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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 23/05/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
ZU NT, TO
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
in data 23/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 326/2022 depositato il 08/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000510665000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000510665000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000510665000 RADIODIFFUSIONI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000510665000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000510665000 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: - Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento n.03020219000510665000 - per omessa notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione da indirizzo p.e.c. “Email_3” inesistente nella banca dati ufficiale istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico né nella pagina ufficiale del sito internet di Agenzia Entrate Riscossione, nella pagina della CCIAA ed in quella di INDICEPA. Nel merito:
1. Accertare e dichiarare che l'Intimazione di Pagamento n. n.03020219000510665000, notificata in data 27/09/2021 è illegittima e, quindi, annullarla, per i motivi su esposti e limitatamente alle cartelle esattoriali oggetto della presente impugnazione;
2.
Dichiarare prescritti i crediti indicati nella Intimazione di Pagamento de qua limitatamente alle cartelle sopracitate;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Resistente: 1) in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia per la riscossione in ordine a tutte le eccezioni relative alla legittimità dei carichi tributari iscritti a ruolo, nonché, dichiarare la carenza di legittimazione del concessionario in ordine a contestazioni relative ad atti sottesi alle cartelle esattoriali notificate presupposte all'intimazione impugnata di competenza dell'Ente impositore e in ogni caso accertare l'inammissibilità di tutte le eccezioni relative ai carichi tributari in quanto tardivamente ed irritualmente proposte attesa la regolare notificazione di tutti gli atti sottesi all'intimazione opposta;
2) ancora in via preliminare accertare e dichiarare il presente ricorso inammissibile attesa la regolare notifica di tutte le cartelle impugnate sottese all'avviso di intimazione;
3) nel merito, rigettare la domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto nonché tardiva ed inammissibile, attesa la regolare notificazione di tutte le cartelle esattoriali oggetto di ricorso ricevute e non contestati dal ricorrente nei prescritti termini di legge e per l'effetto accertare e dichiarare valida ed efficace l'intimazione opposta unitamente al credito da essa portato nei limiti di competenza;
4) nel merito ma in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso spiegata, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell'Agenzia Entrate
Riscossione e per l'effetto, tenere indenne il Concessionario da ogni effetto conseguente ad una pronuncia di condanna a favore della ricorrente non essendo ravvisabili profili di responsabilità a carico dell'Agente della Riscossione. 5) In ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari da distrarsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione il 25.11.2021, Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado l'intimazione di pagamento n.
03020219000510665000, notificata tramite posta elettronica certificata il 27.9.2021, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Catanzaro, intimava il pagamento della somma complessiva di euro 47.045,59, in relazione a crediti riportati dalle seguenti cartelle di pagamento: 1) n. 03020060009866043000 asseritamente notificata il 12/10/2006 per tributo IRAP ed IVA anno 2002 - 2) n. 03020060019516413000 asseritamente notificata il 17/1/2007 per tributo IRAP ed IVA anno 2003 - 3) n. 03020110010670202000 asseritamente notificata il 10/4/2015 per canone televisivo e radioaudizioni circolari anno 2010 - 4) n. 03020110017467282000 asseritamente notificata il 4/7/2015 per
TARI ed interessi anno 2009 - 5) n. 03020110028111540000 asseritamente notificata il 04/07/2015 per TARI anno 2009 - 6) n. 03020120000720692000 asseritamente notificata il 28/12/2012 per addizionale Irpef comunale/regionale ed interessi e sanzioni IVA anno 2008 - 7) n. 03020120007574489000 asseritamente notificata il 04/07/2015 per registro tasse concessioni governative anno 2011 - 8) n. 03020120013451079000 asseritamente notificata il 04/07/2015 per TARI anno 2010 - 9) n. 03020120021027852000 asseritamente notificata il 04/07/2015 per tributo IRPEF ed IVA anno 2009 - 10) n. 03020120024871984000 asseritamente notificata il 04/07/2015 per TARI anno 2011 - 11) n. 03020130014806943000 asseritamente notificata il 4/7/2015 per TARI 2012 - 12) n. 03020130018959086002 asseritamente notificata il 10/4/2015 per euro imposta di registro ed interessi anno 2011 - 13) n. 03020140004576017000 asseritamente notificata il
10/4/2015 per registro varie proporzionali tributi speciali e compensi anno 2010 - 14) n.
03020140006250320000 asseritamente notificata il 10/4/2015 per IVA interessi e sanzioni anno 2010 - 15)
n. 03020140006931240000 asseritamente notificata il 10/4/2015 per registro canone televisivo e radioaudizioni circolari anno 2013 - 16) n. 03020140017158109000 asseritamente notificata il 28/5/2015 per TARI 2013 - 17) n. 03020150000790791000 asseritamente notificata il 9/9/2015 per IVA, interessi e sanzioni anno 2011 - 18) n. 03020150001645280000 asseritamente notificata il 21/10/2015 per registro canone televisivo e radioaudizioni circolari anno 2014 - 19) n. 03020160000546853000 asseritamente notificata il 22/12/2016 per Addizionale IRPEF, IVA interessi anno 2012 - 20) n. 03020160001540943000 asseritamente notificata il 2/8/2016 per registro canone televisivo e radioaudizioni circolari anno 2015 - 21)
n. 03020160012296692000 asseritamente notificata il 9/5/2017 per IRAP, IRPEF ed Addizionali anno 2013 -
22) n. 03020170011266201000 asseritamente notificata il 13/4/2018 per Addizionale regionale IRPEF, IVA
e sanzioni/interessi anno 2014, per un importo complessivo pari ad euro 38.591,37.
Tanto premesso, il ricorrente lamentava: a) l'inesistenza dell'intimazione di pagamento. notifica da indirizzo di posta elettronica certificata non presente nei pubblici registri;
b) la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica delle cartelle, atti presupposti dell'intimazione di pagamento impugnata;
c) l'estinzione per prescrizione quinquennale dei crediti riportati nelle seguenti cartelle esattoriali: 1) n.
03020110017467282000; 2) n. 03020110028111540000; 3) n. 03020120013451079000; 4) n.
03020120024871984000; 5) n. 03020130014806943000; tutte asseritamente notificate il 4.7.2015; 6) n.
03020140017158109000, asseritamente notificata il 28/5/2015; ma mai effettivamente notificate, aventi ad oggetto il mancato pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa agli anni dal
2009 al 2013; d) la violazione termini di cui all'art. 25 dpr n.602/1973 e la conseguente decadenza;
e) la carenza di motivazione delle cartelle di pagamento per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori.
Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento, come sopra trascritto (cfr. il ricorso).
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, tramite apposita memoria. Con cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a vizi dell'attività di imposizione fiscale, la regolarità della notificazione dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento, l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di decadenza. Chiedeva, quindi, una pronuncia di inammissibilità o di rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, come trascritto in epigrafe.
All'udienza del 23.5.2023, la causa, alla quale nessuno compariva, la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento viene impugnata con riguardo alle n. 22 cartelle di pagamento sopra elencate.
Il ricorso è fondato, nei limiti precisati.
Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'inesistenza della notificazione della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta tramite indirizzo di posta elettronica certificata del mittente agente della riscossione non presente nei pubblici registri, deve essere respinto, poiché la notificazione è regolare e, comunque,
l'ipotetica nullità deve considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo.
In effetti, è stato chiarito in giurisprudenza che, in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la notificazione effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, come nel caso in esame, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto del fatto che: a) la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
b) ai fini della notifica nei confronti della pubblica amministrazione, può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005; c) in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass., sezioni unite, n. 15979/2022).
Il secondo motivo di ricorso, concernente l'omessa o nulla notificazione delle cartelle di pagamento, atti presupposti della intimazione di pagamento impugnata, non è fondato con riguardo alle cartelle n.
03020060009866043000, notificata il 12/10/2006 per IRAP ed IVA per l'anno 2002, e n.
03020060019516413000, notificata il 17/1/2007 per IRAP ed IVA per l'anno 2003 (rispettivamente, n. 1 e n.
2 dell'elenco sopra indicato), giacché dalla produzione documentale dell'agente della riscossione risulta la regolare notificazione delle cartelle al ricorrente che le ha ricevute personalmente.
Il rigetto del motivo assorbe, con riguardo ai crediti riportati in dette due cartelle, l'esame di quelli aventi ad oggetto la decadenza ed i presunti vizi di motivazione delle suddette due cartelle di pagamento, in quanto inammissibili, giacché il ricorrente avrebbe dovuto farli valere impugnando le cartelle a tempo debito.
Il terzo motivo di ricorso, invece, riguarda altre cartelle di pagamento.
Consegue, quindi, il rigetto del ricorso in relazione ai crediti riportati nelle cartelle di pagamento n.
03020060009866043000 e n. 03020060019516413000.
Con riguardo ai crediti riportati in tutte le altre cartelle di pagamento, elencate ai numeri da 3 a 22, invece il ricorso è fondato.
In effetti, le cartelle di pagamento suddette, per come si evince dalla produzione documentale di Agenzia delle Entrate Riscossione, sono state notificate al ricorrente tramite il procedimento di notificazione nei confronti dei soggetti irreperibili e, segnatamente, sul presupposto dell'irreperibilità assoluta del ricorrente, ai sensi dell'art. 60, comma 1°, lett. e), del d.p.r. n. 600/1973, senza, tuttavia, che risultino effettuate le apposite ricerche, a tal fine necessarie (il ricorrente risulta residente nello stesso comune di Lamezia Terme, ma in altra via), con conseguente nullità della notificazione (cfr., sul punto, Cass., sez.
6-V, n. 6765/2019).
Con riguardo ai crediti riportati in tali cartelle (n.ri 3-22 dell'elenco), gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti nella decisione.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza, devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, disattesa ogni altra e contraria istanza, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
- annulla l'intimazione di pagamento impugnata con riguardo ai crediti di cui ai numeri da 3 a 22 dell'elenco contenuto nel ricorso;
- rigetta il ricorso con riguardo ai crediti riportati nelle cartelle di pagamento n. 03020060009866043000 e n. 03020060019516413000;
- compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, il 23.5.2023.
Il giudice relatore Il Presidente
AN ZU IU LC
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 23/05/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
ZU NT, TO
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
in data 23/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 326/2022 depositato il 08/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000510665000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000510665000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000510665000 RADIODIFFUSIONI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000510665000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000510665000 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: - Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento n.03020219000510665000 - per omessa notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione da indirizzo p.e.c. “Email_3” inesistente nella banca dati ufficiale istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico né nella pagina ufficiale del sito internet di Agenzia Entrate Riscossione, nella pagina della CCIAA ed in quella di INDICEPA. Nel merito:
1. Accertare e dichiarare che l'Intimazione di Pagamento n. n.03020219000510665000, notificata in data 27/09/2021 è illegittima e, quindi, annullarla, per i motivi su esposti e limitatamente alle cartelle esattoriali oggetto della presente impugnazione;
2.
Dichiarare prescritti i crediti indicati nella Intimazione di Pagamento de qua limitatamente alle cartelle sopracitate;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Resistente: 1) in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia per la riscossione in ordine a tutte le eccezioni relative alla legittimità dei carichi tributari iscritti a ruolo, nonché, dichiarare la carenza di legittimazione del concessionario in ordine a contestazioni relative ad atti sottesi alle cartelle esattoriali notificate presupposte all'intimazione impugnata di competenza dell'Ente impositore e in ogni caso accertare l'inammissibilità di tutte le eccezioni relative ai carichi tributari in quanto tardivamente ed irritualmente proposte attesa la regolare notificazione di tutti gli atti sottesi all'intimazione opposta;
2) ancora in via preliminare accertare e dichiarare il presente ricorso inammissibile attesa la regolare notifica di tutte le cartelle impugnate sottese all'avviso di intimazione;
3) nel merito, rigettare la domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto nonché tardiva ed inammissibile, attesa la regolare notificazione di tutte le cartelle esattoriali oggetto di ricorso ricevute e non contestati dal ricorrente nei prescritti termini di legge e per l'effetto accertare e dichiarare valida ed efficace l'intimazione opposta unitamente al credito da essa portato nei limiti di competenza;
4) nel merito ma in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso spiegata, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell'Agenzia Entrate
Riscossione e per l'effetto, tenere indenne il Concessionario da ogni effetto conseguente ad una pronuncia di condanna a favore della ricorrente non essendo ravvisabili profili di responsabilità a carico dell'Agente della Riscossione. 5) In ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari da distrarsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione il 25.11.2021, Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado l'intimazione di pagamento n.
03020219000510665000, notificata tramite posta elettronica certificata il 27.9.2021, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Catanzaro, intimava il pagamento della somma complessiva di euro 47.045,59, in relazione a crediti riportati dalle seguenti cartelle di pagamento: 1) n. 03020060009866043000 asseritamente notificata il 12/10/2006 per tributo IRAP ed IVA anno 2002 - 2) n. 03020060019516413000 asseritamente notificata il 17/1/2007 per tributo IRAP ed IVA anno 2003 - 3) n. 03020110010670202000 asseritamente notificata il 10/4/2015 per canone televisivo e radioaudizioni circolari anno 2010 - 4) n. 03020110017467282000 asseritamente notificata il 4/7/2015 per
TARI ed interessi anno 2009 - 5) n. 03020110028111540000 asseritamente notificata il 04/07/2015 per TARI anno 2009 - 6) n. 03020120000720692000 asseritamente notificata il 28/12/2012 per addizionale Irpef comunale/regionale ed interessi e sanzioni IVA anno 2008 - 7) n. 03020120007574489000 asseritamente notificata il 04/07/2015 per registro tasse concessioni governative anno 2011 - 8) n. 03020120013451079000 asseritamente notificata il 04/07/2015 per TARI anno 2010 - 9) n. 03020120021027852000 asseritamente notificata il 04/07/2015 per tributo IRPEF ed IVA anno 2009 - 10) n. 03020120024871984000 asseritamente notificata il 04/07/2015 per TARI anno 2011 - 11) n. 03020130014806943000 asseritamente notificata il 4/7/2015 per TARI 2012 - 12) n. 03020130018959086002 asseritamente notificata il 10/4/2015 per euro imposta di registro ed interessi anno 2011 - 13) n. 03020140004576017000 asseritamente notificata il
10/4/2015 per registro varie proporzionali tributi speciali e compensi anno 2010 - 14) n.
03020140006250320000 asseritamente notificata il 10/4/2015 per IVA interessi e sanzioni anno 2010 - 15)
n. 03020140006931240000 asseritamente notificata il 10/4/2015 per registro canone televisivo e radioaudizioni circolari anno 2013 - 16) n. 03020140017158109000 asseritamente notificata il 28/5/2015 per TARI 2013 - 17) n. 03020150000790791000 asseritamente notificata il 9/9/2015 per IVA, interessi e sanzioni anno 2011 - 18) n. 03020150001645280000 asseritamente notificata il 21/10/2015 per registro canone televisivo e radioaudizioni circolari anno 2014 - 19) n. 03020160000546853000 asseritamente notificata il 22/12/2016 per Addizionale IRPEF, IVA interessi anno 2012 - 20) n. 03020160001540943000 asseritamente notificata il 2/8/2016 per registro canone televisivo e radioaudizioni circolari anno 2015 - 21)
n. 03020160012296692000 asseritamente notificata il 9/5/2017 per IRAP, IRPEF ed Addizionali anno 2013 -
22) n. 03020170011266201000 asseritamente notificata il 13/4/2018 per Addizionale regionale IRPEF, IVA
e sanzioni/interessi anno 2014, per un importo complessivo pari ad euro 38.591,37.
Tanto premesso, il ricorrente lamentava: a) l'inesistenza dell'intimazione di pagamento. notifica da indirizzo di posta elettronica certificata non presente nei pubblici registri;
b) la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica delle cartelle, atti presupposti dell'intimazione di pagamento impugnata;
c) l'estinzione per prescrizione quinquennale dei crediti riportati nelle seguenti cartelle esattoriali: 1) n.
03020110017467282000; 2) n. 03020110028111540000; 3) n. 03020120013451079000; 4) n.
03020120024871984000; 5) n. 03020130014806943000; tutte asseritamente notificate il 4.7.2015; 6) n.
03020140017158109000, asseritamente notificata il 28/5/2015; ma mai effettivamente notificate, aventi ad oggetto il mancato pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa agli anni dal
2009 al 2013; d) la violazione termini di cui all'art. 25 dpr n.602/1973 e la conseguente decadenza;
e) la carenza di motivazione delle cartelle di pagamento per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori.
Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento, come sopra trascritto (cfr. il ricorso).
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, tramite apposita memoria. Con cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a vizi dell'attività di imposizione fiscale, la regolarità della notificazione dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento, l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di decadenza. Chiedeva, quindi, una pronuncia di inammissibilità o di rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, come trascritto in epigrafe.
All'udienza del 23.5.2023, la causa, alla quale nessuno compariva, la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento viene impugnata con riguardo alle n. 22 cartelle di pagamento sopra elencate.
Il ricorso è fondato, nei limiti precisati.
Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'inesistenza della notificazione della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta tramite indirizzo di posta elettronica certificata del mittente agente della riscossione non presente nei pubblici registri, deve essere respinto, poiché la notificazione è regolare e, comunque,
l'ipotetica nullità deve considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo.
In effetti, è stato chiarito in giurisprudenza che, in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la notificazione effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, come nel caso in esame, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto del fatto che: a) la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
b) ai fini della notifica nei confronti della pubblica amministrazione, può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005; c) in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass., sezioni unite, n. 15979/2022).
Il secondo motivo di ricorso, concernente l'omessa o nulla notificazione delle cartelle di pagamento, atti presupposti della intimazione di pagamento impugnata, non è fondato con riguardo alle cartelle n.
03020060009866043000, notificata il 12/10/2006 per IRAP ed IVA per l'anno 2002, e n.
03020060019516413000, notificata il 17/1/2007 per IRAP ed IVA per l'anno 2003 (rispettivamente, n. 1 e n.
2 dell'elenco sopra indicato), giacché dalla produzione documentale dell'agente della riscossione risulta la regolare notificazione delle cartelle al ricorrente che le ha ricevute personalmente.
Il rigetto del motivo assorbe, con riguardo ai crediti riportati in dette due cartelle, l'esame di quelli aventi ad oggetto la decadenza ed i presunti vizi di motivazione delle suddette due cartelle di pagamento, in quanto inammissibili, giacché il ricorrente avrebbe dovuto farli valere impugnando le cartelle a tempo debito.
Il terzo motivo di ricorso, invece, riguarda altre cartelle di pagamento.
Consegue, quindi, il rigetto del ricorso in relazione ai crediti riportati nelle cartelle di pagamento n.
03020060009866043000 e n. 03020060019516413000.
Con riguardo ai crediti riportati in tutte le altre cartelle di pagamento, elencate ai numeri da 3 a 22, invece il ricorso è fondato.
In effetti, le cartelle di pagamento suddette, per come si evince dalla produzione documentale di Agenzia delle Entrate Riscossione, sono state notificate al ricorrente tramite il procedimento di notificazione nei confronti dei soggetti irreperibili e, segnatamente, sul presupposto dell'irreperibilità assoluta del ricorrente, ai sensi dell'art. 60, comma 1°, lett. e), del d.p.r. n. 600/1973, senza, tuttavia, che risultino effettuate le apposite ricerche, a tal fine necessarie (il ricorrente risulta residente nello stesso comune di Lamezia Terme, ma in altra via), con conseguente nullità della notificazione (cfr., sul punto, Cass., sez.
6-V, n. 6765/2019).
Con riguardo ai crediti riportati in tali cartelle (n.ri 3-22 dell'elenco), gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti nella decisione.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza, devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, disattesa ogni altra e contraria istanza, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
- annulla l'intimazione di pagamento impugnata con riguardo ai crediti di cui ai numeri da 3 a 22 dell'elenco contenuto nel ricorso;
- rigetta il ricorso con riguardo ai crediti riportati nelle cartelle di pagamento n. 03020060009866043000 e n. 03020060019516413000;
- compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, il 23.5.2023.
Il giudice relatore Il Presidente
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