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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
GIUSEPPE TANGO, nella causa iscritta al n. 5861/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. D'ALOISIO SILVIA)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO )
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 3.500 oltre IVA, CPA come per legge, oltre spese CP_1
di consulenza di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 16/04/2024 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento;
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro Addì ______________
Rilasciata spedizione in Cron. ___________________ forma esecutiva all'Avv.
______________________
______________________
per ___________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Il Cancelliere - premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
13/02/2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti,
sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere la invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
Ritenuto che le spese di lite, incluse quelle di consulenza di entrambe le fasi del giudizio,
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, attesa l'assenza di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza del 13/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppe Tango
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
GIUSEPPE TANGO, nella causa iscritta al n. 5861/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. D'ALOISIO SILVIA)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO )
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 3.500 oltre IVA, CPA come per legge, oltre spese CP_1
di consulenza di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 16/04/2024 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento;
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro Addì ______________
Rilasciata spedizione in Cron. ___________________ forma esecutiva all'Avv.
______________________
______________________
per ___________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Il Cancelliere - premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
13/02/2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti,
sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere la invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
Ritenuto che le spese di lite, incluse quelle di consulenza di entrambe le fasi del giudizio,
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, attesa l'assenza di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza del 13/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppe Tango
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