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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/10/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 238/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI N. 6 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA APPELLANTE
Contro
( ) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 CP_2 P.IVA_2
CA EO e dell'avv. DI CARLO ALESSANDRO ( ) C.F._1
C/O AVV. CA EO VIA GARIBALDI N. 19 VERONA;
Parte_2
( ) C/O AVV. CA EO VIA GARIBALDI
[...] C.F._2
N. 19 VERONA;
, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 19 VERONA presso il difensore avv. CA EO domiciliato in VIALE VERDI N.50 MODENA presso il difensore avv. D'AVELLA ENRICO
APPELLATA
pagina 1 di 6 AD OGGETTO: - OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE - PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA:
Le parti hanno concluso come da verbale e note scritte depositate.
CIVILE (E.N.A.C.): << Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e per le ragioni esposte in atti, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e del termine per la notificazione del presente ricorso in appello con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza,
- riformare la sentenza n. 2845/2023 del Tribunale di Bologna emessa nell'ambito della causa civile iscritta al n. di ruolo generale 6080/2022 in data 29.12.2023 e non notificata con la quale si è provveduto all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 142/2022 del 24.03.2022 ed ogni atto presupposto, condannando l parte Pt_1 resistente «alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio», limitatamente ai capi 3. e 4. delle motivazioni oltre che al correlato dispositivo;
- per l'effetto della riforma, confermare l'ordinanza-ingiunzione n. 142/2022 del 24.03.2022 emessa da nei confronti dell'appellata nonché il verbale di Pt_1 CP_1 accertamento presupposto n. 11/2019 del 30.05.2019 elevato dalla Direzione Aeroportuale Emilia-Romagna per la violazione da parte della stessa CP_1 dell'art. 5 in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, lett. a) del Reg. CE 261/2004;
- condannando altresì la parte resistente al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio;
in subordine, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento parziale del ricorso o di reiezione del ricorso disponendo la compensazione delle spese di ambo i gradi di giudizio data l'assoluta novità della materia ex art. 92, comma 2, c.p.c.>>.
: << In via principale: Rigettare l'appello proposto da e CP_1 Pt_1 confermare la sentenza di primo grado. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, anche parziale, ridursi l'ammontare portato dall'Ordinanza al minimo edittale. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio..>>.
FATTO E DIRITTO A MOTIVO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 1. Con sentenza n. 2845/2023 del Tribunale di Bologna, emessa nell'ambito della causa civile iscritta al n. 6080/2022 di ruolo generale in data 29.12.2023 e non notificata, si è provveduto all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 142/2022 del 24.03.2022 e di ogni atto presupposto, condannando l' , parte resistente, alla Pt_1 rifusione delle spese di giudizio, per la violazione da parte della stessa CP_1 dell'art. 5 in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, lett. a) del Reg. CE 261/2004 in relazione alla cancellazione del volo FR137 Bologna-Berlino, schedulato il CP_1
28.07.2018.
Il Tribunale ha ritenuto, da un lato, pacifica la sussistenza del diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004 ex art. 7 ed altrettanto pacifico, dall'altro, che, inizialmente negato al passeggero la Parte_3 corresponsione della stessa, riconoscendola solo successivamente all'intervento ed Pt_1
a seguito del reclamo proposto dal passeggero, proprio la corresponsione della compensazione prima della definitiva contestazione dell'illecito e l'irrogazione della sanzione, non consentisse appunto di affermare la responsabilità per l'illecito contestato.
2. La sentenza era impugnata dalla lamentando in estrema sintesi, come Pt_1 primo motivo, l'errore della decisione, in quanto l'originario rifiuto della Compagnia aveva di per sé perfezionato la condotta e, quindi, integrato l'illecito amministrativo, che si atteggiava quale omissivo proprio, così a nulla rilevando la successiva corresponsione della compensazione, che si atteggiava come post factum non rilevante sul perfezionamento della fattispecie sanzionatoria amministrativa e dall'altro, come secondo e subordinato motivo, che la particolarità e la novità della questio iuris giustificasse quanto meno la integrale compensazione delle spese.
