Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 21407/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Giulia D'Alessandro - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21407 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO MARIO presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. DE NICOLO MARIA TERESA presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, e esponevano di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio in Bacoli (NA) in data 19.09.2021, optando per la separazione dei beni (Atto
n. 3, P. II, serie B, Reg. Atti di Matrimonio 2021); che dall'unione coniugale non nascevano figli;
che la vita matrimoniale si era rivelata da qualche tempo intollerabile per incompatibilità caratteriali;
pagina 1 di 3
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda separativa giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art 127 ter cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
I coniugi hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Pozzuoli (NA) località Monterusciello alla via Carlo Carrà n. 3, scala B, verrà assegnata al sig.
[...]
;
3. I beni e gli arredi contenuti nella casa coniugale verranno assegnati alla sig.ra Parte_1
inclusa la macchinetta del caffè n. 3 televisori, asciugatrice e Parte_2 CP_2
lavatrice;
4. La sig.ra ha manifestato la volontà di prelevare quanto sopra Parte_2
dopo il provvedimento di omologa e che all'uopo si approprierà anche dell'abbigliamento e dei gioielli che sono in custodia presso l'abitazione del sig. , nonché delle chiavi dell'autovettura tipo Parte_1
Toyota Yaris verso tg. CN044RN di proprietà dell'amico del fratello della sig.ra
[...]
a questo momento è stata parcheggiata presso l'abitazione della sig.ra Parte_3 Pt_4
madre del , ovvero nel parco ove quest'ultima dimora;
5. I coniugi da fine luglio 2023 non Parte_1
convivono più insieme;
6. Dato atto delle attuali condizioni economico reddituali dei coniugi, gli stessi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle pagina 2 di 3 porre a base della decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese, non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
-pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art 151 co 1 cc dei ricorrenti , nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 10.11.1987(Atto n. 3, P. II, serie B, Reg. Atti di Matrimonio 2021);
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Bacoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
-provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
-spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. Raffaele Sdino
pagina 3 di 3