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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/11/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, a seguito della presentazione delle note scritte per l'udienza cartolare del 30/10/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4942 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 posta in deliberazione all'udienza suddetta e vertente tra:
- (C.F. ), con l'Avv. Antonio d'Ettorre Controparte_1 C.F._1
(pec: Email_1
- attore -
e
- C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Gabriele Siciliano (pec:
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- convenuta -
§§§
Oggetto: pagamento indennizzo polizza assicurativa.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice su indicata conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, parte convenuta, pure su indicata, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Condannare, per le causali di cui in atto, la convenuta Compagnia di Assicurazione, al pagamento dell'indennizzo spettante all'attrice ai sensi di polizza, quantificato, in Euro 9.124,25, al netto dell'acconto ricevuto, o di altra somma, maggiore o minore, che l'On.le Giudice riterrà di giustizia.
1 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando integralmente la citazione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto:
“In via principale rigettare la domanda, così come proposta, in quanto improponibile, improcedibile, inammissibile e infondata, sia in fatto che in diritto;
• In via di subordine, ridurre comunque il risarcimento richiesto;
• con vittoria delle spese e competenze professionali del presente giudizio.”
La causa, a seguito di istruttoria documentale e mediante CTU, è stata oggetto di una proposta di conciliazione del giudice, ex art. 185bis c.p.c., con provvedimento del 13/02/25, oggetto di separata accettazione ad opera delle parti del giudizio, rappresentate dai difensori muniti dei necessari poteri, del seguente tenore: “abbandono del giudizio, con compensazione delle spese legali delle parti e accollo del 100% delle spese di CTU a carico dell'assicurazione.”
§§§
1. Sussistono i presupposti, dunque, perché sia dichiarata nel presente giudizio la cessazione della materia del contendere.
2. Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 14775/2004).
Più di recente, la Suprema Corte ha chiarito altresì che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. Civ., Sez II, Ord. n. 19845/2019, ripresa da Trib. Torre Annunziata Sent. n.
617/24).
Infatti, "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso”, mentre “In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice"
(Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 16150/2010 richiamata dal Cass. n. 19845/2019 già cit.).
2 Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno entrambe aderito a una proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185bis c.p.c., a definizione degli interessi sostanziali delle parti (e non del mero processo).
Dunque, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite in atto.
Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
3. Nulla va disposto contestualmente in merito alle spese di lite, già regolate con la medesima proposta ex art. 185bis c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
- nulla sulle spese.
Così deciso lì 29/11/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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