Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 229
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza notifica intimazione di pagamento tramite PEC

    La notifica è considerata regolare e l'eventuale nullità è sanata per raggiungimento dello scopo, poiché la notifica tramite indirizzo istituzionale è valida se consente al destinatario di esercitare le proprie difese.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle di pagamento presupposte (cartelle n. 1 e 2)

    La contestazione non è fondata per le prime due cartelle, per le quali risulta provata la regolare notifica personale al ricorrente. Le eccezioni relative a decadenza e vizio di motivazione sono inammissibili perché avrebbero dovuto essere sollevate impugnando le cartelle a tempo debito.

  • Accolto
    Mancata notifica cartelle di pagamento presupposte (cartelle n. 3-22)

    Le cartelle di pagamento dal n. 3 al n. 22 sono nulle nella notificazione perché eseguite presupponendo l'irreperibilità assoluta del ricorrente senza le dovute ricerche, nonostante la residenza nello stesso comune.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale dei crediti (cartelle n. 1 e 2)

    La domanda di prescrizione, unitamente alle eccezioni di decadenza e di vizio di motivazione, è assorbita dal rigetto del motivo relativo alla mancata notifica delle cartelle n. 1 e 2, in quanto inammissibile perché avrebbe dovuto essere sollevata impugnando le cartelle a tempo debito.

  • Rigettato
    Violazione termini di cui all'art. 25 dpr n.602/1973

    Le eccezioni relative a decadenza e vizio di motivazione sono inammissibili per le cartelle n. 1 e 2, in quanto avrebbero dovuto essere sollevate impugnando le cartelle a tempo debito. Per le cartelle dal n. 3 al n. 22, i motivi restano assorbiti nella decisione sull'annullamento per nullità della notifica.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione delle cartelle per omessa specifica del calcolo degli interessi

    Le eccezioni relative a decadenza e vizio di motivazione sono inammissibili per le cartelle n. 1 e 2, in quanto avrebbero dovuto essere sollevate impugnando le cartelle a tempo debito. Per le cartelle dal n. 3 al n. 22, i motivi restano assorbiti nella decisione sull'annullamento per nullità della notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 229
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 229
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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