Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/01/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 7012/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 25.6.2024 tra:
(CF. ), in persona del l.r. p.t., Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(CF. ), (CF. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(CF. , elett.te dom.ti in Roma alla Via Augusto Bevignani 9 c/o lo C.F._3 studio dell'Avv.to Giuseppe de Simone che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di appello.
- APPELLANTI -
CONTRO
Pa (CF. ) Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Roma via Sardegna 129 in persona del Presidente dott. Controparte_3 rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Mattei (CF ed C.F._4
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 20298/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale debitrice Parte_1 Parte_1 principale, e quali fideiussori, hanno Controparte_1 Parte_2 Parte_3 impugnato la sentenza n. 20289/19 con cui il Tribunale di Roma, sulle domande dai medesimi proposte nei confronti della ha così Controparte_2 statuito:
“accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 3922 intestato alla società
[...]
alla data del 12 ottobre 2015, è pari ad € 90.469,75 a debito del Parte_1 correntista;
condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese della presente procedura che liquida in € 11.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, iva e cpa. come per legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della ctu.”.
In primo grado, gli attori avevano, in particolare, formulato le seguenti conclusioni:
«1) accertare e dichiarare la nullità dei tassi, degli oneri, delle commissioni e delle spese applicati dalla per difetto di forma scritta e di pattuizione e, per gli effetti, CP_2 rideterminare il saldo del conto corrente controverso ex art. 117 TUB;
2) accertare e dichiarare la nullità dei tassi e delle condizioni unilateralmente variate dalla per CP_2 violazione dell'art. 118 TUB ed in particolare per mancata prova della preventiva comunicazione al correntista e, per gli effetti, rideterminare il saldo del conto corrente pag. 2/13 controverso epurandolo da ogni e qualsiasi variazione comunque intervenuta;
3) accertare e dichiarare la previsione di condizioni ab origine usurarie e per gli effetti rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente controverso ex art. 1815 c.c. ovvero con applicazione del tasso legale;
4) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo sottoscritto il 10.02.2009 contempla condizioni ab origine usurarie e per gli effetti rideterminare detto rapporto ex art. 1815 c.c. ovvero al tasso legale, con condanna della convenuta alla restituzione CP_2 del corrispondente indebito;
5) accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso contrattuale ex art. 117 TUB del contratto di mutuo sottoscritto il
10.02.2009 e per gli effetti rideterminare detto rapporto ex art. 117 TUB, con condanna della convenuta alla restituzione del corrispondente indebito;
6) accertare e CP_2 dichiarare che il contratto di mutuo sottoscritto il 30.07.2009 contempla condizioni ab origine usurarie e per gli effetti rideterminare detto rapporto ex art. 1815 c.c. ovvero al tasso legale, con condanna della convenuta alla restituzione del corrispondente CP_2 indebito;
7) accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso contrattuale ex art. 117 TUB del contratto di mutuo sottoscritto il 30.07.2009 e per gli effetti rideterminare detto rapporto ex art. 117 TUB, con condanna della convenuta CP_2 alla restituzione del corrispondente indebito».
A sostegno del gravame, essi hanno posto i seguenti motivi in fatto e diritto:
1) Violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa pronuncia sulle domande di parte attrice sia in relazione al conto corrente sia in relazione ai contratti di mutuo.
2) Conseguenze della mancata pattuizione delle condizioni economiche e delle successive variazioni in relazione al conto corrente oggetto di causa.
3) Conseguenze della mancata specifica approvazione della capitalizzazione trimestrale da parte del cliente in relazione al conto corrente oggetto di causa.
4) Conseguenze dell'usura accertata dal ctu. in relazione al conto corrente.
5) Sull'usura in relazione ai due contratti di mutuo.
6) Sulla indeterminatezza delle condizioni contrattuali in relazione ai due contratti di mutuo.
Alla stregua dei predetti motivi, hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
pag. 3/13 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
in via preliminare, accertate e dichiarare che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulle domande azionate dai deducenti, come indicate nel primo motivo di appello e, per gli effetti, dichiararne la nullità e/o assumere i provvedimenti opportuni, con eventuale rimessione al Primo giudice, in diversa composizione, per l'esame e la decisione sulle domande medesime;
in merito, in relazione al rapporto di conto corrente contestato:
2.a) accertare e dichiarare la nullità degli interessi, degli oneri, delle commissioni, delle spese e della capitalizzazione degli interessi medesimi per difetto di forma scritta e di specifica pattuizione, con conseguente ricalcolo al tasso legale ovvero al tasso ex art. 117 TUB;
2.b) accertare e dichiarare la nullità degli interessi, degli oneri, delle commissioni e delle spese per come variati dalla banca nel corso del rapporto, per mancata prova dell'avvenuta comunicazione delle variazioni medesime nelle forme di legge;
3) in merito, in relazione ai contratti di mutuo contestati:
3.1) accertare e dichiarare l'esistenza di pattuizioni e/o applicazioni illegittime e comunque lesive dei precetti di cui alla L. 10(/96 e, per gli effetti, rideterminare il legittimo rapporto dare/avere inter partes secondo equità e giustizia;
3.2) accertare e dichiarare in capo alla parte appellata la violazione degli obblighi di trasparenza informativa, di determinatezza e determinabilità delle condizioni economiche, di correttezza e buona fede contrattuali, anche per erronea indicazione del TAEG in senso sfavorevole al cliente e, peer gli effetti, rideterminare i rapporti stessi con applicazione del tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
3.3) accertare e dichiarare che il piano di rimborso dei contratti di mutuo è stato predisposto dal finanziatore utilizzando il regime della capitalizzazione composta;
pag. 4/13 3.4) accertare e dichiarare che per effetto del regime finanziario utilizzato, l'interesse effettivo a carico del soggetto finanziato è diverso rispetto a quello apparente;
3.5) accertare e dichiarare che il criterio di calcolo per lo sviluppo dei piani di ammortamento e la determinazione della misura degli interessi a carico della parte finanziata non sono stati oggetto di specifica pattuizione scritta tra le parti;
3.6) per effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare la nullità, ex artt. 1283, 1284 comma
3, 1344, 1346, 1418, 1419 c.c. e 6 Delibera C.I.C.R. 9.2.2000, della misura degli interessi contenuta nei contratti di mutuo contestati e, per gli effetti, rideterminare i piani di ammortamento dei medesimi contratti con applicazione dell'interesse nella misura legale e con rata costante in regime finanziario di interesse semplice;
in ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento delle spese, anche di ctu. e dei compensi del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore dello scrivete difensore antistatario.
In via istruttoria, si chiede disporre l'integrazione e/o la rinnovazione della ctu. contabile tenuto conto dei motivi del presente appello”.
Si è costituita la banca appellata la quale, nell'eccepire la inammissibilità del gravame, ne ha comunque contestato il fondamento anche in fatto e in diritto ed a sua volta così concluso:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa verifica dei fatti esposti in comparsa e negli scritti difensivi e delle ragioni di diritto evidenziate in favore dell'appellata:
a) in via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
e per carenza dei requisiti previsti
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3 dall'art. 342 c.p.c.;
b) nel merito rigettare l'appello proposto da Parte_1 Controparte_1
e in quanto infondato in punto di fatto e di diritto e, Parte_2 Parte_3 comunque, non provato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
c) in via istruttoria rigettare le richieste di parte appellante in quanto infondate, inconferenti e/o comunque inammissibili per i motivi tutti dedotti in narrativa;
d) con vittoria delle spese processuali e compensi del doppio grado di giudizio.
pag. 5/13 Alla udienza a trattazione scritta del 25.6.2024 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la decisione previa concessine alle stesse dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello è ammissibile, avendo la difesa appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e altrettanto ben illustrato i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito:
Con il primo motivo la difesa appellante censura la sentenza di primo grado per non avere il Giudice , a suo dire, nulla statuito in ordine alle domande relative alla dedotta nullità delle clausole determinative degli interessi, delle commissioni e degli altri oneri e spese applicati dalla banca in modo illegittimo in assenza di espressa pattuizione in forma scritta e in assenza della prova della preventiva comunicazione al correntista, nonché in ordine alla natura usuraria delle previsioni contrattuali in relazione al conto corrente e ai contratti di mutuo oggetti di causa, dovendosi con riferimento a questi ultimi evidenziare anche profili di assoluta indeterminatezza.
La doglianza non è condivisibile e va quindi respinta.
Va, infatti, evidenziato come il ctu. abbia esaminato tutta la documentazione acquisita agli atti e, in particolare, i contratti sia di apertura del conto corrente, sia di mutuo.
Dunque, che difettasse la forma scritta il Primo giudice non poteva rilevarlo e né tanto meno il Collegio può affermare la sussistenza di profili di nullità per mancanza della forma scritta in relazione a tutti i contratti in essere.
Il ctu., del resto, ha avuto modo di individuare con riferimento a tutti i rapporti le specifiche condizioni contrattuali pattuite tra le parti ed il Tribunale, sulla scorta proprio di dette risultanze, ha potuto valutare la validità di esse e i vari profili censurati dalla difesa degli attori odierni appellanti.
Ma di questi aspetti, non può che dirsi con specifico riferimento agli altri motivi dedotti con l'atto di impugnazione.
Quanto al conto corrente:
pag. 6/13 Afferma la difesa appellante che il ctu. avrebbe constatato la assenza delle pattuizioni per iscritto delle condizioni economiche sicchè, avendo l'istituto di credito applicato peraltro in pejus tassi non corrispondenti a quelli previsti nell'unico contratto sottoscritto, non essendo intervenute modifiche contrattuali sottoscritte dalle parti, sarebbe stato necessario applicare il saggio legale o quello sostitutivo ex art. 117 TUB.
Quanto sopra non è condivisibile.
Al riguardo, è sufficiente riportare quanto affermato dal ctu. nel suo elaborato:
“Il conto corrente ordinario n. 3922 è risultato corredato dai relativi estratti conto dalla data di inizio del rapporto avvenuta il 17.04.2002 fino a quella del 31.12.2015 data in cui il rapporto risulta ancora operativo e non estinto.
La sua accensione ha avuto luogo presso l'agenzia n. 31 di Ostia (RM) della
[...]
di Roma come si desume dalla lettera di apertura del rapporto Controparte_2 depositata telematicamente dalla convenuta il 06.02.2018 con il numero uno e dodici e sottoscritta dal legale rappresentate della Società correntista.
La menzionata lettera contratto è risultata completa delle norme generali e delle condizioni economiche applicabili al rapporto delle quali si elencano di seguito quelle ritenute più importanti ai fini del presente lavoro e precisamente:
• tasso creditore nominale annuo 0,5000%, effettivo 0,50094%;
• tasso debitore nominale annuo (T.A.N.) entro fido 8,375%, T.A.E. entro fido 8,641%;
• tasso debitore nominale annuo (T.A.N.) extra fido 13,500%, T.A.E. extra fido 13,500%;
• C.M.S. trimestrale per utilizzi entro fido 0,250% extra fido 0,875%
• capitalizzazione trimestrale paritaria degli interessi attivi e passivi;
• data valuta quale parametro di regolamento delle operazioni;
• facoltà della Banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche nel rispetto degli artt. 118 e 161 del T.U.B. (art. 13 delle norme generali).
In aggiunta ai parametri economici suindicati si è constatato che nel prospetto delle previsioni economiche allegato alla lettera di contratto telematicamente depositata con i citati allegati n. 1 e n.12 sono state pattuite molteplici tipologie di spese, oneri, commissioni per un dettagliato esame delle quali si rinvia alla lettura dei citati documenti”. pag. 7/13 E ancora: “in sede di ricalcolo del saldo del conto si sono applicati i tassi convenzionali e le variazioni delle condizioni economiche praticate dalla banca alla correntista essendosi considerate efficaci tali modifiche alla luce delle preliminari comunicazioni telematicamente depositate dalla unitamente agli estratti conto, recanti la dicitura “proposta di CP_2 modifica unilaterale del contratto” redatte in base alle disposizioni introdotte dal D.L. n.
223 del 2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 04.08.200618 e dal successivo D. Lgs. n. 141 del 13.08.2010”.
Alcuna specifica contestazione con l'atto di impugnazione risulta effettuata con riferimento a tali suddette circostanze rilevate in sede di ctu. e tanto meno alla sentenza impugnata.
Ne consegue, che il ricalcolo del rapporto operato dall'ausiliario non può che essere condiviso in parte qua.
Ugualmente è da respingersi il motivo con specifico riferimento alla dedotta circostanza secondo cui non sarebbero state pattuite le condizioni economiche relative alla apertura di credito.
Per comodità si riporta sempre lo stralcio delle affermazioni del ctu nel proprio elaborato:
“Sebbene come già detto non risultino presenti in atti specifici contratti di apertura di credito, aderendo alle indicazioni contenute al punto I 3 del quesito si è verificato se sugli estratti conto fossero indicati specifici limiti di fido.
Sulla scorta dei dati rilevati da tali documenti è emerso che sia pur in assenza di uno specifico contratto di apertura di credito la a decorrere dal 05.06.2003, ha comunque CP_2 concesso alla correntista un fido di € 103.000,00 sul conto corrente n. 3922.
Tale linea di credito nel corso del I° semestre del 2006 è stata aumentata ad € 160.000,00 stante l'avvenuta sottoscrizione di un'apertura di credito di € 57.000,00 a tempo determinato (all. n. 16 del deposito telematico) conclusa tra le parti il 29.12.2005 e risultata efficace dal 28.12.2005 al 30.06.2006.
Descritta sia pur brevemente la dinamica operativa del conto corrente in analisi si reputa opportuno evidenziare che nell'intervallo di tempo intercorso tra la data del 15.04.2002 e quella del 12.10.2015 la ha addebitato competenze complessivamente pari ad € CP_2
66.004,86 (cella B 8) dettagliate nella sottostante Tabella n. 5”.
pag. 8/13 Dunque, può dirsi in ogni caso raggiunta la prova certa del credito della banca sotto tale profilo.
Quanto alla dedotta mancata specifica approvazione della capitalizzazione trimestrale da parte del cliente:
afferma la difesa degli appellanti che sarebbero da ritenersi nulle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale in violazione della Delibera C.I.C.R, non potendosi nella fattispecie in esame ritenere sufficiente la mera condizione di reciprocità per considerare legittimo l'anatocismo applicato dalla banca.
Infatti, si sarebbe dovuta escludere ab origine la detta reciprocità.
Al riguardo, ancora una volta è sufficiente richiamare quanto ricostruito dall'ausiliario del giudice il quale ha così affermato:
“Nel citato prospetto si è poi riscontrata l'avvenuta previsione, dei tassi creditori e debitori
(entro e fuori fido), del regime di capitalizzazione trimestrale paritaria di tali interessi e la duplice sottoscrizione della facoltà di modificare le condizioni economiche in senso sfavorevole al cliente così come previsto dall'art. 118 del T.U.B. e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di trasparenza bancaria. Tenuto conto di quanto previsto al punto
A) del quesito si è quindi rideterminato il saldo del conto in questione applicando l'anatocismo trimestrale sino al 31.12.2013 ed escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori dal 01.01.2014 alla data di notifica alla convenuta dell'atto di citazione (12.10.2015) in ossequio alle norme contenute nel secondo comma l dell'art. 120 del T.U.B. introdotte dall'art.1 co. 629 della legge 27 dicembre 2013
n. 147 (Legge di Stabilità 2014)”.
Dunque, anche detto motivo non è meritevole di accoglimento.
Sulla usura relativamente al conto corrente.
pag. 9/13 Il motivo si incentra sulla rilevazione da parte del ctu. della usura originaria e sulla mancata presa di posizione da parte del giudicante su tale questione, non essendoci a detta degli appellanti alcuna motivazione al riguardo.
Il superamento del tasso soglia è stato effettivamente rilevato dall'ausiliario solo con riferimento alla CMS che, tuttavia, è stata del tutto espunta dal ricalcolo, concludendo il ctu. che “il rilevato esubero non ha in ogni caso influenzato il ricalcolo del saldo del rapporto vista la nullità dell'onere in questione il quale è stato calcolato dalla sul CP_2 massimo saldo debitore utilizzato e pertanto espunto in sede di ricalcolo del saldo del conto così come previsto dal magistrato”.
Sulla usura in relazione ai contratti di mutuo.
Con riferimento ai contratti di mutuo, il Giudice di prime cure ha fatto sue le conclusioni dell'ausiliario che ha rilevato come solo con riferimento al contratto n. 273341 sia stato superato il tasso soglia per il minimo importo di € 27,13 che è stato stornato dal ricalcolo.
Quanto alla tematica dell'ammortamento alla “francese”, infine, questo Collegio si è più volte espresso, non potendosi peraltro non richiamare anche la più recente giurisprudenza di Legittimità che ha fissato il seguente principio di diritto:
“in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di ammortamento composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito ed i clienti” (Cass. SS.UU.
29.5.2024 n. 15130).
Quanto più specificatamente alla questione degli interessi composti, il Collegio non condivide peraltro la tesi appellante, atteso che l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici se gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale.
pag. 10/13 Infatti, nel caso di ammortamento alla francese come quello previsto nel caso di specie, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
I . ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota- capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
Ne consegue, che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
D'altro canto, l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. il quale stabilisce che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
pag. 11/13 Così, quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali;
il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Nel caso in esame, in assenza di specifiche deduzioni in senso contrario da parte degli attori si deve ritenere che l'importo delle singole rate sia stato determinato in conformità del tasso di interesse pattuito e della durata prefissata.
Anche tale motivo va, quindi, respinto.
Per tutte le suesposte ragioni la sentenza impugnata va confermata.
Ogni altra questione, ivi compresa quella relativa alle istanze istruttorie, in quanto del tutto ininfluenti, restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 sentenza n. 20298/19 del Tribunale di Roma, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
pag. 12/13 Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della appellata delle competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 12.156,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 26.11.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 13/13