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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/11/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE REL.
Dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
Dott.ssa ALESSANDRA PETROLO CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 418/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierantonio Micciulli e Alessandro Lorè presso il cui studio, sito in Cosenza Piazza B. Zumbini, elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calcio alla comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Davide Oliva e Cristina Anna Avino presso il cui studio, sito in Zumpano (CS) alla Via S. Pasquale n. 17, elettivamente domicilia;
APPELLATO
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ventriglia, nel cui studio in Santa Controparte_2
Maria Capua Vetere alla Via P. Togliatti n. 17, elettivamente domicilia, giusta procura a margine del ricorso di 1° grado;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
1 Per la “1) In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti Parte_1
dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
1738/2019 del Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, Giudice Dr.ssa Erminia Ceci, pubblicata il 30.08.2019, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4745/2014, accogliere le seguenti conclusioni:
- “Dichiarare il dr. tenuta a manlevarla da quanto fosse tenuta a pagare alla Controparte_1
sig.ra , in tutto od in parte, in ragione del presente giudizio;
Controparte_2
- qualora fosse poi ritenuta la responsabilità della unicamente ex art. 1228 Parte_1
c.c., dichiarare il diritto di rivalsa della stessa nei confronti del dr. Controparte_1
2) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte, Controparte_1
In via principale, dichiarare la manifesta inammissibilità dell'appello proposto.
Nel merito, respingerlo perché infondato.
Sempre nel merito, in via subordinata, ritenere l'azione di rivalsa esercitabile nella sola misura del
10% per le ragioni indicate e/o in quella maggiore o minore ritenuta, comunque non superiore al
50%.
Con condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in caso di accoglimento delle prime due conclusioni e con compensazione in caso di accoglimento della conclusione subordinata”.
Per “- Rigettare l'appello proposto con conferma della sentenza n. 1738/2019 Controparte_2
emessa dal Tribunale di Cosenza dott.ssa Erminia Ceci
- Condannare la controparte alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto Avvocato Ventriglia Luigi”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il processo di primo grado e l'appello
1.1 Con atto di citazione datato 4 novembre 2014, ha convenuto in giudizio, Controparte_2
dinanzi il Tribunale di Cosenza, la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, per sentirla condannare – previo accertamento di responsabilità – al risarcimento dei danni da “malpractice” sanitaria.
A fondamento della pretesa, ella ha dedotto che: in data 23 agosto 2012, essa appellante si sottoponeva, presso la struttura convenuta, ad intervento chirurgico di riduzione della frattura con mezzi di osteosintesi;
all'esito dell'operazione, dopo soli 30 minuti, ella veniva nuovamente riportata in sala operatoria per rimuovere le viti di fissazione perché “davano fastidio e non
2 posizionate correttamente”; individuata la causa del fastidio nello scorretto posizionamento della vita distale (ossia, fuori sede), i medici – senza chiedere consenso alcuno – procedevano alla rimozione della vite suddetta e all'applicazione di un “apparecchio gessato gamba”; all'atto delle dimissioni, le veniva prescritta una cura farmacologica che, molto scrupolosamente, ella iniziava a seguire non appena rientrata a casa;
nondimeno, il dolore alla gamba aumentava di giorno in giorno tanto da sottoporsi a visita ortopedica, in data 14 settembre, presso il reparto di Ortopedia dell'ospedale Luini Confalonieri di Luino;
riscontrati “postumi frattura spiroidale della diafisi della tibia e di quella del terzo medio del perone”, ella si sottoponeva, in data 21 settembre, presso il reparto anzidetto, ad ulteriore intervento di “rimozione del chiodo della vite, riduzione cruenta della frattura tibiale e osteosintesi endemidollare avvitata T2 configurazione statica”; la dott.ssa Per_1
specialista in ortopedia e traumatologia all'uopo incaricata, accertava che «la sig.ra
[...]
riportava una frattura biossea di gamba sinistra, trattata inizialmente con Controparte_2
osteosintesi endomidollare tibiale con apposito infibulo, che necessitava invece di bloccaggio distale, secondo le indicazioni ortopediche e le linee guida della osteosintesi endomidollare tibiale.
Tale distale non venne effettuato o, meglio, fu erroneamente effettuato, in prima istanza, condizionando un ritardo nella consolidazione, tanto da dover richiedere un ulteriore intervento chirurgico» (pag. 3 dell'atto di citazione di primo grado).
