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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/10/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 386/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 386 del R.G.A.C. dell'anno 2020 ed avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), pendente
TRA
(C.F. e P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in SI (SA), alla via Matteo Galdi n.
22, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Riccardo Bistolfi (C.F. ) e presso il cui studio è CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Aqui Terme (AL), alla Piazza Duomo n. 14;
PARTE ATTRICE
E
(già (C.F. e Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 legale in Modena, alla via S. Carlo nn. 8/20, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 27 maggio 2025, dall'Avv.
EN IL (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 105;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del giorno 23 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'integrale accoglimento. R.G. n. 386/2020
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 innanzi al Tribunale di Avellino la chiedendo “in via principale e Controparte_1 nel merito, accertare e dichiarare la nullità ex art. 117, comma quarto, T.U.B., ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura superiore al tasso legale, addebitati sul conto corrente numero 1299943, in quanto mai pattuiti per iscritto e, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla Società correntista, senza un giusto motivo, ovvero ancora ed in ogni caso, comunicata solo successivamente alla decorrenza dei suoi effetti, con conseguente ricalcolo degli interessi addebitati, al tasso sostitutivo ex art. 117, settimo comma, T.U.B. e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla ripetizione degli interessi illegittimamente percepiti, nell'ammontare indicato di euro 9.767,02, ovvero in quella maggiore o minore diversamente emergente ad esito dell'attività istruttoria, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo effettivo;
sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità ex art. 117, quarto comma, T.U.B. per vizio di forma, ovvero, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 cod. civ., ovvero ed in ogni caso, per mancanza di causa, le somme addebitate sul conto corrente numero 1299943 a titolo di commissione di massimo scoperto, in aggiunta agli interessi passivi e, per
l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione della somma di euro 2.263,71
a tale titolo, ovvero in quella maggiore o minore diversamente emergente ad esito dell'attività istruttoria, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo effettivo;
sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità ex art. 117, quarto comma, T.U.B. per vizio di forma, ovvero, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 cod. civ., ovvero ed in ogni caso, per mancanza di causa, delle somme addebitate sul conto corrente numero 1299943 a titolo di a titolo di commissione sull'accordato, di indennità di sconfino ed a titolo di commissione sull'istruttoria veloce, in aggiunta agli interessi passivi e, per l'effetto dichiarare tenuta e R.G. n. 386/2020
condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla ripetizione della somma di euro 2.778,02, a titolo di commissione di messa a disposizione fondi, euro 300,00 a titolo di indennità di sconfino ed euro
490,00 a titolo di commissione istruttoria veloce, ovvero in quella maggiore o minore diversamente emergente ad esito dell'attività istruttoria, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo effettivo;
sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità ex art.
117, quarto comma, T.U.B. per vizio di forma, ovvero, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed, in ogni caso, perché prestazione senza causa, le somme addebitate a titolo di “spese trimestrali”, “spese di chiusura” e “spese gestione conto” e, per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione della
[...] somma di euro 2.245,93, a titolo di “spese trimestrali” euro 145,42 a titolo di
“spese di chiusura” ed euro 8,46 a titolo di spese gestione conto, ovvero in quella maggiore o minore diversamente emergente ad esito dell'attività istruttoria, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo effettivo; sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1283 cod. civ. ed ex art. 120 T.U.B., buon ultimo ex art. 1344 cod. civ., del meccanismo della capitalizzazione dei soli interessi passivi eseguita dalla
in persona del legale rappresentante pro tempore, sul conto Controparte_1 corrente numero 1299943, per tutto il periodo di vita del conto corrente, anche per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 e, quindi, l'illegittimità delle somme addebitate a tale titolo;
sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità, ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la diacronia tra il momento concreto del versamento e la sua registrazione contabile con una data successiva ad essa, ricalcolando i medesimi applicando come data di annotazione il
“giorno operazione” che la ha illegittimamente operato sul Controparte_1 conto corrente numero 1299943; sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa da parte della CP_1 titolo di interessi nei trimestri in cui il Tasso Effettivo Globale – T.E.G.
[...] applicato sul conto corrente numero 1299943, risulti essere superiore al tasso soglia usura fissato trimestralmente ex lege 7 marzo 1996 n. 108, con la conseguenza di dichiarare non dovuti ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. gli interessi addebitati e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la stessa CP_1 R.G. n. 386/2020
convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione di tutti gli interessi percepiti, nella misura indicata di euro 15.526,18, ovvero in quella maggiore o minore diversamente emergente ad esito dell'attività istruttoria, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo effettivo;
sempre nel merito, accertare il saldo effettivo del conto corrente 1299943, ricalcolando il medesimo per tutta la durata sin dall'apertura con interessi passivi computati al tasso di sostituzione ex art. 117
T.U.B. (D.lgs. 385/93), senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, di commissioni sull'accordato, di indennità di sconfino, di commissione istruttoria veloce, di “spese trimestrali”, “spese tenuta conto” e “spese gestione conto” applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni e, per l'effetto, dichiarare tenuta
e condannare la stessa in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla ripetizione di tutti gli interessi, commissioni e spese illegittimamente percepite, nella misura indicata di euro 23.732,31, ovvero in quella maggiore o minore diversamente emergente ad esito dell'attività istruttoria, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo effettivo;
sempre nel merito, accertare che la CP_1
nel contratto di finanziamento stipulato in data 30 ottobre 2007 ha
[...] applicato un tasso di interesse superiore a quello indicato per iscritto, così violando il disposto degli articoli 1418, 1346 e 1284 cod. civ. e, per l'effetto, rideterminare il relativo piano di ammortamento al tasso legale sostitutivo, compensando gli importi illegittimamente addebitati, con il debito residuale”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. L'attrice ha dedotto in fatto:
a) di aver intrattenuto, a decorrere dal 19 luglio 2007, con la Controparte_2
(oggi , filiale di SI (SA), il rapporto di conto
[...] Controparte_1 corrente contraddistinto con il numero 1299943;
b) che tale rapporto di conto corrente è stato estinto in data 25 agosto 2014;
c) che, al fine di finanziare la costruzione di un complesso immobiliare polifunzionale nel territorio del Comune di SI, l'attrice ha stipulato in data 30 ottobre 2007 un contratto di mutuo fondiario di € 2.800.000,00, da rimborsarsi in anni quindici, di cui 24 mesi di preammortamento a decorrere dal 30 aprile 2008 e 156 mesi di R.G. n. 386/2020
ammortamento, a decorrere dal 30 ottobre 2009, attraverso un piano di rimborso
“alla francese” che prevedeva il versamento di 26 rate semestrali, comprensive di capitale, spese ed interessi conteggiati al tasso fisso del 6,150% nominale annuo e successivamente al tasso Euribor 6 mesi;
d) che, in data 02 novembre 2009, la ha acconsentito, Controparte_2 su richiesta della mutuataria, alla proroga del periodo di preammortamento per ulteriori dodici mesi, dal 30/10/2009 sino al 30/10/2010, con contestuale dilazione della scadenza finale dal 30/10/2022 al 30/10/2023;
e) che, nel corso del periodo di preammortamento, l'odierna attrice ha versato alla mutuante la complessiva somma di € 241.367,92;
f) che, in data 02 agosto 2010, con “Atto di ricognizione di debito e quietanza finale, restrizione di ipoteca, consenso a frazionamento di finanziamento fondiario”, a rogito del dottor , Notaio in Salerno (Rep. n. 19524 e Rac. n. Persona_1
5172), le parti hanno concordato di frazionare il capitale finanziato di €
2.800.000,00 in 50 quote, ciascuna garantita da ipoteche iscritte sulle singole unità immobiliari, confermando il piano di ammortamento alla francese con decorrenza dal 31/10/2010;
g) che, in data 26 febbraio 2016, con atto di “Rinegoziazione di mutuo ipotecario portante dilazione della durata dell'ammortamento” a rogito della dottoressa
(Rep. n. 1146, Rac.n. 847), le parti hanno convenuto di Persona_2 rinegoziare il debito residuale di €. 533.728,05 in nove quote, da corrispondersi in
198 mesi, mediante versamento alla di nr. 33 rate semestrali, scadenti, la CP_1 prima il 30 ottobre 2015 e l'ultima il 30 ottobre 2031, comprensive ciascuna di una porzione di capitale e di interessi posticipati, nella misura stabilita nel contratto originario;
h) che, in data 30.05.2019, ha intimato all'attrice il pagamento Controparte_1 della somma di €. 112.565,97 a titolo di debito residuale portato dalla quota del mutuo frazionato n. 417/04403375; di €. 194.844,84 a titolo di debito residuale portato dalla quota del mutuo frazionato n. 417/04403376; di €. 11.092,73 a titolo di debito residuale portato dalla quota del mutuo frazionato n.
417/10076457; di €.12.027,43 a titolo di debito residuale portato dalla quota del mutuo frazionato n. 417/10076464; di €. 31.552,91 a titolo di debito residuale portato dalla quota del mutuo frazionato n. 417/10076471; di €. 66.540,32 a titolo di debito residuale portato dalla quota del mutuo frazionato n. R.G. n. 386/2020
417/10076472; di €. 29.575,24 a titolo di debito residuale portato dalla quota del mutuo frazionato n. 417/10076476 e di €. 22.182,23 a titolo di debito residuale portato dalla quota del mutuo frazionato n. 417/10076483;
i) che, in data 18 dicembre 2019, ha comunicato all'attrice Controparte_1
l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine e la segnalazione “a sofferenza” del nominativo dell'attrice Parte_1
j) che, nel corso del rapporto n. 1299943, l'Istituto bancario ha applicato interessi passivi superiori al tasso legale mai pattuiti per iscritto e, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla società correntista, senza un giusto motivo ovvero, in ogni caso, comunicati solo successivamente alla effettiva applicazione e decorrenza degli interessi passivi, con conseguente nullità della relativa clausola ex art. 117, co. IV, TUB e con ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117, co. VII, TUB e con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 9.767,02, ovvero al diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
k) che, inoltre, nel corso del rapporto di conto corrente, l'Istituto bancario ha illegittimamente applicato e mai pattuito per iscritto la CMS, affetta da nullità, in quanto indeterminata ed indeterminabile ex art. 1346 c.c., essendo stata indicata solo in misura percentuale (1,050% sia per intra sia per extra fido) e non anche la base imponibile ed priva di causa, con conseguente diritto dell'attrice di ripetere tutte le somme versate a titolo di commissione di massimo scoperto per complessivi € 2.263,71;
l) che, inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2009, l'Istituto di credito ha illegittimamente applicato la commissione sull'accordato e di indennità di sconfino, in sostituzione della commissione massimo scoperto e, a decorrere del III trimestre 2012, la commissione sull'istruttoria veloce, con conseguente diritto dell'attrice alla ripetizione della somma di € 2.778,02, a titolo di commissione di messa a disposizione fondi, € 300,00 a titolo di indennità di sconfino ed € 490,00 per commissione di istruttoria veloce oppure al diverso, maggiore o minor importo, che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
m) che l'Istituto bancario ha, altresì, applicato illegittimamente somme a titolo di
“spese trimestrali”, “spese di chiusura” e “spese gestione conto”, la illegittima capitalizzazione trimestrale, la illegittima contabilizzazione delle operazioni ed interessi usurari, stante il superamento del tasso effettivo globale concretamente R.G. n. 386/2020
applicato del tasso soglia usura fissato trimestralmente ex lege 7 marzo 1996 n.
108, con conseguente diritto dell'attrice di ottenere in ripetizione la somma di €
2.245,93, a titolo di spese trimestrali, € 245,42 per spese di chiusura ed € 8,46 per spese di gestione conto ed € 15.526,18 a titolo di interessi usurari oppure la diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
n) che, pertanto, la somma complessivamente spettate all'attrice in ripetizione, con riguardo al rapporto di conto corrente, è pari ad € 23.732,31;
o) che, quanto al finanziamento fondiario stipulato in data 30/10/2007, l'Istituto di
Credito mutante ha applicato un tasso di interesse superiore a quello pattuito per iscritto in violazione degli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 aprile
2020, (già , eccependo, in via Controparte_1 Controparte_2 preliminare, l'inammissibilità della domanda di ripetizione di “tutti gli interessi, commissioni e spese illegittimamente percepite, nella misura di € 23.732,31”, in quanto costituente una mera duplicazione delle richieste di ripetizione di indebito delle singole voci, già formulata da parte attrice, essendo le causale degli addebiti identici.
Nel merito, l'istituto di credito ha contestato la fondatezza delle doglianze attoree, in quanto tutte le condizioni contrattuali ed, in particolare, il tasso di interesse, le commissioni e le spese applicate al rapporto di conto corrente n. 1299943 e al contratto di mutuo fondiario, sono stati pattuiti espressamente e specificamente sottoscritti ed approvati dall'attrice con firma autografa di Parte_1
(legale rappresentante pro tempore della società attrice). Persona_3
L'istituto bancario, inoltre, ha eccepito l'intervenuta decadenza della correntista dai diritti azionati ai sensi dell'art. 119 D.lgs. 385/1993 e dell'art. 1832 c.c. e, quanto allo jus variandi, ha fatto rilevare che la mancata contestazione degli estratti conto deve considerarsi come consenso tacito alle variazioni apportate, pur se unilateralmente, dalla Banca e, che, in ogni caso, la clausola di cui all'art. 13 delle condizioni generali relative al rapporto che riconosce la facoltà CP_3 per la di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali CP_1 applicate al rapporto di conto corrente è stato specificamente approvato e separatamente sottoscritto dall'attrice.
Quanto alla dedotta applicabilità degli interessi usurari, la convenuta ha rappresentato di non aver mai chiesto ed applicato, nei rapporti contestati, tassi R.G. n. 386/2020
d'interesse usurari ovvero superiori a quelli fissati dai DD.MM. emessi ex L. n.
108/1996, dal momento che il contratto di conto corrente n. 1299943 è stato stipulato in data 19.09.2007, prevedendo un tasso debitore del 14,3%, che era ben al di sotto del tasso della soglia di usura che calcolato ai sensi dell'art. 2 L. n.
108/1996 e per il trimestre di riferimento era pari al 19,56% e, che, in ogni caso, parte attrice non ha adempiuto all'onere a suo carico di allegazione dei decreti ministeriali, limitandosi ad un mero riepilogo storico del tasso di interesse.
Con riferimento alla dedotta illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, la convenuta ha fatto rilevare l'infondatezza della doglianza, dal momento che il contratto di conto corrente n. 1299943 è stato sottoscritto in data 19.09.2007 e, dunque, successivamente alla delibera CICR del 9.02.2000 che, in attuazione dell'art. 120 T.U.B., ha stabilito che le banche dovessero ricalcolare l'esatto ammontare dei loro crediti per i rapporti già in corso, scorporando gli interessi anatocistici e che dovessero adottare, anche per i rapporti futuri, la periodicità trimestrale degli interessi sia debitori, sia creditori, indicando la periodicità di capitalizzazione degli interessi, il tasso applicato (ove prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso rapportato su base annua) e facendo approvare specificamente per iscritto a pena di nullità le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi e, dunque, le relative condizioni erano già ab initio adeguate a quanto in essa disposto.
Quanto alle commissioni applicate al conto corrente, la convenuta, nel rilevare la duplicazione delle domande di ripetizione, dal momento che la commissione di massimo scoperto è stata sostituita con L. n. 2/2009 dalla commissione sull'accordato (o di messa a disposizione di fondi) e l'indennità di sconfino, ha rappresentato che la commissione massimo scoperto pattuita in contratto e prima della riforma operata dalla L. n. 2/2009 non solo è fissata nel suo ammontare in termini di aliquota percentuale, intra-fido ed extra-fido, insieme ai tassi di interesse debitori ed alle altre condizioni, ma sono anche regolamentate le modalità di computo e, peraltro, ha costituito oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341, co. 2 e 1342 c.c.; che pienamente legittime sono la commissione sull'accordato (o di messa a disposizione di fondi – c.m.d.f.)
e l'indennità di sconfino, in quanto rispettose delle prescrizioni formali imposte;
che la commissione di istruttoria veloce, riconosciuta dall'art. 117-bis, co. 2
T.U.B., inserito dall'articolo 6-bis, co. 1 D.L. n. 201/ 2011 (conv. in L. n. R.G. n. 386/2020
214/2011) è prevista per espressa previsione legislativa proprio nei casi incrementi dell'extra-fido, a nulla rilevando che gli incrementi siano minimi, dal momento che, in ogni caso, la Banca deve sostenere dei costi per espletare l'attività istruttoria necessaria al fine di consentire l'utilizzo di disponibilità oltre i limiti del fido e sono proprio quei costi ad essere remunerati da tale commissione e, non avendo parte attrice fornito prova dell'assenza di costi a carico dell'istituto bancario in riferimento agli incrementi minimi dell'extra-fido; che le spese di tenuta conto sono state tutte preventivamente pattuite per iscritto ed accettate dalla società correntista che, peraltro, non ha fornito prova della non imputabilità per ogni trimestre delle voci che compongono le spese addebitate;
che, quanto alla dedotta illegittimità della contabilizzazione delle operazioni, tale doglianza, oltre ad esser genericamente formulata, non tiene neppure conto della specifica disciplina pattizia del conto corrente ex art. 2, co. 2 e art. 5, co.1 del Regolamento del conto corrente bancario;
che, quanto al contratto di mutuo fondiario, l'art. 2 Part del contratto prevede espressamente sia il TAN sia l' e quest'ultimo è stato calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 122 T.U. e alle relative disposizioni di attuazione ed è pari al 7,36 % ed, in ogni caso, parte attrice non ha fornito prova, ai sensi dell'art. 125 bis co. 6 TUB, che la misura degli interessi e i costi a carico del correntista non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG.
La convenuta ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 09 marzo 2021, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI,
c.p.c. ed, istruita documentalmente la causa ed espletata C.T.U. contabile, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c. formulata dalla convenuta, essendo consolidato il principio secondo cui la mancata contestazione, ai sensi dell'art. 1832 c.c., dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale nonché la verità contabile, R.G. n. 386/2020
storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.
(Cass. civ. n. 11626/2011; Cass. civ. n. 23421/2016).
Ed invero, nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr., Cass. civ. n. 30000/2018).
6. Passando al merito della res controversa, l'attrice ha Parte_1 formulato domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito a norma degli artt. 2033 e ss. c.c., ponendo a fondamento di tali domande essenzialmente la nullità – per contrarietà a norme imperative o per difetto di valida pattuizione - delle clausole contrattuali in forza delle quali la
[...] ha applicato interessi anatocistici, interessi superiori al tasso soglia, CP_1 spese e commissioni non dovute, tassi di interesse ultralegali non pattuiti in forma scritta ed ha, altresì, operato un'illegittima capitalizzazione dei soli interessi passivi, un illegittimo esercizio dello ius variandi ed una non corretta contabilizzazione delle operazioni.
Con riguardo alla domanda di accertamento negativo del credito, la stessa è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può esser sempre proposta (App.
Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. Civ. n. 21646/2018; App. Milano 1.3.2018).
Ne consegue l'ammissibilità della domanda di accertamento della nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate ovvero di nullità e di accertamento negativo del credito.
Del pari è da ritenersi ammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito, avendo il C.T.U. all'uopo nominato, in riferimento al conto corrente analizzato verificato che “le parti è intercorso un contratto di conto corrente di corrispondenza aperto R.G. n. 386/2020
in data 19/09/2007 e chiuso in data 28/05/2014 con saldo a zero” (pag. n. 9 della relazione peritale).
Come è noto, la chiusura del rapporto rappresenta una condizione di ammissibilità
e non già di procedibilità della domanda e, pertanto, essa deve sussistere al momento della proposizione della domanda, essendo irrilevante che tale circostanza si verifichi nel corso del giudizio.
7. Ciò posto, nei giudizi promossi dal correntista-attore per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Come noto, «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda» (art. 2697 c.c.).
L'attore deve assolvere, dunque, in primo luogo, gli oneri di puntuale allegazione e, poi, deve provvedere a supportare la domanda giudiziale con prove documentali sufficienti. Operativamente, la disposizione significa che la mancanza di elementi idonei all'accertamento dei fatti costitutivi dell'azione determina la soccombenza della parte onerata della relativa dimostrazione (ex multis Cass. nn. 27704 e
27705/2018; Cass. n. 30822/2018; Cass. n. 33009/2019; Cass. n. 10140/2022).
Il correntista deve, dunque, produrre in giudizio il contratto di conto corrente, di cui sono contestate le pattuizioni (l'obbligo di forma scritta dei contratti bancari è stato introdotto dall'art. 3, comma 1, della L. n. 154/1992) e la sequenza completa degli estratti conto, idonei a ricostruire il credito risultante a suo favore.
Nel caso di specie, l'attrice ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, avendo prodotto il contratto di conto corrente n. 1299943 sottoscritto dalla correntista con in data 19 settembre 2007, recante Controparte_2
l'indicazione del T.A.N. creditore (a favore della correntista) pari ad 0,000%; del
T.A.N. debitore (a favore della e fino ad euro 1.000,00) pari al 14,300%; CP_1 del T.A.E. debitore fino ad € 1.000,00 pari al 15,0853%; CMS fino ad € 1.000,00 pari al 1,050%; T.A.N. debitore oltre € 1.000,00 pari al 14,300%; T.A.E. debitore oltre € 1.000,00 pari a 15,0853%; CMS oltre € 1.000,00 pari al 1,050% nonché copia degli estratti conto dal 03/03/2008 al 25/08/2014. R.G. n. 386/2020
Trattasi di un conto corrente contrattualmente affidato per € 1.000,00, così come emerge dal contratto e dal documento di sintesi versati in atti dalla società correntista (all. 2 e 3 atto di citazione).
L'attrice ha, altresì, prodotto il contratto di mutuo fondiario del 30 ottobre 2007,
l'atto di “ricognizione di debito e quietanza finale, restrizione di ipoteca, consenso a frazionamento di finanziamento fondiario” del 02 agosto 2010 nonché l'atto di
“Rinegoziazione di mutuo ipotecario portante dilazione della durata dell'ammortamento” del 26 febbraio 2016.
8. Quali doglianze a fondamento delle domande proposte, l'attrice ha posto, con riguardo al conto corrente n. 1299943, l'illegittima applicazione di interessi passivi superiori al tasso legale e l'illegittimo esercizio dello ius variandi in senso sfavorevole al correntista;
il difetto di pattuizione e comunque l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità della commissione di massimo scoperto nonché la nullità della stessa per difetto di causa ed, a decorrere dal 1° luglio 2009, l'illegittimità della commissione sull'accordato, della commissione di indennità di sconfino e della commissione di istruttoria veloce;
l'illegittima corresponsione di spese non pattuite;
la nullità della clausola di capitalizzazione dei soli interessi passivi per tutto il periodo di vita del conto corrente, anche per il periodo successivo al 1° gennaio 2014; l'illegittima contabilizzazione delle operazioni e l'applicazione di interessi usurari.
Con riguardo al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30 ottobre 2017 e rinegoziato in data 26 febbraio 2016, parte attrice ha articolato quale unica doglianza l'illegittima applicazione di tassi di interesse superiori a quelli pattuiti, in violazione degli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c..
Al fine di vagliare la fondatezza di tali doglianze è stata disposta C.T.U. di natura contabile, alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di prestare adesione, in quanto frutto di un ragionamento matematico, oggettivamente apprezzabile, di cui è stata data contezza nelle tabelle allegate alla relazione tecnica depositata in atti.
Inoltre, il Consulente ha tenuto conto delle osservazioni dei Consulenti di parte, per cui, allorquando il Giudice aderisce alle conclusioni del Consulente Tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nel caso di specie - esaurisce l'obbligo motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. R.G. n. 386/2020
Non appare, dunque, necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (Cass. Civ. Sez. I, 9.1.2009 n 281; vds. anche Cass.
Civ. Sez. III, 6.10.2005 n 19475; Cass. Civ. Sez. I, 4.3.2011 n 5229).
L'Ausiliario del Giudice ha verificato che il “conto corrente è stato stipulato per iscritto e disciplina le seguenti condizioni economiche: a) il tasso debitore entro ed extra fido;
b) il tasso a credito;
c) il tasso effettivo;
d) la misura del fido;
e) la misura della cms;
f) la maggiorazione per affidamento anomalo;
g) la medesima periodicità di capitalizzazione trimestrale per gli interessi creditori e debitori;
h) le spese di tenuta conto;
i) le spese postali e per comunicazioni;
j) le commissioni sugli assegni;
k) le valute” (cfr. pag. n. 9 della relazione peritale).
L'Ausiliario del Giudice ha accertato, quanto alla dedotta applicazione di interessi passivi applicati in misura superiore al tasso legale e non pattuiti che “il tasso di interessi a debito entrofido applicato nel corso del rapporto è inferiore a quello pattuito per iscritto;
il tasso extrafido risulta inferiore a quello pattuito fino al
22/11/2012 e successivamente superiore senza che in atti vi sia comunicazione di tale variazione sfavorevole. Il tasso a credito applicato risulta sempre superiore a quello pattuito” (pag. n. 10 della relazione peritale).
Ha accertato, altresì, quanto alla dedotta illegittimità delle commissioni di massimo scoperto, sull'accordato e di indennità di sconfino che “nel contratto è stata individuata solo la misura della cms e la banca l'ha addebitata fino
30/06/2009 (entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2). Successivamente la banca ha addebitato la commissione di disponibilità fondi senza che in atti risulti una pattuizione scritta della stessa” (pag.
n. 10 della relazione peritale) e, pertanto, l'Ausiliario del Giudice ha provveduto ad eliminare la commissione massimo scoperto dal ricalcolo del saldo poiché non pattuita nella modalità di calcolo.
Il C.T.U. ha, poi, accertato che la commissione massimo scoperto non risulta usuraria e, con riferimento alla dedotta corresponsione di spese non pattuite, ha verificato che “sul conto corrente sono state addebitate le spese così come pattuite o in taluni casi inferiori ad eccezione delle seguenti spese non pattuite: istruttoria veloce, canone Internet banking, commissioni bonifico, commissioni rid, commissione disponibilità fondi, commissione mancanza fondi e commissioni distinta” e, quanto alla dedotta illegittima contabilizzazione delle operazioni, che R.G. n. 386/2020
“Le operazioni sono state contabilizzate in base alla data valuta contrattualmente pattuita”( pag. n. 10 della relazione peritale).
Con riferimento alla dedotta capitalizzazione dei soli interessi passivi, il C.T.U. ha accertato che l'istituto bancario ha applicato la medesima periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e a credito così come previsto in contratto, il quale riporta, inoltre, la misura del tasso effettivo annuale.
Correttamente, poi, il C.T.U. non ha provveduto ad accertare se, a far data dal 1° gennaio 2014 e sino alla chiusura del conto (31 agosto 2014), vi sia stata illegittima capitalizzazione degli interessi, non avendo tale questione costituito oggetto di quesito peritale, in ragione della genericità della doglianza attorea.
Infine, con riguardo alla dedotta usurarietà dei tassi, il C.T.U. ha escluso la sussistenza di interessi usurari, dal momento che “La categoria di riferimento presa in considerazione è “conti corrente con apertura di credito per importi fino a
€ 5.000,00” e risulta pattuito un tasso del 14,30% ovvero un Tasso effettivo annuo globale del 15,0853% inferiore al tasso soglia di riferimento pubblicato dal
D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze per il III trimestre 2007, pari al
19,56% (pag. n. 10 della Relazione peritale).
Di conseguenza, il Consulente ha effettuato il ricalcolo del rapporto per cui è causa, scomputando ogni addebito registrato a titolo di commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi ed espungendo le spese non pattuite, applicando i tassi di interesse a debito, come da estratti conto in quanto inferiori a quelli pattuiti in contratto ad eccezione del tasso a debito extrafido, che, a far data dal
29/11/2009, è stato sostituito da quello contrattuale nonché i tassi di interessi a credito applicati dalla banca nel corso del rapporto in quanto superiori a quelli contrattuali ed applicando, infine, la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Correttamente il C.T.U. non ha eseguito la diversa ipotesi di calcolo proposta dal
CT di parte convenuta e volta a considerare gli effetti della prescrizione con riferimento alle pretese restitutorie ex art. 2033 c.p.c., atteso che, come è noto, la prescrizione è un'eccezione in senso stretto, che, in quanto tale, non può esser rilevata d'ufficio dal Giudice, dovendo esser sollevata dalla parte interessata nella prima difesa utile e, nel caso di specie, dalla convenuta, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
Nel caso di specie, tale eccezione non è stata formulata dall'Istituto di credito in sede di comparsa di costituzione e risposta. R.G. n. 386/2020
Ne consegue che “il saldo del conto corrente ammonta ad € 6.799,18 a credito del correntista a fronte di un saldo a “zero” esposto negli estratti conto” (pag. n. 11 della Relazione peritale).
9. Infine, con riguardo al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30 ottobre
2017 ed alla illegittima applicazione di un tasso di interesse superiore a quello indicato per iscritto, il C.T.U ha effettuato il calcolo del tasso effettivamente applicato al contratto originario di mutuo, secondo la formula del TAEG ed ha accertato che “il mutuo oggetto di causa rientra nella categoria Cat.
8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine e che il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo alla categoria di operazioni di cui fa parte il contratto in oggetto nel IV trimestre 2007
è pari al 9,945%” e che “Dal raffronto tra il TAEG calcolato (all.to n. 5) pari al
7,565% ed il tasso soglia di Riferimento pari al 9.945% si evince che il tasso pattuito non è usurario” (pag. n. 12 e 13 della Relazione peritale).
Quand'anche, poi, volesse ricondursi il finanziamento entro la categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” (così come ritenuto dal CT di parte attrice), comunque alcuna usurarietà sarebbe ravvisabile, atteso che il tasso soglia previsto per tale categoria è pari all'8,565% per il trimestre di riferimento (TEGM pari al
5,71% aumentato della metà), così come correttamente sostenuto dal C.T.U. in risposta alle osservazioni del CTP (cfr. pag. 14 relazione peritale).
A tanto aggiungasi che correttamente le spese notarili, di perizia e di assicurazione non sono state considerate dal C.T.U. ai fini della rilevazione del TEG, in quanto trattasi di spese “non riportate in contratto né desumibili dalla documentazione in atti” (cfr. pag. 15 relazione peritale).
10. Ne consegue che, entro i limiti suindicati, può trovare accoglimento la domanda di accertamento e di ripetizione proposta dall'attrice, con condanna della convenuta alla ripetizione, in favore dell'attrice, della somma di € Controparte_1
6.799,18, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettiva corresponsione.
11. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza della convenuta
[...] ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo CP_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal
23 ottobre 2022, avuto riguardo al decisum, valori medi, tenuto conto delle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il presente giudizio. R.G. n. 386/2020
Le spese di C.T.U., già liquidate con decreto emesso in data 18.11.2022, vanno, invece, poste definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, trattandosi di atto compiuto nell'interesse superiore della giustizia (cfr., Cass., ord. del 20 ottobre 2021, n. 2912).
12. In ultimo, alla luce della mancata ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione della convenuta quest'ultima va condannata ex Controparte_1 art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28.2010, come modificato dall'art. 84 della L. n.
98.2013, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 386/2020, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna la convenuta
[...] alla ripetizione in favore dell'attrice della CP_1 Parte_1 somma di €. 6.799,18, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettiva corresponsione;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 518,00 per esborsi ed € Parte_1
5.077,00, per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di C.T.U, già liquidate con decreto del 18.11.2022, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro;
- condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio Controparte_1 dello Stato dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per la mancata ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria.
Così deciso in data 14 ottobre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 386 del R.G.A.C. dell'anno 2020 ed avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), pendente
TRA
(C.F. e P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in SI (SA), alla via Matteo Galdi n.
22, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Riccardo Bistolfi (C.F. ) e presso il cui studio è CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Aqui Terme (AL), alla Piazza Duomo n. 14;
PARTE ATTRICE
E
(già (C.F. e Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 legale in Modena, alla via S. Carlo nn. 8/20, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 27 maggio 2025, dall'Avv.
EN IL (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 105;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del giorno 23 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'integrale accoglimento. R.G. n. 386/2020
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 innanzi al Tribunale di Avellino la chiedendo “in via principale e Controparte_1 nel merito, accertare e dichiarare la nullità ex art. 117, comma quarto, T.U.B., ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura superiore al tasso legale, addebitati sul conto corrente numero 1299943, in quanto mai pattuiti per iscritto e, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla Società correntista, senza un giusto motivo, ovvero ancora ed in ogni caso, comunicata solo successivamente alla decorrenza dei suoi effetti, con conseguente ricalcolo degli interessi addebitati, al tasso sostitutivo ex art. 117, settimo comma, T.U.B. e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla ripetizione degli interessi illegittimamente percepiti, nell'ammontare indicato di euro 9.767,02, ovvero in quella maggiore o minore diversamente emergente ad esito dell'attività istruttoria, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo effettivo;
sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità ex art. 117, quarto comma, T.U.B. per vizio di forma, ovvero, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 cod. civ., ovvero ed in ogni caso, per mancanza di causa, le somme addebitate sul conto corrente numero 1299943 a titolo di commissione di massimo scoperto, in aggiunta agli interessi passivi e, per
l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione della somma di euro 2.263,71
a tale titolo, ovvero in quella maggiore o minore diversamente emergente ad esito dell'attività istruttoria, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo effettivo;
sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità ex art. 117, quarto comma, T.U.B. per vizio di forma, ovvero, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 cod. civ., ovvero ed in ogni caso, per mancanza di causa, delle somme addebitate sul conto corrente numero 1299943 a titolo di a titolo di commissione sull'accordato, di indennità di sconfino ed a titolo di commissione sull'istruttoria veloce, in aggiunta agli interessi passivi e, per l'effetto dichiarare tenuta e R.G. n. 386/2020
condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla ripetizione della somma di euro 2.778,02, a titolo di commissione di messa a disposizione fondi, euro 300,00 a titolo di indennità di sconfino ed euro
490,00 a titolo di commissione istruttoria veloce, ovvero in quella maggiore o minore diversamente emergente ad esito dell'attività istruttoria, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo effettivo;
sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità ex art.
117, quarto comma, T.U.B. per vizio di forma, ovvero, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed, in ogni caso, perché prestazione senza causa, le somme addebitate a titolo di “spese trimestrali”, “spese di chiusura” e “spese gestione conto” e, per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione della
[...] somma di euro 2.245,93, a titolo di “spese trimestrali” euro 145,42 a titolo di
“spese di chiusura” ed euro 8,46 a titolo di spese gestione conto, ovvero in quella maggiore o minore diversamente emergente ad esito dell'attività istruttoria, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo effettivo; sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1283 cod. civ. ed ex art. 120 T.U.B., buon ultimo ex art. 1344 cod. civ., del meccanismo della capitalizzazione dei soli interessi passivi eseguita dalla
in persona del legale rappresentante pro tempore, sul conto Controparte_1 corrente numero 1299943, per tutto il periodo di vita del conto corrente, anche per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 e, quindi, l'illegittimità delle somme addebitate a tale titolo;
sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità, ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la diacronia tra il momento concreto del versamento e la sua registrazione contabile con una data successiva ad essa, ricalcolando i medesimi applicando come data di annotazione il
“giorno operazione” che la ha illegittimamente operato sul Controparte_1 conto corrente numero 1299943; sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa da parte della CP_1 titolo di interessi nei trimestri in cui il Tasso Effettivo Globale – T.E.G.
[...] applicato sul conto corrente numero 1299943, risulti essere superiore al tasso soglia usura fissato trimestralmente ex lege 7 marzo 1996 n. 108, con la conseguenza di dichiarare non dovuti ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. gli interessi addebitati e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la stessa CP_1 R.G. n. 386/2020
convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione di tutti gli interessi percepiti, nella misura indicata di euro 15.526,18, ovvero in quella maggiore o minore diversamente emergente ad esito dell'attività istruttoria, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo effettivo;
sempre nel merito, accertare il saldo effettivo del conto corrente 1299943, ricalcolando il medesimo per tutta la durata sin dall'apertura con interessi passivi computati al tasso di sostituzione ex art. 117
T.U.B. (D.lgs. 385/93), senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, di commissioni sull'accordato, di indennità di sconfino, di commissione istruttoria veloce, di “spese trimestrali”, “spese tenuta conto” e “spese gestione conto” applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni e, per l'effetto, dichiarare tenuta
e condannare la stessa in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla ripetizione di tutti gli interessi, commissioni e spese illegittimamente percepite, nella misura indicata di euro 23.732,31, ovvero in quella maggiore o minore diversamente emergente ad esito dell'attività istruttoria, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo effettivo;
sempre nel merito, accertare che la CP_1
nel contratto di finanziamento stipulato in data 30 ottobre 2007 ha
[...] applicato un tasso di interesse superiore a quello indicato per iscritto, così violando il disposto degli articoli 1418, 1346 e 1284 cod. civ. e, per l'effetto, rideterminare il relativo piano di ammortamento al tasso legale sostitutivo, compensando gli importi illegittimamente addebitati, con il debito residuale”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. L'attrice ha dedotto in fatto:
a) di aver intrattenuto, a decorrere dal 19 luglio 2007, con la Controparte_2
(oggi , filiale di SI (SA), il rapporto di conto
[...] Controparte_1 corrente contraddistinto con il numero 1299943;
b) che tale rapporto di conto corrente è stato estinto in data 25 agosto 2014;
c) che, al fine di finanziare la costruzione di un complesso immobiliare polifunzionale nel territorio del Comune di SI, l'attrice ha stipulato in data 30 ottobre 2007 un contratto di mutuo fondiario di € 2.800.000,00, da rimborsarsi in anni quindici, di cui 24 mesi di preammortamento a decorrere dal 30 aprile 2008 e 156 mesi di R.G. n. 386/2020
ammortamento, a decorrere dal 30 ottobre 2009, attraverso un piano di rimborso
“alla francese” che prevedeva il versamento di 26 rate semestrali, comprensive di capitale, spese ed interessi conteggiati al tasso fisso del 6,150% nominale annuo e successivamente al tasso Euribor 6 mesi;
d) che, in data 02 novembre 2009, la ha acconsentito, Controparte_2 su richiesta della mutuataria, alla proroga del periodo di preammortamento per ulteriori dodici mesi, dal 30/10/2009 sino al 30/10/2010, con contestuale dilazione della scadenza finale dal 30/10/2022 al 30/10/2023;
e) che, nel corso del periodo di preammortamento, l'odierna attrice ha versato alla mutuante la complessiva somma di € 241.367,92;
f) che, in data 02 agosto 2010, con “Atto di ricognizione di debito e quietanza finale, restrizione di ipoteca, consenso a frazionamento di finanziamento fondiario”, a rogito del dottor , Notaio in Salerno (Rep. n. 19524 e Rac. n. Persona_1
5172), le parti hanno concordato di frazionare il capitale finanziato di €
2.800.000,00 in 50 quote, ciascuna garantita da ipoteche iscritte sulle singole unità immobiliari, confermando il piano di ammortamento alla francese con decorrenza dal 31/10/2010;
g) che, in data 26 febbraio 2016, con atto di “Rinegoziazione di mutuo ipotecario portante dilazione della durata dell'ammortamento” a rogito della dottoressa
(Rep. n. 1146, Rac.n. 847), le parti hanno convenuto di Persona_2 rinegoziare il debito residuale di €. 533.728,05 in nove quote, da corrispondersi in
198 mesi, mediante versamento alla di nr. 33 rate semestrali, scadenti, la CP_1 prima il 30 ottobre 2015 e l'ultima il 30 ottobre 2031, comprensive ciascuna di una porzione di capitale e di interessi posticipati, nella misura stabilita nel contratto originario;
h) che, in data 30.05.2019, ha intimato all'attrice il pagamento Controparte_1 della somma di €. 112.565,97 a titolo di debito residuale portato dalla quota del mutuo frazionato n. 417/04403375; di €. 194.844,84 a titolo di debito residuale portato dalla quota del mutuo frazionato n. 417/04403376; di €. 11.092,73 a titolo di debito residuale portato dalla quota del mutuo frazionato n.
417/10076457; di €.12.027,43 a titolo di debito residuale portato dalla quota del mutuo frazionato n. 417/10076464; di €. 31.552,91 a titolo di debito residuale portato dalla quota del mutuo frazionato n. 417/10076471; di €. 66.540,32 a titolo di debito residuale portato dalla quota del mutuo frazionato n. R.G. n. 386/2020
417/10076472; di €. 29.575,24 a titolo di debito residuale portato dalla quota del mutuo frazionato n. 417/10076476 e di €. 22.182,23 a titolo di debito residuale portato dalla quota del mutuo frazionato n. 417/10076483;
i) che, in data 18 dicembre 2019, ha comunicato all'attrice Controparte_1
l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine e la segnalazione “a sofferenza” del nominativo dell'attrice Parte_1
j) che, nel corso del rapporto n. 1299943, l'Istituto bancario ha applicato interessi passivi superiori al tasso legale mai pattuiti per iscritto e, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla società correntista, senza un giusto motivo ovvero, in ogni caso, comunicati solo successivamente alla effettiva applicazione e decorrenza degli interessi passivi, con conseguente nullità della relativa clausola ex art. 117, co. IV, TUB e con ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117, co. VII, TUB e con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 9.767,02, ovvero al diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
k) che, inoltre, nel corso del rapporto di conto corrente, l'Istituto bancario ha illegittimamente applicato e mai pattuito per iscritto la CMS, affetta da nullità, in quanto indeterminata ed indeterminabile ex art. 1346 c.c., essendo stata indicata solo in misura percentuale (1,050% sia per intra sia per extra fido) e non anche la base imponibile ed priva di causa, con conseguente diritto dell'attrice di ripetere tutte le somme versate a titolo di commissione di massimo scoperto per complessivi € 2.263,71;
l) che, inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2009, l'Istituto di credito ha illegittimamente applicato la commissione sull'accordato e di indennità di sconfino, in sostituzione della commissione massimo scoperto e, a decorrere del III trimestre 2012, la commissione sull'istruttoria veloce, con conseguente diritto dell'attrice alla ripetizione della somma di € 2.778,02, a titolo di commissione di messa a disposizione fondi, € 300,00 a titolo di indennità di sconfino ed € 490,00 per commissione di istruttoria veloce oppure al diverso, maggiore o minor importo, che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
m) che l'Istituto bancario ha, altresì, applicato illegittimamente somme a titolo di
“spese trimestrali”, “spese di chiusura” e “spese gestione conto”, la illegittima capitalizzazione trimestrale, la illegittima contabilizzazione delle operazioni ed interessi usurari, stante il superamento del tasso effettivo globale concretamente R.G. n. 386/2020
applicato del tasso soglia usura fissato trimestralmente ex lege 7 marzo 1996 n.
108, con conseguente diritto dell'attrice di ottenere in ripetizione la somma di €
2.245,93, a titolo di spese trimestrali, € 245,42 per spese di chiusura ed € 8,46 per spese di gestione conto ed € 15.526,18 a titolo di interessi usurari oppure la diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
n) che, pertanto, la somma complessivamente spettate all'attrice in ripetizione, con riguardo al rapporto di conto corrente, è pari ad € 23.732,31;
o) che, quanto al finanziamento fondiario stipulato in data 30/10/2007, l'Istituto di
Credito mutante ha applicato un tasso di interesse superiore a quello pattuito per iscritto in violazione degli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 aprile
2020, (già , eccependo, in via Controparte_1 Controparte_2 preliminare, l'inammissibilità della domanda di ripetizione di “tutti gli interessi, commissioni e spese illegittimamente percepite, nella misura di € 23.732,31”, in quanto costituente una mera duplicazione delle richieste di ripetizione di indebito delle singole voci, già formulata da parte attrice, essendo le causale degli addebiti identici.
Nel merito, l'istituto di credito ha contestato la fondatezza delle doglianze attoree, in quanto tutte le condizioni contrattuali ed, in particolare, il tasso di interesse, le commissioni e le spese applicate al rapporto di conto corrente n. 1299943 e al contratto di mutuo fondiario, sono stati pattuiti espressamente e specificamente sottoscritti ed approvati dall'attrice con firma autografa di Parte_1
(legale rappresentante pro tempore della società attrice). Persona_3
L'istituto bancario, inoltre, ha eccepito l'intervenuta decadenza della correntista dai diritti azionati ai sensi dell'art. 119 D.lgs. 385/1993 e dell'art. 1832 c.c. e, quanto allo jus variandi, ha fatto rilevare che la mancata contestazione degli estratti conto deve considerarsi come consenso tacito alle variazioni apportate, pur se unilateralmente, dalla Banca e, che, in ogni caso, la clausola di cui all'art. 13 delle condizioni generali relative al rapporto che riconosce la facoltà CP_3 per la di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali CP_1 applicate al rapporto di conto corrente è stato specificamente approvato e separatamente sottoscritto dall'attrice.
Quanto alla dedotta applicabilità degli interessi usurari, la convenuta ha rappresentato di non aver mai chiesto ed applicato, nei rapporti contestati, tassi R.G. n. 386/2020
d'interesse usurari ovvero superiori a quelli fissati dai DD.MM. emessi ex L. n.
108/1996, dal momento che il contratto di conto corrente n. 1299943 è stato stipulato in data 19.09.2007, prevedendo un tasso debitore del 14,3%, che era ben al di sotto del tasso della soglia di usura che calcolato ai sensi dell'art. 2 L. n.
108/1996 e per il trimestre di riferimento era pari al 19,56% e, che, in ogni caso, parte attrice non ha adempiuto all'onere a suo carico di allegazione dei decreti ministeriali, limitandosi ad un mero riepilogo storico del tasso di interesse.
Con riferimento alla dedotta illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, la convenuta ha fatto rilevare l'infondatezza della doglianza, dal momento che il contratto di conto corrente n. 1299943 è stato sottoscritto in data 19.09.2007 e, dunque, successivamente alla delibera CICR del 9.02.2000 che, in attuazione dell'art. 120 T.U.B., ha stabilito che le banche dovessero ricalcolare l'esatto ammontare dei loro crediti per i rapporti già in corso, scorporando gli interessi anatocistici e che dovessero adottare, anche per i rapporti futuri, la periodicità trimestrale degli interessi sia debitori, sia creditori, indicando la periodicità di capitalizzazione degli interessi, il tasso applicato (ove prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso rapportato su base annua) e facendo approvare specificamente per iscritto a pena di nullità le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi e, dunque, le relative condizioni erano già ab initio adeguate a quanto in essa disposto.
Quanto alle commissioni applicate al conto corrente, la convenuta, nel rilevare la duplicazione delle domande di ripetizione, dal momento che la commissione di massimo scoperto è stata sostituita con L. n. 2/2009 dalla commissione sull'accordato (o di messa a disposizione di fondi) e l'indennità di sconfino, ha rappresentato che la commissione massimo scoperto pattuita in contratto e prima della riforma operata dalla L. n. 2/2009 non solo è fissata nel suo ammontare in termini di aliquota percentuale, intra-fido ed extra-fido, insieme ai tassi di interesse debitori ed alle altre condizioni, ma sono anche regolamentate le modalità di computo e, peraltro, ha costituito oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341, co. 2 e 1342 c.c.; che pienamente legittime sono la commissione sull'accordato (o di messa a disposizione di fondi – c.m.d.f.)
e l'indennità di sconfino, in quanto rispettose delle prescrizioni formali imposte;
che la commissione di istruttoria veloce, riconosciuta dall'art. 117-bis, co. 2
T.U.B., inserito dall'articolo 6-bis, co. 1 D.L. n. 201/ 2011 (conv. in L. n. R.G. n. 386/2020
214/2011) è prevista per espressa previsione legislativa proprio nei casi incrementi dell'extra-fido, a nulla rilevando che gli incrementi siano minimi, dal momento che, in ogni caso, la Banca deve sostenere dei costi per espletare l'attività istruttoria necessaria al fine di consentire l'utilizzo di disponibilità oltre i limiti del fido e sono proprio quei costi ad essere remunerati da tale commissione e, non avendo parte attrice fornito prova dell'assenza di costi a carico dell'istituto bancario in riferimento agli incrementi minimi dell'extra-fido; che le spese di tenuta conto sono state tutte preventivamente pattuite per iscritto ed accettate dalla società correntista che, peraltro, non ha fornito prova della non imputabilità per ogni trimestre delle voci che compongono le spese addebitate;
che, quanto alla dedotta illegittimità della contabilizzazione delle operazioni, tale doglianza, oltre ad esser genericamente formulata, non tiene neppure conto della specifica disciplina pattizia del conto corrente ex art. 2, co. 2 e art. 5, co.1 del Regolamento del conto corrente bancario;
che, quanto al contratto di mutuo fondiario, l'art. 2 Part del contratto prevede espressamente sia il TAN sia l' e quest'ultimo è stato calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 122 T.U. e alle relative disposizioni di attuazione ed è pari al 7,36 % ed, in ogni caso, parte attrice non ha fornito prova, ai sensi dell'art. 125 bis co. 6 TUB, che la misura degli interessi e i costi a carico del correntista non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG.
La convenuta ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 09 marzo 2021, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI,
c.p.c. ed, istruita documentalmente la causa ed espletata C.T.U. contabile, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c. formulata dalla convenuta, essendo consolidato il principio secondo cui la mancata contestazione, ai sensi dell'art. 1832 c.c., dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale nonché la verità contabile, R.G. n. 386/2020
storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.
(Cass. civ. n. 11626/2011; Cass. civ. n. 23421/2016).
Ed invero, nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr., Cass. civ. n. 30000/2018).
6. Passando al merito della res controversa, l'attrice ha Parte_1 formulato domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito a norma degli artt. 2033 e ss. c.c., ponendo a fondamento di tali domande essenzialmente la nullità – per contrarietà a norme imperative o per difetto di valida pattuizione - delle clausole contrattuali in forza delle quali la
[...] ha applicato interessi anatocistici, interessi superiori al tasso soglia, CP_1 spese e commissioni non dovute, tassi di interesse ultralegali non pattuiti in forma scritta ed ha, altresì, operato un'illegittima capitalizzazione dei soli interessi passivi, un illegittimo esercizio dello ius variandi ed una non corretta contabilizzazione delle operazioni.
Con riguardo alla domanda di accertamento negativo del credito, la stessa è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può esser sempre proposta (App.
Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. Civ. n. 21646/2018; App. Milano 1.3.2018).
Ne consegue l'ammissibilità della domanda di accertamento della nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate ovvero di nullità e di accertamento negativo del credito.
Del pari è da ritenersi ammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito, avendo il C.T.U. all'uopo nominato, in riferimento al conto corrente analizzato verificato che “le parti è intercorso un contratto di conto corrente di corrispondenza aperto R.G. n. 386/2020
in data 19/09/2007 e chiuso in data 28/05/2014 con saldo a zero” (pag. n. 9 della relazione peritale).
Come è noto, la chiusura del rapporto rappresenta una condizione di ammissibilità
e non già di procedibilità della domanda e, pertanto, essa deve sussistere al momento della proposizione della domanda, essendo irrilevante che tale circostanza si verifichi nel corso del giudizio.
7. Ciò posto, nei giudizi promossi dal correntista-attore per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Come noto, «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda» (art. 2697 c.c.).
L'attore deve assolvere, dunque, in primo luogo, gli oneri di puntuale allegazione e, poi, deve provvedere a supportare la domanda giudiziale con prove documentali sufficienti. Operativamente, la disposizione significa che la mancanza di elementi idonei all'accertamento dei fatti costitutivi dell'azione determina la soccombenza della parte onerata della relativa dimostrazione (ex multis Cass. nn. 27704 e
27705/2018; Cass. n. 30822/2018; Cass. n. 33009/2019; Cass. n. 10140/2022).
Il correntista deve, dunque, produrre in giudizio il contratto di conto corrente, di cui sono contestate le pattuizioni (l'obbligo di forma scritta dei contratti bancari è stato introdotto dall'art. 3, comma 1, della L. n. 154/1992) e la sequenza completa degli estratti conto, idonei a ricostruire il credito risultante a suo favore.
Nel caso di specie, l'attrice ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, avendo prodotto il contratto di conto corrente n. 1299943 sottoscritto dalla correntista con in data 19 settembre 2007, recante Controparte_2
l'indicazione del T.A.N. creditore (a favore della correntista) pari ad 0,000%; del
T.A.N. debitore (a favore della e fino ad euro 1.000,00) pari al 14,300%; CP_1 del T.A.E. debitore fino ad € 1.000,00 pari al 15,0853%; CMS fino ad € 1.000,00 pari al 1,050%; T.A.N. debitore oltre € 1.000,00 pari al 14,300%; T.A.E. debitore oltre € 1.000,00 pari a 15,0853%; CMS oltre € 1.000,00 pari al 1,050% nonché copia degli estratti conto dal 03/03/2008 al 25/08/2014. R.G. n. 386/2020
Trattasi di un conto corrente contrattualmente affidato per € 1.000,00, così come emerge dal contratto e dal documento di sintesi versati in atti dalla società correntista (all. 2 e 3 atto di citazione).
L'attrice ha, altresì, prodotto il contratto di mutuo fondiario del 30 ottobre 2007,
l'atto di “ricognizione di debito e quietanza finale, restrizione di ipoteca, consenso a frazionamento di finanziamento fondiario” del 02 agosto 2010 nonché l'atto di
“Rinegoziazione di mutuo ipotecario portante dilazione della durata dell'ammortamento” del 26 febbraio 2016.
8. Quali doglianze a fondamento delle domande proposte, l'attrice ha posto, con riguardo al conto corrente n. 1299943, l'illegittima applicazione di interessi passivi superiori al tasso legale e l'illegittimo esercizio dello ius variandi in senso sfavorevole al correntista;
il difetto di pattuizione e comunque l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità della commissione di massimo scoperto nonché la nullità della stessa per difetto di causa ed, a decorrere dal 1° luglio 2009, l'illegittimità della commissione sull'accordato, della commissione di indennità di sconfino e della commissione di istruttoria veloce;
l'illegittima corresponsione di spese non pattuite;
la nullità della clausola di capitalizzazione dei soli interessi passivi per tutto il periodo di vita del conto corrente, anche per il periodo successivo al 1° gennaio 2014; l'illegittima contabilizzazione delle operazioni e l'applicazione di interessi usurari.
Con riguardo al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30 ottobre 2017 e rinegoziato in data 26 febbraio 2016, parte attrice ha articolato quale unica doglianza l'illegittima applicazione di tassi di interesse superiori a quelli pattuiti, in violazione degli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c..
Al fine di vagliare la fondatezza di tali doglianze è stata disposta C.T.U. di natura contabile, alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di prestare adesione, in quanto frutto di un ragionamento matematico, oggettivamente apprezzabile, di cui è stata data contezza nelle tabelle allegate alla relazione tecnica depositata in atti.
Inoltre, il Consulente ha tenuto conto delle osservazioni dei Consulenti di parte, per cui, allorquando il Giudice aderisce alle conclusioni del Consulente Tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nel caso di specie - esaurisce l'obbligo motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. R.G. n. 386/2020
Non appare, dunque, necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (Cass. Civ. Sez. I, 9.1.2009 n 281; vds. anche Cass.
Civ. Sez. III, 6.10.2005 n 19475; Cass. Civ. Sez. I, 4.3.2011 n 5229).
L'Ausiliario del Giudice ha verificato che il “conto corrente è stato stipulato per iscritto e disciplina le seguenti condizioni economiche: a) il tasso debitore entro ed extra fido;
b) il tasso a credito;
c) il tasso effettivo;
d) la misura del fido;
e) la misura della cms;
f) la maggiorazione per affidamento anomalo;
g) la medesima periodicità di capitalizzazione trimestrale per gli interessi creditori e debitori;
h) le spese di tenuta conto;
i) le spese postali e per comunicazioni;
j) le commissioni sugli assegni;
k) le valute” (cfr. pag. n. 9 della relazione peritale).
L'Ausiliario del Giudice ha accertato, quanto alla dedotta applicazione di interessi passivi applicati in misura superiore al tasso legale e non pattuiti che “il tasso di interessi a debito entrofido applicato nel corso del rapporto è inferiore a quello pattuito per iscritto;
il tasso extrafido risulta inferiore a quello pattuito fino al
22/11/2012 e successivamente superiore senza che in atti vi sia comunicazione di tale variazione sfavorevole. Il tasso a credito applicato risulta sempre superiore a quello pattuito” (pag. n. 10 della relazione peritale).
Ha accertato, altresì, quanto alla dedotta illegittimità delle commissioni di massimo scoperto, sull'accordato e di indennità di sconfino che “nel contratto è stata individuata solo la misura della cms e la banca l'ha addebitata fino
30/06/2009 (entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2). Successivamente la banca ha addebitato la commissione di disponibilità fondi senza che in atti risulti una pattuizione scritta della stessa” (pag.
n. 10 della relazione peritale) e, pertanto, l'Ausiliario del Giudice ha provveduto ad eliminare la commissione massimo scoperto dal ricalcolo del saldo poiché non pattuita nella modalità di calcolo.
Il C.T.U. ha, poi, accertato che la commissione massimo scoperto non risulta usuraria e, con riferimento alla dedotta corresponsione di spese non pattuite, ha verificato che “sul conto corrente sono state addebitate le spese così come pattuite o in taluni casi inferiori ad eccezione delle seguenti spese non pattuite: istruttoria veloce, canone Internet banking, commissioni bonifico, commissioni rid, commissione disponibilità fondi, commissione mancanza fondi e commissioni distinta” e, quanto alla dedotta illegittima contabilizzazione delle operazioni, che R.G. n. 386/2020
“Le operazioni sono state contabilizzate in base alla data valuta contrattualmente pattuita”( pag. n. 10 della relazione peritale).
Con riferimento alla dedotta capitalizzazione dei soli interessi passivi, il C.T.U. ha accertato che l'istituto bancario ha applicato la medesima periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e a credito così come previsto in contratto, il quale riporta, inoltre, la misura del tasso effettivo annuale.
Correttamente, poi, il C.T.U. non ha provveduto ad accertare se, a far data dal 1° gennaio 2014 e sino alla chiusura del conto (31 agosto 2014), vi sia stata illegittima capitalizzazione degli interessi, non avendo tale questione costituito oggetto di quesito peritale, in ragione della genericità della doglianza attorea.
Infine, con riguardo alla dedotta usurarietà dei tassi, il C.T.U. ha escluso la sussistenza di interessi usurari, dal momento che “La categoria di riferimento presa in considerazione è “conti corrente con apertura di credito per importi fino a
€ 5.000,00” e risulta pattuito un tasso del 14,30% ovvero un Tasso effettivo annuo globale del 15,0853% inferiore al tasso soglia di riferimento pubblicato dal
D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze per il III trimestre 2007, pari al
19,56% (pag. n. 10 della Relazione peritale).
Di conseguenza, il Consulente ha effettuato il ricalcolo del rapporto per cui è causa, scomputando ogni addebito registrato a titolo di commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi ed espungendo le spese non pattuite, applicando i tassi di interesse a debito, come da estratti conto in quanto inferiori a quelli pattuiti in contratto ad eccezione del tasso a debito extrafido, che, a far data dal
29/11/2009, è stato sostituito da quello contrattuale nonché i tassi di interessi a credito applicati dalla banca nel corso del rapporto in quanto superiori a quelli contrattuali ed applicando, infine, la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Correttamente il C.T.U. non ha eseguito la diversa ipotesi di calcolo proposta dal
CT di parte convenuta e volta a considerare gli effetti della prescrizione con riferimento alle pretese restitutorie ex art. 2033 c.p.c., atteso che, come è noto, la prescrizione è un'eccezione in senso stretto, che, in quanto tale, non può esser rilevata d'ufficio dal Giudice, dovendo esser sollevata dalla parte interessata nella prima difesa utile e, nel caso di specie, dalla convenuta, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
Nel caso di specie, tale eccezione non è stata formulata dall'Istituto di credito in sede di comparsa di costituzione e risposta. R.G. n. 386/2020
Ne consegue che “il saldo del conto corrente ammonta ad € 6.799,18 a credito del correntista a fronte di un saldo a “zero” esposto negli estratti conto” (pag. n. 11 della Relazione peritale).
9. Infine, con riguardo al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30 ottobre
2017 ed alla illegittima applicazione di un tasso di interesse superiore a quello indicato per iscritto, il C.T.U ha effettuato il calcolo del tasso effettivamente applicato al contratto originario di mutuo, secondo la formula del TAEG ed ha accertato che “il mutuo oggetto di causa rientra nella categoria Cat.
8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine e che il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo alla categoria di operazioni di cui fa parte il contratto in oggetto nel IV trimestre 2007
è pari al 9,945%” e che “Dal raffronto tra il TAEG calcolato (all.to n. 5) pari al
7,565% ed il tasso soglia di Riferimento pari al 9.945% si evince che il tasso pattuito non è usurario” (pag. n. 12 e 13 della Relazione peritale).
Quand'anche, poi, volesse ricondursi il finanziamento entro la categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” (così come ritenuto dal CT di parte attrice), comunque alcuna usurarietà sarebbe ravvisabile, atteso che il tasso soglia previsto per tale categoria è pari all'8,565% per il trimestre di riferimento (TEGM pari al
5,71% aumentato della metà), così come correttamente sostenuto dal C.T.U. in risposta alle osservazioni del CTP (cfr. pag. 14 relazione peritale).
A tanto aggiungasi che correttamente le spese notarili, di perizia e di assicurazione non sono state considerate dal C.T.U. ai fini della rilevazione del TEG, in quanto trattasi di spese “non riportate in contratto né desumibili dalla documentazione in atti” (cfr. pag. 15 relazione peritale).
10. Ne consegue che, entro i limiti suindicati, può trovare accoglimento la domanda di accertamento e di ripetizione proposta dall'attrice, con condanna della convenuta alla ripetizione, in favore dell'attrice, della somma di € Controparte_1
6.799,18, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettiva corresponsione.
11. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza della convenuta
[...] ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo CP_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal
23 ottobre 2022, avuto riguardo al decisum, valori medi, tenuto conto delle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il presente giudizio. R.G. n. 386/2020
Le spese di C.T.U., già liquidate con decreto emesso in data 18.11.2022, vanno, invece, poste definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, trattandosi di atto compiuto nell'interesse superiore della giustizia (cfr., Cass., ord. del 20 ottobre 2021, n. 2912).
12. In ultimo, alla luce della mancata ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione della convenuta quest'ultima va condannata ex Controparte_1 art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28.2010, come modificato dall'art. 84 della L. n.
98.2013, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 386/2020, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna la convenuta
[...] alla ripetizione in favore dell'attrice della CP_1 Parte_1 somma di €. 6.799,18, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettiva corresponsione;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 518,00 per esborsi ed € Parte_1
5.077,00, per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di C.T.U, già liquidate con decreto del 18.11.2022, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro;
- condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio Controparte_1 dello Stato dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per la mancata ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria.
Così deciso in data 14 ottobre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani