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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/05/2024, n. 5388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5388 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
N. 5063/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5063 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata per la decisione in data
8.2.24, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
, c.f. , res.te in Napoli alla Parte_1 CodiceFiscale_1
via Campegna, 131 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo
Minucci (cod. fisc.: ), presso il cui studio, CodiceFiscale_2
sito in Napoli, al Viale Gramsci n. 19, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
- ATTORE -
E
, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Controparte_1
Via Marocchesa 14, nella qualità di Impresa Designata per la dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Org_1
Strada (F.G.V.S.), in persona dei legali rappresentanti p.t. dr.
e dr. rappresentati, difesi e Controparte_2 Controparte_3
con questi domiciliati in Napoli, alla via Pergolesi, 1, dagli avv.ti
Marco del Gaiso (CF: ) e Nicòl del CodiceFiscale_3
Gaiso (CF: ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_4
CONVENUTA –
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.2.24 e da comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la
[...]
, quale Impresa designata per la alla CP_1 Org_1
gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, al fine di vederla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'evento verificatosi in data
8.12.2017, alle ore 3,15 circa, all'interno della Galleria “Quattro
Giornate”, sita in Napoli.
L'attore deduceva, in particolare: - che, nelle suddette condizioni di tempo e di luogo, mentre era a bordo del motociclo Suzuki tg.
BV 59039, di sua proprietà, a causa di una turbativa posta in essere
- 2 -
dal conducente di un veicolo rimasto non identificato, cadeva al suolo;
- che, in particolare, il conducente del suddetto autoveicolo, proveniente da tergo a forte velocità rispetto al motociclo condotto dal , ne effettuava il sorpasso malgrado l'esiguo spazio Pt_1
esistente, sicché quest'ultimo si vedeva costretto ad una manovra di fortuna per evitare la collisione, in conseguenza della quale perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo unitamente a questo;
- che esso attore procedeva a modesta andatura e sulla destra della propria corsia di marcia;
- che, a seguito dell'impatto, il conducente del motoveicolo investitore si allontanava, impedendo ai presenti la rilevazione del numero di targa;
- che, in conseguenza della caduta, riportava lesioni personali per le quali veniva soccorso a mezzo del servizio 118 e trasportato presso l'ospedale ove veniva sottoposto, in seguito, ad Org_2
intervento chirurgico di riduzione delle fratture riportate;
- di essere stato a lungo degente e inabile, per poi guarire con il residuarsi di postumi invalidanti;
- che, sul luogo del sinistro, intervenivano gli agenti di Polizia Municipale di Napoli che redigevano il rapporto di incidente;
- che, pertanto, avanzava formale richiesta di risarcimento danni alla Controparte_1
quale Impresa designata per la alla gestione e Org_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e alla invitandole, al contempo, alla Org_3
stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita;
- che il difensore costituito, per la suddetta attività stragiudiziale,
- 3 -
sosteneva spese legali delle quali chiedeva la liquidazione sotto forma di spese vive o giudiziali.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di accertare e di dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto ignoto nella produzione dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, di condannare la quale Impresa Controparte_1
designata per la alla gestione e liquidazione dei Org_1
sinistri a carico del al Pt_2 Organizzazione_4
risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la , la quale eccepiva: - Controparte_1
la improponibilità della domanda attorea, per non avere, gli attori, dato prova di aver adempiuto l'onere di cui al combinato disposto degli artt. 143, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005; - la mancata prova della legittimazione passiva;
- l'infondatezza nel merito della pretesa attorea. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 13.9.2019, venivano concessi i termini ex art. 183
VI comma c.p.c.
Ammessi la prova testimoniale e l'interrogatorio formale dell'attore, venivano escussi i testi e veniva, quindi, disposta CTU medico – legale.
All'esito dell'udienza del 27.1.23, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni mentre, con ordinanza dell'8.2.24, il procedimento veniva
- 4 -
riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Va preliminarmente dichiarata la procedibilità della domanda attorea, ex artt. 143, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, risultante dalla documentazione prodotta in atti da parte attrice ed in particolare dalla lettera di messa in mora, inoltrata alla
[...]
ed alla a mezzo pec del 26.9.2018. Inoltre, la CP_1 Org_3
stessa convenuta ha prodotto lettera di messa in mora del 2.1.2018.
Depositato in atti è, altresì, l'invito alla stipula di negoziazione assistita, ricevuto a mezzo pec in data 2.1.2019. Si osserva poi che ai sensi dell'art. 287 d.lgs. 209/2005, nelle ipotesi previste dall'art. 283 comma 1, lettere a), b) e d) – tra cui rientra, come nel caso di specie, il caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato – l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, "all'impresa designata ed alla
[...]
". Giova anzitutto rilevare Organizzazione_5
come, nel caso che ci occupa, detta condizione di procedibilità sia stata rispettata, atteso che l'odierna azione è stata preceduta dalla raccomandata di messa in mora, inoltrata, tanto all'impresa designata quanto alla Organizzazione_5
, ed è stata esperita nel rispetto del termine dilatorio di
[...]
legge (produzione di parte attrice).
Parimenti, si ritiene sussistente la legittimazione passiva della quale F.G.V.S., che trova il suo fondamento Controparte_1
- 5 -
nell'art. 283 lett. b) D.lg. 209/2005, ai sensi del quale: “Il
[...]
, costituito presso la Organizzazione_5 Org_5
risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”.
Nel merito, la domanda è infondata e pertanto va rigettata.
Si osserva che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 287 cod. ass., il Fondo di Garanzia per il tramite della relativa compagnia di assicurazione designata è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass.
n.10609/2001).
In particolare, non si ritiene sufficientemente provata la verificazione del sinistro per cui è causa, non avendo l'attore compiutamente assolto al proprio onus probandi.
Le deposizioni testimoniali raccolte in corso di istruttoria appaiono eccessivamente generiche e non idonee a supportare adeguatamente la pretesa attorea, non potendo da sole fondare l'accoglimento della stessa.
Invero, i testi escussi, e , Testimone_1 Testimone_2
quest'ultimo figlio dell'attore, la cui deposizione va vagliata con estremo rigore, si limitavano a confermare le circostanze somministrate in sede di prova orale, senza null'altro aggiungere circa la propria distanza dal motociclo attoreo o la velocità dei mezzi coinvolti nell'evento lamentato.
- 6 -
Non si può tra l'altro neppure escludere che il sinistro sia avvenuto a causa di un comportamento imprudente dell'attore. Dalla lettura del rapporto di incidente stradale si evince che il Tes_1
nell'immediatezza del fatto dichiarava che il “si Pt_1
impressionava della manovra effettuata dalla macchina scura”.
Particolare rilievo poi assume la lettera di messa in mora depositata dalla all'atto della costituzione e Controparte_1
datata 2.1.2018 in cui veniva descritta una dinamica del tutto differente rispetto a quella indicata nell'atto di citazione. In particolare, dal documento si evince che il veicolo del Pt_1
veniva violentemente attinto da un pirata della strada che si spostava da sinistra verso destra, colpendo la ruota anteriore dello scooter condotto dall'attore.
Tale eccezione indicata nella comparsa di costituzione e risposta, tra l'altro, non è stata neppure specificamente contestata dall'attore.
Pertanto, non essendo chiara la dinamica del sinistro, la domanda va rigettata.
La circostanza poi che il ctu abbia ritenuto compatibili le lesioni con il sinistro non è dirimente, non potendo la CTU supplire alle carenze probatorie della parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/14, così come modificato con D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
- 7 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: rigetta la domanda di;
Parte_1
condanna , al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, quale Impresa designata per la alla CP_1 Org_1
Or gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia
Vittime della Strada, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 3.809.00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli il 16.5.2024 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 8 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5063 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata per la decisione in data
8.2.24, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
, c.f. , res.te in Napoli alla Parte_1 CodiceFiscale_1
via Campegna, 131 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo
Minucci (cod. fisc.: ), presso il cui studio, CodiceFiscale_2
sito in Napoli, al Viale Gramsci n. 19, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
- ATTORE -
E
, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Controparte_1
Via Marocchesa 14, nella qualità di Impresa Designata per la dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Org_1
Strada (F.G.V.S.), in persona dei legali rappresentanti p.t. dr.
e dr. rappresentati, difesi e Controparte_2 Controparte_3
con questi domiciliati in Napoli, alla via Pergolesi, 1, dagli avv.ti
Marco del Gaiso (CF: ) e Nicòl del CodiceFiscale_3
Gaiso (CF: ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_4
CONVENUTA –
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.2.24 e da comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la
[...]
, quale Impresa designata per la alla CP_1 Org_1
gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, al fine di vederla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'evento verificatosi in data
8.12.2017, alle ore 3,15 circa, all'interno della Galleria “Quattro
Giornate”, sita in Napoli.
L'attore deduceva, in particolare: - che, nelle suddette condizioni di tempo e di luogo, mentre era a bordo del motociclo Suzuki tg.
BV 59039, di sua proprietà, a causa di una turbativa posta in essere
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dal conducente di un veicolo rimasto non identificato, cadeva al suolo;
- che, in particolare, il conducente del suddetto autoveicolo, proveniente da tergo a forte velocità rispetto al motociclo condotto dal , ne effettuava il sorpasso malgrado l'esiguo spazio Pt_1
esistente, sicché quest'ultimo si vedeva costretto ad una manovra di fortuna per evitare la collisione, in conseguenza della quale perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo unitamente a questo;
- che esso attore procedeva a modesta andatura e sulla destra della propria corsia di marcia;
- che, a seguito dell'impatto, il conducente del motoveicolo investitore si allontanava, impedendo ai presenti la rilevazione del numero di targa;
- che, in conseguenza della caduta, riportava lesioni personali per le quali veniva soccorso a mezzo del servizio 118 e trasportato presso l'ospedale ove veniva sottoposto, in seguito, ad Org_2
intervento chirurgico di riduzione delle fratture riportate;
- di essere stato a lungo degente e inabile, per poi guarire con il residuarsi di postumi invalidanti;
- che, sul luogo del sinistro, intervenivano gli agenti di Polizia Municipale di Napoli che redigevano il rapporto di incidente;
- che, pertanto, avanzava formale richiesta di risarcimento danni alla Controparte_1
quale Impresa designata per la alla gestione e Org_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e alla invitandole, al contempo, alla Org_3
stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita;
- che il difensore costituito, per la suddetta attività stragiudiziale,
- 3 -
sosteneva spese legali delle quali chiedeva la liquidazione sotto forma di spese vive o giudiziali.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di accertare e di dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto ignoto nella produzione dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, di condannare la quale Impresa Controparte_1
designata per la alla gestione e liquidazione dei Org_1
sinistri a carico del al Pt_2 Organizzazione_4
risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la , la quale eccepiva: - Controparte_1
la improponibilità della domanda attorea, per non avere, gli attori, dato prova di aver adempiuto l'onere di cui al combinato disposto degli artt. 143, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005; - la mancata prova della legittimazione passiva;
- l'infondatezza nel merito della pretesa attorea. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 13.9.2019, venivano concessi i termini ex art. 183
VI comma c.p.c.
Ammessi la prova testimoniale e l'interrogatorio formale dell'attore, venivano escussi i testi e veniva, quindi, disposta CTU medico – legale.
All'esito dell'udienza del 27.1.23, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni mentre, con ordinanza dell'8.2.24, il procedimento veniva
- 4 -
riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Va preliminarmente dichiarata la procedibilità della domanda attorea, ex artt. 143, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, risultante dalla documentazione prodotta in atti da parte attrice ed in particolare dalla lettera di messa in mora, inoltrata alla
[...]
ed alla a mezzo pec del 26.9.2018. Inoltre, la CP_1 Org_3
stessa convenuta ha prodotto lettera di messa in mora del 2.1.2018.
Depositato in atti è, altresì, l'invito alla stipula di negoziazione assistita, ricevuto a mezzo pec in data 2.1.2019. Si osserva poi che ai sensi dell'art. 287 d.lgs. 209/2005, nelle ipotesi previste dall'art. 283 comma 1, lettere a), b) e d) – tra cui rientra, come nel caso di specie, il caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato – l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, "all'impresa designata ed alla
[...]
". Giova anzitutto rilevare Organizzazione_5
come, nel caso che ci occupa, detta condizione di procedibilità sia stata rispettata, atteso che l'odierna azione è stata preceduta dalla raccomandata di messa in mora, inoltrata, tanto all'impresa designata quanto alla Organizzazione_5
, ed è stata esperita nel rispetto del termine dilatorio di
[...]
legge (produzione di parte attrice).
Parimenti, si ritiene sussistente la legittimazione passiva della quale F.G.V.S., che trova il suo fondamento Controparte_1
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nell'art. 283 lett. b) D.lg. 209/2005, ai sensi del quale: “Il
[...]
, costituito presso la Organizzazione_5 Org_5
risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”.
Nel merito, la domanda è infondata e pertanto va rigettata.
Si osserva che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 287 cod. ass., il Fondo di Garanzia per il tramite della relativa compagnia di assicurazione designata è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass.
n.10609/2001).
In particolare, non si ritiene sufficientemente provata la verificazione del sinistro per cui è causa, non avendo l'attore compiutamente assolto al proprio onus probandi.
Le deposizioni testimoniali raccolte in corso di istruttoria appaiono eccessivamente generiche e non idonee a supportare adeguatamente la pretesa attorea, non potendo da sole fondare l'accoglimento della stessa.
Invero, i testi escussi, e , Testimone_1 Testimone_2
quest'ultimo figlio dell'attore, la cui deposizione va vagliata con estremo rigore, si limitavano a confermare le circostanze somministrate in sede di prova orale, senza null'altro aggiungere circa la propria distanza dal motociclo attoreo o la velocità dei mezzi coinvolti nell'evento lamentato.
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Non si può tra l'altro neppure escludere che il sinistro sia avvenuto a causa di un comportamento imprudente dell'attore. Dalla lettura del rapporto di incidente stradale si evince che il Tes_1
nell'immediatezza del fatto dichiarava che il “si Pt_1
impressionava della manovra effettuata dalla macchina scura”.
Particolare rilievo poi assume la lettera di messa in mora depositata dalla all'atto della costituzione e Controparte_1
datata 2.1.2018 in cui veniva descritta una dinamica del tutto differente rispetto a quella indicata nell'atto di citazione. In particolare, dal documento si evince che il veicolo del Pt_1
veniva violentemente attinto da un pirata della strada che si spostava da sinistra verso destra, colpendo la ruota anteriore dello scooter condotto dall'attore.
Tale eccezione indicata nella comparsa di costituzione e risposta, tra l'altro, non è stata neppure specificamente contestata dall'attore.
Pertanto, non essendo chiara la dinamica del sinistro, la domanda va rigettata.
La circostanza poi che il ctu abbia ritenuto compatibili le lesioni con il sinistro non è dirimente, non potendo la CTU supplire alle carenze probatorie della parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/14, così come modificato con D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: rigetta la domanda di;
Parte_1
condanna , al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, quale Impresa designata per la alla CP_1 Org_1
Or gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia
Vittime della Strada, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 3.809.00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli il 16.5.2024 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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