2.1 La Compagnia aerea resisteva, invocando la conferma della decisione gravata.
3. L'appello è fondato limitatamente alla condanna alle spese.
3.1. I fatti sono pacifici.
Il giorno 28.07.2018 il volo FR137 in partenza da Bologna con CP_1 destinazione Berlino-Schonefeld era cancellato in assenza sia di un preavviso della specie di quelli previsti ex art. 5, paragrafo 1, lettera c), REGOLAMENTO (CE) n. 261/2004, sia di circostanze eccezionali inevitabili ex art. 5, paragrafo 3, REGOLAMENTO cit., circostanza che la Compagnia aveva in prima battuta invocato, salvo, poi, rivedere le proprie determinazioni a seguito del reclamo del passeggero e della interlocuzione apertasi con l Dunque, non integrandosi alcuna delle ipotesi Pt_1 esimenti di cui sopra, il vettore aereo non aveva alcun valido argomento per negare la debenza della compensazione pecuniaria ex art. 7, Reg. CE n. 261/2004 a favore dei due passeggeri, e rispettiva consorte, che, quindi, era stata corrisposta prima del Pt_3 verbale di contestazione dell'illecito medesimo.
pagina 3 di 6 Come ulteriore doverosa premessa va detto, insieme al Tribunale, che non può oggi rilevare lo stabilire se la condotta operata da aderisse o meno, a CP_1 strategie dilatatorie, volte a far desistere i passeggeri dalla volontà di ottenere il riconoscimento del legittimo diritto ad una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione del volo, ossia ad una vera e propria “prassi aziendale”, ne consegue che l'affermazione dell'appellante, il quale invero -solo però in premessa- ammette non essere suo compito, “ciò che è sicuramente indubbio è che la posizione assunta dal vettore aereo non è mai stata improntata alla buona fede;
infatti, da quanto l' ha Pt_1 potuto rilevare nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, il vettore si CP_1 segnala anzi proprio per essere protagonista di una sistematica prassi, che anche nel caso di specie si è ripetuta e che si reputa meritevole di censura.” è argomento eccentrico rispetto alla centralità della questione odierna ossia l'essersi o meno perfezionato l'illecito.
La risposta al quesito è negativa, ciò in linea sia con la decisione di prime cure sia con la tesi sostenuta dalla Compagnia.
Per quanto attiene all'oggetto del presente giudizio anche la Corte, come già sostenuto in prime cure, nella premessa preclara che i fatti sono pacifici tra le parti, non può che partire dal dato normativo.
3.2 Il Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio è entrato in vigore il 17.02.2005 ed istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, oltre a stabilire un livello minimo di standard qualitativi per la protezione dei passeggeri.
Ai sensi dell'art. 16 ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. La normativa europea, in caso di cancellazione del volo, dà diritto al passeggero al rimborso, all'imbarco su un volo alternativo o a un volo di ritorno ai sensi dell'art. 8, all'assistenza, ex art. 9 e, a norma dell'art. 5.1, lettera c) alla compensazione pecuniaria di cui all'art.
7. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare la compensazione se può dimostrare, a norma dell'articolo 5.1, che la cancellazione del volo è stata determinata da circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute evitare, anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Infine, viene in rilievo il D. Lgs. n. 69/2006, rubricato "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato", che, all'art. 4 prevede che
“Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione
pagina 4 di 6 pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila”.
Da ciò consegue che l' non aveva il potere di emettere l'ordinanza Pt_1 ingiunzione e prima ancora di contestare la violazione de quo, in quanto nel momento stesso in cui, a seguito di una doverosa interlocuzione tra Compagnia e passeggero, protrattasi dal 30.07.2018 al 29.05.2019, durata dell'istruttoria per lo più imputabile ai tempi decisionali/deliberativi dell , si accingeva ad accertare e contestare Pt_1
l'illecito in data 30.05.2019, l'illecito stesso non sussisteva già più in quanto era avvenuto il pagamento e, quindi, il soddisfacimento del diritto alla compensazione stabilita dal Regolamento. In buona e sintetica sostanza l' in data 29.05.2019 Pt_1 acquisiva la certezza dell'intervenuto pagamento ed il giorno successivo contestava la violazione e l'illecito.
La tesi dell'appellante, secondo la quale l'illecito si consuma nel momento stesso del primo rifiuto al passeggero, non convince, in quanto, da un lato, la normativa eurounitaria e nazionale, non prevedono un termine finale, dall'altro neppure l Pt_1 aveva indicato un termine entro cui adempiere, dall'altro ancora, è insito nella normativa di settore che possa intervenire una fase interlocutoria, volta proprio ad accertare come doverosa la compensazione o l'esistenza o meno, di cause giustificative che l'escludano. Quindi, può essere necessaria una istruttoria in tal senso, come avvenuto nello specifico, legata proprio al reclamo del passeggero. In ultimo ma non per ordine d'importanza, si evidenzia che il dato normativo nazionale dell'art. 4 del D. Lgs. n. 69/2006, fa scattare la sanzione soltanto nel caso in cui la compensazione pecuniare non è pagata.
Ne consegue che il ritardo nel pagamento, che è la condotta oggi unicamente contestabile alla Compagnia, non integra un illecito e per il principio di tassatività e determinatezza e, quindi, di tipicità della fattispecie incriminatrice, che permea di sé anche l'illecito amministrativo e non solo quello penale, sul cui sistema di principi generali è basata anche la L. 689/81, che appunto disciplina l'illecito amministrativo, non può essere sanzionata.
La Corte ribadisce, quindi, in conclusione che, quando l' ha contestato Pt_1
l'illecito in data 30.05.2019, la Compagnia aveva già versato la compensazione pecuniaria effettivamente dovuta, quindi, il potere sanzionatorio non sussisteva più.
4. Ciò posto la Corte non può non considerare come la questio iuris sia nuova e sia anche dotata di una certa complessità, essendo legata sostanzialmente ad una interpretazione del dato normativo interno in combinato disposto con quello eurounitario, con la conseguenza che può ritenersi fondato il secondo motivo di gravame, volto a riconoscere in base all'art. 92, 2 comma, cpc e proprio per le ragioni appena illustrate, la compensazione delle spese di lite sia del primo sia del presente grado.
A ciò si aggiunge, poi, una valutazione complessiva della vicenda sostanziale e, quindi, l'ineluttabile valutazione che il procedimento amministrativo sanzionatorio è pagina 5 di 6 stato causato unicamente dalla condotta del vettore aereo, che in prima battuta ha negato la compensazione, salvo, poi, riconoscerla in seguito al reclamo del passeggero ed all'interlocuzione, appunto, con l'Autorità preposta, così ammettendo di aver almeno in un primo momento errato nel non riconoscerla.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio relativo all'appello proposto da
avverso la sentenza n. 2845/2023 del Tribunale di Bologna emessa nell'ambito Pt_1 della causa civile iscritta al n. di ruolo generale 6080/2022 in data 29.12.2023, disattesa, respinta e assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, ferma nel resto, compensa le spese del primo grado;
- compensa le spese del presente grado giudizio.
Deciso in Bologna il 19.09.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 238/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI N. 6 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA APPELLANTE
Contro
( ) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 CP_2 P.IVA_2
CA EO e dell'avv. DI CARLO ALESSANDRO ( ) C.F._1
C/O AVV. CA EO VIA GARIBALDI N. 19 VERONA;
Parte_2
( ) C/O AVV. CA EO VIA GARIBALDI
[...] C.F._2
N. 19 VERONA;
, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 19 VERONA presso il difensore avv. CA EO domiciliato in VIALE VERDI N.50 MODENA presso il difensore avv. D'AVELLA ENRICO
APPELLATA
pagina 1 di 6 AD OGGETTO: - OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE - PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA:
Le parti hanno concluso come da verbale e note scritte depositate.
CIVILE (E.N.A.C.): << Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e per le ragioni esposte in atti, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e del termine per la notificazione del presente ricorso in appello con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza,
- riformare la sentenza n. 2845/2023 del Tribunale di Bologna emessa nell'ambito della causa civile iscritta al n. di ruolo generale 6080/2022 in data 29.12.2023 e non notificata con la quale si è provveduto all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 142/2022 del 24.03.2022 ed ogni atto presupposto, condannando l parte Pt_1 resistente «alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio», limitatamente ai capi 3. e 4. delle motivazioni oltre che al correlato dispositivo;
- per l'effetto della riforma, confermare l'ordinanza-ingiunzione n. 142/2022 del 24.03.2022 emessa da nei confronti dell'appellata nonché il verbale di Pt_1 CP_1 accertamento presupposto n. 11/2019 del 30.05.2019 elevato dalla Direzione Aeroportuale Emilia-Romagna per la violazione da parte della stessa CP_1 dell'art. 5 in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, lett. a) del Reg. CE 261/2004;
- condannando altresì la parte resistente al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio;
in subordine, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento parziale del ricorso o di reiezione del ricorso disponendo la compensazione delle spese di ambo i gradi di giudizio data l'assoluta novità della materia ex art. 92, comma 2, c.p.c.>>.
: << In via principale: Rigettare l'appello proposto da e CP_1 Pt_1 confermare la sentenza di primo grado. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, anche parziale, ridursi l'ammontare portato dall'Ordinanza al minimo edittale. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio..>>.
FATTO E DIRITTO A MOTIVO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 1. Con sentenza n. 2845/2023 del Tribunale di Bologna, emessa nell'ambito della causa civile iscritta al n. 6080/2022 di ruolo generale in data 29.12.2023 e non notificata, si è provveduto all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 142/2022 del 24.03.2022 e di ogni atto presupposto, condannando l' , parte resistente, alla Pt_1 rifusione delle spese di giudizio, per la violazione da parte della stessa CP_1 dell'art. 5 in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, lett. a) del Reg. CE 261/2004 in relazione alla cancellazione del volo FR137 Bologna-Berlino, schedulato il CP_1
28.07.2018.
Il Tribunale ha ritenuto, da un lato, pacifica la sussistenza del diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004 ex art. 7 ed altrettanto pacifico, dall'altro, che, inizialmente negato al passeggero la Parte_3 corresponsione della stessa, riconoscendola solo successivamente all'intervento ed Pt_1
a seguito del reclamo proposto dal passeggero, proprio la corresponsione della compensazione prima della definitiva contestazione dell'illecito e l'irrogazione della sanzione, non consentisse appunto di affermare la responsabilità per l'illecito contestato.
2. La sentenza era impugnata dalla lamentando in estrema sintesi, come Pt_1 primo motivo, l'errore della decisione, in quanto l'originario rifiuto della Compagnia aveva di per sé perfezionato la condotta e, quindi, integrato l'illecito amministrativo, che si atteggiava quale omissivo proprio, così a nulla rilevando la successiva corresponsione della compensazione, che si atteggiava come post factum non rilevante sul perfezionamento della fattispecie sanzionatoria amministrativa e dall'altro, come secondo e subordinato motivo, che la particolarità e la novità della questio iuris giustificasse quanto meno la integrale compensazione delle spese.
2.1 La Compagnia aerea resisteva, invocando la conferma della decisione gravata.
3. L'appello è fondato limitatamente alla condanna alle spese.
3.1. I fatti sono pacifici.
Il giorno 28.07.2018 il volo FR137 in partenza da Bologna con CP_1 destinazione Berlino-Schonefeld era cancellato in assenza sia di un preavviso della specie di quelli previsti ex art. 5, paragrafo 1, lettera c), REGOLAMENTO (CE) n. 261/2004, sia di circostanze eccezionali inevitabili ex art. 5, paragrafo 3, REGOLAMENTO cit., circostanza che la Compagnia aveva in prima battuta invocato, salvo, poi, rivedere le proprie determinazioni a seguito del reclamo del passeggero e della interlocuzione apertasi con l Dunque, non integrandosi alcuna delle ipotesi Pt_1 esimenti di cui sopra, il vettore aereo non aveva alcun valido argomento per negare la debenza della compensazione pecuniaria ex art. 7, Reg. CE n. 261/2004 a favore dei due passeggeri, e rispettiva consorte, che, quindi, era stata corrisposta prima del Pt_3 verbale di contestazione dell'illecito medesimo.
pagina 3 di 6 Come ulteriore doverosa premessa va detto, insieme al Tribunale, che non può oggi rilevare lo stabilire se la condotta operata da aderisse o meno, a CP_1 strategie dilatatorie, volte a far desistere i passeggeri dalla volontà di ottenere il riconoscimento del legittimo diritto ad una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione del volo, ossia ad una vera e propria “prassi aziendale”, ne consegue che l'affermazione dell'appellante, il quale invero -solo però in premessa- ammette non essere suo compito, “ciò che è sicuramente indubbio è che la posizione assunta dal vettore aereo non è mai stata improntata alla buona fede;
infatti, da quanto l' ha Pt_1 potuto rilevare nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, il vettore si CP_1 segnala anzi proprio per essere protagonista di una sistematica prassi, che anche nel caso di specie si è ripetuta e che si reputa meritevole di censura.” è argomento eccentrico rispetto alla centralità della questione odierna ossia l'essersi o meno perfezionato l'illecito.
La risposta al quesito è negativa, ciò in linea sia con la decisione di prime cure sia con la tesi sostenuta dalla Compagnia.
Per quanto attiene all'oggetto del presente giudizio anche la Corte, come già sostenuto in prime cure, nella premessa preclara che i fatti sono pacifici tra le parti, non può che partire dal dato normativo.
3.2 Il Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio è entrato in vigore il 17.02.2005 ed istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, oltre a stabilire un livello minimo di standard qualitativi per la protezione dei passeggeri.
Ai sensi dell'art. 16 ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. La normativa europea, in caso di cancellazione del volo, dà diritto al passeggero al rimborso, all'imbarco su un volo alternativo o a un volo di ritorno ai sensi dell'art. 8, all'assistenza, ex art. 9 e, a norma dell'art. 5.1, lettera c) alla compensazione pecuniaria di cui all'art.
7. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare la compensazione se può dimostrare, a norma dell'articolo 5.1, che la cancellazione del volo è stata determinata da circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute evitare, anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Infine, viene in rilievo il D. Lgs. n. 69/2006, rubricato "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato", che, all'art. 4 prevede che
“Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione
pagina 4 di 6 pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila”.
Da ciò consegue che l' non aveva il potere di emettere l'ordinanza Pt_1 ingiunzione e prima ancora di contestare la violazione de quo, in quanto nel momento stesso in cui, a seguito di una doverosa interlocuzione tra Compagnia e passeggero, protrattasi dal 30.07.2018 al 29.05.2019, durata dell'istruttoria per lo più imputabile ai tempi decisionali/deliberativi dell , si accingeva ad accertare e contestare Pt_1
l'illecito in data 30.05.2019, l'illecito stesso non sussisteva già più in quanto era avvenuto il pagamento e, quindi, il soddisfacimento del diritto alla compensazione stabilita dal Regolamento. In buona e sintetica sostanza l' in data 29.05.2019 Pt_1 acquisiva la certezza dell'intervenuto pagamento ed il giorno successivo contestava la violazione e l'illecito.
La tesi dell'appellante, secondo la quale l'illecito si consuma nel momento stesso del primo rifiuto al passeggero, non convince, in quanto, da un lato, la normativa eurounitaria e nazionale, non prevedono un termine finale, dall'altro neppure l Pt_1 aveva indicato un termine entro cui adempiere, dall'altro ancora, è insito nella normativa di settore che possa intervenire una fase interlocutoria, volta proprio ad accertare come doverosa la compensazione o l'esistenza o meno, di cause giustificative che l'escludano. Quindi, può essere necessaria una istruttoria in tal senso, come avvenuto nello specifico, legata proprio al reclamo del passeggero. In ultimo ma non per ordine d'importanza, si evidenzia che il dato normativo nazionale dell'art. 4 del D. Lgs. n. 69/2006, fa scattare la sanzione soltanto nel caso in cui la compensazione pecuniare non è pagata.
Ne consegue che il ritardo nel pagamento, che è la condotta oggi unicamente contestabile alla Compagnia, non integra un illecito e per il principio di tassatività e determinatezza e, quindi, di tipicità della fattispecie incriminatrice, che permea di sé anche l'illecito amministrativo e non solo quello penale, sul cui sistema di principi generali è basata anche la L. 689/81, che appunto disciplina l'illecito amministrativo, non può essere sanzionata.
La Corte ribadisce, quindi, in conclusione che, quando l' ha contestato Pt_1
l'illecito in data 30.05.2019, la Compagnia aveva già versato la compensazione pecuniaria effettivamente dovuta, quindi, il potere sanzionatorio non sussisteva più.
4. Ciò posto la Corte non può non considerare come la questio iuris sia nuova e sia anche dotata di una certa complessità, essendo legata sostanzialmente ad una interpretazione del dato normativo interno in combinato disposto con quello eurounitario, con la conseguenza che può ritenersi fondato il secondo motivo di gravame, volto a riconoscere in base all'art. 92, 2 comma, cpc e proprio per le ragioni appena illustrate, la compensazione delle spese di lite sia del primo sia del presente grado.
A ciò si aggiunge, poi, una valutazione complessiva della vicenda sostanziale e, quindi, l'ineluttabile valutazione che il procedimento amministrativo sanzionatorio è pagina 5 di 6 stato causato unicamente dalla condotta del vettore aereo, che in prima battuta ha negato la compensazione, salvo, poi, riconoscerla in seguito al reclamo del passeggero ed all'interlocuzione, appunto, con l'Autorità preposta, così ammettendo di aver almeno in un primo momento errato nel non riconoscerla.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio relativo all'appello proposto da
avverso la sentenza n. 2845/2023 del Tribunale di Bologna emessa nell'ambito Pt_1 della causa civile iscritta al n. di ruolo generale 6080/2022 in data 29.12.2023, disattesa, respinta e assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, ferma nel resto, compensa le spese del primo grado;
- compensa le spese del presente grado giudizio.
Deciso in Bologna il 19.09.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Maria Cristina Salvadori
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