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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 28/08/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione del Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 17 dicembre 2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.225/2019 R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Valentino Zurlo, che Parte_1 lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E SACA s.p.a. – Servizi Ambientali Centro Abruzzo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Fabio Liberatore, che la rappresenta e difende giusta procura in calce memoria difensiva di costituzione RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c.; Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
- Accerta che il ricorrente, , ha svolto, nel periodo dal luglio 2006, in via prevalente Parte_1
e continuativa, le mansioni superiori corrispondenti al VII livello di cui al CCNL FedergasAcqua e, per l'effetto;
- Condanna SACA s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di €.85.514,54 di cui €.77.663,93 a titolo di differenze retributive,
€.6.469,26 a titolo di TFR ed €.1.381,35 a titolo di premio di risultato, maturate in ragione del superiore inquadramento al VII livello CCNL FederGasAcqua, oltre interessi legali, sulle frazioni di capitale via via rivalutate, dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
- Rigetta per il resto;
- Condanna la SACA s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in €.8.038,00, oltre al 15%, per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di ciascuna delle parti in solido tra loro in misura pari alla metà;
- Motivi in 60 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.05.2019, il ricorrente, , lavoratore dipendente a tempo Parte_1 indeterminato della SACA s.p.a. a far data dal 1.01.2005 e formalmente inquadrato nel IV livello del CCNL
FederGasAcqua con la qualifica di “addetto assistenza lavori/preventivi utenza”, lamentando di aver svolto a far data dal 2006, o quantomeno dal 2008, mansioni superiori riconducibili alla declaratoria di VII livello del
CCNL di riferimento, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la SACA s.p.a. per ivi sentir
1 accogliere le seguenti conclusioni: “1a) accertare e dichiarare il diritto del Geom. ad essere Parte_1 inquadrato nel livello 7° del C.C.N.L. per il settore gas-acqua dal 19.07.06 (ordine di servizio n.1/2006) o quantomeno dal 2008, atteso che il datore ha emesso nel tempo diversi ordini di servizio e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in suo favore di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il 4° livello retributivo e il 7° livello retributivo nella misura di € 119.241,08, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto e che dello stesso costituiscono parte integrante, o di quell'altra somma maggiore
o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
1b) qualora non sussistano i requisiti giuridico-amministrativi per il riconoscimento del 7° livello, accertare e dichiarare il diritto del Geom. ad essere inquadrato nel livello 6° del C.C.N.L. per il settore Parte_1 gas-acqua dal 18.05.2011 (verbale del Consiglio di Amministrazione SACA n.7 del 18.05.11) e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in suo favore di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il 4° livello retributivo e il 6° livello retributivo nella misura di € 48.291,87, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto e che dello stesso costituiscono parte integrante, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società resistente in ordine al demansionamento subito dal ricorrente dal mese di ottobre 2018, condannare la SACA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da perdita della professionalità, ingiustamente patito dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa;
3) condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Si è costituita in giudizio, la SACA s.p.a. contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di CTU contabile, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa mediante deposito della sentenza.
In via principale, viene in rilievo la domanda diretta al riconoscimento delle mansioni superiori asseritamente svolte dal ricorrente a partire dal 2006 in qualita di “tecnico esperto di progettazione”, ed in quanto tali, riconducibili al VII livello del CCNL FederGasAcqua.
La domanda è fondata ed il ricorso va pertanto accolto nei limiti e per le ragioni di seguito spiegate.
Al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato, anche allo scopo dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: 1) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
2) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte
(Cass.n. 7453/2002).
2 A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(Cass.n.7007/1987).
Nell'enucleare le declaratorie professionali, deve osservarsi che, secondo il CCNL Federgasacqua la posizione di IV° livello - di appartenenza del ricorrente - ricomprende “…il personale che: − svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che, di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
− opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità; − è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
− si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
− possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti alle tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”.
Appartengono invece alla declaratoria di VII livello “…il personale che: − svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;
opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
− ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
− gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
− possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro”.
Tra i profili campione viene indicato il “tecnico esperto di progettazione” che viene descritto come il lavoratore che “…svolge attività inerenti alla elaborazione e alla ottimizzazione di progetti tecnico economici relativi ad ampliamenti, potenziamenti e manutenzione straordinaria di impianti e/o reti di distribuzione…”.
