Articolo 75 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 82Articolo 76
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Articolo 75 Restituzione 1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 e' regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la ((direttiva UE)) .
(( 2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che e' stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 GENNAIO 2016, N. 2)) .
4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del ((regolamento CE)) , ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea.
5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione.
6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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