Art. 17.
Tutti i terreni sottoposti al vincolo forestale, giusta il precedente articolo 15, saranno, senz'altra formalita' ed agli effetti dell'imposta fondiaria, classificati nella categoria inferiore col minimo reddito imponibile della regione.
Tutti i terreni sottoposti al vincolo forestale, giusta il precedente articolo 15, saranno, senz'altra formalita' ed agli effetti dell'imposta fondiaria, classificati nella categoria inferiore col minimo reddito imponibile della regione.