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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 22.7.2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 21.2.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2747 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, come da separato mandato, dall'avv. Luca C.F._1
Feo e dall'avv. Maria Grazia Cerrone, elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Renato
De Martino, n. 10, presso lo studio dei difensori;
PEC: .salerno ; Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(P.I.: ), in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_1
Generale e legale rapp.te p.t., con sede in Salerno, alla Via Nizza, n. 146;
PEC: Email_3
Resistente - contumace
OGGETTO: retribuzione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 15.5.2023, agiva contro l , dinanzi Parte_1 CP_3
al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, al fine di ottenere la corresponsione del rimborso per le spese di viaggio, del compenso orario aggiuntivo e del premio di collaborazione previsti dall'art. 47 A.C.N.
Il ricorrente, in particolare, deduceva:
- di essere dipendente dell' dal 14/09/2009, con qualifica di Specialista CP_3
Ambulatoriale Veterinario a tempo indeterminato, con ruolo/livello 01/99, matricola n. 438;
- di essere il rapporto di lavoro regolamentato dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie, nonché dall'Accordo Integrativo Regionale Reg. Campania -
Assessorato alla sanità del 05/08/2020;
- di essere creditore alla data del 31/12/2022, nei confronti dell'azienda datrice di lavoro,
dell'importo di € 13.874,60 (di cui € 3.430,62 per il periodo dall'01/04/2020 al 31/12/2020; €
5.085,45 per l'anno 2021; € 5.358,53 per l'anno 2022, come da conteggi allegati) a titolo di rimborso per le spese di viaggio maturate e non corrisposte, essendogli stata riconosciuta solo l'indennità di disponibilità di cui all'art. 45 A.C.N. giusta “unicità del rapporto” ex art. 24,
comma 3, Accordo Integrativo Regionale;
- che l riconosceva a ciascuno , medico Veterinario a CP_4 Parte_2
tempo indeterminato, un compenso orario aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'art. 43,
lettera B, comma 5, dell' vigente, pari ad € 4,875, maggiore rispetto a quello previsto CP_5
dall'Accordo Collettivo nazionale, pari ad € 3,564 per ora;
- che allo stato, considerato che ai singoli specialisti veniva corrisposta la somma di € 32,884
per ora, a fronte dell'importo di € 34,195, la differenza oraria da corrispondere in applicazione dell' 2020 era pari ad € 1,311; CP_4
2 - di avere prestato la propria attività per 4.851,98 ore a far data dall'01/04/2020 al
31/12/2022 e di avere, quindi, diritto all'importo di € 6.360,95 quale compenso orario aggiuntivo;
- che l'art. 47 A.C.N. 2020 riconosceva ai veterinari incaricati a tempo indeterminato un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario di cui all'art. 43
lettera A, comma 1, pari ad € 29,12;
- di avere quindi diritto ad ottenere, dall'01/01/2020 al 31/12/2022, l'ulteriore importo di €
11.770,90 a titolo di premio annuale di collaborazione.
In punto diritto, richiamata la disciplina applicabile al rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari e alle altre professionalità sanitarie, ribadiva il suo diritto a percepire il rimborso per le spese di viaggio, il compenso orario aggiuntivo e il premio annuo di collaborazione.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
<< A) Accertare e dichiarare la violazione delle disposizioni di cui all'art. 51 Accordo
Collettivo Nazionale 2020 per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali
interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali, del pedissequo art. 21
dell'Accordo Integrativo Regionale 2020 e l'omessa corresponsione del compenso orario
aggiuntivo e del premio di collaborazione di cui all'art. 47 A.C.N.
B) Per l'effetto condannare la in persona del Direttore Controparte_2
Generale e legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del ricorrente della complessiva
somma di Euro 32.006,45 (trentaduemilasei/45) a titolo di rimborso per spese di viaggio ex
art. 51 A.C.N. per il periodo dal 1.4.2020 al 31.12.2022 ed a titolo di compenso aggiuntivo
orario e premio di collaborazione come sopra descritte e dettagliati ovvero della diversa
somma che sarà ritenuta di giustizia oltre comunque interessi e rivalutazione dal giorno di
maturazione delle singole poste creditorie e sino ad effettivo soddisfo;
C) Adottare tutti i provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare gli effetti della
3 decisione anche in merito alla posizione contributiva del ricorrente>>.
Con vittoria delle spese del giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari.
2. Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.12.2023 il ricorrente rappresentava che, con la retribuzione del mese di luglio 2023, la resistente aveva corrisposto in suo favore le somme dovute a titolo di rimborso spese chilometriche per il periodo dall'01/04/2020 al
31/12/2022, mentre nulla era stato corrisposto a titolo di compenso orario aggiuntivo e premio annuo di collaborazione.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso in relazione alle suddette indennità.
3. L' , pur ritualmente raggiunta dalla notificazione dell'atto introduttivo del CP_3
giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si costituiva nel presente giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace con ordinanza del 18/01/2024.
4. La causa istruita documentalmente veniva rinviata per la discussione all'udienza del
21/02/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte,
contenenti le sole istanze e conclusioni.
Il ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza riportandosi ai propri atti difensivi ed evidenziando che, con la retribuzione del mese di giugno 2024, la resistente aveva corrisposto in suo favore gli arretrati per il premio annuo di collaborazione, mentre nulla era stato corrisposto a titolo di compenso orario aggiuntivo,
in relazione al quale insisteva per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese del giudizio considerata la tardività del pagamento parziale.
L' restava contumace. Controparte_2
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. In relazione alle domande di parte attrice concernenti l'erogazione del rimborso delle
Contr spese di viaggio, ex art. 51, comma 1, dell' , e del premio annuo di collaborazione, ex
Contr art. 47, lettera A, comma 1, dell' essere dichiarata la cessazione della materia del
Contr contendere per essere state dette spettanze già corrisposte dall' sia pur dopo l'introduzione del presente giudizio.
E' opportuno, in proposito, rammentare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971,
istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, la stessa parte ricorrente ha dichiarato – nelle note di trattazione scritta – di aver già ottenuto, con l'erogazione degli stipendi dei mesi di luglio
2023 e di giugno 2024 (e, quindi, successivamente alle richieste giudiziali del ricorrente ed anche all'instaurazione dell'odierno giudizio), l'integrale pagamento di quanto dovuto
Contr dall' a titolo rispettivamente di rimborso delle spese di viaggio e di premio annuo di collaborazione.
5 Ne consegue che non vi è più in capo all'unica parte costituita alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente a coltivare la causa in relazione e dette domande e, di conseguenza, deve essere formalmente dichiarato il difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio con specifico riferimento alle rivendicazioni suddette.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle domande di corresponsione del premio annuo di collaborazione e del rimborso delle spese di viaggio formulate da parte attrice con il ricorso introduttivo.
2. Resta, dunque, da vagliare unicamente la fondatezza della domanda concernente
Contr l'asserita debenza da parte dell' di un maggior importo a titolo di compenso orario aggiuntivo.
Il ricorrente, senza indicare precisamente la disposizione esatta da cui desume l'esistenza di una siffatta pattuizione integrativa, afferma che tale diritto deriverebbe dall' – CP_4
che a tal fine allega alla propria produzione – specificando che detta fonte pattizia prevederebbe un compenso orario aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'art. 43 lettera B,
comma 5, dell'A.C.N. vigente, quanto alla quota variabile della retibuzione, pari a € 4,875,
maggiore rispetto a quello previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale pari ad € 3,564 per ora.
Orbene, ad avviso dello scrivente la previsione dell'Accordo Regionale Integrativo cui intende far riferimento il ricorrente dovrebbe essere l'art. 7, comma 2, dell' il quale, in CP_4
sede di individuazione delle risorse economiche per far fronte ai costi discendenti dall'Accordo Integrativo, prevede in favore dei medici specialisti e veterinari, per l'adesione
“obbligatoria al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 6 e/o all'art. 8” dell'Accordo,
appunto una quota oraria non riassorbibile di € 4,875.
E, tuttavia, come è evidente, detta quota aggiuntiva si correla direttamente alla partecipazione al perseguimento degli obiettivi di cui agli artt. 6 e 8 dell' mentre nella CP_4
presente fattispecie l'attore non ha neppure specificato al perseguimento di quali obiettivi,
6 tra quelli contemplati dalle norme da ultimo citate, avrebbe partecipato, né, tanto meno, ha dimostrato l'assunto, essendosi limitato a postulare che l'A.I.R. avrebbe, in termini generalizzati e svincolati da qualsivoglia impegno aggiuntivo, aumentato la quota oraria variabile ex art. 43 lettera B, comma 5, dell' senza, tuttavia, dimostrare la ricorrenza CP_5
nel caso in esame dei presupposti per l'erogazione nella misura richiesta della quota variabile della retribuzione.
Ne deriva che per tale aspetto la domanda del ricorrente è da ritenere infondata e va rigettata.
3. Le spese di giudizio vanno regolamentate tenendo conto del parziale mancato accoglimento della domanda di parte attrice.
A tal riguardo si è appena evidenziato che la domanda del ricorrente, pur certamente fondata con riferimento alle domande concernenti il rimborso delle spese di viaggio ed il premio annuo di collaborazione, la cui erogazione è avvenuta solo dopo l'instaurazione del presente giudizio, si è, nondimeno, rivelata infondata con riferimento alla richiesta di erogazione della maggiorazione sul compenso orario aggiuntivo.
Sussistono, dunque, i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio nella misura del 50%, dovendo la residua metà di esse essere posta a carico dell' Controparte_2
convenuta in base al principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91, comma 1,
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2747 del ruolo generale dell'anno 2023, promosso da nei Parte_1
confronti dell' , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6
così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande di parte attrice concernenti il rimborso delle spese di viaggio ed il premio annuo di collaborazione;
7 2) rigetta nel resto il ricorso;
3) condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_6
della metà delle spese di giudizio, che liquida, nella loro interezza, in complessivi € 2.109,00
per compensi ed € 259,00 per spese, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA,
se dovuta e Cassa, nella misura di legge, con attribuzione ai Difensori antistatari,
dichiarando compensate tra le parti dette spese nella misura della metà.
Salerno, 23.3.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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