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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/07/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24566/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Decaroli Francesca presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Barbieri Cristina presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_2 in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NICHELINO il Parte_1 Parte_2 06/06/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 42 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29.03.2009 e il 18 gennaio 2006. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la figlia maggiorenne ed ancora economicamente non Per_2 autosufficiente, rimarrà a vivere con la mamma.
DISPONE l'assegnazione alla SI.ra nella sua qualità di genitore collocatario della Parte_2 casa coniugale, posta in Nichelino (TO) Via Stupinigi nr. 67, con tutti gli arredi che la compongono;
DÀ ATTO che le parti concordano che il pagamento per intero delle relative rate di mutuo avverrà da parte del SI. fino all'indipendenza economica dei figli. Pt_1
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo i desideri dello stesso, e Per_1 comunque se conforme a volontà del minore secondo il seguente calendario:
- sino a che il SI. non avrà reperito una collocazione abitativa idonea a consentire il Pt_1 pernottamento del figlio: salvo diverso accordo, a week end alterni almeno la giornata della domenica dalle ore 10,30/11,00 e sino all'ora di cena con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 22,30 ed infra settimanalmente ogni settimana un pomeriggio, da concordarsi sulla base degli impegni del minore, dall'uscita da scuola e sino alle ore 22,30 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna.
-non appena il SI. avrà reperito una collocazione abitativa idonea a consentire il Pt_1 pernottamento del figlio: salvo diverso accordo, a week end alterni dal pomeriggio del sabato e sino alla sera della domenica con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 22,30 ed infra settimanalmente ogni settimana un pomeriggio, da concordarsi sulla base degli impegni del minore, dall'uscita da scuola e sino alle ore 22,30 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna.
- Quanto alle vacanze di Natale il minore trascorrerà, salvo diverso accordo, ad anni alterni con il padre pagina 2 di 3 e con la madre il periodo natalizio (dal 24.12 al 31. 12) ovvero il Capodanno – epifania (dal 31.12 al 7.01). Salvo diverso accordo, negli anni pari il periodo natalizio sarà di spettanza paterna e quello di Capodanno di spettanza materna, e vice versa negli anni dispari.
- Quanto alla Pasqua, il minore trascorrerà la domenica di Pasqua, negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre, ed il lunedì di Pasquetta negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre.
- Quanto alle vacanze estive il minore tra i mesi di luglio ed agosto trascorrerà un periodo di vacanza di almeno 15 giorni anche non consecutivi con il padre. Sarà cura dei genitori concordare i rispettivi periodi di pertoccanza.
DISPONE che il SI. corrisponda mensilmente mediante bonifico bancario entro il giorno Pt_1 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per la moglie, , la somma mensile Parte_2 di 150,00 euro (diconsi euro centocinquanta) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
DISPONE che il SI. corrisponda mensilmente mediante bonifico bancario entro il giorno Pt_1 5 di ogni mese alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento dei due figli la somma Parte_2 di 400,00 euro (diconsi Euro quattrocento) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (200,00 Euro per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che il SI. provvederà al pagamento delle spese Pt_1 condominiali ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale assegnata alla SI.ra , mentre Pt_2 saranno a carico della SI.ra le spese relative ad energia elettrica e gas che saranno volturate a Pt_2 suo nome immediatamente dopo la sottoscrizione del presente accordo separativo.
DÀ ATTO che le parti concordano che a far data dalla sottoscrizione dell'accordo separativo la SI.ra percepirà nella misura del 100% l'assegno unico per i due figli, ed a tal fine si impegna a porre Pt_2 in essere ogni incombente burocratico a ciò finalizzato, con pari impegno del SI. a fornire Pt_1 la propria collaborazione per quanto necessario.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, posto che l'accordo è stato raggiunto nel mese di settembre 2024, entro i 15 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo separativo, il SI. si impegna a Pt_1 corrispondere alla SI.ra quanto da lui percepito nel mese di settembre 2024 a titolo di assegno Pt_2 unico per il figlio . Per_1
DÀ ATTO che le parti concordano che entro i 15 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo separativo la SI.ra , senza alcun corrispettivo in denaro trasferirà al SI. la propria Pt_2 Pt_1 quota di comproprietà del veicolo FIAT 356 WXF 1BW3 targato FN*311*JN con spese di voltura ad esclusivo carico del SI. . Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente comune rimarrà acceso ed attivo per il pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale, e sarà onere del SI. garantire Pt_1 mensilmente la provvista necessaria per il pagamento della relativa rata.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24566/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Decaroli Francesca presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Barbieri Cristina presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_2 in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NICHELINO il Parte_1 Parte_2 06/06/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 42 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29.03.2009 e il 18 gennaio 2006. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la figlia maggiorenne ed ancora economicamente non Per_2 autosufficiente, rimarrà a vivere con la mamma.
DISPONE l'assegnazione alla SI.ra nella sua qualità di genitore collocatario della Parte_2 casa coniugale, posta in Nichelino (TO) Via Stupinigi nr. 67, con tutti gli arredi che la compongono;
DÀ ATTO che le parti concordano che il pagamento per intero delle relative rate di mutuo avverrà da parte del SI. fino all'indipendenza economica dei figli. Pt_1
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo i desideri dello stesso, e Per_1 comunque se conforme a volontà del minore secondo il seguente calendario:
- sino a che il SI. non avrà reperito una collocazione abitativa idonea a consentire il Pt_1 pernottamento del figlio: salvo diverso accordo, a week end alterni almeno la giornata della domenica dalle ore 10,30/11,00 e sino all'ora di cena con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 22,30 ed infra settimanalmente ogni settimana un pomeriggio, da concordarsi sulla base degli impegni del minore, dall'uscita da scuola e sino alle ore 22,30 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna.
-non appena il SI. avrà reperito una collocazione abitativa idonea a consentire il Pt_1 pernottamento del figlio: salvo diverso accordo, a week end alterni dal pomeriggio del sabato e sino alla sera della domenica con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 22,30 ed infra settimanalmente ogni settimana un pomeriggio, da concordarsi sulla base degli impegni del minore, dall'uscita da scuola e sino alle ore 22,30 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna.
- Quanto alle vacanze di Natale il minore trascorrerà, salvo diverso accordo, ad anni alterni con il padre pagina 2 di 3 e con la madre il periodo natalizio (dal 24.12 al 31. 12) ovvero il Capodanno – epifania (dal 31.12 al 7.01). Salvo diverso accordo, negli anni pari il periodo natalizio sarà di spettanza paterna e quello di Capodanno di spettanza materna, e vice versa negli anni dispari.
- Quanto alla Pasqua, il minore trascorrerà la domenica di Pasqua, negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre, ed il lunedì di Pasquetta negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre.
- Quanto alle vacanze estive il minore tra i mesi di luglio ed agosto trascorrerà un periodo di vacanza di almeno 15 giorni anche non consecutivi con il padre. Sarà cura dei genitori concordare i rispettivi periodi di pertoccanza.
DISPONE che il SI. corrisponda mensilmente mediante bonifico bancario entro il giorno Pt_1 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per la moglie, , la somma mensile Parte_2 di 150,00 euro (diconsi euro centocinquanta) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
DISPONE che il SI. corrisponda mensilmente mediante bonifico bancario entro il giorno Pt_1 5 di ogni mese alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento dei due figli la somma Parte_2 di 400,00 euro (diconsi Euro quattrocento) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (200,00 Euro per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che il SI. provvederà al pagamento delle spese Pt_1 condominiali ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale assegnata alla SI.ra , mentre Pt_2 saranno a carico della SI.ra le spese relative ad energia elettrica e gas che saranno volturate a Pt_2 suo nome immediatamente dopo la sottoscrizione del presente accordo separativo.
DÀ ATTO che le parti concordano che a far data dalla sottoscrizione dell'accordo separativo la SI.ra percepirà nella misura del 100% l'assegno unico per i due figli, ed a tal fine si impegna a porre Pt_2 in essere ogni incombente burocratico a ciò finalizzato, con pari impegno del SI. a fornire Pt_1 la propria collaborazione per quanto necessario.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, posto che l'accordo è stato raggiunto nel mese di settembre 2024, entro i 15 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo separativo, il SI. si impegna a Pt_1 corrispondere alla SI.ra quanto da lui percepito nel mese di settembre 2024 a titolo di assegno Pt_2 unico per il figlio . Per_1
DÀ ATTO che le parti concordano che entro i 15 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo separativo la SI.ra , senza alcun corrispettivo in denaro trasferirà al SI. la propria Pt_2 Pt_1 quota di comproprietà del veicolo FIAT 356 WXF 1BW3 targato FN*311*JN con spese di voltura ad esclusivo carico del SI. . Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente comune rimarrà acceso ed attivo per il pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale, e sarà onere del SI. garantire Pt_1 mensilmente la provvista necessaria per il pagamento della relativa rata.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 3 di 3