568 in P.T. 1118/II
C.C. , nonché p.m. 1 della p.ed. 1281 in P.T. 1115/II CP_4
Co C.C. Cristina e della p.m. 1 della p.ed. 1391 in P.T. 1114/II
C.C. S. Cristina – accertare, dichiarare e costituire una servitù di
passaggio coattiva a piedi e con veicoli a motore d'ogni genere ed
a qualunque fine e/o scopo, ivi compreso quello abitativo,
insistente sullo stesso percorso individuato nella planimetria dd.
20.10.2022 allegata alla perizia del CTU Geom. , percorso Per_1
corrispondente a quello individuato dal primo Giudice anche per
le altre proprietà immobiliari dell'attore ed a carico dei fondi della
convenuta pp.ff. 1323 e 1325/5 in P.T. Controparte_1
1117/II C.C. S. Cristina Valgardena.
Voglia, infine, l'Ecc.ma Corte d'Appello condannare il
convenuto al pagamento delle spese di lite CP_3
conseguenti alla sua temeraria domanda riconvenzionale.
Il tutto con vittoria di spese e competenze d causa, anche del
3 giudizio di primo grado”
del procuratore di parte appellata : Controparte_1
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Trento adita, Sezione
Distaccata di BO, ogni diversa istanza disattesa e reietta,
così giudicare:
1. respingere, con ogni e qualsiasi statuizione, tutte le domande proposte dall'appellante, in quanto inaccoglibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa con conferma della sentenza impugnata;
2. in subordine, per la deprecata ipotesi che questa Corte
accogliesse la pretesa di costituzione di servitù coattiva a qualunque fine, compreso quello abitativo, adeguare l'indennità
ex art. 1053 c.c. ult. co. c.c. già corrisposta in primo grado nella misura da accertare in corso di causa anche tramite consulenza tecnica condannando l'appellante al rispettivo pagamento a favore di;
Controparte_1
3. in via istruttoria si insiste, per scrupolo, per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse indicate in memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e di seguito riportate:
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che affitta l'appartamento p.m. 1 al Controparte_1
piano terra della p.ed. 310/1 a turisti (al teste si Parte_2
mostri la licenza doc.19 e l'estratto homepage, doc.20)?
2. Vero che nel 2019/2020 ha ristrutturato Controparte_1
4 l'appartamento p.m. 1 al piano terra della p.ed. 310/1
[...]
al fine di rinnovarlo ed adattarlo ancor meglio alle Pt_2
esigenze turistiche?
3. Vero che le finestre site al lato sud dell'appartamento p.m. 1
al piano terra della p.ed. 310/1 danno sulla p.f. Parte_2
1325/5 (al teste si mostri il doc.21, foto)?
4. Vero che la p.f. 1323 nella parte confinante alla p.ed. 310/1
CC. S. è adibita a cortile (al teste si mostri il doc.21, CP_4
foto)?
5. Vero che la p.f 1325/5 nella parte confinante alla p.ed.
310/1 è adibita sia a cortile sia a posto auto per Parte_2
gli ospiti dell'appartamento al piano terra della p.ed. 310/1
[...]
(al teste si mostri il doc.21, foto)? Parte_2
6. Vero che le particelle attoree p.f. 1325/1, p.f. 1328/1, p.f.
1328/3, p.f. 1325/8, p.f. 1326, p.f. 2568, p.m. 1 della p.ed.
1281, p.m. 1 della p.ed. 1391, tutte CC St. Cristina, sono raggiungibili attraverso il sentiero pubblico sulla p.f. 2505/2
che si immette direttamente nella strada provinciale (p.f.
2591/1) (al teste si mostri il doc.8, doc.12, doc.15, doc.16 e doc.17)?
7. Vero che le foto di cui al documento n. 21 rappresentano lo stato attuale della p.ed. 310/1 nonché le pp.ff. p.f. 1323 e
1325/5?
8. Vero che le foto di cui al documento n. 22 e 23
rappresentano lo stato attuale della p.ed. 310/1 (casa di
5 abitazione dei convenuti), della p.ed. 1347 (casa di abitazione di
) e della p.ed. 1281 (fienile dell'attore e del Persona_2
convenuto ? CP_2
9. Vero che le foto di cui ai documenti n. 15 e 17 rappresentano lo stato attuale della p.f. 2505/2 (sentiero comunale) del
Comune di Santa Cristina?
Si indicano quali testi:
1. , Selva di Val Gardena;
CP_5
2. , Parte_3 Parte_4
3. ; CP_6 CP_7
4. , ; Controparte_8 Parte_2
5. , ; CP_9 CP_7
6. , S. Cristina. CP_10
Si chiede sin d'ora in sede di prova contraria l'audizione dei propri testi sui capitoli avversari eventualmente ammessi.
4. in ogni caso con vittoria di spese e degli onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Parte_1
BO i propri fratelli , CP_2 CP_3
esponendo che in seguito alla morte del padre, CP_11
era divenuto titolare della piena proprietà delle Persona_3
pp.ff. 1328/1 1325/1 1326 e 2568 in PT 1118/II CC CP_4
nonché della p.m. 1 della p.es. 1281 in PT 1115/II CC S.
Cristina e della p.m. 1 della p.ed. 1391 in PT 1114/II CC S.
Cristina; che la p.f. 1325/1 era già stata frazionata prima del
6 lascito;
che con atto di donazione del 02/06/1993 Per_3
aveva donato al figlio anche la piena proprietà
[...] Pt_1
della p.f. 1328/2 in PT 12/II , poi trasformata Parte_2
nella p.e.d 1347 in PT 904/II in data 01/09/1997, particella venduta dall'attore a in data 22/10/2020; che Persona_2
prima dell'atto di compravendita alcune porzioni della p.ed.
1347 venivano staccate ed aggregate alle p.f. 1328/1 e 1325/1
a fronte di un accorpamento di una striscia della p.f. 1325/1
alla p.ed.1347; che con l'atto di donazione del 02/06/1993,
prima della trasformazione della pf.1328/2 in p.ed. 1347,
veniva costituita una servitù di passo e con veicoli di qualunque tipo a carico delle pp.ff. 1323 e 1325/1 a favore della p.f.1328/2 da esercitarsi su una larghezza di 4m;
che con l'atto di donazione del 21/05/2003 aveva Persona_3
donato alla figlia , fra altre, la p.m. 1 della p.ed. 310 e CP_1
le p.f. 1323 e 1325/5 tutt'ora gravate della servitù costituita dal padre n favore della allora pf. 1328/2, ora p.ed. 1347; Per_3
che , già proprietario della p.ed.1325/4, CP_3
donatagli dal padre, otteneva con la donazione del 2003 19mq
della p.f. 1325/1 da incorporarsi nella p.f. 1325/4 la neocostituita p.f. 1325/7 e la p.f. 1329/1 ; che le p.f. 1325/4 e
1325/7 risultavano gravate dalla servitù a favore della p.ed.
1347 e dopo la vendita della p.ed. e del frazionamento della stessa, la servitù era stata riportata “in parte” a favore delle pp.f..f 1328/1 e 1325/1 di proprietà di Parte_1
7 che era proprietario della p.f. 1325/6, pure CP_2
asservita alla p.ed. 1347 e dopo la vendita della p.ed. 1347 e del frazionamento della stessa, la servitù era stata riportata “in parte” a favore delle pp.ff. 1328/1 e 1325/1 di proprietà di era inoltre proprietario della Parte_1 CP_2
p.f. 1325/2 asservita per il passaggio di persone e di mezzi di qualsivoglia tipo alla pm. 1 della p.ed. 1391 e alla p.m. 1 della p.ed. 1281 , alle p.f. 1326, p.f. 1328/1, p.f. 2568 nonché, a seguito del nuovo frazionamento anche della p.f. 1328/1, tutte di proprietà di Parte_1
Un tanto premesso sulle proprietà delle parti, Parte_1
esponeva di aver presentato, analogamente a quanto aveva fatto il fratello per il suo terreno p.f. 1329/1, al Comune di S. CP_3
Cristina Valgardena domanda di ampliamento della delimitazione della zona residenziale di completamento B3
“Soplases Mulin d'Odmun 2” per la trasformazione della destinazione da agricola a residenziale di mq.
1.000 della p.f.
1328/1; che l'iter amministrativo si concludeva positivamente per , mentre la domanda di veniva CP_3 Parte_1
respinta dalla Giunta Provinciale mancando la superficie ampliata di accesso inserito nel UC e di un diritto di passaggio in favore della p.f. 1328/1 tavolarmente iscritto, per cui non veniva garantito l'accesso alla zona residenziale B3 ampliata;
non avendo raggiunto con i fratelli alcun accordo volto Pt_1
alla costituzione di una servitù a favore della p.f. 1328/1,
8 l'attore chiedeva venisse accertato e dichiarato che le particelle fondiarie di sua proprietà non sono intercluse godendo di accesso dalla strada comunale p.f. 2504/1 attraverso le servitù
di passaggio gravanti sui fondi serventi rispettivamente di proprietà della sorella e dei fratelli e In CP_11 CP_3 CP_2
via subordinata chiedeva l'accertamento dell'esistenza “ope legis” in favore dei propri fondi di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a carico delle particelle fondiarie di proprietà dei convenuti fratelli, in ulteriore subordine chiedeva la costituzione di una servitù di passaggio coattiva.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando le deduzioni e pretese avanzate dall'attore sulle quali prendevano compiuta posizione chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita attraverso l'assunzione di ctu.
Con sentenza n.346/2023 dd. 02/05/2023 il Tribunale di
BO ha accertato e dichiarato l'interclusione dei fondi pp.ff.
1328/1, 1328/3, 1325/1, 1325/8, 1326 e 2568 in P.T. 1118/II
Co C.C. Cristina, nonché della p.m. 1 della p.ed. 1281 in P.T.
Co 1115/II C.C. Cristina e della p.m. 1 della p.ed. 1391 in P.T.
Co 1114/II C.C. Cristina, tutti di proprietà dell'attore, ha quindi costituito servitù coattiva di passaggio di passo a piedi e con mezzi agricoli, ai soli fini agricoli, in favore dei fondi pp.ff.
1328/1, 1328/3, 1325/1, 1325/8, 1326 e 2568 in P.T. 1118/II
Co C.C. Cristina, nonché della p.m. 1 della p.ed. 1281 in P.T.
9 Co 1115/II C.C. Cristina e della p.m. 1 della p.ed. 1391 in P.T.
Co 1114/II C.C. Cristina, ed a carico delle pp.ff. 1323 e 1325/5
in P.T. 1117/II C.C. S. Cristina, di proprietà della convenuta su un'area con larghezza di m 3,00 Controparte_1
compresa tra i vertici A-B-C-D-E-F-G-H-A come rappresentata nella planimetria dd. 20.10.2022 allegata alla relazione peritale del CTU geom. ; ha ordinato al competente Per_1 CP_12
l'intavolazione del diritto così costituito al passaggio in
[...]
giudicato della sentenza, ha respinto le ulteriori domande e determinato l'indennità in favore di ex art. Controparte_1
1053 c.c. in € 3.240,00 ; le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.
La decisione si fonda sulla considerazione che i fondi attorei risultano, in base ai relativi estratti tavolari, interclusi , che la domanda svolta dall'attore in via subordinata di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è infondata in quanto incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata un'eventuale situazione di fatto diversa da quella
(dettagliatamente) riconosciuta in contratto dall'originario unico proprietario di tutti i fondi.
Quanto alla domanda ulteriormente subordinata di costituzione di una servitù di passaggio a piedi e con veicoli di qualunque genere e a qualsivoglia fine, il Tribunale ha ritenuto, sulla scorta delle emergenze della ctu, che il fondo attoreo p.f.
1328/1 è relativamente intercluso disponendo di un passaggio
10 pedonale per il raggiungimento della pubblica via, ma non di un passaggio idoneo ai veicoli;
che essendo i fondi dell'attore prati con destinazione urbanistica “verde agricolo” e gli immobili costituiti da un fienile/stalla e letamaio, sussistono le esigenze dell'agricoltura nel rendere possibile l'accesso ai fondi anche con mezzi agricoli meccanizzati;
ha ritenuto irrilevante la futura esigenza abitativa allegata dall'attore per la sola p.f. 1328/1,
relativamente interclusa, ritenendo pertanto che il passaggio sui fondi serventi di terzi possa essere concesso ai sensi dell'art. 1052 c.c. solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria.
ha proposto impugnazione avverso la predetta Parte_1
sentenza limitatamente al capo che ha respinto la domanda subordinata di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ed al capo con il quale, decidendo sulla domanda ulteriormente subordinata di costituzione di una servitù di passaggio coattiva con qualsiasi tipo di veicoli e a qualunque scopo, ha disposto la costituzione di servitù coattiva di passo a piedi e con mezzi meccanizzati ai soli fini agricoli a favore dei fondi di proprietà attorea.; ulteriore motivo di gravame riguarda la statuizione sulle spese di lite.
Si è costituita nel giudizio di appello la sola , Controparte_1
contestando le ragioni addotte dall'appellante a confutazione delle motivazioni contenute nella impugnata sentenza sulle quali ha preso compiuta posizione. Ha concluso in via principale per il rigetto dell'appello, in subordine per l'ipotesi di
11 accoglimento della domanda di costituzione di servitù “con veicoli di motore di ogni genere e/o scopo, ivi compreso quello abitativo” ha chiesto l'adeguamento dell'indennità ai sensi dell'art. 1032 ult. co. c.c. stante il differente peso imposto rispetto al fine meramente agricolo.
Con provvedimento del 13.12.2023 la Consigliere Istruttore ha dichiarato la contumacia di e CP_3 CP_2
ed ha fissato ai sensi dell'art. 352 c.p.c. udienza di rimessione della causa in decisione nel giorno 16.04.2025, riservata al merito ogni decisione sulle istanze istruttorie.
In esito a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di impugnazione riguarda il rigetto della domanda di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia avanzata in via subordinata da Pt_1
nonché la domanda, posta in ulteriore subordine, di
[...]
costituzione di servitù di passaggio coattiva a piedi e con qualsivoglia tipo di veicoli e a qualunque scopo.
Resta quindi ferma la statuizione di accertamento della interclusione dei fondi di proprietà di in Parte_1
termini assoluti e relativi in quanto privi di accesso diretto pedonale e/o con veicoli alla pubblica via.
1.1 Prima ancora di passare alla disamina dei motivi di appello,
occorre, per una migliore comprensione della vicenda, chiarire i
12 rapporti di proprietà dei fondi interessati dalla domanda di servitù. A tale fine va fatto riferimento alle emergenze della documentazione dimessa agli atti, in particolare ai contratti di donazione effettuate dal dante causa e alle Persona_3
risultanze tavolari.
1.2 Con atto di donazione del 02/06/1993 ha Persona_3
donato a la piena proprietà della neo p.f. Parte_1
1328/2 in PT 12/II (che nel 1997 verrà Pt_2 CP_4
trasformata in p.ed. 1347) dandosi le parti atto, ai sensi dell'art.1062 c.c., dell'esistenza e ove occorresse costituiscono e consentono l'intavolazione: a) a carico della p.f. 1328/2 (futura p.ed. 1347) della servitù di passo e installazione di ponteggi a favore della p.ed. 310/1, su una striscia di terreno con larghezza di m 2,00; b) della servitù di passo a piedi e con veicoli di qualunque tipo a carico delle p.f. 1323 e 1325/1 in favore della p.f. 1328/2 da esercitarsi su una striscia della larghezza di circa 4 metri;
c) sempre in favore della p.f. 1328/2
della servitù a carico della pf. 1329/1 e 1328/1;
Spiega il ctu geom. come le sopraccitate servitù Persona_4
hanno subito delle rilevanti modifiche in seguito alle variazioni di
forma, consistenza e posizione delle particelle in esame come
apportate con Tipo di frazionamento n. 732/1999…” (riprodotte nella planimetria allegata alla relazione del ctu sub doc. 2b)
dalle quali emerge per quanto attiene la servitù di cui alla pos.
“b” nel tratto a carico della originaria p.f. 1325/1 nella zona a
13 ovest (con larghezza di m 4,00), quella servitù viene suddivisa in
una fascia con larghezza di m 3,00 posta a carico della neo p.f.
1325/5 e la restante fascia con larghezza di m 1,00 a carico
delle neo pp.ff. 1325/4, 1325/6 e 1327/7. Una porzione (una
parte) di quella servitù, nella zona triangolare tra i vertici H-L-G
(sul lato est) resta a carico della p.f. 1325/1 ed a favore della p.f.
1328/2 (futura p.ed. 1347) .“
Con successivo atto di donazione del 21/05/2003, per quanto qui di interesse, effettua delle donazioni di fondi Persona_3
ai figli , e e vengono contestualmente CP_3 CP_1 Pt_1
costituite le seguenti servitù: sub1) a carico della p.f. 1325/1
(nella forma del 2003) viene iscritta servitù di passo a piedi e con qualunque veicolo a favore della p.f. 1325/2, p.m. 2 della p.ed. 1281, p.m. 2 della p.ed. 1391, su una striscia di terreno con larghezza di m 3,00; sub2) a carico della p.f. 1325/2 (nella forma del 2003) viene iscritta servitù di passo a piedi e con qualunque veicolo a favore della p.m. 1 della p.ed. 1281, p.m. 1
della p.ed. 1391, delle pp.ff. 1328/1, 2568, 1326 su una striscia di terreno con larghezza di m 3,00; sub 5) a carico delle pp.ff. 1323 e 1325/5 viene iscritta servitù di passo a piedi e con qualunque veicolo a favore della neo p.f. 1325/2 è delle p.m. 2
della p.ed. 1281e p.m. 2 della p.ed. 1391 su una striscia di terreno con larghezza di m 3,00.
1.3 Successivamente con tipo di frazionamento n.288/2020 del
27/10/2020 vengono create le nuove pp.ff. 1325/8 e 1328/3 e
14 si sono scambiate piccole aree perimetrali alla p.ed. 1347 con le adiacenti p.f. 1325/1 e 1328/1, in seguito a tali trasferimenti dalla p.ed. 1347 alla p.f. 1325/1 e 1328/1, risultano tavolarmente iscritte servitù di passaggio a carico delle pp.ff.
1325/6, 1325/4, 1325/7, 1329/3, 1323, 1325/5 e della p.ed.
1347 a favore di una parte della p.f. 1328/1 giusto piano di frazionamento 288/2020. Fino a tale momento (GN 1936 del
03.12.2020) a favore della pf. 1328/1 era iscritta la sola servitù
a carico della p.f. 1325/2. Spiega il ctu che la porzione di
terreno del fondo in causa (porzione “P3” della p.f. 1328/1) che
ha acquisito il diritto di passo, come indicato nella planimetria di
cui il doc. 04e, ha un'estensione di mq. 87 a fronte di una
superficie complessiva di quel fondo (p.f. 1328/1) pari a mq.
3007. In tal caso la percentuale del fondo che gode del diritto di
passo rispetto all'estensione totale del fondo stesso (mq. 87 /
3007 = 0,029) è pari al 2,9% (poco meno del 3%)”
Nel 2020 ha venduto la p.ed. 1347 ( già p.f. Parte_1
1328/2).
1.4 Per effetto delle donazioni del 1993 e 2003 Parte_1
diviene dunque proprietario della p.f. 1328/2 in PT 12/II
(trasformata nel 1997 in p.ed. e venduta nel 2020), nudo proprietario delle pp.ff. 1325/1, 1326, 1328/1, 2568, delle p.m.
1 della p.ed.1281 e della p.m. 1 della p.ed.1391; per quel che qui interessa, diviene nuda proprietaria delle Controparte_1
p.f. 1323 e 1325/5 nonché della p.m. 1 della p.ed. 310/1,
15 proprietario della p.f. 1325/7, 1329/1. CP_3
è proprietario delle pp.ff. 1325/2, 1325/6, delle CP_2
p.m. 1 della p.ed.1281 e della p.m. 1 della p.ed.1391
1.5 Come spiega l'impugnata sentenza, respingendo la tesi dell'attore, “per effetto dell'accorpamento a favore delle pp.ff.
1328/1 e 1325/1 di porzioni della p.ed. 1347 dotate di servitù di
passaggio a carico delle pp.ff. 1325/5 e 1323 (vedi tipo di frazionamento n.288/2020 del 27/10/2020), non è venuto meno
lo stato di interclusione (assoluta o relativa, come meglio si dirà
infra) dei fondi pp.ff. 1328/1 e 1325/1, atteso che le porzioni
aggregate – se pur di proprietà dello stesso attore - non godono di
un accesso diretto (con automezzi) alla pubblica via, ma sono
unicamente dotate di una servitù di passaggio a carico di fondi terzi. Inoltre ed in ogni caso, l'intavolazione della servitù a favore dell'intera p.f. 1328/1 e dell'intera p.f. 1325/1 difetterebbe di un
titolo, non essendovi un negozio da cui si evinca la volontà delle
parti di estendere le servitù di passaggio esistenti a carico delle
pp.ff. 1325/5 e 1323 alle intere pp.ff. 1325/1 e 1328/1.
Ne consegue che i fondi attorei, anche a seguito dell'aggregazione
di parte della p.ed. 1347, sono tuttora interclusi (in termini
assoluti e relativi), in quanto privi di un accesso diretto pedonale
e/o con mezzi a trazione meccanica alla pubblica via.”
2. Un tanto premesso, venendo quindi all'impugnazione proposta da il primo mezzo concerne le Parte_1
statuizioni contenute nel capo 2.2 della gravata sentenza
16 relativo alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia. Qui l'appellante deduce violazione della disposizione dell'art. 1062 c.c. dolendosi della mancata immotivata ammissione delle prove orali richieste che avrebbe compromesso la possibilità di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la invocata servitù.
2.2 Come si evince dalla motivazione della impugnata sentenza,
il Primo Giudice ha ritenuto che, disponendo il padre delle parti, con gli atti di donazione espressamente Persona_3
delle servitù, senza, però, costituire una servitù di passaggio a favore dei fondi attorei se non a carico della p.f. 1325/2 di proprietà di in favore della p.m. 1 della p.ed. CP_2
1281, della p.m. 1 della p.ed. 1391, e delle pp.ff. 1328/1, 2568,
1326, corrispondente al terzo tratto della stradina interpoderale, come individuato dal CTU nelle planimetrie allegate alla relazione, non abbia volutamente costituito servitù
a favore dei fondi attorei ed a carico delle pp.ff. 1323, 1325/5
(di proprietà di ), 1325/6 (di proprietà di CP_11
, 1325/4 e 1325/7 ( di proprietà di CP_2 CP_3
) sul primo tratto della stradina interpoderale.
[...]
Secondo il Primo giudice la clausola apposta al contratto di donazione del 2003 relativa al riconoscimento delle servitù
esistenti con espresso richiamo all'art. 1062 c.c. è incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata un'eventuale situazione di fatto diversa da quella riconosciuta in contratto
17 dall'originario proprietario di tutti i fondi;
per altro la previsione contrattuale non sarebbe neppure irragionevole, considerato che i fondi attorei risultano comunque dotati di accesso alla pubblica via tramite il sentiero pedonale p.f.2505/2.
2.3 Tale ragionamento è criticato dall'appellante posto che, ove ammesse le prove offerte dall'appellante, egli avrebbe potuto dimostrare che i suoi fondi venivano raggiunti con mezzi a motore di ogni tipo e a qualunque fine attraverso la stradina interpoderale realizzata dal padre nel 1993 sui terreni Per_3
degli appellati e da allora sempre utilizzata dallo stesso e dai suoi figli ed incaricati per raggiungere i terreni oggi di proprietà
dell'appellante.
La censura è infondata.
In realtà, in base alle servitù costituite con le donazioni del
1993 e 2003 appare evidente che con esse è stato assicurato il passaggio sulla stradina interpoderale dai fondi di proprietà di p.f.1323 e p.f. 1325/5, attraverso la p.f. Controparte_1
1235/1 di proprietà di alla p.f. 1325/2 di Parte_1
La p.f. 1328/1 dell'appellante è asservita dalla CP_2
p.f. 1325/2, così come la p.m. 1 della p.ed.1281 e la p.m. 1
della p.ed. 1391, nonché le pp.ff. 1326 e 2568.
Le predette servitù assicurano di giungere dal fondo dell'appellante p.f. 1328/1, passando sulla p.f. 1325/1, sempre di proprietà di attraverso la gravata p.f. Parte_1
1325/2, alla stalla ed al letamaio e alle altre due p.f. poste ad
18 est, di proprietà dell'appellante.
La mancata costituzione di servitù sul primo tratto della stradina interpoderale (pp.ff. 1323 e 1325/5, 1325/7, 1325/4 e
1325/6) è frutto della regolamentazione data con gli atti di donazione attraverso le reciproche servitù evidentemente in base all'utilizzo dei fondi agricoli ed in ragione della loro natura e destinazione agricola. Non vi era, infatti, alcuna necessità di attraversare le p.f. 1323 e 1325/5 per giungere dal fondo p.f.
1328/1 agli altri fondi dell'appellante al quale era ad ogni modo consentito di giungere alla via pubblica attraverso la pp.ff.1328/2 (poi p.ed. 1347, all'epoca di e Parte_1
dallo stesso venduta nel 2007) asservita dalla p.f. 1325/1
(prima del frazionamento), sempre di sua proprietà, e dalla p.f.
1323. Tale regolamentazione dimostra dunque la volontà di modificare la eventuale situazione di fatto in atto fintanto che i fondi erano di proprietà di unico titolare e trova giustificazione proprio nell'utilizzo dei fondi agricoli in base alla loro destinazione. Del resto, proprio la minuziosa e dettagliata regolamentazione delle reciproche servitù in concomitanza con la spartizione dei fondi tra i figli, è sicuro indice della volontà di di non lasciare immutata la eventuale situazione Persona_3
di fatto e regolamentare in maniera diversa il passaggio attraverso i singoli fondi attribuiti in proprietà dei singoli.
Tali sono quindi le ragioni per cui con l'atto negoziale risulta privato l'eventuale pregresso rapporto di soggezione dei fondi
19 pp.ff. 1323 e 1325/5 nei confronti di quello di proprietà
dell'appellante, p.f. 1328/1. A ciò si aggiunga che la p.f. 1328/1
è direttamente collegata alla via pubblica 2505/2 che, però, è
un sentiero percorribile solo a piedi.
In sostanza, nel momento in cui i fondi hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, e quindi dal 1993
rispettivamente 2003, all'atto del negozio di separazione della originaria unica proprietà, è stata data una regolamentazione e quindi una manifestazione contraria al mantenimento della situazione di fatto fino ad allora data. Non vi è, dunque, nella fattispecie un comportamento omissivo dell'originario proprietario dal quale trarre il fatto costitutivo di una servitù
avente contenuto corrispondente all'utilità già garantita di fatto a uno dei due fondi o delle due parti dello stesso fondo, bensì
una specifica manifestazione di volontà contraria del proprietario dei fondi espressa al momento della loro separazione con la quale vengono disciplinate contrattualmente le reciproche servitù.
Il contenuto delle clausole negoziali risulta allora incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 4872 del 01/03/2018 e
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13534 del 20/06/2011).
2.4 Dinanzi a siffatte considerazioni le prove orali offerte dall'appellante, volte a dimostrare la situazione in fatto al
20 momento della separazione dei fondi, risultano inconferenti,
avendo il precedente unico proprietario disposto con l'atto negoziale di donazione in modo inconciliabile con la volontà di mantenere l'eventuale situazione di subordinazione dei fondi di proprietà degli appellati rispetto al fondo p.f. 1328/1.
Priva di pregio si dimostra, inoltre, la pretesa confessione contenuta negli atti di primo grado per e CP_3
atteso che le relative argomentazioni difensive CP_2
riguardano il difetto di interesse ad agire di sul Parte_1
presupposto della non interclusione della p.f. 1328/1 per effetto dell'accorpamento a favore della p.f. 1325/1 e 1328/1 di porzioni della p.ed. 1347 dotate di servitù di passaggio a carico delle pp.ff. 1325/5 e 1323 di cui si è sopra già detto sub 1.5. A
prescindere, ad ogni modo, dalla valenza di eventuali ammissioni contenute nello scritto difensivo sottoscritto dal solo procuratore che costituiscono tutt'al più elementi indiziari,
ma non hanno valore confessorio e non possono in ogni caso essere attribuite a parte processuale diversa.
Sotto altro aspetto, va anche evidenziato che ai fini della costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, non è sufficiente la presenza di opere o segni manifesti che consentano l'esercizio della servitù, essendo anche necessario che tali opere e segni manifestino in modo non equivoco l'assoggettamento del fondo vicino alla servitù. Tali
elementi mancano nella fattispecie dovendosi evidenziare che la
21 stradina sterrata esistente sui fondi degli appellati serve anche la p.f. 1525/2, 1326 e 2568 nonché la p.m. 1 della p.ed. 1281 e la p.m. 1 della p.ed. 1391.
3. Il secondo motivo di gravame relativo al capo 2.3 della sentenza impugnata concerne la costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore della p.f. 1328/1 ai soli fini agricoli. Qui
l'appellante si duole del fatto che il primo Giudice non abbia minimamente considerato la potenzialità edificatoria del fondo in questione.
Va detto che con delibera della Giunta Comunale di S. Cristina
Valgardena n.185 del 01.06.2018 ( doc.23 appellante) è stata fatta propria la domanda di di ampliamento Parte_1
della delimitazione della zona residenziale di completamento B3
“Soplases Mulin d'Odum2” tramite trasformazione di verde agricolo per un volume urbanistico di 1.600m3 e deliberato l'avvio del procedimento per variazione al UC;
che con successiva delibera n.8 del 01.07.2019 il deliberava la CP_13
modifica senza conformarsi al parere della commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio motivando e senza parere tecnico;
che il deliberava nuovamente la CP_13
modifica al UC in deroga al parere negativo della
Commissione predetta;
che con delibera del 30.12.2019 la
Giunta provinciale, constatato che le deroghe al parere della
Commissione non sono sufficientemente motivate, in quanto la superficie ampliata non ha un accesso inserito nel UC e al
22 libro tavolare non risulta un diritto di passaggio a favore della p.f. 1328/1, per cui non è garantito l'accesso alla zona residenziale B3 ampliata, ha respinto la richiesta in conformità
al parere della Commissione.
3.1 Secondo l'appellante l'interpretazione data dal Primo
Giudice al dettato dell'art. 1052 c. 2 c.c., per il fondo riconosciuto parzialmente intercluso, sarebbe superata e non terrebbe conto dell'evolversi dei tempi e della società come riconosciuto dalla recente giurisprudenza della S. C. di
Cassazione a seguito della dichiarazione di illegittimità
costituzione dell'art. 1052 c.c. sancita con sentenza Corte Cost.
n.167 del 1999.
Ritiene l'appellante con richiamo alla giurisprudenza di legittimità che dopo la sentenza della Corte costituzionale, una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso possa avvenire anche al fine di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione, concetto trasferibile anche ad una costruzione non ancora in essere.
Tale interpretazione non trova condivisione.
3.2 Occorre precisare che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo , per violazione degli artt. 2, 3c.2.,
3e e 42 c.2 Cost. , il comma 2 dell'art.1052 c.c. nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al comma 1,
possa essere concesso dall'autorità giudiziaria anche quando quest'ultima riconosca la rispondenza della relativa domanda
23 all'esigenza di rendere gli edifici destinati ad uso abitativo accessibili anche alle persone disabili, in conformità alle prescrizioni della legislazione relativa ai portatori di handicap.
Alla luce della citata decisione, dunque, può affermarsi che in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma dell'art.1052 c. 2 c.c., le esigenze abitative sono meritevoli di tutela quanto le esigenze dell'agricoltura o dell'industria, in quanto, nella prospettiva della tutela dei valori della persona di cui agli artt. 2 e 3 della costituzione che deve permeare di sé anche lo statuto dei beni e, in genere, i rapporti patrimoniali, possano trovare valorizzazione anche le esigenze di accessibilità con veicoli alla casa di abitazione.
Secondo la recente giurisprudenza di legittimità, infatti, “nella
ricorrenza dei requisiti previsti dalla stessa norma in termini di
bisogni del fondo che non possano essere soddisfatti con
l'utilizzazione dell'accesso esistente, e che non sono più soltanto
le esigenze dell'agricoltura o dell'industria espressamente
contemplate dalla norma, ma anche quelle abitative, emergendo,
dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un
mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù
di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e
produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della
persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo
statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale (Cass.
10/04/2018, n. 8817; Cass. 03/08/2012, n. 14103).
24 3.3 Se dunque, la costituzione di servitù di passaggio in favore di fondo parzialmente intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì
anche ai fini di consentire la piena accessibilità alla casa di abitazione (Cass.14103/2012), ciò non di meno, la giurisprudenza di legittimità (Cass.14103/2012, Cass.
28683/2024) avverte come la modifica normativa vada inquadrata nell'equilibrio del sistema dell'istituto, che comporta che la domanda proposta a norma dell'art.1052 c.c. possa trovare accoglimento non solo a condizione che essa sia praticabile in concreto e sussista dunque il previo consenso dell'autorità di vigilanza sul territorio, ma anche a condizione che il passaggio imposto non comporti sacrificio del fondo servente maggiore del beneficio per il dominante.
Nella fattispecie, la necessità di piena accessibilità alla casa di abitazione di parte appellante non è attuale essendo subordinata ad un provvedimento di variazione della destinazione urbanistica del terreno interessato, allo stato negato dal competente organo amministrativo.
Va anche evidenziato che le sentenze citate dall'appellante riguardano l'ampliamento ovvero la costituzione di servitù
coattiva con riferimento all'esigenza di accessibilità della casa di abitazione già eretta, mentre nella fattispecie difetta la praticabilità in concreto mancando il consenso dell'autorità di vigilanza sul territorio alla modifica della destinazione
25 urbanistica da verde agricola a residenziale della p.f. interessata e quindi alla costruzione.
Il pur serio proposito manifestato dal proprietario del fondo di un suo più intenso sfruttamento o di una migliore utilizzazione va valutato in base alle possibilità concrete, nella specie di edificabilità del fondo, che all'attualità mancano.
Va infatti rilevato che l'imposizione di una servitù coattiva presuppone una necessità di carattere immediato e concreto, in difetto della quale non è giustificata la limitazione che viene imposta al diritto di proprietà. Ne consegue che occorre procedere ad una valutazione non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente ne risulti giustificato.
Nella fattispecie, stando alla destinazione del fondo in questione a “verde agricolo” , dinnanzi alla reiezione della domanda di variazione della destinazione urbanistica del fondo, una tale situazione non è data, restando la sua edificabilità mera ipotesi priva di concretezza.
3.4 Non si attagliano al caso concreto le argomentazioni dell'appellante sulle potenzialità edificatorie della pf. in questione con richiamo all'art. 1029 c.c. .
Al riguardo va evidenziato che la costituzione di servitù per vantaggio futuro non rientra nelle servitù coattive che hanno
26 carattere di norme di diritto singolare e non sono pertanto suscettibili di applicazione analogica ( cfr. Cass. n. 773-1962;
Cass. n. 207-1986, Cass. n.11130/1992).
4. Quanto alla statuizione sulle spese di primo grado censurata dall'appellante per non aver considerato ai fini della regolamentazione delle spese il carattere temerario della domanda riconvenzionale avanzata da e da lui CP_3
abbandonata nel corso del giudizio, valga osservare che il CP_14
nel compensare le spese di lite per la reciproca soccombenza delle parti ha tenuto conto da un lato dell'abbandono della domanda riconvenzionale del convenuto CP_3
dall'altro del rigetto delle domande attoree e del solo parziale accoglimento della domanda di costituzione di servitù coattiva.
Appare dunque corretta la decisione contenuta nell'impugnata sentenza.
5. Per le sin qui esposte argomentazioni l'appello va respinto.
Le spese del giudizio vanno a carico di parte appellante in forza del principio di soccombenza.
Nella determinazione delle spese va fatto riferimento ai parametri dettati dal DM 114/2023; va riconosciuto l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche ai sensi dell'art. 4
c. 1bis del citato decreto, mentre non va applicato l'aumento per presenza di più parti, atteso che nel presente giudizio sono rimasti contumaci gli originari convenuti e CP_3
e le difese dell'appellata si sono svolte nei soli confronti CP_2
27 dell'unica parte costituita, l'appellante Parte_1
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di BO,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato da nei Parte_1
confronti di , e Controparte_1 CP_3 CP_2
avverso la sentenza n. 346/2023 pronunciata dal
[...]
Tribunale di BO in data 02/05/2023,
respinge
l'appello
condanna
a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio che si liquidano per l'intero in complessivi € 18.173,22.- di cui € 2.518,00.- per la fase di studio, € 1.665,00.- per la fase introduttiva, € 3.686,00.- per la fase di trattazione ed € 4.287,00.- per la fase decisionale,
aumentato ai sensi dell'art.4 c. 1bis DM 147/2022, oltre €
2.370,42.- per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e Cap
come per legge;
28 Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che, per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
BO, così deciso il 11 giugno 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
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