Decreto cautelare 28 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2022
Sentenza 14 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 14/02/2023, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2023
N. 00134/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01061/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2021, proposto da
AZIENDA AGRICOLA VIOLA SOCIETÀ AGRICOLA, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in BR, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001565 08/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 29 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it” , con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 653.286,69 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2007-2008;
- dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/788;
- del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019” ;
- con domanda di risarcimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’azienda agricola ricorrente, produttore di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna l’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001565 08/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 29 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it” , con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 653.286,69 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2007-2008. L’impugnazione è estesa all’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/788, e al ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019” . È stato chiesto anche il risarcimento del danno.
2. Nel ricorso sono formulate plurime censure, che possono essere sintetizzate nei punti seguenti:
(i) vi sarebbe incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, e di conseguenza mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale. In proposito, il ricorso richiama l’ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 (nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP), e la sentenza del Tribunale UE Sez. II 2 dicembre 2014 T-661/11 ( Repubblica LIna v. Commissione ). Gli importi del prelievo supplementare risulterebbero quindi inseriti illegittimamente nel Registro Nazionale dei Debiti di cui all’art. 8- ter comma 2 del DL 10 febbraio 2009 n. 5, non trattandosi di importi accertati come dovuti;
(ii) si sarebbe verificata la prescrizione (quadriennale, quinquennale o decennale) del debito, anche a causa della mancata notifica dell’accertamento ai produttori responsabili dell’esubero di latte, essendo irrilevante la notifica effettuata nei confronti degli acquirenti. Sarebbe in ogni caso illegittima l’applicazione degli interessi;
(iii) nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia;
(iv) sull’importo del prelievo supplementare, ridefinito e ridotto in base alle operazioni di calcolo conseguenti alla disapplicazione delle norme interne di cui al punto (iii), dovrebbe poi essere effettuata un’ulteriore riduzione per tenere conto delle compensazioni con gli aiuti PAC già eseguite dall’AGEA o dagli organismi pagatori regionali ai sensi dell’art. 8- ter comma 5 del DL 5/2009;
(v) vi sarebbero infine alcuni vizi propri dell’intimazione di pagamento. In particolare, nel ricorso si evidenzia che la notifica non è partita da un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all’art. 16- ter comma 1 del DL 18 ottobre 2012 n. 179. Si afferma inoltre che la presupposta cartella di pagamento n. 064 2008 00127648 24000, notificata il 29 ottobre 2008, sarebbe stata sospesa dall’AGEA con provvedimento di data 6 novembre 2008, e dunque dovrebbe ritenersi nulla, in quanto non riadottata in esito alla procedura di sgravio o conferma dei ruoli prevista dall’art. 1 commi 537-543 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
3. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
4. Questo TAR, con ordinanza n. 182 del 21 febbraio 2022, ha accolto la domanda cautelare, e ha inoltre disposto istruttoria a carico dell’AGEA, allo scopo di chiarire il contenzioso proposto dall’azienda agricola ricorrente nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per la campagna oggetto del presente ricorso. È stato chiesto in particolare di specificare se siano intervenute sentenze passate in giudicato.
5. Con i depositi di data 14 ottobre 2022 l’AGEA ha fornito le seguenti informazioni:
(a) il TAR Lazio, con decreto presidenziale n. 5615 del 19 settembre 2017, ha dichiarato perento il ricorso presentato da una pluralità di produttori, tra cui l’azienda agricola ricorrente, contro i provvedimenti relativi ai calcoli di fine periodo per le consegne della campagna 2007-2008;
(b) in data 21 luglio 2009 l’AGEA ha notificato l'intimazione di pagamento prot. n. AGEA.AGA.2009.33184 del 19 giugno 2009, a seguito della quale l’azienda agricola ricorrente ha chiesto e ottenuto la rateizzazione del debito, trasmettendo poi il contratto di rateizzazione sottoscritto il 15 novembre 2010. L’impegno assunto con la rateizzazione non è però stato adempiuto;
(c) preso atto del mancato rispetto del contratto di rateizzazione, l’AGEA, mediante la cartella di pagamento n. 300 2015 00000084 64/000 del 2015, ha fatto una ricognizione del prelievo supplementare dovuto dall’azienda agricola ricorrente, suddiviso tra le campagne 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, e ne ha intimato il pagamento nel termine di 60 giorni;
(d) contro la suddetta cartella di pagamento l’azienda agricola ricorrente ha proposto impugnazione davanti al TAR BR, nell’ambito di un ricorso collettivo e cumulativo. L’impugnazione è stata parzialmente accolta con sentenza n. 178 del 6 febbraio 2017, la quale ha annullato le cartelle di pagamento per tutti i produttori ricorrenti. L’annullamento è stato disposto in quanto è stato accertato il diritto dei produttori a inserire nei contratti di rateizzazione alcune clausole di salvaguardia. Su questa base, è stata disposta la rimessione in termini per proseguire nel pagamento rateale. Allo scopo di stabilire un equilibrio di tutele tra l’AGEA e i produttori, la sentenza n. 178/2017 ha elaborato alcune prescrizioni conformative, imponendo a tutte le aziende agricole il versamento integrale delle rate già scadute, e sanzionando il mancato versamento nel termine di 60 giorni con la decadenza dal beneficio della rateizzazione e con l’esposizione al recupero coattivo dell’intero debito. L’appello contro la sentenza n. 178/2017 è stato respinto da CS Sez. III 7 giugno 2022 n. 4642 (peraltro nell’elenco degli appellanti non figura l’azienda agricola ricorrente);
(e) in data 29 gennaio 2019 l’AGEA ha ulteriormente sollecitato il pagamento del debito, notificando l’intimazione n. 547 0220 19000001 15/000.
6. Così ricostruito il quadro fattuale, sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Sulle censure di carattere formale
7. Le questioni relative alle formalità dell’intimazione di pagamento non sembrano idonee a dimostrare la nullità della stessa. Per quanto riguarda l’indirizzo PEC, è sufficiente a garantire la certezza della provenienza il fatto che nei pubblici elenchi risulti il dominio dell’indirizzo, e che tale elemento sia riconducibile all’amministrazione procedente. A proposito della motivazione, risulta raggiunto il livello richiesto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212. Il rinvio alla presupposta cartella di pagamento del 2008 ha reso inutile l’allegazione della stessa. La riproduzione di alcune informazioni di dettaglio sul debito, riferite alla specifica campagna in esame, ha dotato l’intimazione di pagamento di un contenuto idoneo a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
8. Il riferimento alla sospensione della presupposta cartella di pagamento del 2008 appare generico. In ogni caso, l’annullamento automatico dei ruoli ex art. 1 comma 543 della legge 228/2012 in mancanza di conferma degli stessi non si applica alla riscossione del prelievo supplementare, che è regolata secondo il principio di continuità della gestione dall’art. 8- quinquies commi 10- bis e 10- ter del DL 5/2009, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 525-b della stessa legge 228/2012 e poi dall'art. 4 comma 1 del DL 29 marzo 2019 n. 27.
Sull’esigibilità del credito
9. In assenza di provvedimenti cautelari sospensivi, l’unica causa di inibizione della riscossione coattiva consiste nella presentazione della domanda di rateizzazione, purché non si verifichi la decadenza dal beneficio per mancata sottoscrizione del contratto o per mancata effettuazione dei pagamenti alle scadenze stabilite. Con riguardo alla campagna oggetto del presente giudizio, è intervenuta una prima decadenza dal beneficio, che ha dato origine alla cartella di pagamento del 2015, e una seconda decadenza dopo la rimessione in termini disposta dalla sentenza del TAR BR n. 178/2017, in quanto l’azienda agricola ricorrente non ha dimostrato di aver effettuato il versamento delle rate scadute.
10. La frazione di prelievo supplementare che sia stata recuperata tramite compensazione con gli aiuti PAC trattenuti dagli organismi pagatori regionali deve essere esclusa dalla procedura di riscossione coattiva, essendo il debito, per questa parte, ormai estinto. La dichiarazione di intervenuta compensazione è però possibile solo se l’importo degli aiuti PAC trattenuti sia individuato in modo certo (v. CS Sez. II 23 agosto 2019 n. 5858). La compensazione deve quindi essere dedotta in giudizio mediante inequivoche attestazioni provenienti dagli organismi pagatori regionali, o essere accertata nei confronti degli stessi previa integrazione del contraddittorio.
11. Se non adeguatamente documentata, la compensazione con gli aiuti PAC rimane un argomento generico, non opponibile nella procedura di recupero del prelievo supplementare. Lo stesso vale per gli importi eventualmente versati nel corso delle procedure di rateizzazione. Nello specifico, l’azienda agricola ricorrente non ha documentato in modo chiaro le compensazioni con gli aiuti PAC che sarebbero state pretermesse per la campagna oggetto del presente giudizio.
Sulla produzione nazionale di latte
12. L’argomento basato sull’incertezza circa l’effettiva produzione nazionale, e, a cascata, sull’indimostrabilità dello sforamento delle quote individuali, è presente da anni nel contenzioso attivato dai produttori contro gli atti di accertamento e di imputazione del prelievo supplementare. Complessivamente, la valutazione è stata negativa, sia da parte della giurisprudenza europea (v. C.Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-480/00, IB , punti 63-68; C.Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-231/00, C-303/00 e C-451/00, Lattepiù , punti 79-85) sia da parte della giurisprudenza nazionale (v. ad esempio C.Cost. 7 luglio 2005 n. 272; CS Sez. VI 8 giugno 2009 n. 3487; TAR Lazio Sez. II- ter 23 aprile 2012 n. 3643; CS Sez. III 14 gennaio 2016 n. 87; CS Sez. II 12 febbraio 2020 n. 1077; CS Sez. II 6 dicembre 2021 n. 8090; Tar BR Sez. II 15 settembre 2020 n. 642).
13. La Corte di Giustizia, nel qualificare l’LI come inadempiente all’obbligo di addebitare il prelievo supplementare ai singoli produttori responsabili degli sforamenti, nonché all’obbligo di iscrivere a ruolo e di riscuotere coattivamente l’importo dovuto presso i produttori e gli acquirenti (v. C.Giust. Sez. IV 24 gennaio 2018 C-433/15, Commissione v. LI ), ha precisato che non hanno carattere esimente né le difficoltà tecniche della ricostruzione della posizione dei singoli produttori (v. punto 42), né la circostanza che lo Stato italiano abbia già versato al FEAOG le somme relative al prelievo corrispondente al superamento della quota nazionale (v. punto 60).
14. Sulla base di questi precedenti, occorre quindi riaffermare che le questioni riguardanti la gestione storica delle quote latte in LI e la coerenza dei dati inseriti nell’anagrafe bovina non possono determinare un dubbio insuperabile circa la quantificazione del prelievo supplementare nei confronti di tutti i produttori, o di classi di produttori. Le uniche eccezioni sono quelle recentemente individuate dalla Corte di Giustizia a proposito della compensazione nazionale e del rimborso del prelievo in eccesso, che saranno esaminate nel seguito della motivazione.
Sugli interessi
15. Gli interessi si combinano con il debito principale, e ricadono nella medesima procedura di riscossione coattiva, in quanto accessori dovuti ex lege per una violazione permanente della disciplina europea sulle quote latte. Il vincolo di solidarietà tra produttori e acquirenti (v. CS Sez. III 13 febbraio 2020 n. 1173) consente di applicare gli interessi moratori anche quando l’imputazione del prelievo supplementare sia stata comunicata ai soli acquirenti.
16. La rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque presuppone una deroga in sede europea. Questo è avvenuto per la rateizzazione del 2003, disposta dall’art. 10 commi 34-39 del DL 49/2003 (v. accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e decisione del Consiglio dell'Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003). È peraltro evidente che il beneficio, avendo natura incentivante, poteva essere applicato solo ai produttori che avessero chiesto la rateizzazione e non fossero decaduti dalla stessa. In questo senso sono interpretabili le condizioni contenute nella suddetta decisione del Consiglio dell'Unione.
17. Quanto alla misura degli interessi, vista la natura permanente dell’inadempimento, appare corretta l’applicazione dei tassi stabiliti dal diritto europeo successivamente alla conclusione delle campagne che hanno dato origine al prelievo supplementare (v. CS Sez. III 11 dicembre 2017 n. 5837). Ferma restando la peculiare disciplina della rateizzazione sopra descritta, sussiste un giustificato motivo per posticipare l’imputazione degli interessi, in modo che la decorrenza inizi dal momento in cui è stata comunicata al produttore l'entità del prelievo dovuto e non dal 1 settembre dell'anno di riferimento, solo relativamente alle campagne dal 1995-1996 al 1997-1998 (v. TAR Lazio Sez. II- ter 10 gennaio 2018 n. 214; TAR Lazio Sez. II- ter 16 maggio 2012 n. 4426).
Sulla prescrizione
18. La prescrizione applicabile al prelievo supplementare, tanto per il capitale quanto per gli interessi, è quella decennale, trattandosi di somme dovute a seguito di specifici accertamenti, e non periodiche (v. CS Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659; TAR Lazio Sez. II- ter 30 gennaio 2020 n. 1320; TAR Lazio Sez. II- ter 4 dicembre 2018 n. 11776). Essendo basati sul medesimo inadempimento, gli interessi non sono scindibili dal capitale sotto il profilo della prescrizione.
19. Non è applicabile il termine di prescrizione quadriennale previsto dall’art. 3 par. 1, comma 1, del Reg. CE 18 dicembre 1995 n. 2988/95 per le misure e le sanzioni amministrative relative a violazioni del diritto europeo. Il presupposto dell’applicazione del suddetto termine è infatti un’irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell’Unione, come specificato dall’art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 ( “Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita” ). Nel caso delle quote latte non vi è però un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell’Unione è assicurata direttamente dagli Stati, attraverso la reintegrazione del FEAOG (poi FEAGA), mentre è compito delle autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale. La distinzione tra i due profili è evidenziata dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza C-433/15 (v. punti 60 e 61). Pertanto, l’obbligo di versare il prelievo supplementare è qualificabile come obbligazione di diritto europeo per quanto riguarda la disciplina sostanziale, ma è sottoposto ai termini di prescrizione e decadenza previsti dal diritto interno per quanto riguarda le operazioni di recupero. Il più ampio intervallo temporale a disposizione delle autorità statali per effettuare il recupero è legittimato dall’art. 3 par. 3 del Reg. CE 2988/95, che consente agli Stati di applicare un termine di prescrizione più lungo di quello europeo. Occorre poi evidenziare che la disciplina italiana, benché meno favorevole quanto alla durata del termine di prescrizione, è tuttavia più mite sotto il profilo della decorrenza del suddetto termine, perché per le irregolarità permanenti (come deve essere considerato il rifiuto di versare il prelievo supplementare) l’art. 3 par. 1, comma 2, del Reg. CE 2988/95 prevede che il termine di prescrizione decorra dal giorno in cui cessa l'irregolarità.
20. Nel diritto interno, il vincolo di solidarietà tra produttori e acquirenti impone di considerare interruttivi per i produttori ex art. 1310 c.c. anche gli atti notificati agli acquirenti.
21. Secondo la regola generale dell’art. 2945 comma 2 c.c., la prescrizione non decorre nella pendenza di un giudizio. Quando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore, l’effetto sospensivo si mantiene per tutta la durata del processo, indipendentemente dalla mancanza di attività processuale della parte ricorrente (rinuncia, perenzione). Nei giudizi impugnatori, infatti, l’amministrazione convenuta, che vanta la posizione di creditore e ha interesse a tutelare le ragioni del proprio credito di fronte alla richiesta di accertamento negativo insita nell’impugnazione, si difende in ogni momento del processo per il solo fatto di mantenere ferma la richiesta di reiezione del ricorso, e in questo modo determina l'interruzione e la correlativa sospensione della prescrizione (v. Cass. civ. Sez. III 20 dicembre 2021 n. 40845). Sotto un diverso profilo, si osserva che l’amministrazione convenuta si trova di fronte a un impedimento ex art. 2935 c.c. all’esercizio del diritto. È vero che la riscossione coattiva è bloccata solo da un’ordinanza cautelare di sospensione (v. art. 8- quinquies commi 1 e 2 del DL 5/2009), ma la pendenza di un giudizio determina comunque incertezza del diritto, e non permette di considerare definitivo l’accertamento intervenuto in sede amministrativa. Per tale ragione, la norma appena richiamata, pur considerando esigibili le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale, qualifica l’esigibilità come presupposto per la presentazione della domanda di rateizzazione da parte del debitore, implicando quindi l’attesa di una decisione di quest’ultimo.
22. Essendo poi necessario disincentivare comportamenti che potrebbero costituire abuso del diritto, occorre escludere in via interpretativa il decorso della prescrizione nei periodi in cui il legislatore ha sospeso le procedure di iscrizione a ruolo e quelle di riscossione coattiva per consentire ai produttori di aderire alle rateizzazioni, previste rispettivamente dall’art. 10 commi 34-39 del DL 49/2003 e dagli art. 8- quater e 8- quinquies del DL 5/2009 (v. TAR BR Sez. II 27 maggio 2020 n. 400). Infine, non va trascurato che i termini di decadenza e di prescrizione sono stati prorogati di ventiquattro mesi nel periodo della pandemia per i carichi affidati all'agente della riscossione dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 (v. art. 68 comma 4- bis del DL 17 marzo 2020 n. 18). Con riguardo al prelievo supplementare, questa proroga si somma alla sospensione della prescrizione dal 1 aprile al 15 luglio 2019, specificamente introdotta per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione (v. art. 8- quinquies comma 10- ter del DL 5/2009).
23. Pertanto, tenendo conto della notifica degli atti presupposti relativi alla medesima posizione debitoria, del susseguente contenzioso, e del contratto di rateizzazione, si ritiene che l’azienda agricola ricorrente non possa invocare la prescrizione del credito dell’AGEA.