Ciò premesso, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi e corroborate dagli ordini di servizio versati in atti, è stato accertato che il ricorrente ha svolto “in modo prevalente e continuativo” le mansioni di
“tecnico esperto di progettazione” riconducibili alla declaratoria di VII livello del CCNL FederGasAcqua.
Si rileva infatti che nel corso dell'istruttoria orale tutti i testi hanno univocamente riferito che il ricorrente a decorrere dal 2006 ha prestato la propria attività lavorativa provvedendo: - allo svolgimento dell'incarico di
“direzione lavori” nei cantieri APQ 2 primo lotto relativo alla realizzazione del collettore fognario via A. De
Nino Pratola Peligna;
via Vicenne Roccacasale e via Volta Raiano nonché di quello di Parte_2
, ivi compresa la redazione della progettazione inerente alle varianti in corso d'opera; - alla
[...] progettazione del FAS 1-3-11 relativo alla fornitura ed installazione di strumenti di misura di comando e controllo presso le opere di presa nonché alla elaborazione degli elaborati tecnici per la regolarizzazione delle utenze idropotabili, adempimenti di cui all'art. 8, commi 2 e 3 legge regionale 03.08.2011 n.25; - alla gestione, all'implementazione ed all'aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT) aziendale.
3 Ed infatti , sentito all'udienza del 09.09.2020, ha confermato lo svolgimento, a cura del Testimone_1 ricorrente, delle mansioni consistenti nella direzione dei lavori, nella progettazione e nell'incarico di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione “Si è vero, … lui ha avuto l'incarico dall'azienda della direzione dei lavori”. Allo stesso modo, , sentito all'udienza del 28.06.2021, ha ribadito lo Testimone_2 svolgimento delle mansioni di direzione e di progettazione, ivi compresa quella relativa alle varianti in corso d'opera, riferendo che “si è vero lui era direttore dei lavori…”; “ si è vero se ci sono problematiche e lui che se ne occupa”, “si è vero lui era stato incaricato della progettazione”.
Del pari ha trovato piena conferma la circostanza che, in relazione alle suddette attività, il ricorrente ha svolto l'incarico di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.
Si ritiene infatti che le mansioni svolte in modo prevalente e continuativo dal ricorrente nei periodi considerati non solo corrispondono al superiore livello rivendicato, ma in realtà non sembrano neppure compatibili con il minor livello riconosciuto ed applicato, perché lo eccedono, senza peraltro considerare il più elevato grado di specializzazione caratterizzante le attività poste in essere dal ricorrente il medesimo ha frequentato appositi corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento professionale.
Per quanto concerne l'eccezione di merito sollevata da parte resistente fondata, in buona sostanza, sulla ritenuta inapplicabilità dell'art. 2103 c.c., stante la natura di soggetto “in house” della S.C. s.p.a., è necessario sottolineare che lo stretto rapporto di controllo con l'Ente pubblico non determina automaticamente l'applicazione della disciplina pubblicistica in tutti i settori.
In particolare, si ritiene infatti che il meccanismo previsto dall'art. 2103 c.c. non si ponga in contrasto con la disciplina vincolistica delle assunzioni ricordata dalla resistente, ossia con le disposizioni dettate dall'art. 18, c. 2 bis D.L. n. 112/2008, atteso che tale disciplina, tanto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Ad.
Plen. n. 17/2012) quanto per quella civilistica (cfr. Cass. n. 12559/2017 e n. 21558/2009), trova applicazione, per la caratterizzazione sostanzialmente novativa degli effetti sortiti, in relazione alle progressioni verticali e alle procedure di riqualificazione, in cui la modifica dell'oggetto del contratto ha carattere chiaramente negoziale, laddove nel caso di assegnazione a mansioni superiori il diritto alla definitiva attribuzione del superiore inquadramento corrispondente alle mansioni svolte - e la correlata modifica oggettiva del contratto
- scaturiscono ex lege in conseguenza dell'esercizio unilaterale dello ius variandi del datore di lavoro. (Cass.
n. 1840/2020).
Né detta ricostruzione appare smentita anche nell'attuale tessuto normativo.
Occorre a tal fine osservare che l'art. 19 del d.lgs. n. 175/16 prevede che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle “società a controllo pubblico” si applicano le disposizioni del codice civile che disciplinano il rapporto di lavoro privato, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi, salvo quanto espressamente previsto dal d.lgs. citato in materia. ad es. di reclutamento e di assunzioni del personale (art. 19 e art. 25); nessun rinvio appare invece ravvisabile all'art. 52 del d.lgs. n. 165/01, il quale invece espressamente prevede che “… L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”
4 Si osserva infatti che per società soggette a “controllo pubblico” devono intendersi le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., le società a partecipazione pubblica e le società “in house providing”, e cioè le società sulle quali un'amministrazione pubblica esercita un controllo analogo o un controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 2 lett.c) e d) del d.lgs.
n. 175/16; inoltre l'art. 28 di tale ultimo decreto abroga parzialmente l'art. 18 del d.lgs. n. 112/08 il cui comma
2-bis continua a disciplinare il solo reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico, argomento che esula dall'oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che la disciplina applicabile con riferimento all'adibizione a mansioni superiori ed il conseguente diritto del lavoratore alla promozione deve rinvenirsi nella disciplina normativa di cui all'art. 2103 c.c. ed ai contratti collettivi applicabili in assenza di una disciplina specifica prevista dal d.lgs.n. 175/16
o di un rinvio alla disciplina prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/01.
Alla luce delle risultanze probatorie sopra richiamate, accertato lo svolgimento a decorrere dal 2007 delle mansioni superiori corrispondenti al VII livello del CCNL Gas e Acqua con qualifica di “tecnico esperto di progettazione”, sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto del ricorrente al suddetto inquadramento.
Venendo alla determinazione del quantum, ritiene il giudice che, - rilevata la congruità, l'analiticità e la correttezza metodologica dei conteggi eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio nonché l'esaustività dei chiarimenti dedotti a fronte delle osservazioni delle parti anche in ordine alla quantificazione delle differenze retributive richieste a titolo di premio di risultato -, l'importo quantificato dal CTU dovrà essere rideterminato, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale in conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26246 del 6.09.2022 ritenuto applicabile anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle società in house (Cass. n. 11766 del 2024) secondo cui “Il rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non
è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” e, quindi, mediante decurtazione dei soli crediti prescritti anteriormente al 18 luglio 2007 (quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, in data 18 luglio 2012) ricalcolato, in definitiva, in €.77.663,93 cui va aggiunta la somma di €.6.469,26
a titolo di TFR ed €.1.381,35 a titolo di premio di risultato per un totale complessivo pari ad €.85.514,54 alla cui corresponsione va condannata SACA s.p.a. oltre interessi legali sulle frazioni di capitale via via rivalutate dalle singole scadenze e fino al soddisfo.
Di contro, appare infondata la domanda relativa al risarcimento del danno derivante dall'asserita natura dequalificante delle mansioni disimpegnate dal ricorrente a decorrere dal ese di ottobre 2018, allorquando è stato assegnato all'area commerciale, con adibizione ad attività inerenti al recupero crediti.
In generale, nelle fattispecie di dedotto demansionamento è indispensabile che si proceda ad un accertamento completo sulle mansioni di fatto svolte dal ricorrente sia prima che dopo l'adozione del
5 provvedimento oggetto di impugnazione, accertamento preliminare al giudizio di equivalenza e/o di demansionamento: una verifica questa che deve attuarsi sia sul piano oggettivo, e cioè sotto il profilo della inclusione e/o esclusione nella stessa area professionale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano soggettivo, in relazione al quale è necessario che le due mansioni siano professionalmente affini, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall'interessato, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi. Anche perché, nel rispetto di dette condizioni, non è richiesta l'identità delle mansioni né costituisce elemento ostativo la necessità di un aggiornamento professionale in relazione ad innovazioni tecnologiche. Inoltre, quando il lavoratore denunzia una dequalificazione professionale, deve essere stabilito se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale che, al contrario, implica una sottrazione di mansioni tale - per natura, portata ed incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale - da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un consequenziale impoverimento della sua professionalità.
Così individuato l'oggetto della indagine giudiziale e processuale, nel caso in esame la prova offerta e raccolta non è idonea a sostenere l'assunto attoreo.
In particolare, nel ricorso si afferma che, per effetto dell'attribuzione di mansioni inerenti alle attività di recupero crediti, il ricorrente a partire dall'aprile 2018 è stato chiamato a svolgere mansioni di minor rilievo rispetto a quelle disimpegnate in precedenza, così di fatto lamentando una dequalificazione professionale come diretta conseguenza del carattere meramente operativo delle mansioni.
Orbene, ne consegue che seppur si debba affermare che il ricorrente si stato assegnato a svolgere, anche compiti di recupero crediti, tuttavia, si evidenzia che per avere rilevanza giuridica, e giustificare il risarcimento di un eventuale danno, il demansionamento deve avere un contenuto oggettivo, cioè essere riferito pur sempre alle mansioni espletate, e non già soggettivo, cioè riferito alla peculiare soddisfazione che ciascun prestatore possa percepire dallo svolgimento di determinate attività piuttosto che di un'altra.
Nella fattispecie in esame si può dire che l'attribuzione di tale ulteriore incarico, che secondo quanto si evince dalla nota di servizio stessa è stata disposta in conseguenza di una riorganizzazione aziendale è stato percepito dal ricorrente come una diminutio professionale, ma non già per l'intrinseco depauperamento professionale derivante dalle ulteriori mansioni assegnate di letturista.
In ogni caso - ancorché le motivazioni che precedono siano di per sè sufficienti ad assorbire ogni ulteriore considerazione ai fini della reiezione della domanda - per mera completezza e nel rispetto delle questioni dibattute nel contraddittorio delle parti - si osserva che dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente specificato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. 13/05/2011, n. 10527; Cass. 21/06/2011, n. 13614), sicché resta fermo l'onere del
6 danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio
(Cass. 25/03/2009, n. 7211).
Orbene detto onere di allegazione e prova non appare nella specie adeguatamente soddisfatto, essendo rimasto sprovvisto di qualsivoglia riscontro probatorio la sussistenza del nesso eziologico tra la fattispecie di cui si lamenta la lesione ed il danno per il quale viene richiesto il ristoro patrimoniale.
Anche sotto detto profilo la domanda appare, pertanto, del tutto infondata.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti in solido tra loro in misura pari alla metà.
Sulmona, 17 dicembre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
7
In funzione del Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 17 dicembre 2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.225/2019 R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Valentino Zurlo, che Parte_1 lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E SACA s.p.a. – Servizi Ambientali Centro Abruzzo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Fabio Liberatore, che la rappresenta e difende giusta procura in calce memoria difensiva di costituzione RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c.; Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
- Accerta che il ricorrente, , ha svolto, nel periodo dal luglio 2006, in via prevalente Parte_1
e continuativa, le mansioni superiori corrispondenti al VII livello di cui al CCNL FedergasAcqua e, per l'effetto;
- Condanna SACA s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di €.85.514,54 di cui €.77.663,93 a titolo di differenze retributive,
€.6.469,26 a titolo di TFR ed €.1.381,35 a titolo di premio di risultato, maturate in ragione del superiore inquadramento al VII livello CCNL FederGasAcqua, oltre interessi legali, sulle frazioni di capitale via via rivalutate, dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
- Rigetta per il resto;
- Condanna la SACA s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in €.8.038,00, oltre al 15%, per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di ciascuna delle parti in solido tra loro in misura pari alla metà;
- Motivi in 60 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.05.2019, il ricorrente, , lavoratore dipendente a tempo Parte_1 indeterminato della SACA s.p.a. a far data dal 1.01.2005 e formalmente inquadrato nel IV livello del CCNL
FederGasAcqua con la qualifica di “addetto assistenza lavori/preventivi utenza”, lamentando di aver svolto a far data dal 2006, o quantomeno dal 2008, mansioni superiori riconducibili alla declaratoria di VII livello del
CCNL di riferimento, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la SACA s.p.a. per ivi sentir
1 accogliere le seguenti conclusioni: “1a) accertare e dichiarare il diritto del Geom. ad essere Parte_1 inquadrato nel livello 7° del C.C.N.L. per il settore gas-acqua dal 19.07.06 (ordine di servizio n.1/2006) o quantomeno dal 2008, atteso che il datore ha emesso nel tempo diversi ordini di servizio e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in suo favore di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il 4° livello retributivo e il 7° livello retributivo nella misura di € 119.241,08, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto e che dello stesso costituiscono parte integrante, o di quell'altra somma maggiore
o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
1b) qualora non sussistano i requisiti giuridico-amministrativi per il riconoscimento del 7° livello, accertare e dichiarare il diritto del Geom. ad essere inquadrato nel livello 6° del C.C.N.L. per il settore Parte_1 gas-acqua dal 18.05.2011 (verbale del Consiglio di Amministrazione SACA n.7 del 18.05.11) e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in suo favore di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il 4° livello retributivo e il 6° livello retributivo nella misura di € 48.291,87, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto e che dello stesso costituiscono parte integrante, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società resistente in ordine al demansionamento subito dal ricorrente dal mese di ottobre 2018, condannare la SACA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da perdita della professionalità, ingiustamente patito dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa;
3) condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Si è costituita in giudizio, la SACA s.p.a. contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di CTU contabile, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa mediante deposito della sentenza.
In via principale, viene in rilievo la domanda diretta al riconoscimento delle mansioni superiori asseritamente svolte dal ricorrente a partire dal 2006 in qualita di “tecnico esperto di progettazione”, ed in quanto tali, riconducibili al VII livello del CCNL FederGasAcqua.
La domanda è fondata ed il ricorso va pertanto accolto nei limiti e per le ragioni di seguito spiegate.
Al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato, anche allo scopo dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: 1) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
2) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte
(Cass.n. 7453/2002).
2 A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(Cass.n.7007/1987).
Nell'enucleare le declaratorie professionali, deve osservarsi che, secondo il CCNL Federgasacqua la posizione di IV° livello - di appartenenza del ricorrente - ricomprende “…il personale che: − svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che, di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
− opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità; − è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
− si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
− possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti alle tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”.
Appartengono invece alla declaratoria di VII livello “…il personale che: − svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;
opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
− ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
− gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
− possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro”.
Tra i profili campione viene indicato il “tecnico esperto di progettazione” che viene descritto come il lavoratore che “…svolge attività inerenti alla elaborazione e alla ottimizzazione di progetti tecnico economici relativi ad ampliamenti, potenziamenti e manutenzione straordinaria di impianti e/o reti di distribuzione…”.
Ciò premesso, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi e corroborate dagli ordini di servizio versati in atti, è stato accertato che il ricorrente ha svolto “in modo prevalente e continuativo” le mansioni di
“tecnico esperto di progettazione” riconducibili alla declaratoria di VII livello del CCNL FederGasAcqua.
Si rileva infatti che nel corso dell'istruttoria orale tutti i testi hanno univocamente riferito che il ricorrente a decorrere dal 2006 ha prestato la propria attività lavorativa provvedendo: - allo svolgimento dell'incarico di
“direzione lavori” nei cantieri APQ 2 primo lotto relativo alla realizzazione del collettore fognario via A. De
Nino Pratola Peligna;
via Vicenne Roccacasale e via Volta Raiano nonché di quello di Parte_2
, ivi compresa la redazione della progettazione inerente alle varianti in corso d'opera; - alla
[...] progettazione del FAS 1-3-11 relativo alla fornitura ed installazione di strumenti di misura di comando e controllo presso le opere di presa nonché alla elaborazione degli elaborati tecnici per la regolarizzazione delle utenze idropotabili, adempimenti di cui all'art. 8, commi 2 e 3 legge regionale 03.08.2011 n.25; - alla gestione, all'implementazione ed all'aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT) aziendale.
3 Ed infatti , sentito all'udienza del 09.09.2020, ha confermato lo svolgimento, a cura del Testimone_1 ricorrente, delle mansioni consistenti nella direzione dei lavori, nella progettazione e nell'incarico di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione “Si è vero, … lui ha avuto l'incarico dall'azienda della direzione dei lavori”. Allo stesso modo, , sentito all'udienza del 28.06.2021, ha ribadito lo Testimone_2 svolgimento delle mansioni di direzione e di progettazione, ivi compresa quella relativa alle varianti in corso d'opera, riferendo che “si è vero lui era direttore dei lavori…”; “ si è vero se ci sono problematiche e lui che se ne occupa”, “si è vero lui era stato incaricato della progettazione”.
Del pari ha trovato piena conferma la circostanza che, in relazione alle suddette attività, il ricorrente ha svolto l'incarico di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.
Si ritiene infatti che le mansioni svolte in modo prevalente e continuativo dal ricorrente nei periodi considerati non solo corrispondono al superiore livello rivendicato, ma in realtà non sembrano neppure compatibili con il minor livello riconosciuto ed applicato, perché lo eccedono, senza peraltro considerare il più elevato grado di specializzazione caratterizzante le attività poste in essere dal ricorrente il medesimo ha frequentato appositi corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento professionale.
Per quanto concerne l'eccezione di merito sollevata da parte resistente fondata, in buona sostanza, sulla ritenuta inapplicabilità dell'art. 2103 c.c., stante la natura di soggetto “in house” della S.C. s.p.a., è necessario sottolineare che lo stretto rapporto di controllo con l'Ente pubblico non determina automaticamente l'applicazione della disciplina pubblicistica in tutti i settori.
In particolare, si ritiene infatti che il meccanismo previsto dall'art. 2103 c.c. non si ponga in contrasto con la disciplina vincolistica delle assunzioni ricordata dalla resistente, ossia con le disposizioni dettate dall'art. 18, c. 2 bis D.L. n. 112/2008, atteso che tale disciplina, tanto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Ad.
Plen. n. 17/2012) quanto per quella civilistica (cfr. Cass. n. 12559/2017 e n. 21558/2009), trova applicazione, per la caratterizzazione sostanzialmente novativa degli effetti sortiti, in relazione alle progressioni verticali e alle procedure di riqualificazione, in cui la modifica dell'oggetto del contratto ha carattere chiaramente negoziale, laddove nel caso di assegnazione a mansioni superiori il diritto alla definitiva attribuzione del superiore inquadramento corrispondente alle mansioni svolte - e la correlata modifica oggettiva del contratto
- scaturiscono ex lege in conseguenza dell'esercizio unilaterale dello ius variandi del datore di lavoro. (Cass.
n. 1840/2020).
Né detta ricostruzione appare smentita anche nell'attuale tessuto normativo.
Occorre a tal fine osservare che l'art. 19 del d.lgs. n. 175/16 prevede che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle “società a controllo pubblico” si applicano le disposizioni del codice civile che disciplinano il rapporto di lavoro privato, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi, salvo quanto espressamente previsto dal d.lgs. citato in materia. ad es. di reclutamento e di assunzioni del personale (art. 19 e art. 25); nessun rinvio appare invece ravvisabile all'art. 52 del d.lgs. n. 165/01, il quale invece espressamente prevede che “… L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”
4 Si osserva infatti che per società soggette a “controllo pubblico” devono intendersi le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., le società a partecipazione pubblica e le società “in house providing”, e cioè le società sulle quali un'amministrazione pubblica esercita un controllo analogo o un controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 2 lett.c) e d) del d.lgs.
n. 175/16; inoltre l'art. 28 di tale ultimo decreto abroga parzialmente l'art. 18 del d.lgs. n. 112/08 il cui comma
2-bis continua a disciplinare il solo reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico, argomento che esula dall'oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che la disciplina applicabile con riferimento all'adibizione a mansioni superiori ed il conseguente diritto del lavoratore alla promozione deve rinvenirsi nella disciplina normativa di cui all'art. 2103 c.c. ed ai contratti collettivi applicabili in assenza di una disciplina specifica prevista dal d.lgs.n. 175/16
o di un rinvio alla disciplina prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/01.
Alla luce delle risultanze probatorie sopra richiamate, accertato lo svolgimento a decorrere dal 2007 delle mansioni superiori corrispondenti al VII livello del CCNL Gas e Acqua con qualifica di “tecnico esperto di progettazione”, sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto del ricorrente al suddetto inquadramento.
Venendo alla determinazione del quantum, ritiene il giudice che, - rilevata la congruità, l'analiticità e la correttezza metodologica dei conteggi eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio nonché l'esaustività dei chiarimenti dedotti a fronte delle osservazioni delle parti anche in ordine alla quantificazione delle differenze retributive richieste a titolo di premio di risultato -, l'importo quantificato dal CTU dovrà essere rideterminato, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale in conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26246 del 6.09.2022 ritenuto applicabile anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle società in house (Cass. n. 11766 del 2024) secondo cui “Il rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non
è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” e, quindi, mediante decurtazione dei soli crediti prescritti anteriormente al 18 luglio 2007 (quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, in data 18 luglio 2012) ricalcolato, in definitiva, in €.77.663,93 cui va aggiunta la somma di €.6.469,26
a titolo di TFR ed €.1.381,35 a titolo di premio di risultato per un totale complessivo pari ad €.85.514,54 alla cui corresponsione va condannata SACA s.p.a. oltre interessi legali sulle frazioni di capitale via via rivalutate dalle singole scadenze e fino al soddisfo.
Di contro, appare infondata la domanda relativa al risarcimento del danno derivante dall'asserita natura dequalificante delle mansioni disimpegnate dal ricorrente a decorrere dal ese di ottobre 2018, allorquando è stato assegnato all'area commerciale, con adibizione ad attività inerenti al recupero crediti.
In generale, nelle fattispecie di dedotto demansionamento è indispensabile che si proceda ad un accertamento completo sulle mansioni di fatto svolte dal ricorrente sia prima che dopo l'adozione del
5 provvedimento oggetto di impugnazione, accertamento preliminare al giudizio di equivalenza e/o di demansionamento: una verifica questa che deve attuarsi sia sul piano oggettivo, e cioè sotto il profilo della inclusione e/o esclusione nella stessa area professionale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano soggettivo, in relazione al quale è necessario che le due mansioni siano professionalmente affini, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall'interessato, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi. Anche perché, nel rispetto di dette condizioni, non è richiesta l'identità delle mansioni né costituisce elemento ostativo la necessità di un aggiornamento professionale in relazione ad innovazioni tecnologiche. Inoltre, quando il lavoratore denunzia una dequalificazione professionale, deve essere stabilito se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale che, al contrario, implica una sottrazione di mansioni tale - per natura, portata ed incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale - da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un consequenziale impoverimento della sua professionalità.
Così individuato l'oggetto della indagine giudiziale e processuale, nel caso in esame la prova offerta e raccolta non è idonea a sostenere l'assunto attoreo.
In particolare, nel ricorso si afferma che, per effetto dell'attribuzione di mansioni inerenti alle attività di recupero crediti, il ricorrente a partire dall'aprile 2018 è stato chiamato a svolgere mansioni di minor rilievo rispetto a quelle disimpegnate in precedenza, così di fatto lamentando una dequalificazione professionale come diretta conseguenza del carattere meramente operativo delle mansioni.
Orbene, ne consegue che seppur si debba affermare che il ricorrente si stato assegnato a svolgere, anche compiti di recupero crediti, tuttavia, si evidenzia che per avere rilevanza giuridica, e giustificare il risarcimento di un eventuale danno, il demansionamento deve avere un contenuto oggettivo, cioè essere riferito pur sempre alle mansioni espletate, e non già soggettivo, cioè riferito alla peculiare soddisfazione che ciascun prestatore possa percepire dallo svolgimento di determinate attività piuttosto che di un'altra.
Nella fattispecie in esame si può dire che l'attribuzione di tale ulteriore incarico, che secondo quanto si evince dalla nota di servizio stessa è stata disposta in conseguenza di una riorganizzazione aziendale è stato percepito dal ricorrente come una diminutio professionale, ma non già per l'intrinseco depauperamento professionale derivante dalle ulteriori mansioni assegnate di letturista.
In ogni caso - ancorché le motivazioni che precedono siano di per sè sufficienti ad assorbire ogni ulteriore considerazione ai fini della reiezione della domanda - per mera completezza e nel rispetto delle questioni dibattute nel contraddittorio delle parti - si osserva che dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente specificato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. 13/05/2011, n. 10527; Cass. 21/06/2011, n. 13614), sicché resta fermo l'onere del
6 danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio
(Cass. 25/03/2009, n. 7211).
Orbene detto onere di allegazione e prova non appare nella specie adeguatamente soddisfatto, essendo rimasto sprovvisto di qualsivoglia riscontro probatorio la sussistenza del nesso eziologico tra la fattispecie di cui si lamenta la lesione ed il danno per il quale viene richiesto il ristoro patrimoniale.
Anche sotto detto profilo la domanda appare, pertanto, del tutto infondata.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti in solido tra loro in misura pari alla metà.
Sulmona, 17 dicembre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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