TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9/04/2025 sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1296 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. PAPA ROSANNA, come in atti RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresenta e difesa dall' avv. VERDE GIACINTO, come in atti RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresenta e difesa dall' CP_2 avv. AMODIO MARZOCCHELLA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: SPETTANZE CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 01.02.2023 parte ricorrente in epigrafe, premetteva di aver lavorato dal 13.12.2019 al 20.11.2021 alle dipendenze della convenuta dapprima senza formale inquadramento e poi dal 12.02.2020 sino alle dimissioni alle quali era costretta in data 20.11.2021 con contratto part-time, sotto le direttive impartite da e osservando di fatto il seguente Persona_1 Persona_2 orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.30 con un'ora di pausa pranzo nonché il sabato, due volte al mese dalle 08.30 alle 13.00. Chiedeva pertanto corrispondersi le differenze retributive per il lavoro straordinario e supplementare le mensilità di marzo, maggio, luglio, settembre ottobre 2020
1 nonché febbraio e marzo 2021, tredicesima ferie permessi e mensilità nonché il t.f.r.
Si costituiva la convenuta che riconosceva esclusivamente il rapporto di lavoro dal 12.02.2020 sino alle dimissioni del novembre 2021, con orario part- time in sei ore giornaliere dal lunedì al venerdì; di aver collocato in cassa integrazione la ricorrente dal 16.03.2020 al 02.01.2021; concludeva per il rigetto nonché per la condanna in via riconvenzionale sostitutiva. Si costituiva l con la memoria di costituzione. CP_2
Istruita la causa documentalmente, escussi i testi, all'odierna udienza veniva discussa con la modalità cartolare, mediante il deposito e la lettura delle note ex art. 127 ter c.p.c. e decisa con il deposito della presente sentenza.
È opportuno, in primo luogo, riportare le dichiarazioni rese dai testi escussi, per poi procedere alla loro valutazione. Il teste ha dichiarato: “lavoro per la convenuta prima da Testimone_1 tirocinante e poi sono passato effettivo con un contratto a tempo indeterminato, quando ho iniziato a lavorare come tirocinante la ricorrente era già dipendente. Facendo uno sforzo di memoria mi sembra di ricordare che ho iniziato il tirocinio prima del covid o 2019 o 2020 perché ricordo che “già lavoravo per la convenuta quando poi ci hanno chiuso per covid. Io lavoravo dalle 8:30 alle 17:30” con un'ora di pausa dalle 13 alle 14, io il sabato non lavoravo. Quando ero tirocinante mi mostravano le mansioni che avrei poi svolto da effettivo ossia le mansioni da banconista, mi occupavo del formare la borsa, anche la ricorrente era banconista. Lavoravo nello stesso capannone ma non sempre la mia postazione era accanto a quello della dipendente. A domanda del tribunale su che orario osservasse la ricorrente rispondo che eravamo tante persone e non ricordo gli orari che osservavano gli altri. Ricordo che la ricorrente mangiava con gli altri operai nella pausa pranzo. A domanda del tribunale dico che a volte la vedevo che lavorava anche dopo la pausa pranzo, stava qualche ora e poi andava via. Le persone che stavano da più tempo andavano via alle 17:30 chi invece per contratto aveva meno ore andava via prima, non so gli orari dei dipendenti”. Il teste ha dichiarato: Testimone_2
“conosco la ricorrente lavoravamo presso la convenuta, io ho lavorato dal novembre 2019 fino a metà febbraio 2021. Io ero banconista mentre la ricorrente era l'addetta ai campioni, si occupava del campionario e seguiva anche noi che ci occupavamo della produzione. Il mio orario era 8:30 con pausa alle 13, riprendevamo alle 14 e finivamo alle 17:30, lavoravamo dal lunedì al venerdì e il sabato 2 o 3 volte al mese dalle 8:30 alle 13. Quando sono andata via la ricorrente era ancora dipendente della convenuta. Siamo rimaste in contatto e mi ha raccontato di essere andata via nel novembre 2021. Dichiaro a domanda del tribunale sollecitata dal difensore che abbiamo osservato tale orario anche la ricorrente abbiamo lavorato per tutto il periodo dal novembre 2019 al febbraio
2 2021. A domanda del tribunale se abbiamo lavorato durante l'emergenza covid rispondo che abbiamo lavorato e ho avuto la cassa integrazione e durante il periodo lockdown lavoravo ela cassa integrazione. Io all'epoca abitavo a giugliano in via copernico e ci mettevo circa 20-22 minuti in auto. L'azienda ci aveva precompilato le autocertificazioni per farci muovere. L'azienda è una fabbrica di pelletteria, si occupa di produrre borse e borsoni”. Il teste ha dichiarato: “ho lavorato per la convenuta e ci lavoro Testimone_3 ancora, lavoro da circa 4-5 anni e mi occupo del controllo di qualità del prodotto e il lavoro degli operai. Ho conosciuto la ricorrente e quando ho iniziato a lavorare la ricorrente già lavorava per la convenuta, lei lavorava al banco. Io lavoravo 8 ore dalle 8:30 fino alle 17:30 con pausa alle 13 per riprendere alle 14 sino alle 17:30. Osservavo tale orario dal lunedì al venerdì e non lavoravo di sabato, la ricorrente doveva fare invece 6 ore dal lunedì al venerdì dalle 8:30 ma spesso andava via un poco prima, ossia alle 16, non sempre faceva le 6 ore e anche lei aveva un'ora di pausa pranzo. Non ricordo il nome della collega che si occupava della campionatura e non ricordo se sempre questo collega si è occupato della campionatura, no che io sappia la ricorrente non si occupava della campionatura. Non so chi dava l'autorizzazione a uscire prima da lavoro, mi occupo di verificare il lavoro nel reparto ma non altro. A domanda sollecitata dal difensore sulle mansioni se le uscite precedenti all'orario di lavoro sono state contestate il teste risponde che il fatto non è contestato che è al reparto e non si occupa dell'ufficio del personale. Davanti a me non ho mai assistito a un rimprovero nei confronti della ricorrente. L'ho conosciuta nel 2020, siamo andati in cassa integrazione e al rientro dal covid non l'ho più vista. Nel periodo di chiusura covid non mi sono mai recato in azienda e so che era chiusa. Io sono rientrato 2 mesi dopo la fine della chiusura covid e l'azienda era già operativa e a regime. Non ricordo bene in che periodo l'azienda è stata chiusa a causa dell'emergenza, se non sbaglio da marzo 2020 è stata chiusa, poi siamo andati in cassa integrazione, non ricordo quando siamo rientrati, credo sia stata chiusa tutto il 2021, non ricordo di preciso”. Il teste ha dichiarato: “ho lavorato per la convenuta da febbraio Testimone_4
a novembre, non ricordo l'anno, era prima del covid. Non mi pare che quando iniziai dopo un mese ci fu il primo lockdown del covid, anzi mi spiego meglio ho iniziato a novembre, poi c'è stato il covid e ho lavorato fino a febbraio, circa 4 mesi alle dipendenze della A febbraio mi sono dimessa per giusta CP_1 causa. In questi mesi ho conosciuto la ricorrente che era banconista di campionario, si occupava della campionatura al banco. L'orario di lavoro era sempre lo stesso ossia 8:30-13 poi un'ora di pausa e si riprendeva alle 14 fino alle 17:30 dal lunedì al venerdì; alcuni sabati andavamo a lavoro con orario dimezzato dalle 8:30 alle 13. Quando sono andata via la ricorrente era ancora dipendente della convenuta. Spontaneamente voglio precisare che sebbene ho dichiarato di aver lavorato 4 mesi alle dipendenze della voglio precisare che ho CP_1 svolto sempre le mansioni di banconista nella stessa fabbrica per lo stesso datore di lavoro ma il nome dell'azienda cambiava di frequente per cui non mi ricordo
3 esattamente per quanto tempo ho lavorato per la e per quanto tempo CP_1 per l'azienda precedente che aveva un diverso nome e che operava sempre nello stesso capannone”.
Dunque, il teste , dipendente della convenuta, con orario full-time, non Tes_1 ricorda della presenza della ricorrente sui luoghi di lavoro in orario pomeridiano;
pertanto, non conferma la ricostruzione attorea;
il teste al contrario, Tes_5 quantomeno per il periodo dal novembre 2019 al febbraio 2021 conferma l'orario full-time articolato in ricorso. Tuttavia, tale orario è invece sconfessato dal teste responsabile della produzione, con mansioni di supervisore, il quale Tes_3 dichiara che la ricorrente osservava l'orario di lavoro part-time articolato nella memoria di costituzione della convenuta;
poco rilevante la testimonianza di Tes_4 la quale non riesce a collocare temporalmente la presenza della ricorrente sui luoghi di lavoro. Allo stesso modo resta un'incognita lo svolgimento dell'attività lavorativa durante i periodi di lock down, dal momento che, mentre la teste dichiara che la fabbrica era operativa e che la ricorrente, con lei, vi Tes_5 lavorava, il teste invece, dichiara che in quei periodi lo stabilimento non era Tes_3 produttivo e che tutti i lavoratori erano stati posti in Cassa Integrazione Covid-19.
In sostanza la prova non conduce a risultati univoci, essendo le dichiarazioni rese dai testi tra loro contrastanti. Nel giudizio di accertamento del diritto alla maggiorazione dovuta al prestatore di lavoro subordinato per l'esecuzione di ore di lavoro supplementare, interamente o parzialmente non retribuite dal datore di lavoro, incombe sul lavoratore, in primo luogo, l'onere di allegare, in modo specifico e dettagliato, il numero delle ore effettivamente lavorate nonché di fornire, in conformità ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, la prova del superamento dell'orario di lavoro normale, affinché possa oggettivamente riscontrarsi, rispetto all'articolazione oraria contrattualmente stabilita, l'eccedenza lavorativa a fondamento dall'integrazione salariale rivendicata. Invero, la maggiore quantità di lavoro prestato per una durata superiore rispetto al monte ore concordato tra le parti, rappresenta il fatto costitutivo del credito retributivo maturato dal lavoratore, corrispondente alla differenza economica tra quanto spettante in ragione della prestazione effettivamente svolta e quanto corrisposto dall'ente datoriale sulla base dell'articolazione oraria prefissata. L'esito della prova dai risultati incerti si riverbera a danno, dunque, del lavoratore, sul quale gravava l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto. Il ricorso, dunque, per tali voci retributive, non può essere accolto.
Resta da valutare il mancato pagamento delle mensilità, con orario previsto da contratto part-time, per i mesi di marzo, maggio, luglio, settembre, ottobre 2020 e febbraio e marzo 2021. Per tali mensilità, parte ricorrente allega l'inadempimento mentre parte convenuta dichiara che proprio per quei mesi era attiva la Cassa integrazione guadagni Covid- 19.
4 Il Tribunale onerava, dunque, la parte più diligente al deposito dell'estratto conto Part previdenziale, al fine di verificare l'eventuale godimento della . Dall'estratto contributivo è emerso che parte ricorrente ha goduto della CIG ordinaria dal 23.3.2020 al 15.5.2020 e dal 1.7.2020 al 27.12.2020. Dunque, è necessario verificare se vi è in atti la prova del pagamento dei restanti periodi non coperti dalla CIG, per i quali il ricorrente ha allegato l'inadempimento e cioè dal 1.3.2020 al 22.3.2020, dal 16.5.2020 L 31.5.2020 ed infine per i mesi di febbraio e marzo 2021. Osserva il Tribunale che per il periodo dal 1.3.2020 al 22.3.2020 vi è in atti la busta paga di marzo 2020 dalla quale risulta un credito di euro 363,33; vi sono poi due bonifici rispettivamente di euro 200,00 con causale “stip. marzo” e di euro 50,00 con causale “ saldo stip. marzo”. Dunque a fronte della prova documentale ( busta paga marzo 2020) di un credito di euro 363,33 vi è la prova di un adempimento parziale di euro 250,00; residua un credito in favore del lavoratore di euro 133,33 per il mese di marzo 2020. Per il periodo dal 16 al 31 maggio 2020 vi è in atti un bonifico del 27.5.2020 per l'importo di euro 230,00; vi è prova del pagamento per il predetto periodo. Per i mesi di luglio, settembre e ottobre, vi è la prova documentale ( estratto contributivo ) che il ricorrente ha fruito della CIG. Per i mesi di febbraio e marzo 2021, invece, vi sono le busta paga di febbraio 2021 per l'importo di euro 571,47 e di marzo 2021 per l'importo di euro 399,79. Non vi
è prova in atti, invece, del pagamento. Sono pertanto dovuti per il mese di febbraio 2021 l'importo di euro 571,47 e per il mese di marzo 2021 l'importo di euro 399,79. Gli importi, per i periodi di riferimento, sono parametrati alle risultanze della prova documentale, dal momento che dalla prova testimoniale non sono emersi elementi utili a provare lo svolgimento di un orario diverso da quello riscontrato nelle buste paga.
Non spettano, inoltre, al ricorrente le somme richieste a titolo di indennità per ferie non godute non avendo i testi escussi sul punto fatto delle dichiarazioni sufficientemente esaustive e puntuali. Con riferimento alle differenze inerenti l'indennità sostitutiva delle ferie va detto che il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro bensì il mancato godimento delle ferie stesse e cioè l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore il quale chieda la predetta indennità di provare tale mancato godimento (cfr. Cass.
7.12.1984 n.6462; 5.4.1982 n.2078; 20.2.1982 n.1091), mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr. Cass. 13 dicembre 1979 n.6492; 29.7.1978 n.3788; 7.2.1975 n.455 e 11.11.1971 n.3232). Né dal dato orale può evincersi un sicuro elemento di rilevanza probatoria prossima alla certezza o almeno di sicuro affidamento in ordine al mancato godimento delle ferie da parte del ricorrente.
5 Stesso discorso va fatto per il lavoro straordinario e per i permessi non goduti e per le festività non godute, non essendo emersi dalla prova testimoniale elementi idonei a supportare la domanda attorea.
Dalla prova documentale dello svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 12.2.2020 al novembre 2021, con contratto part- time, consegue il riconoscimento del diritto di credito del ricorrente per i ratei di tredicesima e TFR. Trattasi di crediti scaturenti dal rapporto accertato. In particolare, con riferimento alla 13a mensilità, questa spetta nella misura € 1.851,67; quanto al trattamento di fine rapporto, questo spetta nella misura di euro 1.648,51 (come risultate dalle busta paga di novembre 2021). All'allegazione dell'inadempimento e alla produzione delle buste paga ad opera del ricorrente non è seguita l'allegazione della prova dell'adempimento di parte convenuta. Competeva alla convenuta, infatti, la prova dell'adempimento delle obbligazioni retributive. Non è dovuta, infine, l'indennità per mancato preavviso, chiesta in via riconvenzionale dalla convenuta, dal momento che l'inadempimento della datrice di lavoro costituisce giusta causa e impedisce il maturare della prestazione richiesta.
In conclusione, spettano alla ricorrente i seguenti importi:
€ euro 133,33 per il mese di marzo 2020 (dal 1.3.2020 al 22.3.2020)
€ 571,47 per il mese di febbraio 2021;
€ 399,79 per il mese di marzo 2021;
€ 1.648,51 per TFR;
€ 1.851,67 per ratei 13^ mensilità; Va riconosciuta la complessiva somma di € 4.584,77. Gli importi vanno maggiorati, ex art. 429 c.p.c., di interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze mensili e dalla cessazione del rapporto (novembre 2021) fino al soddisfo.
La convenuta va altresì condannata al pagamento dei relativi contributi nei confronti dell Questo Tribunale intende dare continuità a Cassazione civile CP_2 sez. lav., 14/05/2020, n.8956 che ha statuito che nelle azioni per la regolarizzazione del rapporto contributivo, il litisconsorzio con l'ente previdenziale è necessario poiché l'obbligo datoriale di pagare i contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di facere e non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore. Se il litisconsorzio non fosse necessario, la sentenza di condanna ad adempiere all'obbligo contributivo, oltre a non essere direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente rispetto al rapporto di lavoro, il che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei
6 contributi. Osserva inoltre la Corte che il lavoratore che formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorchè quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti (Cass. n. 1703 del 1991), e che a tale condanna è estranea la previsione dell'art. 429 c.p.c., trattandosi di somme di cui è creditore non il lavoratore, ma l'ente previdenziale (Cass. S.U. n. 15278 del 2001). Per tali motivi il Tribunale altresì condanna il datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi. L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione, nella misura di 1/3, delle spese di lite;
per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta in epigrafe al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 4.584,77 (di cui euro 133,33 per il mese di marzo 2020; € 571,47 per il mese di febbraio 2021; € 399,79 per il mese di marzo 2021; € 1.648,51 per TFR;
€ 1.851,67 per ratei 13^ mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle scadenze al soddisfo in favore della ricorrente. a) Condanna la società convenuta al Controparte_1 pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi non CP_2 prescritti, oltre interessi come per legge;
b) Condanna, altresì, la convenuta in Controparte_1 epigrafe al pagamento in favore del ricorrente, nella misura di 2/3, delle spese di lite che liquidano già in misura ridotta in € 1.600,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Compensa per il residuo. Nulla per le spese nei confronti dell' stante l'intervento adesivo. CP_2
Si comunichi
Aversa, 10/04/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
7
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9/04/2025 sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1296 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. PAPA ROSANNA, come in atti RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresenta e difesa dall' avv. VERDE GIACINTO, come in atti RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresenta e difesa dall' CP_2 avv. AMODIO MARZOCCHELLA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: SPETTANZE CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 01.02.2023 parte ricorrente in epigrafe, premetteva di aver lavorato dal 13.12.2019 al 20.11.2021 alle dipendenze della convenuta dapprima senza formale inquadramento e poi dal 12.02.2020 sino alle dimissioni alle quali era costretta in data 20.11.2021 con contratto part-time, sotto le direttive impartite da e osservando di fatto il seguente Persona_1 Persona_2 orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.30 con un'ora di pausa pranzo nonché il sabato, due volte al mese dalle 08.30 alle 13.00. Chiedeva pertanto corrispondersi le differenze retributive per il lavoro straordinario e supplementare le mensilità di marzo, maggio, luglio, settembre ottobre 2020
1 nonché febbraio e marzo 2021, tredicesima ferie permessi e mensilità nonché il t.f.r.
Si costituiva la convenuta che riconosceva esclusivamente il rapporto di lavoro dal 12.02.2020 sino alle dimissioni del novembre 2021, con orario part- time in sei ore giornaliere dal lunedì al venerdì; di aver collocato in cassa integrazione la ricorrente dal 16.03.2020 al 02.01.2021; concludeva per il rigetto nonché per la condanna in via riconvenzionale sostitutiva. Si costituiva l con la memoria di costituzione. CP_2
Istruita la causa documentalmente, escussi i testi, all'odierna udienza veniva discussa con la modalità cartolare, mediante il deposito e la lettura delle note ex art. 127 ter c.p.c. e decisa con il deposito della presente sentenza.
È opportuno, in primo luogo, riportare le dichiarazioni rese dai testi escussi, per poi procedere alla loro valutazione. Il teste ha dichiarato: “lavoro per la convenuta prima da Testimone_1 tirocinante e poi sono passato effettivo con un contratto a tempo indeterminato, quando ho iniziato a lavorare come tirocinante la ricorrente era già dipendente. Facendo uno sforzo di memoria mi sembra di ricordare che ho iniziato il tirocinio prima del covid o 2019 o 2020 perché ricordo che “già lavoravo per la convenuta quando poi ci hanno chiuso per covid. Io lavoravo dalle 8:30 alle 17:30” con un'ora di pausa dalle 13 alle 14, io il sabato non lavoravo. Quando ero tirocinante mi mostravano le mansioni che avrei poi svolto da effettivo ossia le mansioni da banconista, mi occupavo del formare la borsa, anche la ricorrente era banconista. Lavoravo nello stesso capannone ma non sempre la mia postazione era accanto a quello della dipendente. A domanda del tribunale su che orario osservasse la ricorrente rispondo che eravamo tante persone e non ricordo gli orari che osservavano gli altri. Ricordo che la ricorrente mangiava con gli altri operai nella pausa pranzo. A domanda del tribunale dico che a volte la vedevo che lavorava anche dopo la pausa pranzo, stava qualche ora e poi andava via. Le persone che stavano da più tempo andavano via alle 17:30 chi invece per contratto aveva meno ore andava via prima, non so gli orari dei dipendenti”. Il teste ha dichiarato: Testimone_2
“conosco la ricorrente lavoravamo presso la convenuta, io ho lavorato dal novembre 2019 fino a metà febbraio 2021. Io ero banconista mentre la ricorrente era l'addetta ai campioni, si occupava del campionario e seguiva anche noi che ci occupavamo della produzione. Il mio orario era 8:30 con pausa alle 13, riprendevamo alle 14 e finivamo alle 17:30, lavoravamo dal lunedì al venerdì e il sabato 2 o 3 volte al mese dalle 8:30 alle 13. Quando sono andata via la ricorrente era ancora dipendente della convenuta. Siamo rimaste in contatto e mi ha raccontato di essere andata via nel novembre 2021. Dichiaro a domanda del tribunale sollecitata dal difensore che abbiamo osservato tale orario anche la ricorrente abbiamo lavorato per tutto il periodo dal novembre 2019 al febbraio
2 2021. A domanda del tribunale se abbiamo lavorato durante l'emergenza covid rispondo che abbiamo lavorato e ho avuto la cassa integrazione e durante il periodo lockdown lavoravo ela cassa integrazione. Io all'epoca abitavo a giugliano in via copernico e ci mettevo circa 20-22 minuti in auto. L'azienda ci aveva precompilato le autocertificazioni per farci muovere. L'azienda è una fabbrica di pelletteria, si occupa di produrre borse e borsoni”. Il teste ha dichiarato: “ho lavorato per la convenuta e ci lavoro Testimone_3 ancora, lavoro da circa 4-5 anni e mi occupo del controllo di qualità del prodotto e il lavoro degli operai. Ho conosciuto la ricorrente e quando ho iniziato a lavorare la ricorrente già lavorava per la convenuta, lei lavorava al banco. Io lavoravo 8 ore dalle 8:30 fino alle 17:30 con pausa alle 13 per riprendere alle 14 sino alle 17:30. Osservavo tale orario dal lunedì al venerdì e non lavoravo di sabato, la ricorrente doveva fare invece 6 ore dal lunedì al venerdì dalle 8:30 ma spesso andava via un poco prima, ossia alle 16, non sempre faceva le 6 ore e anche lei aveva un'ora di pausa pranzo. Non ricordo il nome della collega che si occupava della campionatura e non ricordo se sempre questo collega si è occupato della campionatura, no che io sappia la ricorrente non si occupava della campionatura. Non so chi dava l'autorizzazione a uscire prima da lavoro, mi occupo di verificare il lavoro nel reparto ma non altro. A domanda sollecitata dal difensore sulle mansioni se le uscite precedenti all'orario di lavoro sono state contestate il teste risponde che il fatto non è contestato che è al reparto e non si occupa dell'ufficio del personale. Davanti a me non ho mai assistito a un rimprovero nei confronti della ricorrente. L'ho conosciuta nel 2020, siamo andati in cassa integrazione e al rientro dal covid non l'ho più vista. Nel periodo di chiusura covid non mi sono mai recato in azienda e so che era chiusa. Io sono rientrato 2 mesi dopo la fine della chiusura covid e l'azienda era già operativa e a regime. Non ricordo bene in che periodo l'azienda è stata chiusa a causa dell'emergenza, se non sbaglio da marzo 2020 è stata chiusa, poi siamo andati in cassa integrazione, non ricordo quando siamo rientrati, credo sia stata chiusa tutto il 2021, non ricordo di preciso”. Il teste ha dichiarato: “ho lavorato per la convenuta da febbraio Testimone_4
a novembre, non ricordo l'anno, era prima del covid. Non mi pare che quando iniziai dopo un mese ci fu il primo lockdown del covid, anzi mi spiego meglio ho iniziato a novembre, poi c'è stato il covid e ho lavorato fino a febbraio, circa 4 mesi alle dipendenze della A febbraio mi sono dimessa per giusta CP_1 causa. In questi mesi ho conosciuto la ricorrente che era banconista di campionario, si occupava della campionatura al banco. L'orario di lavoro era sempre lo stesso ossia 8:30-13 poi un'ora di pausa e si riprendeva alle 14 fino alle 17:30 dal lunedì al venerdì; alcuni sabati andavamo a lavoro con orario dimezzato dalle 8:30 alle 13. Quando sono andata via la ricorrente era ancora dipendente della convenuta. Spontaneamente voglio precisare che sebbene ho dichiarato di aver lavorato 4 mesi alle dipendenze della voglio precisare che ho CP_1 svolto sempre le mansioni di banconista nella stessa fabbrica per lo stesso datore di lavoro ma il nome dell'azienda cambiava di frequente per cui non mi ricordo
3 esattamente per quanto tempo ho lavorato per la e per quanto tempo CP_1 per l'azienda precedente che aveva un diverso nome e che operava sempre nello stesso capannone”.
Dunque, il teste , dipendente della convenuta, con orario full-time, non Tes_1 ricorda della presenza della ricorrente sui luoghi di lavoro in orario pomeridiano;
pertanto, non conferma la ricostruzione attorea;
il teste al contrario, Tes_5 quantomeno per il periodo dal novembre 2019 al febbraio 2021 conferma l'orario full-time articolato in ricorso. Tuttavia, tale orario è invece sconfessato dal teste responsabile della produzione, con mansioni di supervisore, il quale Tes_3 dichiara che la ricorrente osservava l'orario di lavoro part-time articolato nella memoria di costituzione della convenuta;
poco rilevante la testimonianza di Tes_4 la quale non riesce a collocare temporalmente la presenza della ricorrente sui luoghi di lavoro. Allo stesso modo resta un'incognita lo svolgimento dell'attività lavorativa durante i periodi di lock down, dal momento che, mentre la teste dichiara che la fabbrica era operativa e che la ricorrente, con lei, vi Tes_5 lavorava, il teste invece, dichiara che in quei periodi lo stabilimento non era Tes_3 produttivo e che tutti i lavoratori erano stati posti in Cassa Integrazione Covid-19.
In sostanza la prova non conduce a risultati univoci, essendo le dichiarazioni rese dai testi tra loro contrastanti. Nel giudizio di accertamento del diritto alla maggiorazione dovuta al prestatore di lavoro subordinato per l'esecuzione di ore di lavoro supplementare, interamente o parzialmente non retribuite dal datore di lavoro, incombe sul lavoratore, in primo luogo, l'onere di allegare, in modo specifico e dettagliato, il numero delle ore effettivamente lavorate nonché di fornire, in conformità ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, la prova del superamento dell'orario di lavoro normale, affinché possa oggettivamente riscontrarsi, rispetto all'articolazione oraria contrattualmente stabilita, l'eccedenza lavorativa a fondamento dall'integrazione salariale rivendicata. Invero, la maggiore quantità di lavoro prestato per una durata superiore rispetto al monte ore concordato tra le parti, rappresenta il fatto costitutivo del credito retributivo maturato dal lavoratore, corrispondente alla differenza economica tra quanto spettante in ragione della prestazione effettivamente svolta e quanto corrisposto dall'ente datoriale sulla base dell'articolazione oraria prefissata. L'esito della prova dai risultati incerti si riverbera a danno, dunque, del lavoratore, sul quale gravava l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto. Il ricorso, dunque, per tali voci retributive, non può essere accolto.
Resta da valutare il mancato pagamento delle mensilità, con orario previsto da contratto part-time, per i mesi di marzo, maggio, luglio, settembre, ottobre 2020 e febbraio e marzo 2021. Per tali mensilità, parte ricorrente allega l'inadempimento mentre parte convenuta dichiara che proprio per quei mesi era attiva la Cassa integrazione guadagni Covid- 19.
4 Il Tribunale onerava, dunque, la parte più diligente al deposito dell'estratto conto Part previdenziale, al fine di verificare l'eventuale godimento della . Dall'estratto contributivo è emerso che parte ricorrente ha goduto della CIG ordinaria dal 23.3.2020 al 15.5.2020 e dal 1.7.2020 al 27.12.2020. Dunque, è necessario verificare se vi è in atti la prova del pagamento dei restanti periodi non coperti dalla CIG, per i quali il ricorrente ha allegato l'inadempimento e cioè dal 1.3.2020 al 22.3.2020, dal 16.5.2020 L 31.5.2020 ed infine per i mesi di febbraio e marzo 2021. Osserva il Tribunale che per il periodo dal 1.3.2020 al 22.3.2020 vi è in atti la busta paga di marzo 2020 dalla quale risulta un credito di euro 363,33; vi sono poi due bonifici rispettivamente di euro 200,00 con causale “stip. marzo” e di euro 50,00 con causale “ saldo stip. marzo”. Dunque a fronte della prova documentale ( busta paga marzo 2020) di un credito di euro 363,33 vi è la prova di un adempimento parziale di euro 250,00; residua un credito in favore del lavoratore di euro 133,33 per il mese di marzo 2020. Per il periodo dal 16 al 31 maggio 2020 vi è in atti un bonifico del 27.5.2020 per l'importo di euro 230,00; vi è prova del pagamento per il predetto periodo. Per i mesi di luglio, settembre e ottobre, vi è la prova documentale ( estratto contributivo ) che il ricorrente ha fruito della CIG. Per i mesi di febbraio e marzo 2021, invece, vi sono le busta paga di febbraio 2021 per l'importo di euro 571,47 e di marzo 2021 per l'importo di euro 399,79. Non vi
è prova in atti, invece, del pagamento. Sono pertanto dovuti per il mese di febbraio 2021 l'importo di euro 571,47 e per il mese di marzo 2021 l'importo di euro 399,79. Gli importi, per i periodi di riferimento, sono parametrati alle risultanze della prova documentale, dal momento che dalla prova testimoniale non sono emersi elementi utili a provare lo svolgimento di un orario diverso da quello riscontrato nelle buste paga.
Non spettano, inoltre, al ricorrente le somme richieste a titolo di indennità per ferie non godute non avendo i testi escussi sul punto fatto delle dichiarazioni sufficientemente esaustive e puntuali. Con riferimento alle differenze inerenti l'indennità sostitutiva delle ferie va detto che il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro bensì il mancato godimento delle ferie stesse e cioè l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore il quale chieda la predetta indennità di provare tale mancato godimento (cfr. Cass.
7.12.1984 n.6462; 5.4.1982 n.2078; 20.2.1982 n.1091), mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr. Cass. 13 dicembre 1979 n.6492; 29.7.1978 n.3788; 7.2.1975 n.455 e 11.11.1971 n.3232). Né dal dato orale può evincersi un sicuro elemento di rilevanza probatoria prossima alla certezza o almeno di sicuro affidamento in ordine al mancato godimento delle ferie da parte del ricorrente.
5 Stesso discorso va fatto per il lavoro straordinario e per i permessi non goduti e per le festività non godute, non essendo emersi dalla prova testimoniale elementi idonei a supportare la domanda attorea.
Dalla prova documentale dello svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 12.2.2020 al novembre 2021, con contratto part- time, consegue il riconoscimento del diritto di credito del ricorrente per i ratei di tredicesima e TFR. Trattasi di crediti scaturenti dal rapporto accertato. In particolare, con riferimento alla 13a mensilità, questa spetta nella misura € 1.851,67; quanto al trattamento di fine rapporto, questo spetta nella misura di euro 1.648,51 (come risultate dalle busta paga di novembre 2021). All'allegazione dell'inadempimento e alla produzione delle buste paga ad opera del ricorrente non è seguita l'allegazione della prova dell'adempimento di parte convenuta. Competeva alla convenuta, infatti, la prova dell'adempimento delle obbligazioni retributive. Non è dovuta, infine, l'indennità per mancato preavviso, chiesta in via riconvenzionale dalla convenuta, dal momento che l'inadempimento della datrice di lavoro costituisce giusta causa e impedisce il maturare della prestazione richiesta.
In conclusione, spettano alla ricorrente i seguenti importi:
€ euro 133,33 per il mese di marzo 2020 (dal 1.3.2020 al 22.3.2020)
€ 571,47 per il mese di febbraio 2021;
€ 399,79 per il mese di marzo 2021;
€ 1.648,51 per TFR;
€ 1.851,67 per ratei 13^ mensilità; Va riconosciuta la complessiva somma di € 4.584,77. Gli importi vanno maggiorati, ex art. 429 c.p.c., di interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze mensili e dalla cessazione del rapporto (novembre 2021) fino al soddisfo.
La convenuta va altresì condannata al pagamento dei relativi contributi nei confronti dell Questo Tribunale intende dare continuità a Cassazione civile CP_2 sez. lav., 14/05/2020, n.8956 che ha statuito che nelle azioni per la regolarizzazione del rapporto contributivo, il litisconsorzio con l'ente previdenziale è necessario poiché l'obbligo datoriale di pagare i contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di facere e non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore. Se il litisconsorzio non fosse necessario, la sentenza di condanna ad adempiere all'obbligo contributivo, oltre a non essere direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente rispetto al rapporto di lavoro, il che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei
6 contributi. Osserva inoltre la Corte che il lavoratore che formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorchè quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti (Cass. n. 1703 del 1991), e che a tale condanna è estranea la previsione dell'art. 429 c.p.c., trattandosi di somme di cui è creditore non il lavoratore, ma l'ente previdenziale (Cass. S.U. n. 15278 del 2001). Per tali motivi il Tribunale altresì condanna il datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi. L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione, nella misura di 1/3, delle spese di lite;
per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta in epigrafe al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 4.584,77 (di cui euro 133,33 per il mese di marzo 2020; € 571,47 per il mese di febbraio 2021; € 399,79 per il mese di marzo 2021; € 1.648,51 per TFR;
€ 1.851,67 per ratei 13^ mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle scadenze al soddisfo in favore della ricorrente. a) Condanna la società convenuta al Controparte_1 pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi non CP_2 prescritti, oltre interessi come per legge;
b) Condanna, altresì, la convenuta in Controparte_1 epigrafe al pagamento in favore del ricorrente, nella misura di 2/3, delle spese di lite che liquidano già in misura ridotta in € 1.600,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Compensa per il residuo. Nulla per le spese nei confronti dell' stante l'intervento adesivo. CP_2
Si comunichi
Aversa, 10/04/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
7