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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11739 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa con ricorso depositato in data 30.12.2022, da:
( C.F. ), nata in [...], il 21 giugno Parte_1 C.F._1
1985, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Rech (PEC: che la rappresenta e Email_1 difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Tiffi (pec: , in Mestre (VE), Via Bissa n. 28, Email_2 che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da note di trattazione scritta del 12-
13.03.2024 che di seguito si riproducono: “ Affidarsi il figlio minore alla Persona_1 IG.ra in modo super esclusivo, con collocazione del minore presso la residenza Parte_1 della madre, stabilendosi al momento che il padre possa avere con il figlio contatti, allo stato, unicamente in forma protetta, riattivandosi una modalità libera, per quanto regolamentata,
1 in via unicamente subordinata ad un percorso di valutazione della sua responsabilità genitoriale e della sua personalità. - Assegnarsi la casa coniugale alla IG.ra la Parte_1 IG.ra continuerà ad accollarsi il pagamento in via esclusiva della rata di mutuo Parte_1 dell'immobile in comproprietà, somme che verranno decurtate proporzionalmente dal valore della quota di pertinenza del IG. nel momento in cui si addivenisse allo CP_1 scioglimento della comunione, e le spese di ordinaria manutenzione;
le spese di straordinaria manutenzione graveranno in capo ad entrambi i proprietari in parti uguali. - Il IG. trasferirà la propria residenza altrove entro e non oltre il 30 marzo 2025. - Porsi CP_1
a carico del padre, la somma di € 200,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi sul ER conto corrente intestato alla ricorrente, entro i primi cinque giorni di ogni mese. - Porsi a carico del resistente il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, extrascolastiche, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, ricreative, sportive) ed ogni altra che dovesse rivelarsi necessario sostenere nell'interesse del figlio minore, sino a quando lo stesso non sia economicamente autosufficiente, spese che dovranno essere concordate solo per importi superiori ad € 300,00. - Il IG. riconosce di essere debitore della IG.ra CP_1 Parte_1 per la somma di € 620,00 a titolo di concorso nelle spese straordinarie non corrisposte. -
Disporsi che la ricorrente percepisca la totalità dell'assegno unico, stante la collocazione prevalente delle figlie presso di lei. - Vietare l'espatrio del minore con il padre, autorizzando solo l'espatrio dello stesso in compagnia della madre e disporsi che il provvedimento sia comunicato alla Questura competente, alla Polizia di frontiera per i provvedimenti del caso e le opportune segnalazioni con l'inserimento nella banca dati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2022 la IGnora espone di aver Parte_1 contratto in data 22.05.2008 matrimonio civile con il IG. . Dal matrimonio Controparte_1
è nato in data [...] il figlio . ER
La casa coniugale è un immobile sito in Favaro Veneto, in via Passo Pordoi, 1, in comproprietà fra i coniugi e gravata da mutuo ipotecario.
La IG.ra rappresenta che la vita coniugale si è fin da subito rivelata difficile a causa Parte_1 della dipendenza dall'alcool del IG. Proprio a causa di tale dipendenza la ricorrente CP_1 si era opposta al desiderio del marito di avere un secondo figlio. Non accettando tale rifiuto, il IG. l'aveva picchiata, tanto da indurre il figlio a chiamare la polizia. La IG.ra CP_1 aveva quindi sporto querela nei confronti del marito ed il Tribunale di Venezia, in data Parte_1
12 gennaio 2022, aveva emesso ordinanza di convalida di provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale. La ricorrente era stata poi indotta dai famigliari a rimettere la querela ed il Gip aveva conseguentemente revocato la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e le prescrizioni ad
2 esso associate. Nel luglio 2022 il IG. era partito per il Ruanda, rimanendovi fino al 16 CP_1 gennaio 2023. In questo periodo non aveva in alcun modo contribuito al mantenimento del figlio, disinteressandosene, sicché la ricorrente, assunta con contratto a termine dalla società Umana, aveva provveduto da sola al sostentamento proprio e del figlio, facendosi inoltre interamente carico delle rate del mutuo ipotecario da cui è gravata la casa coniugale.
In considerazione dei comportamenti violenti ed aggressivi del coniuge, la IG.ra si Parte_1
è determinata ad agire per ottenere la pronuncia della separazione personale, con addebito al marito, chiedendo preliminarmente emettersi provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 342 bis e seguenti c.c..
Nel merito ha chiesto inoltre:
- affidarsi il figlio alla madre in modo super esclusivo, con collocazione presso di lei, ER stabilendo che il padre possa avere contatti con il figlio unicamente in forma protetta, riattivandosi una modalità libera, per quanto regolamentata , in via unicamente subordinata ad un percorso di valutazione della sua responsabilità genitoriale e della sua personalità;
- porsi a carico del padre, l'obbligo di provvedere al pagamento della somma di € 400,00 mensile rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie (scolastiche, extrascolastiche, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, ricreative, sportive) ed ogni altra che dovesse rivelarsi necessario sostenere nell'interesse del figlio minore, sino a quando lo stesso non sia economicamente autosufficiente, spese che dovranno essere concordate solo per importi superiori ad € 300,00;
- assegno unico per i figli interamente a favore della madre;
- porsi a carico del IG. , l'obbligo di provvedere al pagamento della somma Controparte_1 di € 300,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso nel mantenimento della IG.ra ; Parte_1
- vietare l'espatrio del minore con il padre, autorizzando solo l'espatrio dello stesso in compagnia della madre e disporsi che il provvedimento sia comunicato alla Questura competente, alla
Polizia di frontiera per i provvedimenti del caso e le opportune segnalazioni con l'inserimento nella banca dati.
****
Si è ritualmente costituito in giudizio il IG. contestando i fatti dedotti dalla ricorrente CP_1 sulla base dei quali era stato pronunciato il provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale e di divieto avvicinamento ai luoghi frequentati dalla querelante, negando di aver posto in essere maltrattamenti ai danni della moglie e deducendo che, al contrario, era sempre stata la IG.ra a tenere comportamenti anche fisicamente violenti nei confronti del Parte_1 marito. Deduce, inoltre, che la moglie aveva rimesso la querela spontaneamente e
3 consapevolmente e non per esservi stata indotta dai famigliari. Smentisce di fare abuso di alcool, circostanza che addebita invece alla moglie, come pure di avere intrattenuto una relazione extraconiugale, e di aver subito una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti per cui ha scontato la pena in regime di detenzione domiciliare.
Quanto ai rapporti con il figlio, deduce di essere assiduamente presente nello svolgimento della vita del minore e di averlo sempre accudito amorevolmente, mantenendo quotidianamente il rapporto con lui anche nel periodo in cui si trovava in Africa, mediante plurime video telefonate e facendogli pervenire direttamente dei soldi.
Deduce di essere privo di occupazione e rappresenta come la moglie, che nel corso del matrimonio non ha mai contribuito economicamente alle spese familiari, versi in una condizione migliore rispetto alla sua, potendo contare su uno stipendio. Contesta di non aver mai provveduto al pagamento delle rate di mutuo ed afferma anzi di averle versate in via esclusiva fino a quando è rimasto senza lavoro.
Tanto premesso il convenuto, opponendosi alla pronuncia di affido esclusivo del figlio a favore della madre e alla emanazione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 342 bis ss c.c., ha inizialmente chiesto:
- disporsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso il padre, con conseguente assegnazione della casa coniugale ed indicazione delle modalità di frequentazione e visita da parte della madre;
- porsi a carico della ricorrente un contributo al mantenimento del figlio non inferiore ad €
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, previo accordo e previa esibizione documentale;
- nulla statuirsi a titolo di assegno di mantenimento della moglie.
*****
Il Presidente Delegato, ritenuto non fondato, sulla scorta del solo episodio di violenza dedotto in atti, il timore di ulteriori condotte pregiudizievoli per l'integrità psicofisica della ricorrente e del figlio, considerato il timore espresso dalla ricorrente privo dei caratteri di attualità e concretezza necessari per l'emissione inaudita altera parte dell'ordine di protezione ex art. 342- bis c.c, ha respinto la relativa istanza, rinviando la causa per la comparizione delle parti all'udienza del 01.03.2023. Alla predetta udienza, le parti sono comparse personalmente dando atto di aver raggiunto un accordo provvisorio in ordine al regime di affidamento, collocazione prevalente e visite del figlio . A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ER dato atto della impossibilità di addivenire ad una separazione consensuale, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto in via provvisoria in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti (affido condiviso del figlio a entrambi i genitori, con previsione che durante i periodi di allontanamento di uno dei genitori dal territorio nazionale, le decisioni
4 di straordinaria amministrazione vengano assunte in via esclusiva dal genitore presente in Italia, collocazione prevalente presso la madre e conseguente assegnazione della casa coniugale, impegno del padre di rilasciare la casa coniugale entro il 30.06.2023, con ripartizione fino ad allora delle spese per il mantenimento della famiglia e dei costi relativi all'abitazione nella misura del 50%. Dopo il rilascio dell'abitazione le parti hanno previsto a carico del convenuto la rata di finanziamento per l'acquisto dei mobili e a carico della ricorrente la rata del mutuo sulla casa coniugale, frequentazione del figlio da parte del padre due pomeriggi a settimana e a fine settimana alternati, obbligo di pagamento a carico del padre, privo di occupazione, dell'importo di euro 100,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico per i figli a carico interamente a favore della madre), incaricando i
Servizi Sociali del Comune di Venezia di valutare la capacità genitoriale delle parti e di individuare, previa indagine del rispettivo ambiente sociale e familiare, il regime di affidamento e collocazione più idoneo a salvaguardare l'equilibrato sviluppo del minore, monitorando le condizioni di accudimento dello stesso ed il rispetto dei turni di frequentazione padre/figlio concordati in udienza.
Aperto sub procedimento in corso di causa su istanza della ricorrente che ha insistito per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 342bis ss. c.c., riproponendo nel merito le domande già formulate nel ricorso introduttivo, all'udienza del 28.09.2023, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in via provvisoria nel subprocedimento predetto. Il Giudice ha quindi rinviato la causa al 18.04.2024 in attesa della relazione dei Servizi Sociali e per verificare la tenuta dell'accordo. Alla predetta udienza, vista la relazione del 29.03.2024 dei servizi sociali del Comune di Venezia, le parti hanno concordato sull'opportunità di avviare il percorso proposto di sostegno alla relazione padre – figlio con la dott.ssa , chiedendo CP_2 concordemente la pronuncia di sentenza parziale di separazione dei coniugi. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione parziale sullo status, previa acquisizione delle conclusioni del pubblico ministero. Con sentenza n. 3729/2024 pubbl. il 28/10/2024 è stata quindi dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria per il prosieguo.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, concesso un rinvio concordemente richiesto in pendenza di trattative, all'udienza del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno rassegnato conclusioni conformi alle intese raggiunte formalizzate nelle note di trattazione scritta depositate in data 12-13.03.2025, che vengono riportate in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., previa acquisizione delle conclusioni del pubblico ministero.
5 *******
Dato atto che la separazione dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva e che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito inizialmente formulata, il Collegio ritiene che possano trovare accoglimento le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, che appaiono rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio.
Quanto al regime di affidamento, con la relazione del 23.08.2023 i Servizi sociali del Comune di Venezia, hanno rilevato come dalla situazione di vita del minore emerga un quadro preoccupante per la sua crescita, considerato che il padre presenta una problematica di abuso di alcool, dal medesimo non riconosciuta, la quale insieme ai maltrattamenti ai danni della IG.ra vissuti e narrati dal figlio, ha creato un ambiente familiare disfunzionale. Il minore Parte_1 ha mostrato agli assistenti sociali incaricati tutta la sua sofferenza per il protrarsi della situazione di disagio in cui si trovava, si è dimostrato molto arrabbiato con il padre e si è rifiutato di avere qualsiasi contatto con lui. Tant'è che i Servizi sociali hanno concluso che il perdurare di questa situazione sarebbe stata di forte pregiudizio per la crescita armonica del ragazzo. Anche nella relazione del 29.03.2024 viene manifestata la difficoltà delle relazioni padre/ figlio.
Alla luce di questi elementi, può accogliersi la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione presso la stessa, stabilendosi che allo stato il padre ER possa avere con il figlio contatti unicamente in forma protetta, subordinando la ripresa di una frequentazione libera padre/ figlio alla valutazione della responsabilità genitoriale del padre e della sua personalità, come concordato dalle parti.
Appare inoltre congro, tenuto conto della situazione economica delle parti, la previsione del contributo economico ordinario e straordinario a carico del padre in favore del figlio.
In considerazione del complessivo andamento del procedimento oltre che delle conclusioni conformi dimesse dalle parti, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- ratifica le conclusioni coniuge concordate dalle parti e riportate in epigrafe.
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali del Comune di Venezia.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio 24/04/2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11739 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa con ricorso depositato in data 30.12.2022, da:
( C.F. ), nata in [...], il 21 giugno Parte_1 C.F._1
1985, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Rech (PEC: che la rappresenta e Email_1 difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Tiffi (pec: , in Mestre (VE), Via Bissa n. 28, Email_2 che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da note di trattazione scritta del 12-
13.03.2024 che di seguito si riproducono: “ Affidarsi il figlio minore alla Persona_1 IG.ra in modo super esclusivo, con collocazione del minore presso la residenza Parte_1 della madre, stabilendosi al momento che il padre possa avere con il figlio contatti, allo stato, unicamente in forma protetta, riattivandosi una modalità libera, per quanto regolamentata,
1 in via unicamente subordinata ad un percorso di valutazione della sua responsabilità genitoriale e della sua personalità. - Assegnarsi la casa coniugale alla IG.ra la Parte_1 IG.ra continuerà ad accollarsi il pagamento in via esclusiva della rata di mutuo Parte_1 dell'immobile in comproprietà, somme che verranno decurtate proporzionalmente dal valore della quota di pertinenza del IG. nel momento in cui si addivenisse allo CP_1 scioglimento della comunione, e le spese di ordinaria manutenzione;
le spese di straordinaria manutenzione graveranno in capo ad entrambi i proprietari in parti uguali. - Il IG. trasferirà la propria residenza altrove entro e non oltre il 30 marzo 2025. - Porsi CP_1
a carico del padre, la somma di € 200,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi sul ER conto corrente intestato alla ricorrente, entro i primi cinque giorni di ogni mese. - Porsi a carico del resistente il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, extrascolastiche, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, ricreative, sportive) ed ogni altra che dovesse rivelarsi necessario sostenere nell'interesse del figlio minore, sino a quando lo stesso non sia economicamente autosufficiente, spese che dovranno essere concordate solo per importi superiori ad € 300,00. - Il IG. riconosce di essere debitore della IG.ra CP_1 Parte_1 per la somma di € 620,00 a titolo di concorso nelle spese straordinarie non corrisposte. -
Disporsi che la ricorrente percepisca la totalità dell'assegno unico, stante la collocazione prevalente delle figlie presso di lei. - Vietare l'espatrio del minore con il padre, autorizzando solo l'espatrio dello stesso in compagnia della madre e disporsi che il provvedimento sia comunicato alla Questura competente, alla Polizia di frontiera per i provvedimenti del caso e le opportune segnalazioni con l'inserimento nella banca dati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2022 la IGnora espone di aver Parte_1 contratto in data 22.05.2008 matrimonio civile con il IG. . Dal matrimonio Controparte_1
è nato in data [...] il figlio . ER
La casa coniugale è un immobile sito in Favaro Veneto, in via Passo Pordoi, 1, in comproprietà fra i coniugi e gravata da mutuo ipotecario.
La IG.ra rappresenta che la vita coniugale si è fin da subito rivelata difficile a causa Parte_1 della dipendenza dall'alcool del IG. Proprio a causa di tale dipendenza la ricorrente CP_1 si era opposta al desiderio del marito di avere un secondo figlio. Non accettando tale rifiuto, il IG. l'aveva picchiata, tanto da indurre il figlio a chiamare la polizia. La IG.ra CP_1 aveva quindi sporto querela nei confronti del marito ed il Tribunale di Venezia, in data Parte_1
12 gennaio 2022, aveva emesso ordinanza di convalida di provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale. La ricorrente era stata poi indotta dai famigliari a rimettere la querela ed il Gip aveva conseguentemente revocato la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e le prescrizioni ad
2 esso associate. Nel luglio 2022 il IG. era partito per il Ruanda, rimanendovi fino al 16 CP_1 gennaio 2023. In questo periodo non aveva in alcun modo contribuito al mantenimento del figlio, disinteressandosene, sicché la ricorrente, assunta con contratto a termine dalla società Umana, aveva provveduto da sola al sostentamento proprio e del figlio, facendosi inoltre interamente carico delle rate del mutuo ipotecario da cui è gravata la casa coniugale.
In considerazione dei comportamenti violenti ed aggressivi del coniuge, la IG.ra si Parte_1
è determinata ad agire per ottenere la pronuncia della separazione personale, con addebito al marito, chiedendo preliminarmente emettersi provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 342 bis e seguenti c.c..
Nel merito ha chiesto inoltre:
- affidarsi il figlio alla madre in modo super esclusivo, con collocazione presso di lei, ER stabilendo che il padre possa avere contatti con il figlio unicamente in forma protetta, riattivandosi una modalità libera, per quanto regolamentata , in via unicamente subordinata ad un percorso di valutazione della sua responsabilità genitoriale e della sua personalità;
- porsi a carico del padre, l'obbligo di provvedere al pagamento della somma di € 400,00 mensile rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie (scolastiche, extrascolastiche, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, ricreative, sportive) ed ogni altra che dovesse rivelarsi necessario sostenere nell'interesse del figlio minore, sino a quando lo stesso non sia economicamente autosufficiente, spese che dovranno essere concordate solo per importi superiori ad € 300,00;
- assegno unico per i figli interamente a favore della madre;
- porsi a carico del IG. , l'obbligo di provvedere al pagamento della somma Controparte_1 di € 300,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso nel mantenimento della IG.ra ; Parte_1
- vietare l'espatrio del minore con il padre, autorizzando solo l'espatrio dello stesso in compagnia della madre e disporsi che il provvedimento sia comunicato alla Questura competente, alla
Polizia di frontiera per i provvedimenti del caso e le opportune segnalazioni con l'inserimento nella banca dati.
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Si è ritualmente costituito in giudizio il IG. contestando i fatti dedotti dalla ricorrente CP_1 sulla base dei quali era stato pronunciato il provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale e di divieto avvicinamento ai luoghi frequentati dalla querelante, negando di aver posto in essere maltrattamenti ai danni della moglie e deducendo che, al contrario, era sempre stata la IG.ra a tenere comportamenti anche fisicamente violenti nei confronti del Parte_1 marito. Deduce, inoltre, che la moglie aveva rimesso la querela spontaneamente e
3 consapevolmente e non per esservi stata indotta dai famigliari. Smentisce di fare abuso di alcool, circostanza che addebita invece alla moglie, come pure di avere intrattenuto una relazione extraconiugale, e di aver subito una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti per cui ha scontato la pena in regime di detenzione domiciliare.
Quanto ai rapporti con il figlio, deduce di essere assiduamente presente nello svolgimento della vita del minore e di averlo sempre accudito amorevolmente, mantenendo quotidianamente il rapporto con lui anche nel periodo in cui si trovava in Africa, mediante plurime video telefonate e facendogli pervenire direttamente dei soldi.
Deduce di essere privo di occupazione e rappresenta come la moglie, che nel corso del matrimonio non ha mai contribuito economicamente alle spese familiari, versi in una condizione migliore rispetto alla sua, potendo contare su uno stipendio. Contesta di non aver mai provveduto al pagamento delle rate di mutuo ed afferma anzi di averle versate in via esclusiva fino a quando è rimasto senza lavoro.
Tanto premesso il convenuto, opponendosi alla pronuncia di affido esclusivo del figlio a favore della madre e alla emanazione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 342 bis ss c.c., ha inizialmente chiesto:
- disporsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso il padre, con conseguente assegnazione della casa coniugale ed indicazione delle modalità di frequentazione e visita da parte della madre;
- porsi a carico della ricorrente un contributo al mantenimento del figlio non inferiore ad €
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, previo accordo e previa esibizione documentale;
- nulla statuirsi a titolo di assegno di mantenimento della moglie.
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Il Presidente Delegato, ritenuto non fondato, sulla scorta del solo episodio di violenza dedotto in atti, il timore di ulteriori condotte pregiudizievoli per l'integrità psicofisica della ricorrente e del figlio, considerato il timore espresso dalla ricorrente privo dei caratteri di attualità e concretezza necessari per l'emissione inaudita altera parte dell'ordine di protezione ex art. 342- bis c.c, ha respinto la relativa istanza, rinviando la causa per la comparizione delle parti all'udienza del 01.03.2023. Alla predetta udienza, le parti sono comparse personalmente dando atto di aver raggiunto un accordo provvisorio in ordine al regime di affidamento, collocazione prevalente e visite del figlio . A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ER dato atto della impossibilità di addivenire ad una separazione consensuale, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto in via provvisoria in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti (affido condiviso del figlio a entrambi i genitori, con previsione che durante i periodi di allontanamento di uno dei genitori dal territorio nazionale, le decisioni
4 di straordinaria amministrazione vengano assunte in via esclusiva dal genitore presente in Italia, collocazione prevalente presso la madre e conseguente assegnazione della casa coniugale, impegno del padre di rilasciare la casa coniugale entro il 30.06.2023, con ripartizione fino ad allora delle spese per il mantenimento della famiglia e dei costi relativi all'abitazione nella misura del 50%. Dopo il rilascio dell'abitazione le parti hanno previsto a carico del convenuto la rata di finanziamento per l'acquisto dei mobili e a carico della ricorrente la rata del mutuo sulla casa coniugale, frequentazione del figlio da parte del padre due pomeriggi a settimana e a fine settimana alternati, obbligo di pagamento a carico del padre, privo di occupazione, dell'importo di euro 100,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico per i figli a carico interamente a favore della madre), incaricando i
Servizi Sociali del Comune di Venezia di valutare la capacità genitoriale delle parti e di individuare, previa indagine del rispettivo ambiente sociale e familiare, il regime di affidamento e collocazione più idoneo a salvaguardare l'equilibrato sviluppo del minore, monitorando le condizioni di accudimento dello stesso ed il rispetto dei turni di frequentazione padre/figlio concordati in udienza.
Aperto sub procedimento in corso di causa su istanza della ricorrente che ha insistito per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 342bis ss. c.c., riproponendo nel merito le domande già formulate nel ricorso introduttivo, all'udienza del 28.09.2023, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in via provvisoria nel subprocedimento predetto. Il Giudice ha quindi rinviato la causa al 18.04.2024 in attesa della relazione dei Servizi Sociali e per verificare la tenuta dell'accordo. Alla predetta udienza, vista la relazione del 29.03.2024 dei servizi sociali del Comune di Venezia, le parti hanno concordato sull'opportunità di avviare il percorso proposto di sostegno alla relazione padre – figlio con la dott.ssa , chiedendo CP_2 concordemente la pronuncia di sentenza parziale di separazione dei coniugi. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione parziale sullo status, previa acquisizione delle conclusioni del pubblico ministero. Con sentenza n. 3729/2024 pubbl. il 28/10/2024 è stata quindi dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria per il prosieguo.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, concesso un rinvio concordemente richiesto in pendenza di trattative, all'udienza del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno rassegnato conclusioni conformi alle intese raggiunte formalizzate nelle note di trattazione scritta depositate in data 12-13.03.2025, che vengono riportate in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., previa acquisizione delle conclusioni del pubblico ministero.
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Dato atto che la separazione dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva e che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito inizialmente formulata, il Collegio ritiene che possano trovare accoglimento le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, che appaiono rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio.
Quanto al regime di affidamento, con la relazione del 23.08.2023 i Servizi sociali del Comune di Venezia, hanno rilevato come dalla situazione di vita del minore emerga un quadro preoccupante per la sua crescita, considerato che il padre presenta una problematica di abuso di alcool, dal medesimo non riconosciuta, la quale insieme ai maltrattamenti ai danni della IG.ra vissuti e narrati dal figlio, ha creato un ambiente familiare disfunzionale. Il minore Parte_1 ha mostrato agli assistenti sociali incaricati tutta la sua sofferenza per il protrarsi della situazione di disagio in cui si trovava, si è dimostrato molto arrabbiato con il padre e si è rifiutato di avere qualsiasi contatto con lui. Tant'è che i Servizi sociali hanno concluso che il perdurare di questa situazione sarebbe stata di forte pregiudizio per la crescita armonica del ragazzo. Anche nella relazione del 29.03.2024 viene manifestata la difficoltà delle relazioni padre/ figlio.
Alla luce di questi elementi, può accogliersi la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione presso la stessa, stabilendosi che allo stato il padre ER possa avere con il figlio contatti unicamente in forma protetta, subordinando la ripresa di una frequentazione libera padre/ figlio alla valutazione della responsabilità genitoriale del padre e della sua personalità, come concordato dalle parti.
Appare inoltre congro, tenuto conto della situazione economica delle parti, la previsione del contributo economico ordinario e straordinario a carico del padre in favore del figlio.
In considerazione del complessivo andamento del procedimento oltre che delle conclusioni conformi dimesse dalle parti, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- ratifica le conclusioni coniuge concordate dalle parti e riportate in epigrafe.
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali del Comune di Venezia.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio 24/04/2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
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