1.1.2 La costituitasi con comparsa del 18 febbraio 2015, ha chiesto il Parte_1
rigetto della domanda, sottolineando, a riprova della infondatezza, che «una grave frattura scomposta, esposta, biossea, spiroide […] comunque avrebbe comportato un quadro clinico analogo a quello attualmente descritto indipendentemente da errori rappresentati da una incompleta riduzione e sintesi avvenuta presso la cura», e chiamando in causa, ai fini partecipativi, il dott. Controparte_1
, costituitosi a seguito di chiamata in causa, ha eccepito l'incompetenza del Controparte_1
Tribunale adito con riguardo alla domanda di manleva proposta nei propri confronti – perché da proporre, in virtù dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e continuativo con la struttura, dinanzi il Tribunale del Lavoro –, e, nel merito, l'infondatezza della stessa.
1.2 Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1738/2019, depositata il 30 agosto 2019, ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, ha così disposto: “- accoglie la domanda, e per l'effetto, accerta la responsabilità medica della in persona del l.r.p.t. e la condanna al Parte_1
risarcimento del danno subito dalla sig.ra quantificabili in Euro 23.561,00, oltre Controparte_2
interessi legali andranno calcolati sulle somme devalutate alla data del sinistro per la temporanea
e alla data di cessazione della temporanea per la permanente, rivalutate annualmente secondo gli
3 indici Istat fino al saldo;
- condanna la parte convenuta, in persona del l.r.p.t, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 249 per spese ed € 4.835 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.; - compensa integralmente le spese di lite fra l'istante, il convenuto ed il terzo chiamato;
- distrae, ai sensi dell'art. 93 cpc, le spese come sopra liquidate in favore dell'avv. Luigi
Ventriglia, procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di liquidazione del ctu”.
Il Tribunale ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni:
La consulenza tecnica d'ufficio ha dato conferma integrale della veridicità della tesi attorea, e ciò sia in ordine al reale accadimento dei fatti storici sia in ordine alle conseguenze pregiudizievoli effettivamente patite dalla;
CP_2
La responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale perché trae origine dal contratto di spedalità, che viene stipulato col paziente al momento del ricovero e che determina il sorgere, in capo alla prima, di doveri di cura e assistenza sanitaria;
La convenuta deve ritenersi la sola responsabile per gli errori commessi tanto in fase Parte_1
operatoria tanto in fase postoperatoria;
L'estensione automatica della domanda risarcitoria nei confronti del terzo (qui, chiamato in causa.
Il Dott. può dirsi ricorrere allorché il convenuto non si limiti – come nel caso di specie – CP_1
a chiamarlo in causa a mero scopo di garanzia, ma lo indichi come unico responsabile della vicenda;
Il medico non può essere condannato, non essendo stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda da parte della convenuta ed essendo stata proposta una domanda di condanna, ad opera dell'attrice, solo tardivamente;
A ciò si aggiunga che «tutte le modalità informative, il livello di approfondimento e i moduli che devono essere sottoscritti dal paziente, rientrano tra le attività organizzative di esclusiva competenza della Struttura» e che «le attività operatorie e post operatorie sono state svolte dell'intero personale medico della Struttura e che quindi hanno visto partecipi l'attività di altri sanitari diversi dal dott. e che, sotto tale profilo permane il difetto di prova specifica circa CP_1
la sua attività ed il rapporto di tale attività con il danno derivatone alla paziente».
1.3 Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha interposto appello per contestare la statuizione predetta in punto di individuazione del soggetto responsabile e della conseguente condanna risarcitoria.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
4 Ad analoghe conclusioni è giunto , costituitosi con comparsa depositata in data Controparte_1
19 settembre 2019, il quale ha eccepito, altresì, l'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado e disposti alcuni rinvii, è stata infine fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 dicembre 2024.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Prima
Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6 maggio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 9 maggio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data
20 maggio 2025.
Nei termini assegnati, le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
§ 2. L'appello proposto dalla Parte_1
2.1 Giova premettere che parte appellante non ha contestato la sentenza impugnata né nella parte in cui il Tribunale adito – ritenendo la struttura sanitaria responsabile dei pregiudizi sofferti dalla
– ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla appellata in primo grado, né nella parte CP_2 in cui ha quantificato in € 23.561,00, oltre interessi legali, il pregiudizio suddetto.
Su detti capi, pertanto, è sceso il giudicato.
L'oggetto del contendere è limitato alla individuazione del soggetto tenuto alla corresponsione della somma indicata.
La Casa di Cura sostiene che unico soggetto obbligato avrebbe dovuto essere il medico che ha effettuato l'intervento, il dott. o che, comunque, il quantum risarcitorio avrebbe dovuto CP_1
essere ripartito in proporzione delle rispettive responsabilità, tra loro, ex art. 1299 e 2055 c.c. Più in dettaglio, il Tribunale “avrebbe dovuto innanzitutto attribuire una totale responsabilità a carico del medico chirurgo Dr. così come dalle risultanze della CTU su esposte, Controparte_1
alternativamente accertare ed eventualmente ripartire ex art. 1299 e 2055 c.c. (ai fini del regresso) la gravità della colpa di ciascuno dei convenuti e l'entità delle conseguenze che ne sarebbero derivate;
poi, condannare il dr. in forza del rapporto contrattuale, in via di Controparte_1 rivalsa, per l'equivalente del danno cagionato alla pari appunto agli Parte_1
5 esborsi dovuti nei confronti della sig.ra , ovvero se accertata invece una corresponsabilità CP_2 in via di regresso per la percentuale di responsabilità attribuita al dr. (cfr. Controparte_1
citazione in appello, pag. 6).
Prima di addentrarsi nel merito della vicenda, è doveroso esaminare l'eccezione di inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza avanzata dallo CP_1
L'eccezione non merita di essere accolta.
L'art. 348 bis c.p.c. consente al giudice dell'appello, con ordinanza, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., allorché questo non abbia ragionevole probabilità di essere accolto.
Le peculiarità della vicenda in esame impediscono al giudice dell'appello di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa prescindendo da una disamina, adeguata e approfondita, di tutto il materiale probatorio acquisito in primo grado.
Passando al merito, l'appello è complessivamente fondato.
In diritto, deve innanzitutto puntualizzarsi che la responsabilità del medico nei confronti del paziente, per quanto distinta da quella della struttura, ha parimenti natura contrattuale.
È il titolo (vantato dal paziente-creditore) in forza del quale si risponde che differenzia l'una dall'altra forma di responsabilità, non già la natura a monte.
Nel caso della struttura, il titolo è rappresentato dal contratto di spedalità: «L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere» (Cass. civ., 13 aprile 2007, n. 8826).
La Suprema Corte ha altresì chiarito, con la medesima pronuncia, che «la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un medico. Né ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del
6 paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente».
Nel caso del medico, invece, la fonte della responsabilità è rappresentata dal cd. “contatto sociale qualificato”: «Il contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi art.
1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 2
Cost., 1175 e 1375 c.c., opera anche nella materia contrattuale, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato». (Cass. civ., 13 ottobre 2017, n. 24071).
In altri termini, la posizione di garanzia rivestita dal medico – in ragione delle sue competenze specialistiche e altamente qualificate – fa sorgere in capo al paziente un legittimo affidamento circa la corretta esecuzione della prestazione dovuta.
In ordine al (diverso ed autonomo) rapporto giuridico intercorrente tra il medico e la struttura, osserva la Corte quanto segue.
Il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico è parte integrante, mentre l'art. 1228 c.c., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità del rischio d'impresa (“cuius commoda eius et incommoda”) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
Ne consegue che, se la struttura si avvale della collaborazione dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa “in eligendo” degli ausiliari o
“in vigilando” circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass. civ., 27 marzo 2015, n. 6243), realizzandosi, e non
7 potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (Cass. civ., 6 giugno
2014, n. 12833).
È stato, poi, chiarito che, invero, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28987).
Se la Casa di Cura vuole andare esente da responsabilità, in tutto o in parte, deve dimostrare che vi
è stata «un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione» (Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28987; v. anche Cass. civ., 20 ottobre 2021,
n. 29001; Cass. civ., 11 dicembre 2023, n. 34516). In caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività.
Si deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, «con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto ad un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura
e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria» (cfr. Cass. civ., 7 novembre 2024, n. 28642).
In assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile “malpractice”, dovrà, pertanto, farsi applicazione del
8 principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298, secondo comma, c.c. e l'art. 2055, terzo comma, c.c.
Per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del “solvens”:
a) dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la deviazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b) dimostrare – per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l'ipotesi sub a) – che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte dei giudici di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta (cfr. Cass. civ., 20 ottobre
2021, n. 29001; conf. Cass. civ., 11 dicembre 2023, n. 34516).
Venendo al caso di specie, osserva la Corte che, non può seriamente revocarsi in dubbio la responsabilità professionale esclusiva del dott. nell'esecuzione dell'intervento Controparte_1
chirurgico cui ha sottoposto la paziente presso la in data Controparte_2 Parte_1
23 agosto 2012. In effetti, dal mero esame della cartella clinica si evince agevolmente che, nell'occasione, il dr. svolse il ruolo di “chirurgo operatore”. CP_1
Il C.t.u., dott. ha chiaramente affermato che, nella specie, «appare del tutto Persona_2
evidente che, nel caso di specie, i sanitari che ebbero in cura la SI.ra , e che eseguirono CP_2
l'intervento di riduzione ed osteosintesi della frattura biossea a carico della gamba sinistra in data
23/08/2012, abbiano tenuto in quella occasione e anche successivamente una condotta censurabile.
È di semplice comprensione come l'intervento ortopedico di “riduzione e osteosintesi con chiodo
Dnamic T bloccato distalmente” sia stato fortemente vessato da un errore professionale derivato dal discostarsi degli operatori chirurgici da quel comportamento tecnico che altri colleghi avrebbero tenuto;
ovvero dall'aver derogato da quelle regole di condotta che la maggioranza degli ortopedici avrebbero osservato di fronte allo stesso caso, qualificandosi questa come una chiara imperizia tecnica» (cfr. relazione peritale a firma del dr. pag. 10). Per_2
9 Può dirsi più che provato, in termini di preponderanza dell'evidenza, il nesso causale tra la imperita condotta del sanitario in occasione dell'intervento chirurgico del 23 agosto 2012 e le lesioni personali patite dalla paziente . CP_2
Pacifica la responsabilità professionale esclusiva del chirurgo, si ha che, ai fini dell'azione di rivalsa, opera la presunzione di divisione paritaria “pro quota”, non avendo la casa di cura appellante assolto all'onere probatorio per ritenere superata la presunzione in parola. Di conseguenza, deve dichiararsi il diritto di rivalsa della nei confronti del dott. Parte_1 CP_1
limitatamente alla misura del 50% della statuita responsabilità.
[...]
In questi termini l'appello è accolto.
§ 3. Le spese di lite
3.1 Nel rapporto processuale tra la Casa di cura e il medico, la Corte deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della riforma parziale della decisione impugnata, in quanto il relativo onere deve essere distribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.
Esse possono essere compensate in ragione di ½ e, per il restante ½, poste a carico dell'appellato soccombente, e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00), e per tutte le fasi.
3.2 Quanto alla sig.ra , è evidente che l'appello le era stato notificato ai soli fini Controparte_2
della litis denuntiatio, così che deve darsi atto che non sussistono i presupposti per la regolamentazione delle spese del grado a norma dell'art. 91 c.p.c. che richiede la qualità di parte e perciò una vocatio in ius, e la soccombenza della stessa.
3.3 Stante l'accoglimento dell'appello, non sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2020 nei confronti di CP_1
e di , e avverso la sentenza n. 1738/2019 resa dal Tribunale di
[...] Controparte_2
Cosenza in data 30 agosto 2019 e depositata in cancelleria in pari data, non notificata, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
10 1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di rivalsa della nei confronti del dott. Parte_1
nella misura del 50% della statuita responsabilità; Controparte_1
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) dichiara compensate le spese di lite dei due gradi di giudizio in ragione di ½ e condanna Parte_2 al pagamento, in favore della del restante ½ liquidato in €
[...] Parte_1
2.538,00 per compensi professionali per il primo grado e in € 191,25 per spese ed € 2.905,00 per compensi professionali per l'appello, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA come per legge;
4) non vi è luogo a provvedere sulle spese quanto a . Controparte_2
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro del 29 ottobre 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Anna Maria Raschellà
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