Articolo 17 della Legge 26 giugno 1902, n. 245
Articolo 16Articolo 18
Versione
22 luglio 1902
Art. 17.

Tutti i terreni sottoposti al vincolo forestale, giusta il precedente articolo 15, saranno, senz'altra formalita' ed agli effetti dell'imposta fondiaria, classificati nella categoria inferiore col minimo reddito imponibile della regione.

Entrata in vigore il 22 luglio 1902