Art. 12.
All' art. 14, lettera i) della legge 5 maggio 1907, n. 257 , modificato con l' art. 46 della legge 13 luglio 1911, n. 774 , e' aggiunto il seguente comma:
"Rimane nella competenza del presidente del Magistrato alle acque, nei limiti di competenza territoriale del Magistrato stesso, la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti le opere di navigazione interna di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ".
All' art. 14, lettera i) della legge 5 maggio 1907, n. 257 , modificato con l' art. 46 della legge 13 luglio 1911, n. 774 , e' aggiunto il seguente comma:
"Rimane nella competenza del presidente del Magistrato alle acque, nei limiti di competenza territoriale del Magistrato stesso, la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti le opere di navigazione interna di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ".