TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. SS LI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 230 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Itri e Loredana Gombia, con studio in
Roma, Via Boezio n. 14, presso i quali è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
– Sede Controparte_1
di Rieti, in persona del Direttore della Direzione Regionale per il Lazio, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, per delega in atti;
CONVENUTA
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di lavorare da oltre 30 anni in qualità di autista e barelliere soccorritore in tutto il territorio di Roma e Provincia, svolgendo mansioni di conduzione e guida di autoambulanze e nel soccorso di persone malate o colpite da patologie acute o ferite a causa di incidenti, con orario “articolato su due turni di 12 ore ciascuno, diurno e notturno…per sei giorni a settimana”, ha lamentato di essere affetto da
“polispondilopatia lombo-sacrale, con protrusioni discali multiple e segni clinici di sofferenza neuro-radicolare” e di aver presentato in data 7.02.2022 denuncia di malattia professionale all' . CP_1
A fronte di rigetto amministrativo da parte dell'istituto in data 13 aprile 2022 e di conseguente ricorso amministrativo, anch'esso respinto dall' il 15 giugno 2022, il ricorrente adiva, CP_1
pertanto, il Giudice del Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, in accoglimento del ricorso:
− accertare e dichiarare che la malattia contratta dal Sig. e denunciata Parte_1
all' in data 7.02.2022 è stata contratta in occasione ed a causa dell'attività lavorativa CP_1
da quest'ultimo svolta ed ha comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica in una misura compresa fra il 6% ed il 12%, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, comunque superiore al 5%;
- per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore CP_1 dell'istante dell'indennizzo in capitale per danno biologico, calcolato in base alla percentuale che verrà riconosciuta, da corrispondersi nei modi e nei termini di legge, con gli interessi legali e quanto altro di competenza con decorrenza dalla data della domanda, o da quell'altra, anche successiva, che verrà accertata in corso di causa;
- condannare l' al rimborso delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti CP_1 avvocati antistatari”.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
contestato il ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'espletamento della prova orale e della c.t.u. medico-legale.
La causa è stata quindi discussa e decisa all'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c.
2 Il ricorso è fondato.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità sollevata da parte resistente per genericità del ricorso, dovendo, al contrario, ritenersi sufficientemente precisata la causa petendi, avendo il ricorrente chiaramente indicato le proprie mansioni, la tipologia di attività lavorativa svolta, le relative modalità e le conseguenze patologiche connesse.
Ciò posto, in sede di istruttoria orale è stato confermato lo svolgimento da parte del ricorrente della prestazione lavorativa come descritta nel ricorso e della conseguente esposizione al rischio.
Sulla base di tali risultanze istruttorie, è stata quindi disposta la c.t.u. medico-legale, in forza della quale il consulente, che in un primo momento aveva escluso il collegamento causale tra la patologia denunciata dal e l'attività lavorativa svolta, ha ulteriormente Pt_1
approfondito il caso (alla luce delle note critiche tecniche proposte nell'interesse del ricorrente) e rimeditato la sua originaria posizione.
In particolare, il c.t.u., precisato che il ricorrente ha sviluppato un quadro clinico di
“Polispondilopatia lombo-sacrale, con protrusioni discali multiple e segni clinici di sofferenza neuro-radicolare” a causa delle posture incongrue dovute al tipo di attività alla quale è stato sottoposto nello svolgimento delle sue mansioni, ha affermato come esista, a carico del , “una patologia del rachide con protusioni a carico del rachide lombo Pt_1 sacrale e cervicale”.
Il ricorrente, infatti, ha condotto e conduce “gli automezzi ed opera anche nelle fasi di soccorso, aiutando il personale a posizionare l'assistito in barella e sollevarlo per caricarlo in ambulanza”.
Ne deriva, secondo il c.t.u., come il rischio da Movimentazione Manuele dei Carichi sia
“effettivamente presente e, pertanto, è evidente il nesso eziologico e vi è assoluta Part compatibilità tra danno ed esposizione, essendo i 30 anni di lavoro svolti in e poi in
ARES più che sufficienti a creare una patologia del rachide multisettoriale”, trattandosi di lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.
Ha concluso, dunque, il consulente, affermando che il “ha sviluppato una patologia Pt_1
cronica del rachide, voce 213 del DM, per al quale va riconosciuto un danno biologico pari all'8%”.
3 La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Sul punto, inoltre, deve essere richiamato il constante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione in base al quale nell'ipotesi di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o da eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza dì altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (cfr. Cass. 21 agosto 2020, n. 17576).
Nel caso di specie, quindi, avuto riguardo all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, nonché all'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti, deve ritenersi sussistente un rilevante grado di probabilità in ordine all'origine professionale della patologia non tabellata.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento del ricorso;
le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura professionale delle tecnopatie contratte dal ricorrente con un grado di invalidità complessiva dell'8% a decorrere dalla data della domanda e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1
delle prestazioni previste dalla legge, con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
4 - condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari, CP_1
che si liquidano in euro 2.697,00 oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
Rieti, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott. SS LI
5