Ordinanza cautelare 25 febbraio 2022
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2022, proposto da IA SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Macrì, Stefania Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- 1. del provvedimento di diniego dell'8 novembre 2021 dello Stato Maggiore dell'Esercito (prot. n. M_D E24094 REG2021 00095257), notificato in data 9 novembre 2021, relativo all'istanza di trasferimento ex art. 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, avanzata dal C.le Magg. SA, volta ad ottenere l'assegnazione temporanea ad un ente dislocato nella sede di Viterbo;
-2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto, se e in quanto lesivo, al procedimento amministrativo per cui è causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa ND LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego dell'8 novembre 2021 dello Stato Maggiore dell'Esercito all'istanza di trasferimento ex art. 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, presentata dal ricorrente medesimo per l’assegnazione temporanea ad un ente dislocato nella sede di Viterbo;
Considerato che, con dichiarazione depositata il 14.02.2026 ( il ricorso è stato assegnato al relatore in data 23.10.2025), il ricorrente ha comunicato la propria sopravvenuta mancanza di interesse alla definizione nel merito del giudizio, con richiesta di compensazione delle spese;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE EL Di LI, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
ND LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND LL | IE EL Di LI |
IL SEGRETARIO