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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di
Giudice del lavoro, all' odierna udienza ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7207/2023 R.G. Sezione Lavoro
TRA
, nato a [...] in data [...], rapp.to e difeso, come Parte_1
in atti, dall' Avv. Manzo Francesco
RICORRENTE
E
in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Nola, CP_1
rappresentato e difeso, come in atti, dall' Avv. Oliva Anna
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.12.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 4729/2022 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere (indennità di accompagnamento;
condizione di disabilità ex l. 104/1992, art. 3, co. 3).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa - con riferimento alla CP_1
specificità dei motivi di opposizione, al merito della pretesa ed alla richiesta di condanna al pagamento della prestazione - ed eccependo l' intervenuta prescrizione.
Va rilevato, innanzitutto, che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo. L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Tanto chiarito, la domanda è inammissibile.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell' intento di deflazionare l' enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del c.t.u. relative alla fase di a.t.p., senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene, invece, necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell' operato del c.t.u..
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell' a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c., appare evidente che la specificità dei motivi serva, anzitutto, ad individuare le statuizioni impugnate e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione - pur sommaria, ma chiara - delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., esaurisce l' obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di a.t.p..
Nel caso di specie, parte istante si è limitata ad affermare genericamente che:
a) le motivazioni della C.T.U. siano insufficienti e contraddittorie (parte istante ritiene contraddittoria la relazione peritale perché il c.t.u. ha riconosciuto la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato e non l' indennità di accompagnamento
(pag. 3 e pag. 6 del ricorso);
b) sia stata sottostimata l' incidenza invalidante del disturbo schizoaffettivo (parte istante ritiene del tutto genericamente che ci sia discordanza tra la diagnosi del c.t.u.
(che prevede “disturbo schizoaffettivo di grado severo in soggetto affetto da deficit cognitivo”, pag. 4 della relazione peritale) e le considerazioni sulla valutazione della incidenza invalidante della patologia.
Invero, parte istante ha omesso di individuare specifiche censure alla consulenza tecnica, non evidenziando lacune diagnostiche o contenuti scientificamente errati della perizia.
Adombra una mera discordanza tra la diagnosi e l'incidenza effettiva della patologia sull'autonomia del periziando. In altri termini, secondo la tesi di parte istante la patologia psichica diagnosticata come di grado severo (di cui espone i caratteri salienti in astratto senza tuttavia alcun riferimento specifico alla situazione peculiare dell'istante) dovrebbe per ciò solo condurre ad una conclusione favorevole al riconoscimento della indennità di accompagnamento.
In effetti, le censure alla C.T.U. non sono altro che il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. disposta in precedenza, peraltro, assolutamente conforme alle risultanze dell' esame obiettivo.
Difatti, ogni valutazione medico – legale avulsa da riscontri clinico-obiettivi inconfutabili è da considerarsi arbitraria in quanto opinabile e carente di quel rigoroso ed obiettivo supporto probatorio idoneo a suffragare le contestazioni nel giudizio di opposizione di cui all' art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
Ad abundantiam, la contestazione di cui al punto a) è smentita dalle considerazioni del c.t.u. in merito al riconoscimento della condizione ex l. 104/1992, art. 3, co. 3 le quali mettono in luce, in modo inequivocabilmente chiaro, le ragioni del riconoscimento della suddetta condizione e del non riconoscimento dell' indennità di accompagnamento. Il c.t.u., infatti, evidenzia che “nel caso di specie, minorazioni che comportano una Parte_2 riduzione rilevante dell' autonomia soprattutto nella sfera relazionale, con necessità in tale ambito (relazionale) di intervento assistenziale permanente e continuativo. Come a dire, sussistono i requisiti biologici tali da concretizzare la situazione con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92”.
Inoltre, per quanto concerne la contestazione di cui al punto b, dalla relazione peritale si evince un ampio approfondimento - da parte del c.t.u. - della patologia psichiatrica (disturbo schizo-affettivo di grado severo) che, secondo parte istante, sarebbe determinante ai fini della concessione della indennità di accompagnamento. Nella relazione peritale si legge:
“Sistema nervoso: Soggetto collaborante, orientato nel tempo, nello spazio e nelle persone, con memoria di rievocazione, di fissazione e di nella norma per l'età. Capacità di logica e di critica conservate. Test di Romberg negativo. Al libero colloquio non si rilevano alterazioni della forma e del contenuto del pensiero, mostra una deflessione del tono dell'umore con note ansiogene” (Esame obiettivo, pag. 4 della C.T.U.). “Ciò premesso, per le menomazioni sopra descritte è possibile affermare che le medesime NON determinano né l'elisione della capacità deambulatoria né un'abolizione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi, in modo autosufficiente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani non lavorativi della vita. Ogni semplice atto della vita quotidiana può essere effettuato in autonomia e non vi è bisogno di supervisione passiva continua, essendo sufficiente ad una stabilizzazione del quadro psichico la terapia psicofarmacologica. Quindi è corretto attestare che nel caso del SIG.
NON SI RAVVISINO gli estremi necessari ed indispensabili per il Parte_1 riconoscimento dell',INDENNITÀ D'ACCOMPAGNAMENTO” (discussione medico – legale, pag. 6 della C.T.U.).
Infine, va evidenziato che parte istante ha allegato all' odierno ricorso, senza farvi alcun accenno in esso, nuova documentazione medica successiva all' accesso peritale (cfr. certificato medico del Dipartimento di Salute Mentale del 7.03.2023, cfr. certificato medico dell' Unità Operativa di Cardiologia del 14.03.2023; cfr. certificato medico 11.12.2023 allegati al ricorso e depositati in data 15.12.2023).
Occorre precisare che è principio consolidato quello per cui l' obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione gli eventuali dedotti intervenuti aggravamenti (nel caso di specie non v'è nemmeno deduzione in ricorso di eventuali aggravamenti) o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell' art. 149 disp. att. cod. proc. civ. – l' omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata – presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che la parte, tenuta a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o delle nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l' eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994; Cass. n.
12187/1995; Cass. n. 4095/1999).
Premesso che l' art. 149 d.a. c.p.c. si applica anche in sede di a.t.p. specie, come nel caso in questione, quando il giudizio di opposizione si basa su documentazione sanitaria sopravvenuta (Cass.30860/19), la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Cass.
C21151/10, Cass.18153/16, Cass.11908/21) che la violazione dell' art. 149 d.a. c.p.c. postula che dinnanzi al giudice di merito non solo sia stata dedotta e provata l' esistenza dei pretesi aggravamenti delle malattie già valutate, ma siano anche stati forniti elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 26373 del 2023).
Diversamente opinando (ritenendo, cioè, che il giudice debba d' ufficio, anche in assenza di alcuna istanza o deduzione di parte, valutare un eventuale aggravamento delle condizioni dell' istante), in presenza di nuova (e, spesso, copiosa) documentazione sanitaria si giungerebbe inesorabilmente al rinnovo/integrazione della consulenza tecnica d' ufficio, non disponendo il giudice degli strumenti tecnici per potere valutare, il più delle volte, la reale portata della documentazione prodotta e l' effettiva incidenza sulle condizioni della parte. Il che finirebbe per frustrare la “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, che è alla base dell' introduzione del sistema delineato dall' art. 445 bis c.p.c. (Cass. n.
30869 del 2019).
Appare evidente, dunque, come l' intero ricorso di opposizione si riduca a contestazioni puramente generiche ed apodittiche, non deducendo alcuna specifica argomentazione medico-legale che contraddica i risultati a cui è giunto l' ausiliario del giudice e da cui si evincerebbe la non correttezza della perizia.
Il ricorso, dunque, difetta dei citati presupposti di ammissibilità previsti dall' art. 445 bis,
c.p.c..
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta nel giudizio avente ad oggetto a.t.p.,
e condivisibilmente con essa, si può affermare che nel caso de quo non sussistano i requisiti per la concessione della indennità di accompagnamento, mentre deve confermarsi la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex l. 104/1992, art. 3, co. 3 a decorrere dalla domanda amministrativa, già accertata in fase atp.
Parte opponente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite limitatamente a tale fase, ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c., essendovi, in atti, valida dichiarazione sottoscritta dalla stessa, mentre le spese relative alla fase atp, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico dell' previa compensazione per metà in ragione del parziale accoglimento. CP_1
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno, invece, poste a carico dell'
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso in opposizione e dichiara parte istante nella condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 l. 104/92 dalla domanda amministrativa;
2) dichiara parte opponente non tenuta alla refusione delle spese di lite per la fase di opposizione e condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite relative CP_1 alla fase atp che, compensate per metà, liquida nel residuo in € 764,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione;
3) le spese di C.T.U. sono poste a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 21.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Fabrizia Di Palma