Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 09/05/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00689/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2023, proposto da
Civis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile, Carlo Malinconico, Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione La Biennale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pavanini, Valeria Zambardi, Debora Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento del diritto
al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente dall’illegittima aggiudicazione del “servizio di sorveglianza armata per le manifestazioni organizzate dalla Fondazione La Biennale di Venezia nel biennio 2020”, in favore di altro concorrente (per come accertato con valore di giudicato da Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 21.02.2023, n. 1781, doc. 1), con condanna dell’amministrazione al pagamento dell’importo calcolato nel seguito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione La Biennale di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la comunicazione della segreteria della Sezione di fissazione dell’odierna camera di consiglio ai sensi dell’art. 72/bis c.p.a., ai fini della verifica della permanenza dell’interesse al ricorso;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 72/bis c.p.a., <<1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell’ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. ….
2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. …. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell’udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata>>;
- la pronuncia di improcedibilità del gravame può quindi essere effettuata con sentenza in forma semplificata a seguito della camera di consiglio all’uopo fissata ex art. 72/bis c.p.a.;
Rilevato che:
- la parte ricorrente, a seguito della ricezione della suindicata comunicazione di segreteria ex art. 72/bis c.p.a., ha dichiarato (con nota depositata in giudizio il 28/1/2025) di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso ed ha chiesto declaratoria in conformità, con compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto pertanto che:
- alla luce di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese e le competenze di giudizio (attesa anche l’assenza di contrarie deduzioni sul punto della parte resistente);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO