Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01408/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01066/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2023, proposto dalla società Buscaino Color S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Bosco e Salvatore Leone Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (RS) di Trapani, in persona del suo rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento (parziale)
della determina dell’8 giugno 2023, adottata dall’RS – Ufficio periferico di Trapani nella parte in cui, alla lettera b) invita la società ricorrente a versare la somma di euro 212.889,60 a titolo di oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento degli insediamenti produttivi, approvato con delibera del CdA n. 16 del 28/12/2020;
nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, del Regolamento suddetto all’art. 21.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e i documenti depositati dall’RS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente proposto, la società Buscaino Color s.r.l. (“società”) ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe, ed in particolare della determina dell’8 giugno 2023, adottata dall’RS – Ufficio Periferico di Trapani, nella parte in cui l’Istituto ha invitato la ricorrente al pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione pari ad € 212.889,60, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per gli insediamenti produttivi negli agglomerati industriali gestiti dell’RS (“Regolamento”), approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 2020.
In fatto la società ricorrente espone di essere proprietaria di uno stabilimento industriale con area circostante, sito in Trapani, contrada Creta Fornazzo (lotto 33, aree industriali ex ASI) che si è impegnata a vendere alla società IMC Industrie Metalli Cardinale spa in data 13/03/2023. La società, avendo necessità di procedere alla vendita del lotto, ha ritenuto di versare gli oneri di urbanizzazione richiesti ma con la formula “ solve et repete ”, con riserva di impugnazione.
2. La determina dell’8 giugno 2023 è stata impugnata dalla società ricorrente per i motivi di seguito indicati:
A) Violazione e falsa (nonché errata) applicazione dell'art. 16, commi 11 e 13, della L.R. 12.01.2012, n. 8, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettere f) e g), della L.R. 18.12.2021, n. 33.
Violazione e falsa (nonché errata) applicazione dell'art. 21, comma 3, del Regolamento per gli insediamenti negli agglomerati industriali gestiti dall'I.R.S.A.P. approvato con deliberazione n. 16 del 28.12.2020 del Consiglio di Amministrazione come integrato e modificato con deliberazione n. 10 del 06.06.2022 del Consiglio di Amministrazione.
Violazione e falsa (nonché errata) applicazione dell'art. 8, comma 6, della L.R.16/2016.
Violazione dell'art. 23 della Costituzione - Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposti e dell'erronea motivazione - Travisamento dei fatti —Sviamento di potere.
In virtù del quadro normativo in materia sarebbe da escludere che alla vendita di preesistenti impianti destinati ad attività industriale e/o artigianale su aree gestite dall'I.R.S.A.P. possa essere legittimamente imposto il pagamento di un importo pari agli oneri di urbanizzazione fissati dal competente Comune in relazione alla destinazione dell'immobile in quanto la Regione Siciliana, con l'art. 8, comma 6, della L.R. 16/2016 ha, poi, stabilito che " gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione ".
Né tale obbligo potrebbe farsi discendere dall'art. 21 del Regolamento (comma 3) per gli insediamenti produttivi negli agglomerati industriali; la normativa richiamata attribuisce all'Irsap solo il diritto di riscuotere gli oneri di urbanizzazione e costruzione previsti dalle vigenti leggi in materia di edilizia ed urbanistica e non attribuisce allo stesso Ente alcuna potestà normativa in materia.
Le disposizioni dell’art. 16 L.R. 8/2012, commi 9 e 11 (nel testo modificato dalla L.R. 33/2021) non introducono un'autonoma previsione di nuovi oneri di urbanizzazione e/o costruzione a carico dei soggetti ivi individuati; né ciò sarebbe legalmente possibile in quanto il nostro ordinamento giuridico (art. 23 Costituzione) vieta che le prestazioni patrimoniali, ivi comprese quelle qualificabili come tributi (nella più ampia accezione del termine) possano essere imposte da una fonte secondaria. In secondo luogo, perché, ferma restando la riserva di legge in materia di prestazioni imposte, il contenuto dei regolamenti in materia impositiva deve, in ogni caso, conformarsi ai criteri direttivi fissati dalla legge, che, per le attività artigianali e industriali da realizzare all'interno delle aree di sviluppo industriale esclude il pagamento degli oneri di urbanizzazione.
B) Illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 11 e 13 dell'art. 16 della L.R. 12.01.2012, n. 8, come modificati dall'art. 9, comma 1, lettere f) e g), della L.R. 18.12.2021, n. 33 per violazione degli artt. 3, 23, 41, 97, 117, comma 2, lett. e), e 119, commi 2 e 4, della Costituzione.
In via subordinata, parte ricorrente deduce inoltre che, nella ipotesi in cui questo giudice dovesse ritenere corretta l’interpretazione normativa fatta propria dall’RS, emergerebbe un assetto incostituzionale, e sarebbe di conseguenza da rimettere la questione alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 3, 23, 41, 97, 117, comma 2, lett. e), e 119, commi 2 e 4, della Costituzione.
3. Si è costituito in giudizio l’RS difendendo la correttezza del proprio operato e precisando come non possa essere invocata l’esenzione richiamata dalla ricorrente in quanto l’agevolazione prevista dal citato art. 8 co. 6 si applicherebbe solo per l’insediamento di attività artigianali o industriali all'interno dei piani di insediamento produttivo o, ancora, per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. Contesta, inoltre, la presunta illegittimità costituzionale delle norme richiamate, ritenendone insussistenti i presupposti.
4. In vista dell’udienza le parti hanno depositato ulteriori memorie.
5. All’udienza pubblica del 26 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è fondato con riferimento alla doglianza di cui al punto A) nei limiti e per i motivi di seguito specificati.
In via preliminare è opportuno inquadrare il contesto normativo caratterizzante la fattispecie per cui è causa.
Dal combinato disposto dei commi 11 e 13 dell’art. 16 L.r. 8/2012, nella versione all’epoca vigente, risulta chiaramente che, nell'ipotesi di “trasferimento” dell'immobile, il diritto dell'amministrazione di riscuotere gli oneri di urbanizzazione è stato limitato dallo stesso legislatore regionale esclusivamente “ agli oneri di urbanizzazione e costruzione previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia ”.
A parere del Collegio, i commi 11 e 13 dell'art. 16 L.r. 8/2012 non introducono alcuna nuova autonoma previsione di oneri di urbanizzazione, limitandosi invece a farne salvo il pagamento ove dovuti in forza della normativa di settore già vigente, tra cui non può non annoverarsi la l.r. 16/2016.
Ciò posto ed in virtù della normativa urbanistica applicabile (artt. 16 D.P.R. 380/2001 e 7 L.r. 16/2016), il Collegio osserva che il pagamento degli oneri di urbanizzazione può essere sostanzialmente correlato all’esecuzione di interventi che comportano una rilevante trasformazione urbanistica e/o edilizia, con aumento del carico urbanistico, non potendovi rientrate nel novero delle “trasformazioni” suddette di certo i meri trasferimenti come quelli per cui è causa.
Orbene, poiché ai sensi dell’art. 4 delle Preleggi, i regolamenti non possono contenere norme contrarie a disposizioni di legge, la disposizione secondaria di cui all’art. 21 del Regolamento Irsap deve ritenersi illegittima o comunque non applicabile al caso di specie nella parte in cui richiede il versamento di oneri di urbanizzazione nei casi non previsti dalla legge primaria.
A ciò si aggiunga la previsione dell’art. 8, comma 6, della l.r. 16/2016 secondo cui “ gli insediamenti artigianali all’interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all’interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione ”. Sul punto, non dirimenti appaiono le eccezioni dell’amministrazione resistente, non emergendo alcuna variazione significativa rispetto all’assetto pregresso.
Pertanto, in virtù del quadro normativo sopra delineato, sarebbe da escludere che al trasferimento di preesistenti immobili destinati ad attività industriale e/o artigianale su aree gestite dall’RS possa essere imposto il pagamento di oneri di urbanizzazione, essendo applicabile il regime di esenzione di cui all’art. 8, comma 6, della l.r. 16/2016.
Si noti che anche l’art. 21 del Regolamento RS, secondo cui “ il trasferimento di proprietà dell’immobile è subordinato al versamento all’RS di una somma commisurata all’importo del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione fissati dal Comune nelle restanti parti del territorio comunale ed in relazione alla destinazione urbanistica dell’immobile da trasferire ”, fa indirettamente rinvio agli oneri di cui all’art. 16 della L.R. 8/2012 e quindi a quelli “ previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia ”.
Pertanto, la L.R. 8/2012 ed il regolamento attuativo RS del 2020 non potrebbero comunque trovare applicazione al caso di specie poiché il richiesto pagamento dovrebbe essere riferito comunque a tutte le nuove realizzazioni di insediamenti produttivi (l’art. 16, comma 13 l.r. 8/2012 parla infatti di oneri di urbanizzazione e costruzione relativi alla “ realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente legge ”), mentre nel caso di specie la prima edificazione risulterebbe avvenuta, secondo quanto riferito dalla ricorrente e riportato nella documentazione notarile depositata, in epoca antecedente all’emanazione della l.r. 8/2012 (il complesso industriale in oggetto, più precisamente, risulta pervenuto alla ricorrente in parte per acquisto fattone dal Consorzio ASI nel 1998 ed in parte per acquisto fattone, a titolo di permuta, dal medesimo Consorzio, nel 2005; sempre negli atti notarili depositati si legge che la società ricorrente ha rispettato i termini dei lavori di realizzazione dell’immobile, così come previsti nel contratto di compravendita del 1998, con le dovute concessioni, pervenute nel 1998 e nel 2001).
Nel caso di specie l’RS ha ritenuto rilevante il trasferimento avvenuto nel 2023 con ciò facendo erronea applicazione della normativa primaria sopra delineata.
A conferma del ragionamento sino ad ora svolto, si noti come il legislatore regionale sia nuovamente intervenuto sull’argomento con l’art. 7, comma 1, lett. a), della L.r. 21.11.2023, n. 25 che ha apportato modifiche ulteriori e di rilievo all’art. 16 della l.r. 8/2012.
Con i nuovi commi 11 e 11-bis dell’articolo menzionato, infatti, il Legislatore siciliano ha addirittura espunto la previsione del pagamento degli oneri di urbanizzazione per l’ipotesi di "trasferimento" ad altri soggetti di un immobile industriale e/o artigianale già esistente su aree RS, ove il subentrante mantenga la medesima destinazione urbanistica dell'insediamento (“ Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio dell'attività autorizzata, l’impresa, previa comunicazione all'RS, può mutare l’attività senza il pagamento degli oneri di cui al comma 13, purché sia mantenuta la medesima destinazione urbanistica dell'immobile ”, comma 11, e “ Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio dell'attività autorizzata, l’impresa, previa comunicazione all’RS, può trasferire l’immobile senza il pagamento degli oneri di cui al comma 13 purché il subentrante mantenga la medesima destinazione urbanistica dell'insediamento ”, comma 11-bis).
Ciò detto, anche se le nuove disposizioni normative non possono applicarsi al caso di specie, è comunque di sicuro interesse notare come il legislatore regionale abbia ritenuto per il futuro non dovute, e nemmeno più in favore dell’RS (il nuovo comma 13 impone il versamento dei suddetti oneri “ ai comuni competenti per territorio ”), le somme per cui oggi è causa. La modifica normativa si inserisce quindi nel solco dell’interpretazione in questa sede offerta dell’art. 16 l.r. 8/12.
Da quanto detto discende l’illegittimità dell’art. 21, comma 4, del Regolamento per gli insediamenti produttivi - che pertanto va disapplicato - che estende il pagamento degli oneri di urbanizzazione anche alle ipotesi, non contemplate dalla legge, di trasferimento come quello per cui è causa.
7. L’accoglimento del primo motivo di ricorso consente al Collegio di assorbire le ulteriori censure.
8. Per le ragioni esposte, il ricorso merita accoglimento con conseguenti annullamento della determina dell’8 giugno 2023 nella parte in cui richiede il pagamento degli oneri di urbanizzazione e obbligo di restituzione delle somme indebitamente versate.
9. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità della questione e della sua risoluzione in via interpretativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione, con obbligo di restituzione, da parte dell’RS, delle somme indebitamente versate a titolo di oneri di urbanizzazione dalla società ricorrente, oltre interessi legali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO