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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1095/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale in persona dei magistrati;
dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 1095 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi e domiciliati dall'avv. Maria Teresa Morini C.F._2 come da mandato in atti, ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente ad oggetto: divorzio congiunto e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente come da note scritte in sostituzione dell'udienza 01.07.2025: emettere la sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio, celebrato tra i sig.ri
[...]
e in Mira (Ve), con rito concordatario in data 10.6.2006, mandando Pt_1 Parte_2 la Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mira (Ve),
Atti di Matrimonio, parte seconda, sub n.32 e per quanto occorra anche nel Registro dello Stato
Civile nel Comune di Marcon (Ve), considerato che l'atto di matrimonio in atti è stato trascritto in entrambi i Comuni;
confermare a l'assegnazione della ex casa coniugale Parte_2
1 ubicata in Marcon (Ve), via Zuccarello 41, in quanto unico ed esclusivo proprietario della stessa, unitamente agli arredi, mobili e pertinenze;
dare atto della volontà dei ricorrenti di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile e che tutte le altre questioni patrimoniali sono state risolte come da volontà espressa dai coniugi in sede di separazione consensuale.
Per il Pubblico Ministero: Voglia il Tribunale dichiarare il divorzio alle condizioni indicate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis 49-51 c.p.c. depositato il 13.03.2024 i ricorrenti hanno esposto di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Mira (VE) in data 10.06.2006
[matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mira al n. 32, parte II, Serie
A, dell'anno 2006; successivamente trascritto per comunicazione nel Registro dello Stato Civile nel Comune di Marcon al n. 12, parte II, S.B, dell'anno 2006]; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che la casa coniugale sita in Marcon (VE) in via Zuccarello 41 è immobile di esclusiva proprietà del ricorrente;
di essere entrambi economicamente indipendenti;
che nel tempo è venuta meno l'affectio maritalis, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e la comunione sentimentale. I ricorrenti hanno proposto cumulativamente domanda congiunta per la pronuncia di separazione consensuale dei coniugi e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 406/2024, resa nel presente procedimento e passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e ha disposto il proseguimento del giudizio relativamente alla domanda di divorzio.
Con note scritte depositate il 25.6.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025, i coniugi hanno insistito nella domanda svolta chiedendo pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi, a decorrere dal
15.7.2024 data di celebrazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice delegato.
2 Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, va accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Nulla vi è da provvedere circa l'assegnazione della casa familiare, attesa l'assenza di prole.
Nulla sulle spese di lite atteso il carattere congiunto della domanda a ministero di un unico difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 10/06/2006 con rito concordatario da e trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 32, dell'anno 2006) del Comune di
Mira;
2. ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte, prendendo atto degli accordi relativi agli immobili di proprietà delle parti;
5. nulla per le spese.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale in persona dei magistrati;
dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 1095 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi e domiciliati dall'avv. Maria Teresa Morini C.F._2 come da mandato in atti, ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente ad oggetto: divorzio congiunto e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente come da note scritte in sostituzione dell'udienza 01.07.2025: emettere la sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio, celebrato tra i sig.ri
[...]
e in Mira (Ve), con rito concordatario in data 10.6.2006, mandando Pt_1 Parte_2 la Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mira (Ve),
Atti di Matrimonio, parte seconda, sub n.32 e per quanto occorra anche nel Registro dello Stato
Civile nel Comune di Marcon (Ve), considerato che l'atto di matrimonio in atti è stato trascritto in entrambi i Comuni;
confermare a l'assegnazione della ex casa coniugale Parte_2
1 ubicata in Marcon (Ve), via Zuccarello 41, in quanto unico ed esclusivo proprietario della stessa, unitamente agli arredi, mobili e pertinenze;
dare atto della volontà dei ricorrenti di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile e che tutte le altre questioni patrimoniali sono state risolte come da volontà espressa dai coniugi in sede di separazione consensuale.
Per il Pubblico Ministero: Voglia il Tribunale dichiarare il divorzio alle condizioni indicate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis 49-51 c.p.c. depositato il 13.03.2024 i ricorrenti hanno esposto di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Mira (VE) in data 10.06.2006
[matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mira al n. 32, parte II, Serie
A, dell'anno 2006; successivamente trascritto per comunicazione nel Registro dello Stato Civile nel Comune di Marcon al n. 12, parte II, S.B, dell'anno 2006]; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che la casa coniugale sita in Marcon (VE) in via Zuccarello 41 è immobile di esclusiva proprietà del ricorrente;
di essere entrambi economicamente indipendenti;
che nel tempo è venuta meno l'affectio maritalis, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e la comunione sentimentale. I ricorrenti hanno proposto cumulativamente domanda congiunta per la pronuncia di separazione consensuale dei coniugi e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 406/2024, resa nel presente procedimento e passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e ha disposto il proseguimento del giudizio relativamente alla domanda di divorzio.
Con note scritte depositate il 25.6.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025, i coniugi hanno insistito nella domanda svolta chiedendo pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi, a decorrere dal
15.7.2024 data di celebrazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice delegato.
2 Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, va accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Nulla vi è da provvedere circa l'assegnazione della casa familiare, attesa l'assenza di prole.
Nulla sulle spese di lite atteso il carattere congiunto della domanda a ministero di un unico difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 10/06/2006 con rito concordatario da e trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 32, dell'anno 2006) del Comune di
Mira;
2. ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte, prendendo atto degli accordi relativi agli immobili di proprietà delle parti;
5. nulla per le spese.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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