Sul contrasto con il diritto dell’Unione
24. I profili di contrasto della normativa italiana con il diritto europeo sono stati accertati per gradi dalla Corte di Giustizia, fino alla campagna 2006-2007. In un primo momento, la pronuncia di C.Giust. Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18 ( Barausse ) ha dichiarato l’incompatibilità della compensazione nazionale ex art. 1 comma 8 del DL 1 marzo 1999 n. 43, nonché ex art. 1 comma 5 del DL 4 febbraio 2000 n. 8, in vigore fino alla campagna 2002-2003, con l’art. 2 par. 1, comma 2, del Reg. CEE 28 dicembre 1992 n. 3950/92. La pronuncia di C.Giust. Sez. II 11 settembre 2019 C-46/18 ( San Rocco ) ha poi dichiarato l’incompatibilità del meccanismo di rimborso del prelievo in eccesso ex art. 9 comma 3 del DL 49/2003, in vigore a partire dalla campagna 2003-2004, con l’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92, in combinato con l’art. 9 par. 1 del Reg. CE 9 luglio 2001 n. 1392/2001. Entrambi questi regolamenti sono rimasti in vigore fino alla campagna 2003-2004.
25. Il contrasto con il diritto dell’Unione riguarda (a) nel caso della compensazione nazionale, la redistribuzione delle quote inutilizzate secondo categorie prioritarie anziché in modo proporzionale; (b) nel caso del rimborso del prelievo in eccesso, l’esclusione dal rimborso dei produttori che non hanno versato il prelievo.
26. Relativamente al rimborso del prelievo in eccesso, il contrasto tra l’art. 9 comma 3 del DL 49/2003 e il diritto dell’Unione si è ripresentato anche con il subentrante Reg. CE 29 settembre 2003 n. 1788/2003, in vigore per le campagne dal 2004-2005 al 2007-2008, in combinato con il Reg. CE 30 marzo 2004 n. 595/2004. In effetti, vi è corrispondenza, da un lato, tra l’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92 e l’art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003, che disciplinano in via generale il rimborso del prelievo supplementare in eccesso, e dall’altro tra i rispettivi regolamenti di attuazione, ossia tra l’art. 9 par. 1 del Reg. CE 1392/2001 e l’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004. Per quanto riguarda questa seconda coppia di norme, la corrispondenza è perfetta fino alla campagna 2006-2007. Dalla campagna 2007-2008 si applica la versione dell’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004 introdotta dall’art. 1 del Reg. CE 4 ottobre 2006 n. 1468/2006, che alla lett. (f) prevede la facoltà per gli Stati di adottare altri criteri oggettivi, previa consultazione della Commissione.
27. L’esistenza di un conflitto tra l’art. 9 comma 3 del DL 49/2003 e la coppia costituita dall’art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003 e dalla versione originaria dell’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004 è stata accertata da C.Giust. Sez. II 13 gennaio 2022 C-377/19 ( Benedetti ). Di conseguenza, la normativa nazionale deve essere disapplicata anche per le campagne dal 2004-2005 al 2006-2007. Resta il problema della campagna 2007-2008, disciplinata dal Reg. CE 1468/2006, per la quale, come sottolineato nella sentenza C-377/19 (v. punto 49), vi è la novità costituita dalla lett. (f) dell’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004, ossia la possibilità per gli Stati di adottare altri criteri oggettivi, previa consultazione della Commissione. In proposito, appare decisivo il significato da attribuire all’omessa consultazione. La Commissione, nelle osservazioni formulate in relazione alla causa C-377/19, ha infatti precisato di non aver avuto preventiva comunicazione dei criteri da parte dello Stato italiano. Poiché la consultazione della Commissione sembra descritta come una condizione per l’esercizio del potere di integrazione delle norme europee, si può ritenere che in LI anche per la campagna 2007-2008 non fosse consentito escludere dal rimborso del prelievo in eccesso i produttori non in regola con l’obbligo di versamento mensile del prelievo.
28. Le campagne dal 2008-2009 al 2014-2015 sono disciplinate dal Reg. CE 22 ottobre 2007 n. 1234/2007/CE, che, in base a quanto disposto dall’art. 230 par. 1-a del Reg. CE 17 dicembre 2013 n. 1308/2013, è rimasto in vigore fino al 31 marzo 2015. L’art. 84 par. 1-b del Reg. CE 1234/2007/CE corrisponde all’art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003. Poiché entrambe queste norme prevedono che il rimborso del prelievo in eccesso avvenga per categorie prioritarie individuate dagli Stati in base a criteri oggettivi, occorre stabilire se il Reg. CE 595/2004, come modificato dal Reg. CE 1468/2006, si possa considerare disciplina attuativa non solo del Reg. CE 1788/2003, ma anche del sopravvenuto Reg. CE 1234/2007/CE. In caso di risposta affermativa, si ripresenterebbe il problema della mancata comunicazione dei criteri alla Commissione.
29. La risposta corretta appare però quella negativa. La norma sopravvenuta è autoesecutiva, e non implica l’adozione di un regolamento attuativo. Si può quindi ritenere che ridisciplinando la materia delle quote latte il Reg. CE 1234/2007/CE abbia definitivamente autorizzato gli Stati a introdurre delle categorie prioritarie sulla base di criteri oggettivi. Qui diventa rilevante il problema se il versamento del prelievo sia assimilabile a un criterio oggettivo. In giurisprudenza è emersa un’opinione contraria a tale assimilazione (v. CS Sez. III 19 maggio 2022 n. 3961, punto 10). La tesi sostenuta è che l’adempimento dell’obbligo di versamento del prelievo non avrebbe carattere oggettivo, in quanto attribuirebbe un trattamento privilegiato ad alcuni produttori solo grazie all’attività di versamento mensile svolta da terzi, ossia dagli acquirenti. Sembra tuttavia preferibile la soluzione opposta, sia perché il versamento del prelievo da parte degli acquirenti corrisponde a un preciso obbligo, rinforzato dal potere sostitutivo e sanzionatorio dello Stato (v. art. 11 e 13 par. 3 del Reg. CE 1788/2003; art. 81 e 84 par. 3 del Reg. CE 1234/2007/CE), e dunque non è propriamente una circostanza soggettiva o casuale, sia perché l’oggettività si può considerare sussistente quando vi siano certezza del diritto e assenza di discrezionalità amministrativa, entrambe caratteristiche possedute dal requisito in esame.
30. Ricapitolando, la campagna oggetto del presente giudizio è astrattamente regolata dalle pronunce della Corte di Giustizia. Più precisamente, la campagna 2007-2008 ricade nelle statuizioni della sentenza C-377/19.
Sulla disapplicazione del diritto interno
31. Il contrasto con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia, comporta l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le norme interne anteriori o successive, all’occorrenza anche di propria iniziativa (v. C.Giust. Sez. III 10 marzo 2022 C-177/20, SS , punto 43).
32. Quando si tratta di quote latte, deve essere disapplicata la disciplina relativa alla compensazione nazionale (per le campagne dal 1995-1996 al 2002-2003) e la disciplina relativa al rimborso del prelievo in eccesso (per le campagne seguenti fino all’annata 2007-2008 compresa). L’effetto conformativo della disapplicazione vincola le autorità amministrative a calcolare nuovamente i debiti dei produttori. Il ricalcolo deve essere complessivo (v. CS Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659; CS Sez. II 6 dicembre 2021 n. 8099), ossia deve riguardare tutti i produttori convolti nelle operazioni di compensazione o di rimborso, per rideterminare in modo virtuale l’importo dovuto da ciascuno. Il nuovo importo così determinato sarà poi inserito in una successiva cartella di pagamento inviata al produttore che ha agito in giudizio. Il massimo risultato conseguibile dall’accoglimento del ricorso in seguito alla disapplicazione delle norme interne è quindi la cancellazione di quella parte del prelievo supplementare che non corrisponde al diritto europeo (v. sentenza C-46/18, punti 25 e 30).
33. L’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili incontra l’ostacolo delle situazioni definite con sentenza passata in giudicato (v. TAR Venezia Sez. II 29 ottobre 2021 n. 1305). Secondo la Corte di Giustizia, se il giudicato rispetta i principi di equivalenza e di effettività, il diritto dell’Unione non obbliga il giudice nazionale a disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione. Resta però fermo il diritto dei privati a essere risarciti per il danno derivante da una violazione del diritto dell’Unione imputabile alle decisioni degli organi giurisdizionali di ultimo grado degli Stati (v. C.Giust. GS 24 ottobre 2018 C 234/17, XC , punto 58; C.Giust. Sez. I 4 marzo 2020 C 34/19, Telecom LI , punti 58, 65, 68; C.Giust. Sez. VI 16 luglio 2020 C-424/19, Cabinet de avocat , punti 23, 25, 26; C.Giust. GS 21 dicembre 2021 C 497/20, Randstad , punti 79 e 80).
34. Prima di disapplicare il diritto interno occorre quindi verificare se in giudizi su atti presupposti si sia formato un giudicato sull’obbligo di corrispondere il prelievo supplementare. Al riguardo, si devono tenere distinti i giudicati di merito da quelli in rito. Non sembra infatti che questi ultimi possano assumere rilievo ai sensi del diritto europeo, consolidando il debito delle aziende agricole a titolo di prelievo supplementare. Senza un accertamento di merito da parte del giudice nazionale, si consolidano soltanto i provvedimenti di imputazione del prelievo supplementare, e gli atti consequenziali, il che è sufficiente per dirimere una controversia nell’ordinamento interno, ma non per creare una certezza giuridica di natura giurisdizionale in grado di contrapporsi alle sentenze della Corte di Giustizia.
35. L’assimilazione delle sentenze di rito ai provvedimenti per i quali siano scaduti i termini di impugnazione trova sostegno nella giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla disapplicazione dei provvedimenti contrastanti con il diritto europeo. In proposito, si sono manifestati due orientamenti. Da un lato, è stata affermata la diretta prevalenza del diritto europeo, con il conseguente obbligo di disapplicare un provvedimento divenuto definitivo che costituisca atto presupposto di un successivo provvedimento contestato (v. C.Giust. Sez. II 29 aprile 1999 C-224/97, Ciola , punti 33-34). Dall’altro, è stato riconosciuto il valore della certezza del diritto garantita dal provvedimento definitivo, e dunque l’obbligo di disapplicazione è stato sottoposto ad alcune condizioni (v. C.Giust. 13 gennaio 2004 C-453/00, Kühne , punti 24 e 28). Le condizioni individuate sono (a) l’esistenza in capo a un organo amministrativo del potere di ritornare sulla propria decisione; (b) il carattere definitivo di tale decisione in seguito a una sentenza di un giudice nazionale; (c) il contrasto della decisione amministrativa e della sentenza con il diritto europeo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia; (d) un’istanza dell’interessato immediatamente dopo essere stato informato della suddetta giurisprudenza.
36. Progressivamente, questo secondo orientamento ha subito un’evoluzione nel senso della sempre maggiore apertura all’istituto della disapplicazione. È stata infatti ritenuta non necessaria la deduzione del contrasto con il diritto europeo nell’impugnazione dell’atto amministrativo davanti al giudice nazionale, ed è stata parimenti esclusa la necessità di rispettare termini tassativi per la presentazione dell’istanza di riesame davanti all’organo amministrativo (v. C.Giust. GS 12 febbraio 2008 C-2/06, TE , punti 46 e 56). A proposito della differenza tra la decisione dell’organo amministrativo e la decisione del giudice, è stato chiarito che, mentre il principio di leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE impone a un organo amministrativo di riesaminare un provvedimento definitivo per tenere conto della sopravvenienza di una sentenza della Corte di Giustizia, qualora in base al diritto nazionale sussista il potere di tornare su tale decisione, la sentenza definitiva rimane invece intangibile, tranne quando le norme processuali interne prevedano la possibilità per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato (v. C.Giust. Sez. IV 29 luglio 2019 C 620/17, HO , punti 57-60). Per l’ipotesi in cui le norme nazionali richiedano l’allegazione di fatti nuovi a fondamento dell’istanza di riesame in sede amministrativa, è stato precisato che la sopravvenienza di una sentenza della Corte di Giustizia costituisce essa stessa un fatto nuovo, indipendentemente dalla circostanza che l’interessato abbia menzionato tale sentenza (v. C.Giust. GS 14 maggio 2020 C 924/19-PPU e C 925/19-PPU, MS , punti 194 e 195). Relativamente alle norme nazionali che regolano il riesame di una decisione amministrativa definitiva, è stata sottolineata la necessità di trovare un equilibrio tra l’esigenza di certezza del diritto e l’esigenza di effettività della tutela, e di conseguenza è stato attribuito al giudice nazionale il compito di verificare se le procedure di diritto interno rendano impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto europeo (v. C.Giust. Sez. III 20 maggio 2021 C 120/19, X , punti 69, 74, 78). A proposito del potere di tornare su una decisione amministrativa definitiva, la citata sentenza C-177/20 (v. punti 62 e 64) ha rilevato l’esistenza di situazioni in cui l’intangibilità del provvedimento secondo il diritto interno non può ragionevolmente essere giustificata dall’esigenza di certezza del diritto, essendo contraria al principio di effettività e al principio di leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE, e ha ribadito che la leale cooperazione non impone solo la disapplicazione di una norma di legge ma anche l’adozione di provvedimenti generali o particolari idonei a garantire l’applicazione del diritto dell’Unione nel territorio nazionale.
37. Trasponendo queste indicazioni nell’ordinamento interno, si può ritenere che un giudicato di merito formatosi su un atto presupposto, e contenente l’accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza dell’obbligo di versare il prelievo supplementare, vincoli anche l’esito del giudizio sull’atto consequenziale o reiterativo. Un giudicato formatosi solo su una questione di rito, invece, consolida l’atto presupposto rispetto alle pretese basate sulla normativa nazionale, ma lo espone alla disapplicazione sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale quando, decidendo su un atto consequenziale o reiterativo, occorra recepire la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quest’ultima soluzione vale anche nel caso in cui l’atto presupposto non sia stato impugnato e non sia più impugnabile. La disapplicazione dell’atto presupposto avviene previo bilanciamento tra l’esigenza di certezza del diritto e l’esigenza di effettività della tutela, sulla base delle indicazioni contenute nelle sentenze della Corte di Giustizia oggetto di recepimento.
Sul caso in esame
38. Poiché nella presente sentenza vengono respinti, come si è visto sopra, gli argomenti diretti a far dichiarare prescritto o altrimenti estinto l’obbligo di versamento del prelievo supplementare, le residue aspettative dei ricorrenti si concentrano necessariamente sulla disapplicazione delle norme nazionali e dei provvedimenti attuativi e sulla ripetizione del calcolo secondo le indicazioni della Corte di Giustizia. In mancanza di un giudicato di merito sfavorevole all’azienda agricola ricorrente, la via della disapplicazione risulta praticabile.
39. A proposito della sentenza del TAR BR n. 178/2017, occorre sottolineare che l’annullamento della cartella di pagamento del 2015 non implica l’accertamento dell’insussistenza del debito. In realtà, la pronuncia non riguarda il fondamento dell’obbligazione relativa al prelievo supplementare, ma prende atto dell’esistenza della suddetta obbligazione in quanto derivante da atti di imputazione non disapplicabili in base al quadro normativo dell’epoca. La trattazione non è quindi focalizzata sull’obbligo di versare il prelievo supplementare, ma su alcuni aspetti della procedura di rateizzazione distinti dal sottostante rapporto di debito (le illegittimità rilevate riguardano la rinuncia alle future azioni di restituzione basate sull’esito delle indagini penali ancora in corso, la possibile escussione delle fideiussioni in pendenza della rateizzazione, e la rinuncia a ottenere in futuro la correzione del debito per la parte già compensata con gli aiuti PAC). La tesi dei produttori è stata accolta solo nel senso del riconoscimento del diritto a una rateizzazione con modalità diverse da quelle previste dall’AGEA, e subordinatamente a un principio di adempimento che di fatto non si è verificato. In definitiva, la sentenza n. 178/2017 non contiene la liberazione dall’obbligo di versamento del prelievo supplementare, ma neppure cristallizza l’importo del prelievo stesso rispetto alle successive pronunce della Corte di Giustizia.
40. Il decreto del TAR Lazio n. 5615/2017, che ha dichiarato perento il ricorso contro i calcoli di fine periodo della campagna 2007-2008, è una pronuncia in rito, e dunque non può formare giudicato sull’esistenza o sull’importo del debito, né impedire la disapplicazione delle norme interne in casi successivi, come quello in esame, dove sia necessario seguire l’interpretazione del diritto comunitario data dalla Corte di Giustizia. Il giudice nazionale ha sempre l’obbligo di dare la precedenza al diritto europeo finché non si determini la certezza del diritto in senso contrario in una sentenza di merito su atti presupposti. Al di fuori di quest’ultima ipotesi, il fatto che la disapplicazione della normativa nazionale non sia intervenuta in un giudizio precedente non impedisce che sia disposta in un giudizio successivo.
41. Relativamente alla cartella di pagamento del 2008 e all’intimazione di pagamento del 2019, l’assenza di una tempestiva impugnazione lascia aperta la possibilità della disapplicazione del provvedimento inoppugnabile, in osservanza del principio di leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE. Neppure l’intimazione di pagamento del 2009 è stata impugnata, e anzi l’azienda agricola ricorrente ha sottoscritto il contratto di rateizzazione, ma questa vicenda confluisce nella materia trattata dalla sentenza n. 178/2017, e dunque, come si è già detto, non è coperta da un accertamento sull’esistenza o sull’importo del prelievo supplementare.
Conclusioni
42. Il ricorso deve essere quindi accolto nei limiti precisati. Ne consegue che l’impugnata intimazione di pagamento viene annullata, e non potrà costituire titolo della procedura esecutiva.
43. L’effetto conformativo della pronuncia implica che per la campagna 2007-2008 l’importo del prelievo supplementare venga rideterminato. L’AGEA procederà quindi a effettuare un nuovo calcolo, disapplicando le norme interne e i provvedimenti amministrativi incompatibili con il diritto europeo, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia.
44. Nella nuova procedura dovrà essere garantito il contraddittorio con l’azienda agricola ricorrente, la quale potrà rivolgersi all’organismo pagatore regionale per l’eventuale aggiornamento degli aiuti PAC trattenuti in compensazione.
45. Quale limite temporale per i suddetti adempimenti è fissato il termine ragionevole di 120 giorni dal deposito della presente sentenza.
46. Poiché la ripetizione del calcolo è l’unica tra le aspettative dell’azienda agricola ricorrente di cui sia accertata la fondatezza, non vi sono margini per disporre una condanna al risarcimento in forma monetaria.
47. Il carattere parziale dell’accoglimento e le difficoltà interpretative riguardanti il rapporto tra la normativa interna e il diritto europeo giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
48. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6- bis .1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione;
(b) compensa le spese di giudizio;
(c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR, nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Pedron | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO