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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/06/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4388 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per la Separazione consensuale e divorzio congiunto iscritta al n. 4388 /2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il 08/07/2024 da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/04/1974 , con il proc. dom. avv. ZONCA SIMONA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/12/1973 , con il proc. dom. avv. FACHINETTI PAOLA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concorde come da nota depositata per l'udienza cartolare del 13.5.25.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio congiunto .
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 15/06/2002 a BERGAMO e che dall'unione erano nati i figli (13.1.2005), maggiorenne ed oggi autonomo, e Per_1
(31.1.2008), ancora minore. Per_2
Con sentenza n. 665/24 del 26.9.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Gli avvocati per l'udienza prefissata depositavano, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di divorzio del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 665/24 pubblicata l'8.10.25 è passata in giudicato (vedi attestazione della Cancelleria allegata dal procuratore del ricorrente) e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita. Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo, con la modifica di cui alla nota d'udienza, cui le parti si ricollegano in seno alle note la cui conformità alle norme di legge e, soprattutto, agli interessi del minore, era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nel settembre 2024.
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in BERGAMO (BG) il 15/06/2002 Parte_1 Controparte_1
(iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002 , atto n. 154 , parte II, serie A);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 15/5/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per la Separazione consensuale e divorzio congiunto iscritta al n. 4388 /2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il 08/07/2024 da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/04/1974 , con il proc. dom. avv. ZONCA SIMONA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/12/1973 , con il proc. dom. avv. FACHINETTI PAOLA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concorde come da nota depositata per l'udienza cartolare del 13.5.25.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio congiunto .
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 15/06/2002 a BERGAMO e che dall'unione erano nati i figli (13.1.2005), maggiorenne ed oggi autonomo, e Per_1
(31.1.2008), ancora minore. Per_2
Con sentenza n. 665/24 del 26.9.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Gli avvocati per l'udienza prefissata depositavano, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di divorzio del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 665/24 pubblicata l'8.10.25 è passata in giudicato (vedi attestazione della Cancelleria allegata dal procuratore del ricorrente) e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita. Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo, con la modifica di cui alla nota d'udienza, cui le parti si ricollegano in seno alle note la cui conformità alle norme di legge e, soprattutto, agli interessi del minore, era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nel settembre 2024.
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in BERGAMO (BG) il 15/06/2002 Parte_1 Controparte_1
(iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002 , atto n. 154 , parte II, serie A);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 15/5/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino